Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
In base alla norma dell'art 570 cod. proc. pen. nei procedimenti previsti dall'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. la legittimazione ad appellare va riconosciuta al procuratore distrettuale e, nel caso in cui quest'ultimo si sia avvalso della facoltà prevista dal comma 3 ter del citato art. 51 cod. proc. pen., anche al rappresentante del pubblico ministero presso il giudice competente che ha presentato le conclusioni nel dibattimento di primo grado. ( La Corte nel motivare la decisione ha precisato che alla conclusione riportata non può opporsi che la delega di cui al comma 3 ter, essendo prevista solo per il dibattimento, non sarebbe idonea a conferire al pubblico ministero delegato per l'udienza alcun autonomo potere di impugnazione, in quanto la legittimazione ad impugnare deriva direttamente dal secondo comma dell'art. 570 cod. proc. pen. che non prevede deroghe nei procedimenti di cui al comma 3 bis del citato art. 51 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettualehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 8777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8777 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 5.5.1999
1. Dott. OV Macrì Consigliere SENTENZA
2. Dott. Bruno Rossi Consigliere N. 493
3. Dott. Emilio Gironi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Vancheri Consigliere N. 4192/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) EL DO, nato a [...] il [...]; 2) EL AL, nato a [...] il [...]; 3) IA TO, nato a [...] il [...]; 4) EA RO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della corte di appello di Napoli in data 5.6.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OV Macrì.
Udito il pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. TO Mura che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da EL DO, EL AL e IA TO e per l'inammissibilità di quello proposto dall'EA. Uditi i difensori. Avv. Mario De Caprio per EL DO e EL;
avv. TO Giaquinto per EL AL;
avv.ti Renato Iappelli e OV Aricò per IA TO. Fatto
Con sentenza in data 20 ottobre 1995 il Tribunale di Santa IA Capua Vetere dichiara DO EL colpevole dei reati di tentata estorsione in danno di CA OL e dei connessi reati di detenzione e porto illegali di armi, a lui contestati ai capi b) e c) della rubrica, e lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione e lire 1.500.000 di multa. Assolveva, invece, lo stesso DO EL, nonché AL EL, AG IA, TO IA, IG AL e RO EA dal reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, loro contestato al capo a), per insussistenza del fatto.
Sull'appello proposto dal P.M. e da DO EL la corte di appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe dichiarava DO EL, AL EL e TO IA responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e ritenuta, relativamente alla posizione di DO EL, la continuazione con quello di cui al capo b), condannava DO EL alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, AL EL e TO IA alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno. Assolveva DO EL dai reati di detenzione e porte illegali di armi, contestati al capo c), per insussistenza del fatto, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
La corte territoriale disattendeva preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello del P.M..
Tale eccezione era stata sollevata dalla difesa degli imputati in base al rilievo che nei procedimenti indicati dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. titolare esclusivo del potere di impugnazione contro la sentenza di primo grado è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto - articolare del cui ufficio è la direzione distrettuale antimafia - e che tale potere non si estende al Procuratore della Repubblica presso il tribunale periferico competente per il giudizio, neppure nel caso in cui un suo sostituto sia stato designato a rappresentare l'accusa ai sensi del comma 3 ter del citato articolo, poiché tale designazione ha carattere eccezionale e non può estendersi ad atti diversi da quelli relativi allo svolgimento del dibattimento.
Tale impostazione non veniva condivisa dalla corte territoriale, la quale premetteva che il giudizio di 1^ grado si chiude con la pronunzia della relativa sentenza e che le attività delle parti dirette alla sua impugnazione costituiscono atti introduttivi del giudizio di secondo grado. Conseguentemente l'attribuzione del potere di impugnazione delle sentenze di primo grado relative ai procedimenti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., non poteva ritenersi disciplinata dal combinato disposto della lettera a) del primo comma e dal comma 3 bis del citato articolo, che riguarda le funzioni del pubblico ministero "nelle indagini preliminari e nei procedimenti di 1^ grado", ma esclusivamente dall'art. 570 in connessione con l'art. 594 c.p.p. In ogni caso, anche a volere diversamente opinare, l'appello sarebbe ammissibile in quanto la designazione di cui al comma 3 ter dell'art.51 c.p.p. non può restare circoscritta al dibattimento di 1^ grado,
ma deve comportare l'investitura di tutte le attività connesse e conseguenziali, ivi compresa quella di impugnare la sentenza che lo definisce. Pertanto il Sostituto designato sarebbe comunque legittimato a proporre appello, quale rappresentante del p.m. che ha presentato le conclusioni, ai sensi dell'art. 570, comma 2, c.p.p. Nel merito la corte territoriale riteneva raggiunta la prova della sussistenza del reato associativo nei confronti di DO e AL EL e di TO IA.
Essa poneva a base del suo convincimento la deposizione resa dal collaboratore di giustizia CA NE, sentito come imputato in un procedimento connesso, che era stato uno degli uomini di vertice dell'organizzazione criminale denominata "clan dei AS" e, quindi, ben a conoscenza non solo di tutte le attività gestite dal sodalizio, ma anche dei rapporti con le altre organizzazioni concorrenti.
Il giudice di appello sottolineava l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dallo NE, precise, dettagliate, tese a distinguere le varie posizioni e ad evidenziare anche circostanze favorevoli agli imputati e del tutto coerenti con il quadro generale dell'evoluzione dei rapporti di forza fra le varie organizzazioni criminali, che si erano scontrate nel tempo per il predominio sul territorio campano.
Lo NE, in particolare, aveva riferito che nel 1991, in coincidenza con il ritorno in libertà di DO EL, si era coagulato intorno a lui un nucleo di ex appartenenti alla disciolta Nuova Camorra Organizzata, che intendeva riprendere ad operare sul territorio di Marcianise senza soggiacere al dominio dei clan LO e LE OL tributari del clan dei AS. Con lui costituirono il gruppo dirigente del nuovo gruppo il fratello AL e MA RI. Essi riunivano intorno a sè una decina o quindicina di elementi, alcuni dei quali di vecchia militanza, come DO CO e TO ON, altri alle prime armi, come TO IA.
Il nuovo gruppo cominciò ad operare nel campo delle estorsioni, creando scompiglio tra le imprese che già versavano una tangente ai AS tramite tra le imprese che già versavano una tangente ai AS tramite i capi zona locali LO e LL OL. Ciò scatenò un sanguinoso conflitto con i clan locali, il cui potere era messo in discussione. Ma a livello centrale i AS, impegnati in una serie di lotte intestine, privilegiavano un atteggiamento morbido. Era stata, quindi, convenuta una partecipazione paritaria alle estorsioni nella zona di Marcianise con divisione del ricavato nella misura del 50%. Tale accordo ebbe anche esecuzione tanto che, prima che lo NE si rendesse latitante nel novembre '91, perdendo l'esatta cognizione di tutti i movimenti finanziari del clan, i AS fecero recapitare ai EL la meta' di una rata del danaro estorto all'impresa NT, mentre il clan EL a sua volta inviò una volta lire 20 milioni e una seconda volta lire 25.000.000.
Grazie a quell'accordo i EL ripresero a gestire le estorsioni sugli appalti e in danno delle imprese operanti nell'area industriale, creando nel territorio un clima di intimidazione e di sorpruso tipico dell'agire camorristica.
Un importante riscontro alle dichiarazioni dello NE era costituito, a parere della Corte territoriale, dalla guerra di camorra che tra il 1991 e il 1992 aveva insanguinato il territorio di Marcianise dovuta al fatto che gli equilibri di potere esistenti nella zona erano stati messi in discussione. La situazione preesistente era segnata dall'assoluto predominio del clan legato ai AS e poiché altre personalità di spicco diverse da quelle dei EL non vi erano, era facile giungere alla conclusione che il gruppo che si era contrapposto al clan dominante era stato quello creato dai EL, come dichiarato dallo NE. Tale conclusione era corroborata dal fatto chela guerra "de qua" si era scatenata dopo che DO EL nel gennaio 1991 aveva cessato di scontare la pena inflittagli nel 1986 per avere fatto parte della N.C.O. ed era tornato in libertà, per essere sottoposto poco dopo al più lieve regime della misura di sicurezza dell'assegnazione alla colonia agricola di Sulmona, cui immediatamente si era sottratto, non rientrando da un permesso accordatogli. Contemporaneamente si era dato alla latitanza MA RI e si erano resi irreperibili, benché non colpiti da alcuna misura restrittiva, AL EL e TO IA.
Altri elementi di riscontro erano costituiti dalla intercettazione ambientale del colloquio confidenziale tenuto con i Carabinieri di Marcianise il 5 maggio 1992 da AF LL, figlio di OV IS LL ucciso con le modalità proprie degli omicidi commessi da uomini del clan EL e il 19 dicembre 1991. In quella occasione il LL aveva rivelato che il padre da alcuni mesi aveva iniziato una relazione con IA TT, cugina e omonima della moglie di DO EL, il che aveva dato fastidio al boss, preoccupato che l'omonimia potesse gettare su di lui l'ombra del tradimento e aveva affermato che autore dell'omicidio era stato AL EL.
Aveva aggiunto che i due fratelli EL non uscivano mai insieme, ma dividevano sempre tra loro i soldi delle estorsioni, trattenendo per sè il 50% del ricavato. Anche se tali dichiarazioni non erano state ritenute sufficienti ad attribuire l'omicidio di LL VA IS a AL EL, tuttavia da esse si evinceva chiaramente che i EL si erano ricostituiti in un gruppo criminale operativo nel campo delle estorsioni e ritenuti pronti a uccidere chi avesse osato opporsi loro.
Una riprova di quanto dichiarato dal LL si rinveniva nell'episodio del controllo effettuato dalla Polizia stradale presso l'area di servizio "Tevere" nei confronti di DO EL, dello RI e del IA i quali viaggiavano di conserva, ciascuno alla guida di una distinta autovettura, il EL, in particolare, alla guida di un'auto Ford Fiesta nera targata CE 693039, utilizzata in occasione della tentata estorsione in danno di CA OL contestatagli al capo b) della rubrica.
Conferma dell'esistenza di un gruppo associato era il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate subito dopo l'arresto di DO EL avvenuto l'11 maggio 1992 dalle quali traspariva la preoccupazione dello RI, del CO e del IA per l'arresto del capo e la volontà di continuare l'attività intrapresa.
Le modalità dell'arresto del EL DO, avvenuto dopo un violento conflitto a fuoco, portavano a ritenere il EL impegnato nella sua attività criminale sino a quando l'arresto non lo aveva messo fuori gioco.
Altrettanto poteva dirsi per il conflitto a fuoco in cui furono impegnati lo RI e il MA per tentare di sottrarsi all'arresto. I due, quando si videro bloccata la via di fuga, innescavano un conflitto a fuoco nel caso del quale lo RI rimase ucciso e un Carabinieri fu gravemente ferito alla testa. Anche tale episodio dimostrava la pericolosità anche del IA, che viaggiava armato al pari dello RI e sparò anche lui contro i Carabinieri, dimostrandosi ben più di un semplice autista, come era emerso anche dalle confidenze fatte dal LL, che lo aveva indicato tra i "guaglioni" della organizzazione e affermato che spesso aveva formato terzetto con DO EL e RI per compiere estorsioni.
La corte territoriale confermava, poi, l'affermazione di responsabilità di DO EL in ordine alla tentata estorsione in danno di CA OL.
La tentata estorsione era stata posta in essere la mattina del 4 marzo 1992 quando due individui si presentavano presso lo stabilimento del OL pretendendo il pagamento della somma di lire 200.000.000. Tre testimoni individuarono con certezza lo RI come il più anziano dei due estorsori e indicavano l'effigie di DO EL come somigliante al viso del più giovane di essi. Analogo era stato il risultato della ricognizione di persona.
Secondo la corte territoriale la coincidenza di tre indicazioni di somiglianza è molto più indicativa della medesima indicazione proveniente da un solo testimone, portando a individuare con buon margine di approssimazione il soggetto indicato come autore del fatto, tanto più che due testimoni avevano parlato di notevole somiglianza e le cui residue perplessità erano state determinate essenzialmente dalla diversa foggia dei capelli. Inoltre i due estorsori si erano presentati a bordo di una Ford Fiesta di colore scuro, la cui targa fu successivamente rilevata e segnata su un biglietto (poiché la vettura era stata parcheggiata in modo da intralciare la manovra di altro veicolo) e risultò essere CE 693039 e cioè di una vettura in uso a DO EL, come dimostrato dal fatto che questi ne era alla guida il 10 febbraio 1992 in occasione del controllo effettuato dalla Polizia stradale presso l'area di servizio "Tevere" della A/2 nei pressi di Orvieto e come dimostrato dalle preoccupazioni manifestate da IG AL per il fatto che l'azione era stata compiuta con la Ford Fiesta da lui data a Mimì EL.
La corte territoriale escludeva, poi, la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 416 bis contestato al capo a) e quello di cui alla sentenza di condanna dei EL del 3 luglio 1986 in base al rilievo che avendo i EL aderito alla N.C:O. agli inizi degli ani '80, quando questa organizzazione era in piena espansione, doveva ritenersi impossibile che essi gia' allora, essendo oltretutto giovanissimi, avessero potuto preventivare il sorgere di un nuovo e distinto gruppo camorrista.
Infine la corte territoriale disponeva la trasmissione degli atti relativi all'EA ai sensi dell'art. 521 c.p.p. alla Procura Distrettuale della Repubblica in sede per il reato di favoreggiamento personale.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati ad eccezione di IG AL.
EL DO ha proposto un primo ricorso a mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Stellato, il quale con il primo motivo insiste nell'eccezione di inammissibilità dell'appello del P.M., assumendo che erroneamente la corte territoriale si era limitata nella sua analisi al tenore letterale dell'art. 570 senza coordinarne il testo con le altre norme regolanti l'attribuzione di competenze all'ufficio del P.M., in particolare l'art. 51 c.p.p.. L'art. 570 è norma di carattere generale e per l'individuazione del "Procuratore della Repubblica presso il Tribunale" di cui alla norma predetta l'analisi si deve spostare sulle norme che disciplinano specificamente la competenza dell'organo del P.M. per il primo grado del giudizio, tra le quali vi è appunto l'art. 51 c.p.p.. La distinzione tra "procedimento di 1^ grado" e "giudizio di impugnazione" non può autorizzare alcuna limitazione delle attribuzioni dell'ufficio del P.M. di cui all'art. 51 comma tre bis, c.p.p., trattandosi di distinzione di carattere generale disegnata per distinguere la competenza tra ufficio del P.M. del primo grado da quelle del Procuratore generale.
La delega eccezionale di cui al comma 3 ter del citato art. 51 è possibile solo per il dibattimento e non può, quindi, attribuire al P.M. delegato per l'udienza alcun autonomo potere di impugnazione. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 416 bis c.p., assumendo che la corte aveva usato un criterio interpretativo inesatto, avendo valutato le dichiarazioni dello NE alla stregua di chiamate in correità, laddove le stesse erano generiche affermazioni che potevano, al più, integrare delle chiamate in reità non riscontrate. L'unico elemento che lo NE aveva fornito era costituito da un presunto accordo spartitorio relativo a delle estorsioni risalente al 1991. Senonché tale accordo non solo non aveva trovato conferma in alcun atto processuale, ma aveva trovato smentita nella deposizione del teste NZ RI. Quest'ultimo aveva, infatti, escluso che vi fosse stato l'accordo cui proprio lo RI avrebbe preso parte, secondo quanto riferito dallo NE.
Inoltre la sentenza impugnata aveva attribuito valore di riscontro a elementi di fatto neutri o privi di qualsiasi certezza. Il fatto che nel periodo '91-'92 vi fosse stata una guerra di camorra in Marcianise era un fatto del tutto neutro rispetto al presunto gruppo EL manovrando elementi in grado di attribuire tale guerra al gruppo.
Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla contestata ipotesi estorsiva, assumendo in sintesi che non risultava in alcun modo che il EL avesse caratteristiche talmente peculiari da dover essere subito individuato nè era sufficiente la individuazione della vettura e ciò sia per l'incertezza della rilevazione del numero di targa sia per la totale e assoluta mancanza di prova sul possesso della vettura da parte del EL DO, il quale, d'altra parte, se avesse effettuato la tentata estorsione con la Fiesta individuata nel processo, si sarebbe guardato dal far denunciare dalla moglie il furto della vettura stessa.
Con il quarto motivo sostiene, in via subordinata, che la corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la continuazione con i reati di cui alla sentenza della corte di appello di Napoli del 1996. Con l'ultimo motivo ha dedotto carenza di motivazione in ordine all'entità della pena.
Un secondo ricorso di cassazione il EL DO ha proposto a mezzo dell'avv. Mario De Caprio, le cui censure ricalcano sostanzialmente quelle dell'avv. Stellato.
In particolare il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 521 c.p.p. assumendo che mentre il capo di imputazione tendeva a dimostrare la sussistenza di un'associazione camorrista per il periodo tra il 1987 e il 1992, la corte territoriale aveva illegittimamente circoscritto l'oggetto dell'indagine al periodo 1991 - 92.
Le dichiarazioni accusatorie dello NE non erano state oggetto di un'adeguata valutazione. In tutto il caso della deposizione lo NE aveva fatto emergere l'ostilità che il gruppo dei AS aveva nutrito nei confronti del gruppo EL. Ulteriore indice di sospetto era ricavabile dalla circostanza che la sua collaborazione con la giustizia era iniziata da tempo, ma, malgrado ciò, sino alla data della sua deposizione in dibattimento lo NE non aveva mai fatto riferimento alle attività criminali dei EL. Erroneamente la corte territoriale aveva affermata l'esistenza di un'associazione armata, non essendo stata fornita alcuna prova circa la commissione di attività criminose ???? essere con l'uso di armi da parte di qualche affiliato.
In ordine alla tentata estorsione il ricorrente sottolinea che sul punto relativo al numero di targa della vettura usata dagli estorsori il cap. De Danno aveva riferito delle notizie "de relato", e ciò perché il teste aveva riferito di avere appreso il numero di targa da un biglietto consegnatogli dalla parte lesa OL, biglietto che, però, non solo non era mai stato depositato agli atti, ma addirittura non risultava più in possesso del teste. Del pari insufficiente doveva ritenersi la motivazione in ordine alla ritenuta ammissibilità della testimonianza del teste Di RO, Sul punto la corte aveva escluso la violazione dell'art. 195, comma 7, c.p.p. in base al rilievo che al teste non era stato chiesto di riferire il nome di colui che gli aveva consegnato il biglietto con il numero di targa della vettura da spostare, per cui non era possibile affermare che egli non avesse saputo o voluto indicare la fonte della notizia riferita: affermazione aberrante non potendosi attribuire alla difesa l'onere di dimostrare la regolarità di una testimonianza dell'accusa.
AL EL ha proposto un primo ricorso a mezzo dell'avv. TO Giaquinto, il quale con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che erroneamente lo NE era stato considerato "chiamante in correità", posto che egli non solo non era imputato nel presente procedimento, ma riferiva circostanze dalle quali non era desumibile una propria responsabilità nei fatti di causa.
Del tutto generica era la circostanza che il territorio di Marcianise fosse stato interessato da una guerra di camorra con la consumazione di nove omicidi, dal momento che nessuno di tali omicidi era stato mai attribuito all'imputato.
Del tutto immotivata era poi l'affermazione della corte territoriale secondo cui AL EL si sarebbe presentato con un gruppo di uomini armati presso il cantiere NT per compiere una estorsione. Da dove la corte avesse tratto tale elemento non era dato sapere, dal momento che AL EL non era mai stato indagato per una vicenda simile.
Erroneamente la corte aveva escluso la continuazione con i reati di cui alla sentenza del 1986 dal momento che la stessa corte aveva affermato che elemento decisivo per la colpevolezza del EL era stata la sua adesione iniziale alla N.C.O. agli inizi degli anni '80 e che tale adesione aveva poi portato alla formazione del gruppo autonomo protrattosi nel tempo fino alla sentenza del 1986. Non si vedeva, quindi, sulla base di quale considerazione questo gruppo dovesse poi essere ritenuto disciolto per poi magicamente ricomporsi all'inizio del 1991.
Il ricorrente ha dedotto, infine, vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. AL EL ha proposto un secondo ricorso a mezzo dell'avv. Mario De Caprio, che ha dedotto censure simili a quelle addotte a sostegno del ricorso in favore di DO EL. TO IA, con il primo motivo, insiste nell'eccezione di inammissibilita' dell'appello proposto dal P.M. per considerazioni analoghe a quelle svolte nel punto dalla difesa del ricorrente DO EL.
Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sottolineando come lo stesso NE - le cui propalazioni accusatorie erano servite per affermare la responsabilità dei due EL - avesse escluso che il IA avesse fatto parte dell'ipotetico clan EL e specificato, anzi, che egli veniva solo sfruttato da MA RI per fargli da autista.
L'intercettazione ambientale del colloqui confidenziale intervenuto tra AF LL e i Carabinieri di Marcianise non riguardavano il IA.
Priva di concreto senso probatorio era la circostanza secondo cui il IA non si sarebbe fatto vedere in giro.
Quanto alla telefonata intercorsa tra il IA e la madre, il ricorrente rileva che il fatto che da tale singola telefonata potesse trasparire un qualche atteggiamento di interessamento da parte del IA per il EL non era certo sufficiente a far concludere che lo stesso facesse parte di un sodalizio criminoso. Del pari inconferente era il riferimento al controllo operato presso un'area di servizio autostradale nei confronti di DO EL, MA RI e il IA, trattandosi di un episodio assolutamente neutro, posto che i tre si trovavano in auto diverse e provenivano da località pure differenti, ragione per cui ben si poteva trattare di un semplice incontro, posto che non vi era traccia di altri episodi relativi a frequentazioni anomale. Infine RO EA ha dedotto violazione dell'art. 521 c.p.p. e illogicità della motivazione, assumendo in sintesi che egli non aveva alcuna conoscenza dei motivi che avevano indotto il IA ad allontanarsi da Marcianise e che solo dopo l'arresto di quest'ultimo egli era venuto a conoscenza del reato motivo dell'allontanamento dello stesso. Ma aggiunto che dagli atti emergeva chiaramente che lo stesso IA aveva già concordato prima della partenza da Ferrara la locazione dell'abitazione dove poi era stato arrestato. Diritto
1. Va preliminarmente presa in esame l'eccezione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero riproposta dalla difesa di DO EL e TO IA.
Ritiene la corte che debba essere confermata la conclusione cui è pervenuta la corte di appello.
La norma da cui occorre prendere le mosse è quella dell'art. 570 c.p.p., che riguarda l'impugnazione del pubblico ministero.
Il primo comma di tale articolo - che ripete sostanzialmente lo schema dell'art. 191 dell'abrogato codice di rito penale - attribuisce la legittimazione a impugnare al nuovo pubblico ministero presso il pretore, al procuratore della Repubblica e al procuratore generale presso la corte di appello "in conformità delle competenze del giudice preso il quale tali soggetti sono chiamati a svolgere le loro funzioni in primo o in secondo grado" (v. relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, p. 127). Il secondo comma attribuisce la legittimazione a impugnare anche al rappresentante del pubblico ministero "che ha presentato le conclusioni". Tale norma - al pari di quella prevista dal terzo comma, relativa alla possibilità per il pubblico ministero di udienza di partecipare al giudizio di appello - è chiaramente ispirata all'esigenza di non far disperdere la conoscenza e l'esperienza già acquisite dei fatti di quel processo... così evitando anche un nuovo studio di atti particolarmente ponderosi" (v. relazione, sopra citata, p. 198).
In base all'art. 570 c.p.p. nei procedimenti previsti dal comma 3 bis dell'art. 51 c.p.p. la legittimazione ad appellare va riconosciuta al procuratore distrettuale e, nel caso che quest'ultimo si sia avvalso della facoltà prevista dal comma 3 ter del citato art. 51, anche al rappresentante del pubblico ministero presso il giudice competente che ha presentato le conclusioni nel dibattimento di primo grado. A tale conclusione non può opporsi che la delega di cui al sopra menzionato comma 3 ter, essendo prevista solo per il dibattimento, non è idonea a conferire al pubblico ministero delegato per l'udienza alcun autonomo potere di impugnazione.
Tale obiezione non tiene conto del fatto che la legittimazione all'impugnazione non deriva dalla predetta delega, bensì direttamente dalla regola generale prevista dal secondo comma dell'art. 570 c.p.p. Tale regola non risulta in alcun modo derogata nei procedimenti previsti dal comma 3 bis del citato art. 51. D'altra parte, diversamente opinando, si perverrebbe all'assurda conclusione di escludere proprio nei procedimenti di criminalità organizzata, normalmente di natura particolarmente complessa, l'applicazione del secondo comma dell'art. 570 c.p.p., la cui "ratio", come sopra si è visto, è ispirata all'esigenza di non far disperdere le cognizioni acquisite nelle precedenti fasi, esigenza particolarmente sentita per l'appunto nei procedimenti più ponderosi.
2. È stato affermato da questa corte che ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma 3, c.p.p. il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante;
deve verificare poi l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del dichiarante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; deve verificare infine i riscontri esterni. Nella specie in esame la corte territoriale ha seguito l'anzidetto percorso logico. Infatti ha in primo luogo sottolineato la notevole credibilità soggettiva dello NE, uomo di spicco dell'organizzazione criminale diretta inizialmente da TO NO e successivamente da SC NE (cugino del collaboratore), rilevando che era ben credibile che un uomo di vertice dell'organizzazione ne conoscesse bene uomini, mezzi e attività e fosse ben al corrente dei rapporti con altre organizzazioni concorrenti, conoscendone gli uomini di maggior spicco.
La corte territoriale ha poi valutato positivamente l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dello NE, avendo evidenziato come le stesse fossero state spontanee, precise, dettagliate, del tutto coerenti con il quadro generale della evoluzione dei rapporti di forza tra le varie organizzazioni criminali che si erano combattute per il dominio sul territorio campano. Essa ha anche sottolineato l'assenza di particolari motivi di astio nei confronti degli imputati, membri di un piccolo sodalizio rivale e non macchiatisi di affronti nei suoi riguardi.
La difesa di DO EL ha sostenuto che l'affermazione dello NE relativo all'accordo spartitorio intervenuto tra il clan dei AS e quello del EL era stato smentito dal teste NZ RI, indicato dallo NE quale partecipe di quell'accordo. Ma la corte territoriale ha sottolineato l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni dello RI, avendo evidenziato come quest'ultimo, pur essendo stato condannato con sentenza definitiva per avere fatto parte del clan dei AS, avesse dichiarato di aver conosciuto solo in carcere lo NE, che pur di quel clan era stato esponente di spicco.
La corte territoriale ha poi evidenziato i riscontri esterni costituiti dalla guerra di camorra che aveva insanguinato il territorio di Marcianise negli anni '91-'92, il cui inizio era coinciso con l'uscita dal carcere di DO EL, dall'intercettazione ambientale del colloquio di AF LL con i Carabinieri di Marcianise, dal controllo effettuato dalla Polizia stradale nei confronti di DO EL, MA RI e TO IA, da alcune intercettazioni di conversazioni telefoniche effettuate dopo l'arresto di DO EL, da cui emergevano il rammarico e la preoccupazione degli interlocutori (tra i quali lo RI e il IA) per l'arresto del capo e la determinazione di continuare l'attività.
Per quanto concerne, in particolare, la posizione del IA, la corte territoriale si è data carico della circostanza - sottolineata dalla difesa del ricorrente - secondo cui lo NE aveva riferito che il IA era estraneo all'organizzazione ed era sfruttato dallo RI, di cui era l'autista, ma ha valorizzato una serie di elementi univocamente sintomatici dell'appartenenza del IA al clan EL, quali le confidenze del LL in ordine alle frequentazioni del IA con DO EL e lo RI, la telefonata n. 623 del 12.5.1992 in cui quest'ultimo, dopo l'arresto del EL, aveva enumerato e IA in una specie di conteggio delle forze disponibili per proseguire l'attività del gruppo, la telefonata n. 125 dell'11.5.1992 in cui il IA, conversando con la madre, pur mostrandosi colpito dalla notizia dell'arresto del capo, aveva evidenziata la volontà di proseguire l'attività del gruppo e, infine, il comportamento in occasione del conflitto a fuoco con i Carabinieri, in cui il IA aveva ripetutamente sparato contro i militari per aprire a sè e allo RI un varco per la fuga.
Quanto alla tentata estorsione in danno dell'impresa OL, la corte territoriale ha sottolineato come la notevole somiglianza riscontrata dai testi tra il DO EL e uno dei due estorsori era stata suffragata dal fatto che i soggetti si erano recato presso lo stabilimento a bordo della Ford Fiesta nera targata CE 693039 che era certamente in uso al DO EL. In definitiva la corte territoriale ha compiuto una organica e coordinata disamina delle risultanze processuali, dando adeguata base giustificativa al proprio convincimento, le cui ragioni ha enunciato in modo articolato e logicamente corretto.
Passando ad esaminare gli altri motivi dei ricorsi dei EL e dello RI, va rilevato che l'unicità del disegno criminoso tra il reato di cui al capo a) della rubrica e quello di partecipazione ad associazione di stampo camorrista di cui alla sentenza 3.7.1986 della corte di appello di Napoli è stata esclusa con una valutazione di fatto dettagliata e analitica, che non presenta alcuna manifesta illogicità ne' alcun contrasto con la disciplina giuridica della continuazione. Infatti il giudice "a quo" ha evidenziato come, avendo i EL aderito alla Nuova Camorra Organizzata agli inizi degli anni '80, quando il sodalizio era potente e in piena espansione, dovesse ritenersi impossibile che essi gia' allora avessero potuto preventivare la fine del sodalizio e la creazione di un nuovo e distinto gruppo camorrista.
Il ragionamento della corte di appello è giuridicamente corretto, in quanto l'unicità del disegno criminoso presuppone la prova che i fatti - reato siano ricompresi fin dall'inizio in una ideazione e programmazione unitaria, almeno nelle linee di fondo e negli aspetti essenziali.
Quanto all'ultimo motivo dei ricorsi dei due EL, relativo all'entità della pena, va osservato che la corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, avendo evidenziato la notevole capacità criminale e pericolosità sociale degli imputati desumibili dai precedenti penali e dalle gravità dei reati.
I ricorsi dei EL e del IA vanno, pertanto, rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
3. Il ricorso dell'EA va dichiarato inammissibile. Nell'esaminare la posizione dell'EA la corte di appello ha sottolineato che non era più in discussione l'eventuale appartenenza al clan EL, già esclusa in primo grado in conformità della requisitoria del P.M., ma si trattava solo di valutare se fosse emerso dagli atti il delitto di favoreggiamento, come sostenuto dal P.M.
La corte ha dato al quesito risposta positiva, ma, avendo ritenuto trattarsi di fatto diverso da quello contestato, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 c.p.p.. Trattasi di un provvedimento che non ha natura decisoria, ma meramente strumentale, in quanto si concretizza in mero impulso processuale e non lede in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato, che potrà svolgersi nel tempo e nella sede opportuni. La decisione della corte di appello non è, pertanto, ricorribile per cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell'EA al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi di EL DO, di EL AL e di IA TO e dichiara inammissibile il ricorso di EA RO. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e l'EA anche della somma di lire 500.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999