Sentenza 23 novembre 2020
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria quando gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista patrimoniale formatasi nel periodo di compimento della attività illecita in quanto esiste un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale "ingiustificato" che ha generato i beni oggetto di confisca.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2020, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2020 |
Testo completo
01543-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 987/2020 ROSSELLA CATENA Presidente -CC 23/11/2020 MICHELE ROMANO R.G.N. 18225/2020 RENATA SESSA Relatore - IRENE SCORDAMAGLIA MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IT nato a [...]( ITALIA) il 27/04/1992 avverso il decreto del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
Wickes aLoule incumiss bate lette/sentite le conclusioni del PG di ba del ricorso. for RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 5 febbraio 2020 la Corte di Appello di Salerno, nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di TA TO, ha confermato il decreto di primo grado, n. 16/19, emesso dal Tribunale della medesima città nei confronti del predetto.
1.1 Nel procedimento di prevenzione, promosso nei confronti del proposto, è stata disposta, oltre che la misura personale della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, anche la confisca dell'appartamento sito nel comune di Agropoli, dettagliatamente indicato in decreto;
confisca fondata sulla cd. pericolosità storica, non qualificata, del TA, previo inquadramento soggettivo dello stesso in riferimento alla categoria tipica di cui all'art. 1 co.1 lett. B d.lgs. n.159 del 2011. 1.2 La decisione richiama, sul tema, le risultanze processuali afferenti procedimenti penali nei quali il proposto è risultato coinvolto per il reato di omissione di soccorso, commesso il 10.11.2011, per i reati di lesione personale e rapina commessi il 2.9.2012, per i quali è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e di euro 800 di multa;
per reati di associazione a delinquere, usura in concorso, e in continuazione, ricettazione, ed utilizzo di carte di credito in concorso, delitti perpetrati tra il 31.12.2014 e il 14.12.2015, ed ancora per i reati di lesione personale e violenza privata accertati il 18.1.2015; per i reati di rissa aggravata, porto abusivo di arma, ( 699 cod. pen. ); per ulteriore reato di ricettazione accertato il 18.2.15; per i reati di ricettazione, di utilizzo indebito di carte di credito commessi in concorso ed in continuazione tra il 28.7.2017 e il 31.7.17; per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, quali furti, ricettazioni, riciclaggi, estorsioni, ed utilizzazioni indebite di carte di credito, reato associativo accertato tra il 1.9.2017 e definito tuttora perdurante nella inerente contestazione, per il quale è stato condannato, in primo grado, alla pena di anni tre di reclusione;
reati che per la loro natura prevalentemente patrimoniale hanno determinato l'inquadramento soggettivo in rapporto all'ipotesi del " vivere abitualmente almeno in parte coi proventi di attività delittuosa ", e che per il loro protrarsi, quanto meno a partire dal 2011 e fino al 2018, hanno consentito di ritenere attuale la pericolosità sociale del proposto alla data dell'emissione del decreto di primo grado;
ed in riferimento a tale arco temporale si è anche valutata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale. Il proposto, spesso rinvenuto dalle forze dell'ordine in compagnia di pregiudicati nel corso degli anni 2014-2015, è stato anche destinatario nell'ambito del procedimento penale n. 1413/2015 R.G.N.R., presso il Tribunale di Vallo della Lucania, in data 28 gennaio 2019, nonchè di ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, poi aggravata in quella della custodia carceraria con ordinanza del 9 luglio 2019 ( sua volta riformata dal Tribunale del riesame di Salerno con ripristino degli arresti domiciliari ); il proposto, inoltre, nell'ambito 2 di altro procedimento penale del 2018, è stato attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere, poi commutata in quella degli arresti domiciliari il 4 gennaio 2019 dal Tribunale del riesame di Salerno. Nel valutare il contenuto dell'atto di appello proposto dal TA, la Corte territoriale ha confermato la validità dell'inquadramento soggettivo e l'attualità della pericolosità sociale del predetto, oltre che la cd. perimetrazione cronologica della stessa, convalidando, quindi, sia la misura personale che quella reale della confisca dell'immobile; a tale ultimo riguardo ha ribadito che, essendo il suo acquisto - per il corrispettivo di euro 80.000, regolato mediante l'emissione di sedici vaglia cambiari semestrali di euro 5000 ciascuno, con scadenza dal 31.12.2012 al 30.6.2020 - e i relativi prevalenti pagamenti intervenuti in epoca ricadente nell'indicato segmento temporale - 2012/2018 - dovesse ragionarsi in termini di acquisizione con provvista illecita, non avendo, di contro, il proposto dimostrato di aver versato le somme concordate a tiolo di prezzo con l'utilizzazione di risorse finanziarie di lecita provenienza (risultando, piuttosto, il predetto sprovvisto di reddito da lavoro fino al 2018 ). Ha, in particolare, osservato la Corte territoriale che a fronte di tali elementi non potesse essere dal proposto addotta, come dimostrazione della insussistenza del requisito dell'attualità, la circostanza della intervenuta trasformazione, da part time a full time, a decorrere dal 20.7.2018, del contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Nicoloro Goup s.r.l. di Avellino, di cui, peraltro, ,non erano state dimostrate né la data della stipulazione, né le condizioni economiche, né la persistente vigenza, giacchè la predetta circostanza, intervenuta soltanto pochi mesi dopo la commissione degli ultimi fatti criminosi, risulta ex se inidonea a dimostrare, proprio in ragione della brevità del tempo di osservazione dei nuovi comportamenti del proposto, il verificarsi di un radicale mutamento di una condotta esistenziale costantemente caratterizzata dal reperimento di fonti illecite di reddito da attività delinquenziali.
2. L'atto di ricorso proposto dal TA deduce con un unico articolato motivo, qui riportato nei limiti di quanto necessario per la redazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 173 co.1 disp. att. cod. proc. pen., vizio argomentativo per carenza, illogicità e contraddittorietà, oltre che per travisamento dei fatti, esplicitato nelle seguenti componenti: mancata considerazione della circostanza, già evidenziata in appello, dell'assenza del preventivo avviso orale che, oltre che costituire presupposto applicativo della misura, si ripercuote anche sul giudizio di pericolosità in termini di affermata reiterazione delle condotte, difettando, in caso di assenza del detto avviso, la possibilità di ravvisarsi la perseveranza nelle condotte delittuose;
-erronea affermazione della sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159/11, intervenuta sulla base di elementi tratti da procedimenti penali non definitivi e tenendosi conto anche di reati non aventi natura patrimoniale;
si contesta, in particolare, la partecipazione del TA ai gruppi associativi di cui ai procedimenti suindicati;
3 - apodittica affermazione della sussistenza di un rapporto tra i fatti delittuosi e il tenore di vita del proposto;
ove pure dovessero ritenersi sussistenti i fatti illeciti, essi non hanno comunque comportato alcuno arricchimento economico significativo tale da giustificare neppure il normale tenore di vita del padre di famiglia ( avendo il TA un normalissimo se non umile tenore di vita ); l'immobile è stato in ogni caso acquistato nel 2012, allorquando ancora non erano stati commessi reati contro il patrimonio - che, comunque, nel loro complesso non sarebbero idonei a garantire al TA di vivere solo ed esclusivamente con detti proventi - e fu pagato coi ricavi dell'attività lavorativa da sempre svolta dal proposto dapprima in proprio e poi part time presso la Nicolo Group s.r.l., avendo egli il titolo di geometra. Indi si insta per l'annullamento del provvedimento impugnato con o senza rinvio.
3. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1.Innanzitutto, va ribadito che in tema di misure di prevenzione, non è necessario il previo avviso del Questore ai fini dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, avendo l'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 eliminato tale presupposto ( che in ogni caso, anche prima di tale intervento, era stato circoscritto dalla giurisprudenza di legittimità alla sola ipotesi di soggetti rientranti nella categoria prevista nel previgente art. 1, n. 3), I. 27 dicembre 1956, n. 1423 ). Passando, quindi, alla valutazione degli altri motivi, si osserva che è lo stesso metodo adoperato nell'intento di superare la completezza ed esaustività del provvedimento impugnato che palesa l'inammissibilità, prima ancora dei contenuti, dell'impostazione data al ricorso. Sul presupposto che dalle emergenze processuali di quegli stessi procedimenti, confluiti nelle pronunce di condanna poste a base della misura di prevenzione, risultassero prove non correttamente valutate dai giudici - che sono state in ricorso oggetto di rivalutazione tendente a dimostrare la inverosimiglianza di determinate circostanze, nella maggior parte dei casi, peraltro, non incidenti direttamente sui fatti-reato quanto piuttosto su aspetti collaterali - si è giunti ad affermare la insussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione in questione. E ciò, peraltro, nonostante una siffatta rivalutazione non fosse stata oggetto dell'atto di appello, che si era limitato ad evidenziare, genericamente, rispetto alle uniche imputazioni citate, quelle per associazione a delinquere con il metodo mafioso, come esse, già in primo grado, fossero venute meno parzialmente. 4 In ogni caso la Corte territoriale non si è limitata a passare in rassegna le condanne inflitte alaso, TA per reati prevalentemente di natura patrimoniale, ma ha anche messo in evidenza come quelle emergenze processuali - già indicate nel decreto di primo grado e non oggetto di specifica doglianza in appello avessero correttamente condotto all'affermazione della - sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive di cui agli art. 1 lett. b) del d.lgs. 159/11; con la conseguenza che la Corte territoriale, in mancanza di censure, ha correttamente ripetuto i riferimenti processuali ritenendoli pienamente indicativi della matrice illecita delle fonti acquisitive del proposto, matrice che aveva consentito il corretto inquadramento della fattispecie nell'ambito della categoria di cui all'art. 1 lett. b citato. Più precisamente, con riferimento alle deduzioni svolte in relazione all'aspetto patrimoniale della misura, ha altresì evidenziato a fronte della genericità della deduzione svolta anche al riguardo come il proposto si fosse limitato ad affermare lo svolgimento di attività lavorativa, peraltro solo dal 2018 a tempo pieno, e comunque senza alcun riferimento concreto agli eventuali redditi percepiti. Il Tribunale ha altresì evidenziato ( in conformità all'orientamento prevalente di questa Corte, espresso con riferimento all'ipotesi dell'indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, cfr. ex multis Sez. 5, Sentenza n. 49479 del 13/11/2019 Rv. 277909 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 14165 del 13/03/2018, Rv. 272377 - 01 ma il discorso non potrebbe che essere identico con riferimento all'ipotesi di pericolosità cd. generica) che allorquando gli acquisti о i relativi pagamenti - si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità, ed il giudice del merito dia conto dell'esistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della provvista formatasi nel periodo di illecita attività, legittimamente può applicarsi la misura ablatoria, in quanto esiste un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale "ingiustificato" che ha generato i beni oggetto di confisca. Il che è rapportabile certamente al caso in esame in cui, in mancanza di una idonea dimostrazione della esistenza di redditi, i reati ascritti al proposto devono ritenersi fonti di accumulo di provvista illecita, suscettibile di utilizzo anche nel periodo immediatamente 7 successivo all'ultima esteriorizzazione criminosa, rimasto anch'esso privo di copertura reddituale. -ePeraltro, nel caso in scrutinio, gli ultimi reati di natura patrimoniale contestati al proposto per i quali è intervenuta condanna in primo grado - sono di tipo associativo, circostanza che già di per sé comporta la protrazione nel tempo del fatto illecito. In definitiva il provvedimento impugnato non può ritenersi affetto da violazioni di legge neppure sotto il profilo della apparenza della motivazione, in relazione ad alcuno dei punti evidenziati in ricorso. 5 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Rossella Catena To sully Cavery DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 GEN 2021 IL FUNZION une 6