Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, ciò che conta è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione, il reato si realizza anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio. (Fattispecie in cui l'imputato, pur avendo riferito circostanze vere -quali le accertate parentele della persona offesa e la sua origine siciliana- le aveva utilizzate in un contesto narrativo, atto ad indurre nel lettore il sospetto che la persona offesa fosse inserita in un'organizzazione mafiosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/1999, n. 10372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10372 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 18.5.1999
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N.1102
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N.30981/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LD GI, nato a [...] il 22 giugno avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 21 marzo 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. NT Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito, per la parte civile AS NT, l'avv. Rodolfo Bettiol;
Udito, per il ricorrente, l'avv. Livio Bernot;
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste confermò la dichiarazione di colpevolezza di AL GI in ordine al delitto di diffamazione a mezzo della stampa per avere, nel libro "Da Gladio a Cosa Nostra", pubblicato in Udine nel maggio 1993 quale supplemento al n. 2 anno II de "I Quaderni del Picchio", offeso la reputazione di LI ZI e di AS NT, attribuendo al primo un collegamento con la mafia per i suoi legami con l'ex sindaco di Palermo, LA PE, da questa ucciso (pag.26 del libro: capo I, lett.b della rubrica), colleganza ribadita con il riferimento a intercettazioni tele foniche a carico di vari personaggi, tra cui il querelante, dipinto come "avvocato ad Udine di origine siciliana" (pag. 109-110: capo I, lett.d); e al secondo, l'investimento di proventi derivanti da truffe commesse in Irpinia in un casinò sloveno, gestito unitamente a un soggetto equivoco, e ciò attraverso il riporto virgolettato di talune affermazioni riferite e tale ZA CO (pag.61 del capitolo 3, parag.
3.I, intitolato "Riecco la P.2": capo II, lett.b); il possesso delle "Carte di MO", in un contesto narrativo che, dopo aver riferito il fatto che, secondo voci correnti, il AS sarebbe stato il responsabile del servizio scorte della Questura di Roma il giorno del rapimento dell'On. MO, precisava, nel capoverso immediatamente successivo, che secondo un testimone coinvolto in una inchiesta sul traffico d'armi nucleari con l'Iran a Udine ci sarebbero le carte dello statista, facendo in tal modo intendere, in maniera insinuante e suggestiva, la disponibilità dei documenti in questione in capo al querelante (pag.63-64, capit.3, parag. 3.2, intitolato "Le Carte di MO": capo II, lett.c); l'accostamento gratuito e insidiosamente negativo a personaggi di dubbia fama (pagine 166 e 167 dell'Appendice, intitolata "Tutti gli uomini della ragnatela": capo II, lett.f).
Per la cassazione di tale decisione propone ora ricorso l'imputato, il quale denuncia violazione dell'art.606, lett. b), c) ed e) c.p.p.:
- in relazione agli artt.518 e 516 dello stesso codice: la corte territoriale ritiene che quanto scritto a pag. 63 del libro (Voci correnti sostengono che AS sarebbe stato il responsabile del servizio scorte della Questura di Roma il giorno del rapimento dell'On. MO) è circostanza "non lesiva del bene giuridico protetto dall'art. 595 c.p.", ma poi, contraddittoriamente, afferma che non si configura come contestazione di un fatto nuovo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 518 cpp, l'inserimento della frase appena successiva, riportata a pag.64 del libro ("esiste però un testimone che sostiene che a Udine ci sono le carte di MO") tra le modificazioni del capo di imputazione sub II apportate dal pubblico ministero durante il dibattimento di primo grado;
- in relazione agli artt.516 e 518 cit. e all'art.78 cpp:
viene ribadito che, stante la nuova contestazione di cui sopra, dovevasi procedere ad una ricostituzione della parte civile;
- in relazione all'art. 530, comma I e 2, c.p.p. nonché agli art.51 c.p. e 21 Cost., anche ex art.59, u.c., c.p.:
si censura la impugnata sentenza per non avere ritenuto i fatti insussistenti o non commessi o non costituenti reato per la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, e/o per mancanza di dolo;
- in relazione, infine, agli art.495, 507, 599 n.3 e 603 c.p.p., a ragione dell'immotivato rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento intesa all'audizione dei testimoni e all'acquisizione dei documenti specificatamente indicati nell'atto di appello e nei motivi ad esso aggiunti.
Con successive memorie il ricorrente chiede la sospensione o il rinvio del dibattimento a causa delle pregiudiziali penali rivenienti dalla pendenza di giudizi per falsa testimonianza a carico di OS NT(uno dei personaggi di cui in rubrica) e dello stesso AS NT.
Insta altresì per la sospensione dell'esecuzione della condanna civile.
Preliminarmente osserva questo collegio che nell'attuale codice di rito è venuta meno la possibilità che il giudice disponga la "sospensione" o il "rinvio" di un procedimento penale, "quando la definizione" di questo "dipenda dalla definizione di un altro procedimento penale" (art. 18 c.p.p. abrog.). In relazione alle questioni pregiudiziali, tale possibilità è infatti ora prevista solo in dipendenza di questioni civili o amministrative.
D'altra parte non può neppure dirsi che nel settore della "pregiudizialità penale" siano da ricondursi le ipotesi di sospensione del processo attinenti ai rapporti tra i procedimenti per falsa testimonianza (e per falsità documentale) e quelli principali cui essi ineriscono, atteso che - come sottolineava la giurisprudenza formatasi sotto il vecchio codice - in entrambe le ipotesi suddette la decisione sulla falsità si dirige in primo luogo contro l'efficacia probatoria del mezzo di prova e non realizza, quindi, un vero rapporto di dipendenza tra la pronuncie emesse nei due procedimenti.
Queste sono le ragioni per le quali non si è aderito alla istanza di sospensione del presente giudizio di cassazione, contenuta nelle cennate memorie difensive.
Ciò posto, la Corte ritiene che il ricorso sia infondato in tutte le sue articolazioni, per cui debba essere totalmente rigettato.
Occorre in primo luogo ricordare che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516- 522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le dette norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette;
e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Nella specie, decisivo appare il rilievo, opportunamente evidenziato dall'impugnata sentenza, che tale possibilità di difesa non era certamente mancata, per avere il pubblico ministero specificatamente contestato all'imputato, tra le altre e prima ancora di procedere alla formale modificazione dell'imputazione, giusto le frasi contenute nella nota 5 di pagina 64 del libro, relative al possesso illegittimo dei documenti, che l'accusa considerava sin dagli albori del procedimento essere il fulcro della diffamazione ai danni del AS;
E solo per completezza di trattazione va aggiunta la annotazione che, comunque, nel caso concreto non di "fatto nuovo" trattosi ma di semplice specificazione di un addebito già formulato nei connotati materiali, che perciò era ben possibile effettuare senza l'osservanza della disposizione dello art. 518 c.p.c. (che prevede la regola dell'autonomina processuale e la eccezione della "contestazione consensuale"), dal momento che l'originario capo della rubrica, pur nella sua sintetica enunciazione, faceva tuttavia esplicito riferimento alla pagina 64 del libro, che riporta la frase ora richiamata dal ricorrente.
Va pertanto disattesa la censura formulata con il primo motivo di impugnazione, di conseguenza, essendo a questo collegato logicamente e giuridicamente, anche quella contenuta nel secondo mezzo di annullamento.
Consistenza maggiore non hanno le argomentazioni che sorreggono gli altri motivi di impugnazione.
Infondata è innanzitutto la doglianza, con la quale il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione parziale del dibattimento da parte della corte distrettuale finalizzata alla audizione di una serie di testimoni e alla acquisizione di documenti e pubblicazioni che sarebbero stati utili per dimostrare la veridicità di talune circostanze e per valutare la attendibilità delle fonti di informazione da lui utilizzate.
Si ricorda in proposito che la rinnovazione del dibattimento, per costante giurisprudenza, postula una deroga alla presunzione di completezza dell'indagine istruttoria svolta in primo grado e rappresenta, perciò, un istituto di carattere eccezionale cui può farsi ricorso solo se il giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, e quindi se reputi indispensabile detta rinnovazione, con la conseguenza che l'esercizio di tale discrezionalità da parte del giudice di secondo grado è insindacabile in sede di legittimità, ove sia adeguatamente motivato.
Orbene la corte d'appello, con una motivazione ampia e articolata, oltreché corretta e logica, ha esplicitamente ritenuto non necessaria, ai fini della pronuncia, la richiesta di ulteriore istruttoria nei termini proposti dal ricorrente, per cui tale determinazione è sottratta al vaglio di legittimità. Devono parimenti respingersi le censure che riguardano la motivazione della gravata decisione in tema di diffamazione ai danni di LI IC.
I giudici di merito addebitano all'imputato di avere accostato il LI alla mafia attraverso il subdolo riferimento a circostanze vere in sè stesse (il lontano legame di parente la con il sindaco di Palermo;
l'origine siciliana della parte offesa) ma adoperate in un contesto narrativo che induce nel lettore il sospetto che il LI sia inserito nella mafia.
Sottolineano detti giudici che conoscere personaggi equivoci (amministratori di società, arrestati per resti non però di carattere mafioso, o soggetti, come tele EM RE, sottufficiale di P.s., poi rilevatosi essere coinvolto in traffici illeciti) non significa far parte necessariamente della mafia e nemmeno di essere consapevoli delle loro atti vita. Ed aggiungono che, anche se si volesse dare per vera tale consapevolezza, resta ingiustificato l'accostamento alla mafia, che è organismo del tutto estraneo a chi, come ad es. il nominato EM, solo un modesto trafficante di ambito locale. Di qui il rigetto della istanze istruttoria, in quanto intese a dimostrare circostanze (quali l'intenzione del LI di partecipare al funerale del sindaco;
le losche vicende interessanti i personaggi da lui conosciuti) palesemente ininfluenti ai fini della dimostrazione di un certo o verosimile accostamento della parte offesa al contesto mafioso.
Essendo, questi, apprezzamenti cui il giudice d'appello è pervenuto attraverso attento esame di tutti gli elementi acquisiti al processo, sorretti da adeguata motivazione, esente da vizi di logica o di diritto, gli stessi restano sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investi ti dalla censura di vizi di legittimità solo perché contrari agli assunti del ricorrente: per il quale, invece, con le adoperate locuzioni, non si sarebbe inteso indicare il LI come persona contigua alla mafia, ma, semmai, a organizzazioni di altro tipo, ne', per il loro solo tramite, il lettore avrebbe potuto desumere tale congruità; il carattere 'subdolò attribuito alle locuzioni stesse sarebbe rimasto un dato assolutamente indimostrato;
il EM RE, erroneamente indicato come sottufficiale di P.s., sarebbe un trafficante non di modesta levatura ma soggetto coinvolto in attività criminose a livello internazionale, cui normalmente non è estranea la mafia;
argomentazioni, com'è dato constatare, che si limitano esclusivamente a prospettare una diversa valutazione degli elementi acquisiti al processo.
Resta da dire che, coerentemente ai suddetti elementi, è stata dai giudici di merito esattamente affermata la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo di stampa.
Invero, per indiscussa giurisprudenza di questa stessa sezione della Corte, tale reato si realizza anche quando il contesta della pubblicazione determini un mutamento del significato apparente di una o più frasi altrimenti non diffamatorie, percepibile dal lettore medio: è risaputo che, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, ciò che conta è la loro capacità di ledere o a mettere in pericolo l'altrui reputazione e questo, secondo il comune sentire, si verifica tanto più nella forma dell'allusione e dell'insinuazione. Discorso non diverso va fatto in relazione alle doglianze che investono la posizione dell'altra persona offesa, AS NT. Anche con tali doglianze, sia pure sotto le apparenze di vizi della motivazione della sentenza impugnata, si postula unicamente una diversa valutazione del compendio probatorio ampiamente delibato dai giudici del merito.
Sostiene infatti il ricorrente che la corte territoriale ha ripetuto l'errore di ravvisare nelle frasi riportate alle pagine 63 e 64 del libro la volontà dell'autore di indicare al lettore il AS come il segreto custode delle carte dell'On. MO scomparse il giorno del suo rapimento e come persona coinvolta nell'organizzazione terroristica responsabile di tale vicenda;
ha mancato di sottoporre ad adeguato vaglio critico l'attendibilità dello ZA;
ha erroneamente attribuito al sedicente EM una decisiva relazione di servizio, redatta invece da un ispettore di polizia tale Bomben), senza perciò apprezzarne la effettiva valenza, il tutto senza tener nel giusto conto ed anzi fraintendendo le prospettazioni difensive contenute nei motivi di appello. Analoghe critiche, riferite anche per questa parte alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, svolge sul tema dell'attendibilità delle fonti informative da lui utilizzate e su quelli del rapporto intercorrente tra OS NT e il AS, degli investimenti da costui effettuati all'estero e dall'accostamento agli altri personaggi, in proposito e in modo particolareggiato il contenuto di vari documenti processuali ed interi passaggi di talune tra le raccolte dichiarazioni testimoniali. Deve però tenersi presente che, come questa Corte ha avuto modo sovente di affermare, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, di cui non è assolutamente possibile una "rilettura".
Alla luce di tali principi di diritto, ripetuto che le censure in esame riguardano essenzialmente la valutazione del fatto, si ritiene che la corte distrettuale abbia correttamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto offesa dalla pubblicazione del libro anche la reputazione del AS.
Sono state esaminate dalla impugnata decisione tutte le osservazioni formulate dall'appellante, rispondendosi in maniera esauriente ad ogni critica mossa, di talché non si pub rilevare alcun 'deficit', motivazionale risultante dal testo del provvedimento gravato - ex art.606, comma I, lett.e) cpp - che legittimi la censura in questa sede.
In maniera non manifestamente illogica sono evidenziati i salti logici del ragionamento di verosimiglianza della no tizia secondo cui il AS dirigeva il Cot al momento del rapimento dell'On. MO, osservandosi che, comunque, anche a volere riconoscere come putativamente verosimile tale notizia, non so ne poteva trarre in alcun modo il coinvolgimento del funzionario responsabile di quel turno nell'organizzazione terroristica dalla quale avrebbe tratto i documenti dello statista.
Lo stesso dicasi quanto al coinvolgimento del AS con altro soggetto in indimostrati investimenti all'estero di denaro proveniente da attività truffaldine e al suo accostamento ad altri personaggi implicati in intrighi, notizie reputate come riferite sulla base di informazioni non riscontrate o su circostanze del tutto neutre.
E certamente condivisibile e giuridicamente ineccepibile è a tale ultimo riguardo il principio di diritto, cui la impugnata decisione si è uniformata nel ritenere non scriminata la condotta del reo, secondo il quale, quando manchi la veridicità della notizia pubblicata, per la applicabilità della esimente del diritto di cronaca sotto il profilo della putatività occorre che si dimostri di avere posto ogni più oculata diligenza e accortezza nella scelta delle fonti informative, di aver esplicato ogni pià attento vaglio in ordine alla loro attendibilità, di avere operato ogni più penetrante esame e controllo sulla rispondenza al vero della notizia diffusa.
Con il rigetto del ricorso resta assorbito l'esame della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile. Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di quelle verso la carte civile TE NT, che vengono liquidate in L. 3.040.000 (delle quali L. tre milioni per onorario).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento nonché al rimborso delle spese in favore della parte civile AS NT, liquidate in complessive L. 3.040.000, di cui L.
3.000.000 a titolo di onorario.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999