Sentenza 21 marzo 2014
Massime • 1
Il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali deve essere inteso nel senso che è consentito applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma è comunque necessario che tale pericolosità sia accertata con riferimento all'epoca dell'acquisto del bene oggetto della richiesta ablatoria.
Commentari • 2
- 1. Mago guaritore evade il fisco: legittima misura di prevenzione (Cass. 12683/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
La caratteristica fondamentale della confisca di prevenzione è che è comminata anche ed indipendentemente dalla commissione di un singolo reato da parte del proposto: quello che, infatti, la legge intende colpire è, come si è detto, l'accumulo di ricchezze illegali che inquinano il circuito economico tant'è che tale sanzione, con il decreto legislativo citato, è stata allargata a qualsiasi tipo di pericolosità (cosiddetta generica, in contrapposizione a quella specifica prima prevista dalla previgente legislazione che la limitava solo a soggetti dediti a determinati reati). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Costituzionale che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, …
Leggi di più… - 2. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021
Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2014, n. 32398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32398 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 21/03/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 940
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 36424/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO;
nei confronti di:
RI LU PP N. IL 04/09/1973;
BA IO N. IL 09/09/1973;
inoltre:
RI LU PP N. IL 04/09/1973;
BA IO N. IL 09/09/1973;
TRIVISONE DOMENICO N. IL 10/05/1964;
STORNAIUOLO FABIO N. IL 14/11/1959;
BA VITO N. IL 20/08/1974;
ERRA UBALDO N. IL 27/11/1972;
avverso il decreto n. 42/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del 16/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Izzo G. che ha chiesto annullarsi il decreto impugnato limitatamente a quanto richiesto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno nel ricorso proposto e dichiararsi inammissibile nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto depositato il 3.5.2010 il Tribunale di Salerno rigettava le proposte (riunite), avanzate dal Procuratore della repubblica presso lo stesso tribunale, volte all'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e della misura patrimoniale della confisca, ai sensi delle leggi L. n. 1423 del 1956, L. n. 575 del 1965 e L. n. 55 del 1990, nei confronti di NO IO e IR UI
PP.
A seguito L'esame del copioso materiale indiziario posto a fondamento delle proposte, nonché delle successive integrazioni del pubblico ministero e delle allegazioni difensive, il tribunale escludeva del tutto la sussistenza di presupposti idonei ad affermare la pericolosità sociale dei due proposti "qualificata" dalla appartenenza ad una associazione di tipo mafioso, nonché, la attualità della pericolosità generica, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, che al più poteva essere collocabile sino al lontano 1995.
Sulla base di tale premessa il tribunale, richiamati i principi di diritto in ordine ai presupposti necessari per disporre la misura di prevenzione patrimoniale "disgiunta" da quella personale, evidenziava, in particolare, come si possa prescindere dalla attualità della pericolosità sociale del soggetto nella cui disponibilità sono ritenuti i beni dei quali si chiede la confisca, ma non dalla verifica della pregressa manifestata pericolosità e dalla riconducibilità ad essa delle acquisizioni o incrementi patrimoniali del proposto che determina quella pericolosità del bene alla cui rimozione è finalizzata l'ablazione reale. Applicando detti criteri di valutazione alla fattispecie in esame, il tribunale concludeva per la insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per disporre la confisca dei beni indicati dall'autorità proponente ed, in specie, della sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni acquisiti ovvero della provenienza illecita degli stessi.
2. La Corte di appello di Salerno, con decreto del 16.11.2012, decidendo sull'appello del pubblico ministero, ha riformato parzialmente la decisione di primo grado disponendo la confisca dei beni, specificamente indicati, nella titolarità diretta ed indiretta dei due proposti.
La Corte territoriale ha operato una valutazione diversa rispetto ai primi giudici in ordine alla pericolosità sociale del IR e L'NO, affermando che, senza dubbio, si tratta di soggetti socialmente pericolosi ai sensi della normativa antimafia e che molte circostanze di fatto che il tribunale non ha ritenuto idonee a dimostrare la reiterazione da parte del IR e L'NO di condotte espressione della pericolosità qualificata, sono, invece, significative in tal senso.
Ha concluso, quindi, che la pericolosità qualificata dei predetti deve ritenersi accertata sino al 2005.
Ha valorizzato, anche alla luce di ulteriori allegazioni del pubblico ministero, alcuni elementi di fatto ritenuti non significativi dal tribunale, quali quelli posti a sostegno della contestazione della esistenza di una nuova associazione camorrista, facente capo al IR, in relazione alla quale è intervenuto provvedimento di archiviazione. Così come, ha operato una diversa valutazione della dichiarazioni rese da IN UN, confermate da quelle del GN, del SA e del IS, evidenziando che la ritrattazione del GN era stata determinata da forti pressioni e minacce. Ha ritenuto, poi, condivisibile la prospettazione del pubblico ministero appellante in ordine alla sostanziale strumentalizzazione L'attività di collaborazione e del connesso programma di protezione posta in essere da parte del IR e L'NO, assumendo, al contrario di quanto affermato dal tribunale, che le dichiarazioni del collaboratore NO EL trovano conferma in quelle di altri collaboratori, acquisite nel grado di appello e, quindi, non valutate dai primi giudici. Per la Corte, infatti, risulta plausibile che il IR, in costanza del programma di protezione, avesse continuato a mantenere rapporti con esponenti della criminalità organizzata calabrese;
ne' tale dato può essere contraddetto dalle positive valutazioni espresse dalla competente commissione centrale che presiede al controllo sul programma di protezione essendo le stesse circoscritte al contributo collaborativo reso dal predetto nel procedimento cd. "Galassia".
In tale diversa prospettiva, la Corte di appello ha ritenuto che la accumulazione o, quanto meno, l'incremento patrimoniale, stante la sproporzione con i redditi dichiarati dai due proposti, fosse riconducibile alla predetta pericolosità ed alle attività delittuose che hanno caratterizzato la vita pregressa del IR e L'NO. Invero, unica somma lecita accreditabile ai proposti è stata ritenuta quella di Euro 30.000 ciascuno, costituita dalla liquidazione del programma di protezione, del tutto insufficiente a giustificare i beni posseduti ed il tenore di vita accertato.
3. Avverso il decreto di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, nonché, con un unico atto a firma dei difensori di fiducia, il IR e l'NO ed i terzi intestatari, NA AB, NO TO ed RA DO.
Con distinto atto ha proposto ricorso per cassazione TR ME, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, nella qualità di terzo con riferimento alla confisca di quote della società CE.CA Gestioni s.r.l..
3.1. Il Procuratore generale ha denunciato la violazione di legge, il vizio della motivazione ed il travisamento dei fatti con riferimento alla mancata applicazione ai proposti della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della p.s. ed alla confisca solo parziale delle quote della società C.& E. Holding s.r.l. e della società CE.CA Gestioni s.r.l..
Quanto al giudizio sulla pericolosità sociale ai fini L'applicazione della misura personale, rileva da un lato che è assolutamente pacifico che NO IO non è mai stato ammesso allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, ne' ha mai reso dichiarazioni nei confronti di terzi;
dall'altro che al IR non è stata sempre riconosciuta la circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
8 - come nel caso della sentenza di condanna della Corte di appello di Ancona del 21.3.2006 - perché aveva fornito una ricostruzione in parte non veritiera. Contesta, quindi, la valutazione operata dai giudici L'appello in ordine ad ulteriori circostanze di fatto acquisite al procedimento quale l'intervenuta archiviazione del procedimento penale nei confronti del IR relativo alla esistenza di una nuova associazione camorrista facente capo al predetto. Lamenta, altresì, che la pericolosità sociale dei proposti, certamente manifestata nel periodo successivo al 2002-2003, non è stata ritenuta attuale, ricordando che tale presupposto deve essere valutato con riferimento al momento in cui è stata chiesta la misura.
Ad avviso del pubblico ministero ricorrente, poi, la Corte di appello si è contraddetta perché, pur avendo ritenuto che dalle dichiarazioni dei collaboratori e dalle conversazioni intercettate emerge la riconducibilità al IR delle società C.& E. Holding s.r.l. e CE.CA Gestioni s.r.l., tuttavia, ha disposto la confisca delle quote sociali soltanto nella misura rispettivamente del 5% e del 33%, dando valore decisivo ad un dato meramente formale, quale quello della indimostrata sproporzione degli investimenti necessari per avviare l'attività ed i redditi del prestanome, presupposto non necessario ai fini della prova della interposizione fittizia.
3.2. I proposti IR e NO ed i terzi NA AB, NO TO ed RA DO formulano i medesimi rilievi.
3.2.1. In primo luogo, lamentano l'omesso esame della memoria difensiva depositata alla Corte di appello all'udienza del 13.11.2012 (che allegano al ricorso) con conseguente nullità della decisione.
3.2.2. NO IO denuncia la illegittimità del decreto della Corte di appello, rilevando che l'atto di appello del Procuratore della repubblica e del Procuratore generale non conteneva alcuna specifica censura del provvedimento di primo grado relativamente alla specifica posizione del proposto con conseguente violazione del giudicato interno. Il IR rileva la genericità dei rilievi contenuti nell'atto di appello del pubblico ministero.
3.2.3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione di legge per mancanza dei presupposti di legge per l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale.
Si rileva che il tribunale aveva compiutamente motivato in ordine alla insussistenza di elementi idonei a ritenere che le attività esercitate dalle società oggetto di valutazione e l'acquisto dei beni indicati nella proposta fossero riconducibili all'investimento di capitali illeciti;
aveva, altresì, escluso che dette attività fossero esercitate con metodi mafiosi ed affermato che sia i terzi che i proposti hanno autonoma capacità economica lecita sufficiente a giustificare l'acquisizione dei beni in oggetto. Di contro, la Corte di appello ha ribaltato il giudizio esaminando superficialmente e solo parzialmente il complesso degli elementi di fatto acquisiti nel procedimento di prevenzione che i ricorrenti ripercorrono, con riferimento ai singoli beni, ribadendo che proprio in relazione all'attività di vendita del caffè e di noleggio di videogiochi gli esiti delle indagini avevano condotto all'archiviazione del procedimento relativo ai delitti di cui agli artt. 416 - bis, 644, 629 e 513 - bis cod. pen.. Anche le ulteriori dichiarazioni dei collaboratori non modificano significativamente il compendio indiziario;
del resto, è immotivato ed arbitrario il giudizio di sperequazione in ordine alla capacità economica dei proposti e dei terzi intestatari formulato dai giudici di secondo grado senza neppure indicare il valore dei beni oggetto di valutazione.
3.2.4. Tale ultimo profilo viene ulteriormente approfondito nei due successivi motivi di ricorso. Si censura, infatti, la mancata verifica della illecita provenienza con riferimento ai singoli beni e all'epoca in cui si sarebbe verificata la interposizione fittizia relativamente a quelli nella titolarità di terzi, in specie, con riferimento alla società C. & E. Holding s.r.l..
3.2.5. Infine, i ricorrenti assumono che, in ragione della natura della confisca di prevenzione, ai fini del provvedimento ablatorio è necessaria una correlazione tra la manifestazione della pericolosità sociale del proposto e l'epoca L'atto di disposizione a contenuto patrimoniale. Invece, con il decreto impugnato sono stati confiscati beni acquistati in epoca nella quale i proposti NO e IR non erano portatori di pericolosità sociale.
In ogni caso, quanto al IR, il giudizio incidentale di pericolosità sociale all'epoca L'acquisizione dei beni risulta viziato per mancanza assoluta di motivazione, avendo la Corte di appello fondato tale valutazione su elementi indicati non esaminati nel giudizio di primo grado che erano allegati all'atto di appello del pubblico ministero ma non sono stati acquisiti formalmente al procedimento nel regolare contraddittorio delle parti. Indipendentemente da tale rilievo, ad avviso dei ricorrenti, si tratta di elementi generici, tali essendo le dichiarazioni dei collaboratori richiamate.
3.2.6. Con nota depositata in data 14.3.2013 i ricorrenti IR ed NO ribadiscono le suddette doglianze, alla luce delle conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte.
3.3. TR ME, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, ha proposto ricorso con riferimento alla confisca di quote della società CE.CA Gestioni s.r.l., nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per disporre l'ablazione di beni intestati a soggetto terzo ed in particolare alla riferibilità di fatto delle quote sociali oggetto di confisca al proposto IR UI PP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di NA AB, NO TO ed RA DO, proposti a mezzo dei difensori di fiducia non muniti di procura speciale. Il Collegio condivide l'orientamento secondo il quale il difensore del terzo interessato nel procedimento di prevenzione, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca (Sez. 6, n. 13798, 20/01/2011, Bonura, rv. 249873; Sez. 6, n. 46429, 17/09/2009, Pace, rv. 245440). Infatti, nel procedimento di prevenzione per l'applicazione di misura patrimoniale il terzo, pur dovendo essere chiamato ad intervenire nel giudizio e potendo svolgere deduzioni con l'assistenza di un difensore (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 23), è, comunque, portatore di interessi civilistici al pari dei soggetti indicati nell'art. 100 cod. proc. pen., sicché, in conformità con quanto previsto nel processo civile, non può stare in giudizio personalmente, ma ha un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso una procura alle liti al difensore.
Nella specie, non risulta in atti tale procura per quel che riguarda i suddetti terzi ricorrenti.
2. Anche il ricorso proposto da TR ME, a mezzo del difensore di fiducia ancorché munito di procura speciale, è inammissibile.
Invero, il predetto impugna il decreto della Corte di appello, come egli stesso dichiara, con riferimento alla confisca di quote della società CE.CA Gestioni s.r.l. nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante. Da quanto in atti risulta che le quote sociali della CE.CA Gestioni s.r.l., oggetto di confisca nella misura del 33% senza indicazione ulteriore, non sono nella titolarità formale di TR ME, bensì appartengono per il 50% alla società New Canasta s.r.l. e per l'altro 50% a tale Coiro Innocenza.
Orbene, deve essere esclusa, ad avviso del Collegio, la legittimazione della società, in persona L'amministratore, ad intervenire nel procedimento di prevenzione (e, a maggior ragione, a proporre ricorso per cassazione) non assumendo la stessa la qualità di terzo, laddove oggetto della ablazione patrimoniale sono le quote sociali e tutti i diritti in esse incorporati. Pertanto, nel caso in cui le quote oggetto della misura patrimoniale siano nella formale titolarità di soggetto terzo, diverso dal proposto, la legittimazione va individuata in capo alla persona fisica o giuridica che ha la titolarità formale delle quote sequestrate o confiscate in danno del proposto (cfr. Sez. 1, n. 48882 del 08/10/2013, San Carlo Invest S.r.l.).
Nella specie, come si è detto, il TR ha proposto il ricorso nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società CE.CA Gestioni s.r.l. le cui quote sono state confiscate con il decreto impugnato nella misura del 33% indicata indistintamente senza precisazione del formale intestatario di dette quote sociali. In ogni caso, anche se si volesse ritenere che si tratti della parte di quote appartenenti alla società New Canasta s.r.l., intestataria del 50%, il ricorrente non ha agito in rappresentanza di detta ultima società, come univocamente si rileva dall'atto di procura speciale in calce al ricorso.
3. Quanto al ricorso L'NO deve essere rilevato che palesemente non è fondato il rilievo in ordine alla violazione del giudicato da parte del giudice L'appello, atteso che, indipendentemente dagli argomenti posti a fondamento L'impugnazione, il Procuratore della repubblica aveva formalmente impugnato la decisione di primo grado con riferimento sia al IR che all'NO, chiedendo per entrambi l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale.
4. L'esame dei motivi di merito, sia per quel che riguarda il ricorso dei proposti che per quanto dedotto dal procuratore generale, impone di considerare quale sia, ad avviso del Collegio, la rilevanza e l'incidenza L'accertamento della pericolosità sociale - con riferimento ad una delle categorie di soggetti previsti dalla vigente disciplina delle misure di prevenzione - ai fini L'applicazione non soltanto di una misura personale, ma anche, a partire dalle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008 e dalla L. n. 94 del 2009, per l'applicazione della misura patrimoniale disgiunta da quella personale. Quest'ultima, infatti, può essere disposta laddove sia venuto meno il requisito L'attualità della pericolosità del proposto, ma non può, comunque, prescindere dalla verifica della pregressa manifestata pericolosità che rappresenta pur sempre il presupposto soggettivo necessario per l'applicazione della misura ablatoria reale. In tal senso deve essere inteso il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2 - bis, comma 6 - bis, così come modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 22, e successivamente dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18 che consentono di disporre il sequestro e la confisca indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto al momento della richiesta.
Ad avviso del Collegio, poi, il presupposto della pericolosità, ancorché non si addivenga alla applicazione della misura personale per la mancanza di attualità, assume un significato pregnante anche nella valutazione dei presupposti oggettivi (sproporzione con redditi leciti e mancanza di giustificazione della provenienza) richiesti perché si possa disporre la misura patrimoniale della confisca dei beni. Pur non dovendo ricorrere, infatti, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, un legame "pertinenziale" tra acquisizione patrimoniale e condotte attraverso le quali si è manifestata la pericolosità, il bene oggetto di confisca deve, comunque, essere riferibile al soggetto pericoloso e riconducibile all'epoca in cui la pericolosità si è espressa.
Già in altre recenti occasioni questa Corte ha sostenuto che, pur non essendo richiesto un accertamento positivo di rigorosa coincidenza cronologica tra l'accumulo patrimoniale e le concrete manifestazioni di pericolosità del proposto, è pur sempre necessario postulare che tra l'acquisizione dei beni e la condizione di appartenenza non sia ravvisabile uno iato temporale tale da scardinare la correlazione tra la condizione soggettiva di indiziato di appartenenza ad un sodalizio mafioso e la ragion d'essere della presunzione di illecita accumulazione dei beni (Sez. 2, n. 3809, 15/01/2013, Castello). È stato, quindi, ritenuto che la valutazione dei presupposti oggettivi del sequestro e della confisca di prevenzione debba avvenire anche attraverso un parametro temporale che li agganci al presupposto soggettivo della manifestata pericolosità del proposto, ancorché non più attuale e, quindi, inidonea ai fini della applicazione della misura di prevenzione personale.
Più esplicitamente questa Corte ha sostenuto che "la confisca disgiunta non ha introdotto nel nostro ordinamento una diretta actio in rem non essendo possibile - per ragioni sistematiche e costituzionali - prescindere dal rapporto tra l'attività "pericolosa" di un soggetto e gli incrementi patrimoniali realizzati da tale individuo nel periodo di constatata pericolosità. Dunque, risulta evidente, che l'azione di prevenzione è sempre rivolta verso un determinato soggetto e, solo come proiezione L'agire dello stesso, sulle entità economiche che rappresentano il frutto dei suoi comportamenti antisociali" (Sez. 1, n. 48882 del 08/10/2013, San Carlo Invest S.r.l.).
Così che, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali deve essere inteso nel senso che è consentito applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momen L'adozione della misura, ma essa deve, comunque, essere riferibile all'epoca L'acquisto del bene oggetto della richiesta ablatoria (Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, Coli, rv. 254545). Così che, è possibile escludere la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione che, pur fondata sul giudizio di pericolosità del proposto diverso dal giudizio di colpevolezza, ha superato proprio in ragione della riferibilità alla pericolosità del proposto il vaglio della Corte costituzionale e della Corte EDU. La manifestata pericolosità sociale e le condotte di vita che ne rappresentano la estrinsecazione restano, pertanto, aspetto rilevante nella valutazione del giudice della prevenzione anche ai fini L'applicazione della misura patrimoniale disgiunta da quella personale.
Nel caso di specie, poi, il giudizio sulla pericolosità dei proposti viene in rilievo anche in quanto costituisce oggetto diretto e specifico delle doglianze formulate nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno che lamenta la mancata applicazione della misura di prevenzione personale al IR e all'NO.
4.1. Occorre, allora, ribadire che l'accertamento della pericolosità sociale prescinde dall'affermazione della penale responsabilità, ma deve fondare sulla valutazione da parte del giudice di elementi di fatto dai quali si possa desumere, tenuto conto delle oggettive condotte di vita del proposto, la pericolosità sociale dello stesso e, con specifico riferimento alla pericolosità derivante dall'appartenenza ad una associazione mafiosa, il giudice deve indicare concrete circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa l'appartenenza del proposto al sodalizio criminoso, con esclusione di meri sospetti, illazioni e congetture. Proprio l'autonomia rispetto al procedimento penale comporta che il giudice della prevenzione debba esaminare le circostanze di fatto relative alla concreta condotta di vita del proposto dalle quali si possa inferire il giudizio di pericolosità sociale;
ciò, quindi, è tanto più necessario quando la pericolosità sia fondata su elementi che prescindono completamente dalla affermazione della penale responsabilità ovvero su circostanze di fatto emerse nell'ambito di un procedimento penale ancora pendente.
Il requisito della attualità della pericolosità - che nella fattispecie è stato escluso anche dal giudice di appello e sul quale si appuntano le censure del procuratore ricorrente - deve rapportarsi alla intensità dei sintomi di deviazione accertati ed alla loro prossimità temporale rispetto al momento della decisione di primo grado, ricordando, altresì, che il giudice della prevenzione ha anche il potere di accertare ed acquisire di ufficio elementi utili per la decisione, purché vengano resi noti alle parti perché possano interloquire.
4.2. Orbene, avendo operato una valutazione difforme rispetto al giudice di prime cure in primo luogo quanto alla pericolosità dei due proposti, la Corte di appello avrebbe dovuto indicare gli specifici elementi di fatto e la loro idoneità ad affermare la pericolosità con riferimento all'appartenenza ad un sodalizio camorrista e la collocazione temporale della manifesta pericolosità secondo i criteri innanzi richiamati;
invece, si è limitata a richiamare, sia pure nel dettaglio, il contenuto della proposta e degli atti allegati dalle parti, senza dare conto di argomentazioni valutative idonee a disarticolare il giudizio di primo grado che pure ha richiamato. Ha anche valutato elementi nuovi rispetto al tribunale, ma non ha esplicitato in cosa realmente si sostanzino. Per le ragioni in precedenza esplicitate è evidente come, benché neppure la Corte di appello abbia applicato la misura personale escludendo l'attualità della pericolosità, la diversa valutazione in ordine al grado e alla natura della pericolosità dei proposti ed al contesto criminale nel quale aveva trovato espressione abbia ricadute determinati ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della misura patrimoniale che, in riforma della decisione di primo grado, è stata applicata. In specie, risulta palese la differenza di giudizio, anche per quel che riguarda la valutazione delle acquisizioni patrimoniali, tra un soggetto ritenuto pericoloso perché indiziato di appartenere ad un sodalizio mafioso sin da epoca risalente e almeno fino al 2005 (come affermato dai giudici di appello) e quella di colui che venga ritenuto portatore di una pericolosità di gran lunga meno intensa, con riferimento a condotte assai remote (1995).
Del resto, la Corte di appello, fatta salva la affermazione della mancanza di redditi formalmente dichiarati dai proposti, non ha precisato in relazione ai singoli beni dei quali ha disposto la confisca l'epoca di acquisizione della disponibilità, anche per interposta persona, da parte dei proposti. Con specifico riferimento ad alcuni beni di cui è stata disposta la confisca - quali quelli indicati ai numeri 1) e 2) intestati al IR - non ha tenuto conto, peraltro, che si tratta di attività di impresa, in forma societaria la prima ed individuale la seconda, avviate quando il IR era poco più che maggiorenne, così come per quella indicata al n. 8) L'NO. La stessa Corte (p.36-37), peraltro, riferisce dette attività alla famiglia dei proposti, che risultava coinvolta in rilevanti attività illecite, contraddicendo in tale modo la riferibilità, in termini di effettiva disponibilità, al IR e all'NO ed alla pericolosità dagli stessi manifestata.
Su tutti i predetti punti, pertanto, devono ritenersi fondate sia le censure dei proposti che quelle del Procuratore generale ricorrente. Conclusivamente, quindi, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Salerno che dovrà procedere al nuovo esame, in conformità dei principi indicati, in ordine ai presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per l'applicazione della misura personale e patrimoniale richiesta dall'autorità proponente nei confronti del IR e L'NO. I ricorsi di TR, NA, NO TO ed RA devono essere dichiarati inammissibili per ragioni indicate ed i predetti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille ciascuno alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno.
Dichiara inammissibili i ricorsi di TR, NA, NO TO ed RA che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000 (mille) ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2014