Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2001, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
297. C 6 023 1 8 /01 8 5 9 1 . I / N Z 4 A / - I A 6 R 2 R B T . . A S R L I . T EPUBBLICA ITALIANA L P R. G. N. 18547/99 G . A U D E . B R I L B CRON.4795 E A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E A R T D T A T N I I 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E R 3 Rep. N E 1 E ¨ E S . T SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- N A M Composta dai Sigg. Magistrati: E Ud. 19/10/2000 N IO Z A S - Presidente - Alfio FINOCCHIARO S E A C IL I D IV - Consigliere - Enrico PAPA A C EM R E P Mario CICALA ->>> U 4 S N 9 TE IO R 2 Eugenio AMARI O P C 6 M 6 A Antonino DI BLASI rel. C . ha pronunciato la seguente N SENTENZA Oggetto: Ritenute IRPEF -O Indennità ferie - Natura sul ricorso n. 18547/99 R.G. proposto da Tassabilità MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici in CANCELLERIA Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliato per legge,
- Ricorrente -
contro
RE NZ, residente in [...]. Non costituito in giudizio, تسلام CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- Intimato -
UFFICIO COPIE per la Cassazione della sentenza n. 131/12/98 resa dalla Commissione Richiesta copia studio Tributaria Regionale di Torino - Sez. n. 12, in data 30/11/1998 - 22/2/1999, dal Sig. IL SOLE 24.Q.RE per diritti L. 15.00 notificata presso l'Ufficio il 2/8/1999; #19 FEB, 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre IL CANCELLIERE 4 5 7 1 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di BL;
udito per il ricorrente, l'Avv. De Socio, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LE Vincenzo, chiedeva il rimborso della ritenuta operata dal suo datore di lavoro, a titolo di IRPEF sulla indennità per ferie non godute, percepite negli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 e, formatosi il silenzio-rifiuto sulla relativa istanza, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, che lo accoglieva. L'Ufficio interponeva appello che veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino, con la decisione in epigrafe indicata, in quanto privo di specifici motivi d'impugnazione. Il Ministero delle Finanze con ricorso spedito a notifica il 30-9-1999 ha ква chiesto la cassazione della decisione di appello perché emessa in violazione e con falsa applicazione dell'art.53 del D. Legs n. 1992/546 e dell'art.24 della Costituzione, nonché perché affetta dai vizi di violazione e falsa applicazione degli artt.46 e 48 T.U.I.R. DPR 22-12-1986 n.917, motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE In buona sostanza il Ministero, con l'unico mezzo, sostiene che l'indennità per ferie non godute rientra nell'ampia nozione di reddito da lavoro dipendente così come delineata dall'art. 46 del D.P.R. n. 917/1986, e 2 che, pertanto, i giudici di merito avrebbero fatto mal governo della normativa vigente ed applicabile, nell'affermare la natura risarcitoria dell'indennità, così sottraendola all'imposizione fiscale. Il motivo merita accoglimento alla luce del costante, condivisibile orientamento di questa Corte (Cass. 11-1-2000 n. 7202; 9-7-99 n. 7188; 19- 5-99 n. 4835; 26-4-99 n. 4134; 21-9-94 n. 7868), dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi. E' stato, invero, affermato che l'indennità per ferie non godute, corrisposta dal datore di lavoro al proprio dipendente, ha natura retributiva, costituisce componente del reddito tassabile e va, quindi, assoggettata ad IRPEF, in applicazione degli artt. 46 e 48 del DPR n. 917/1986. Palese è, dunque, l'errore in diritto della decisione impugnata che va cassata. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto per risolvere la presente controversia, la causa ben può essere decisa nel merito a norma dell'art. 384, primo comma C.p.C., con l'affermazione della natura retributiva e reddituale dell'indennità per ferie non godute e, quindi, della legittimità del relativo assoggettamento ad IRPEF, nonché con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Si ritiene sussistano giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Compensa le spese di giudizio. 3 Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria in Roma il 19/10/2000. Il Presidente Dott. Alfio Finocchiaro ay a Il Consigliere Relatore - Estensore ZIONE A Dott Antonino Di BL S S A IL CANCELLIERE C1 AL NO سعادة C R T E O DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 FEB. 2001 Oggi IL CANCELLIERE 61 NA SA E N ZIO 26/4/1986 ISTRA 5 . IA N REG D.P.R. - R B A LL. T A U D DEL IB A TE B. R SI ESEN T TA SEN 131 AI IA . R N E T A M 7