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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro il giudice del lavoro, dott. Marco Pennisi, all'udienza del giorno 25.3.2025 con deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8876/2023 R.G.L. avente ad oggetto retrocessione classe stipendiale – ricostruzione di carriera – applicazione clausola di salvaguardia
PROMOSSA DA
(c. f.: ), elettivamente domiciliata in Catania, Parte_1 C.F._1
Via Vincenzo Giuffrida, n. 107/A, presso lo studio degli avvocati Marco Di Pietro, Walter Miceli e
Fabio Ganci, che la rappresentano e difendono, giusta procura congiunta al ricorso;
Ricorrente
E
(c.f. /p.i.: Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal P.IVA_1 CP_2
dott. , funzionario del , Controparte_3 Controparte_1 [...]
; Resistente Controparte_4 Controparte_5
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.8.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente abilitata nella classe di concorso Scuola Primaria e nell'attività didattica di sostegno, in servizio presso l'Istituto Comprensivo Pestalozzi di Catania ed immessa in ruolo l'1.9.2011, ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) di avere svolto, prima di essere immessa in ruolo, attività di docenza, mediante la stipula di diversi contratti d'insegnamento a tempo determinato dall'anno scolastico 2004/05 all'anno scolastico 2010/11; 2) che il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1127/2019 del 13.3.2019, ha accolto integralmente le sue domande, accertando il suo diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2009 con ogni conseguenza sia giuridica sia economica;
3) che, nonostante l'avvenuto passaggio in giudicato della predetta sentenza il 13.9.2019 (come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria), l'Amministrazione scolastica convenuta non le ha riconosciuto la retrodatazione della sua immissione in ruolo al 1.9.2009 né corrisposto le somme dovute in relazione al periodo di precariato;
4) che, infatti,
l'Amministrazione datrice di lavoro, nelle more del giudizio, ha provveduto ad assumerla a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2011; 4) che successivamente, in sede di ricostruzione della carriera, giusta decreto Prot. n. 1079 del 13.2.2015 del dirigente dell' , è Controparte_6 CP_5
stata collocata nella fascia stipendiale 0-8 applicando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto il 19.7.2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8; 5) che l'avvenuta retrocessione nella fascia stipendiale zero dopo la sua immissione in ruolo viola il giudicato formatosi sulla sentenza n.
1127/19 del Tribunale di Catania, oramai passata in giudicato, con la quale le è stato riconosciuto il suo diritto alla immissione in ruolo a tutti gli effetti giuridici ed economici dall'1.9.2009; 6) che, sotto altro profilo, la sua collocazione nella fascia stipendiale 0-8 è comunque illegittima non essendo stata applicata in suo favore la doppia clausola di salvaguardia dei diritti quesiti introdotto dall'Accordo 4.8.2011 (“Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre
2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni””) in palese violazione del principio di parità di trattamento di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva dell'Unione 1999/70/CE.
Tutto ciò premesso ha adito l'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accolte le seguente conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. - per l'effetto, condannare il al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” dal 01.09.2012 fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, oltre interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.” Con memoria depositata l'1.3.2024 si è tempestivamente costituito il Controparte_1
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne
[...]
bis in idem avendo la ricorrente azionato, avanti questo Tribunale, due distinti giudizi, entrambi discendenti dalla sentenza n. 1127/2019 passata in giudicato e, segnatamente, il ricorso iscritto al n. 12796/2022 RG, tuttora pendente avanti ad altro giudice di questo Tribunale, avente ad oggetto crediti per i giorni che avrebbe lavorato se fosse stata assunta di ruolo con decorrenza dal 1.9.2009, nonché il presente giudizio, avente ad oggetto l'applicazione della clausola di salvaguardia in quanto l'invocato regime previsto dell'art. 2 CCNL 2011 era già vigente all'epoca della predetta statuizione.
In proposito, ha sostenuto, altresì, che essendo già stato riconosciuto alla ricorrente, in seno al procedimento giudiziale svoltosi dinanzi a questo Tribunale e conclusosi con sentenza n. 1127/2019, passata in giudicato, il diritto alla retrodatazione dell'immissione in ruolo a decorrere dall'1.9.2009
e la conseguente statuizione giudiziale di attribuzione di effetti giuridici ed economici del contratto a decorrere da tale data, la stessa è già in possesso di titolo giurisdizionale per la fattispecie invocata nel presente giudizio, sicché, le azioni giudiziarie successivamente intraprese oltre ad essere sovrabbondanti costituiscono una indebita parcellizzazione del medesimo rapporto di credito.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, atteso che per effetto dell'art. 9 c. 17 del D.L.
70/2011 e del CCNL del CCNL 4.8.2011 la fascia stipendiale 3-9 è stata abrogata e pertanto non può essere attribuita alla ricorrente, poiché inesistente, ed eccepito l'estinzione per prescrizione di ogni pretesa relativa al quinquennio anteriore alla data di notifica della diffida o del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
L'udienza del 6.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni precisate come in atti, viene emessa la presente sentenza.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'Amministrazione scolastica di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, ritenendo che con la sentenza 1127/2019 resa nel giudizio iscritto al n. 4465/2014 RG passata in giudicato alla ricorrente
è già stato riconosciuto il suo diritto ad essere immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2009 con ogni conseguenza sia giuridica sia economica.
Infatti, i predetti giudizi sono diversi per oggetto, in quanto, con la sentenza n. 1127/2019, resa dal
Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro nel giudizio iscritto al n. 4465/2014, è stato dichiarato il diritto di ad essere inserita “a pettine” in aderenza al Parte_1
suo punteggio (punti 131) e non in coda nella graduatoria ad esaurimento per gli insegnanti della scuola dell'infanzia della provincia di Gorizia per il biennio 2009/2011, classe di concorso AAA, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione a tutti gli effetti, nonché il suo diritto ad essere assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del fin dall'1.9.2009, con ogni Controparte_1
conseguenza sia giuridica che economica (cfr. All. 3 ricorso).
Di contro, la ricorrente, in questo giudizio, ha dedotto di essere stata illegittimamente collocata, nelle more del precedente giudizio, con decreto di ricostruzione di carriera Prot. n. 1079 del
13.2.2015 del dirigente dell' di Catania, nella fascia stipendiale 0-8 in applicazione del Controparte_6
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola sottoscritto il
19.7.2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, ed ha conseguentemente chiesto, previa disapplicazione del predetto decreto di ricostruzione di carriera, di essere collocata nella corretta fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio dalla stessa maturata alla data del 1.9.2009 (cfr. All. 5 ricorso).
Per le medesime ragioni va, altresì, rigettata la predetta eccezione anche avuto riguardo il ricorso n.
12796/2022 pendente avanti questo Tribunale dinanzi ad altro giudice ed avente ad oggetto il pagamento delle somme asseritamente dovutele dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2010/2011 per effetto della retrodatazione della sua immissione in ruolo al 1.9.2009 periodo quest'ultimo antecedente e diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio. (cfr. All.
4.1 memoria)
Parimenti infondata è, altresì, l'eccezione relativa alla frammentazione del credito.
Assume l'Amministrazione scolastica che la ricorrente avrebbe potuto e dovuto richiedere nel giudizio n. 4465/2014, definito con la citata sentenza n. 1127/2019, l'applicazione della clausola di salvaguardia sicché, il presente giudizio costituirebbe una duplicazione delle azioni giudiziarie.
A tale riguardo mette conto evidenziare che, con sentenza n. 4090/2017, le Sezioni Unite, dopo aver rilevato che non sussiste nel nostro ordinamento processuale alcuna norma “che autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata” atteso che “una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore il quale sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso processo (quindi in uno stesso momento, dinanzi al medesimo giudice e secondo la medesima disciplina processuale)”, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque
“fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c.”. (cfr. Cass. SS.UU. n. 4090/2017).
Alla luce della predetta esegesi giurisprudenziale non può ritenersi integrata un'ipotesi di indebita frammentazione del credito atteso che con il ricorso introduttivo di questo giudizio la ricorrente, dopo aver dedotto di aver inutilmente richiesto, con lettera diffida inviata a mezzo pec del 5.3.2020
(All 5 ricorso), il ricalcolo della anzianità di servizio in considerazione dell'avvenuto riconoscimento del suo diritto ad essere immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2009 giusta sentenza n.
1127/2019, ha chiesto la disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera Prot. n. 1079 del
13.2.2015 – emesso nelle more del giudizio in cui è stata resa la predetta sentenza - e conseguentemente la condanna dell'Amministrazione ad applicare la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 4.8.2011 art. 2 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre 2010, con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” dall'1.9.2012, data di conferma in ruolo, fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” dall'1.9.2012 fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei.
Rileva a tale riguardo il Tribunale, come la collocazione della ricorrente nella fascia stipendiale 0-8 operata dall'Amministrazione scolastica convenuta sul presupposto della immissione in ruolo della docente a decorrere dal 1.9.2011 e, dunque, ritenendo che non debba applicarsi la clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 4 agosto 2011, art.
2 - effettivamente prevista in favore dei soli docenti immessi in ruolo a decorrere dal primo settembre 2010 - si pone in palese contrasto con il giudicato formatosi sulla pronuncia citata del Tribunale di Catania, pertanto l'amministrazione resistente non può certamente dolersi in questa sede dell'asserita duplicazione di diverse azioni giudiziarie resesi necessarie proprio in dipendenza della sua inerzia a compiere i necessari adempimenti discendenti dal predetto giudicato.
Invero, pur non avendo la sentenza 1127/2019 ordinato espressamente all'Amministrazione resistente di collocare la docente, una volta raggiunta la corrispondente anzianità, nella fascia stipendiale 3-8, con il riconoscimento del diritto della stessa ad essere immessa in ruolo a decorrere dall'1.9.2009 con ogni conseguenza sia giuridica che economica, è stato, sia pure implicitamente, affermato anche il diritto della docente ad essere collocata nelle fasce stipendiali previste dal CCNL relativo al personale del comparto scuola ratione temporis vigente che, anteriormente al Contratto sottoscritto in data 19 luglio 2011, prevedeva la fascia stipendiale 3-8 anni, poi soppressa.
Il riconoscimento del diritto della ricorrente alla immissione in ruolo a decorrere dall'1.9.2009 con ogni conseguenza sia giuridica che economica costituisce quindi la base di un trattamento stipendiale cui è stato accertato, con sentenza passata in giudicato, avere diritto la ricorrente che era lo stesso di quello previsto per i docenti immessi in ruolo a decorrere dall'1.9.2009.
La collocazione della ricorrente nella fascia stipendiale 0-8, dunque, è intervenuta in violazione del giudicato, avendo la ricorrente diritto ad essere immessa in ruolo già a decorrere dal 1.9.2009 e dovendo nei suoi riguardi trovare applicazione le disposizioni del contratto collettivo che prevedevano lo scaglione 3-8 anni.
Ne consegue il diritto di a godere, a far data dall'1.9.2012, come Parte_1
chiesto in ricorso, del trattamento corrispondente allo scaglione stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni.
In aggiunta alla assorbente considerazione ora svolta, mette conto comunque osservare che, come correttamente evidenziato da parte ricorrente (che ha rimarcato come sia stata assunta in servizio soltanto a far data dall'1.9.2011, secondo quanto risulta dal decreto di ricostruzione della carriera),
l'esclusione del personale precario dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L del 4 agosto 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento del personale assunto con contratto a tempo determinato di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva dell'Unione 1999/70/CE.
Una volta statuito, infatti, che la disparità di trattamento economico tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato non è giustificata da ragioni oggettive, ne segue che la valutazione dell'anzianità debba essere fatta secondo la disciplina in vigore man mano che viene maturata. La Corte di Cassazione, avallando la superiore conclusione, ha statuito (cfr. Cass. 7 febbraio 2020, n.
2924) che il personale che avesse iniziato a lavorare alle dipendenze del in forza di una CP_7
successione di contratti a tempo determinato già iniziati alla data del 1° settembre 2010 conserva il diritto al pagamento dello scatto 3-8 anni giacché “…nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Tanto chiarito, va adesso esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, tenendo conto della assorbente ratio decidendi secondo cui la pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo di questo giudizio trova fondamento nel più volte menzionato giudicato.
La ricorrente, con l'azione giudiziaria volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'immissione in ruolo dal 1° settembre 2009 con ogni conseguenza sia giuridica che economica ha interrotto, quantomeno dalla data di notifica del ricorso (depositato il 5.5.2014) e fino alla data del passaggio in giudicato della citata sentenza del Tribunale di Catania, in data 13.9.2019 (cfr. All. 4 attestazione di cancelleria) la decorrenza dei termini di prescrizione anche con riferimento ai crediti retributivi, riconnessi allo scaglione 3-8, sorti successivamente al deposito dell'atto introduttivo di quel giudizio.
In proposito va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che ripetutamente ha avuto modo di evidenziare: “La domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta
a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile” (Cass. Civ. Sez.
III Sent., 4.8.2016, n. 16293, Cass. 8983/2015, Cass.14427/2013).
Il decorso del termine prescrizionale, anche successivamente alla data di passaggio in giudicato della predetta sentenza risulta, altresì, interrotto dalla documentata notifica, in data 5.3.2020, della lettera di diffida e messa in mora alla quale è seguito il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 9.2.2024 (cfr. Notifica a mezzo pec del 9.2.2024). Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ed il diritto della ricorrente a godere, a far data dall'1.9.2012, del trattamento corrispondente allo scaglione stipendiale 3-8 anni.
Il va, dunque, condannato a corrispondere in favore della Controparte_1
ricorrente le conseguenti differenze stipendiali maturate a decorrere dall'1.9.2012 in ragione dell'inquadramento, ai fini retributivi, nella fascia stipendiale 3-8 e fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, applicandosi l'aumento del 10% ai sensi dell'articolo 4 comma 1-bis del d.m. cit. avuto riguardo al dato che il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara, il diritto di ad avere applicata la clausola di salvaguardia Parte_1
prevista dall'articolo 2 del CCNL del 4 agosto 2011 e a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” e, per l'effetto, disapplica il decreto di ricostruzione della carriera Prot. n. 1079 del 13.2.2015 nella parte in cui non applica in favore della ricorrente la clausola di salvaguardia suddetta;
condanna il al pagamento delle differenze retributive dovute Controparte_1
in virtù dell'accertato diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale
“3 – 8 anni” dal 1° settembre 2012 fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna parte resistente a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi € 4.057,35, per compensi professionali, oltre contributo unificato se dovuto e versato ed oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Catania, 25 marzo 2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi