Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione antimafia, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, consente l'irrogazione della confisca anche se non sia accolta la richiesta di misure di prevenzione personale, per assenza del requisito dell'attualità della pericolosità del proposto. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione della Corte di appello, nella parte in cui era stata disposta la confisca, contestualmente annullandola con rinvio, con riferimento alla misura personale, perchè fosse accertata l'attualità della pericolosità del proposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2012, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 10/10/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1405
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 4657/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS MA, n. a Napoli il 6.10.1972;
contro il decreto della Corte d'appello di Napoli, emessa il 9.11.2010;
- visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione sopra indicata, la Corte d'appello di Napoli -in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale della stessa città che, il 13.12.2009, aveva disposto la sottoposizione alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di MA OS - ha ridotto la durata della misura personale ad anni due e mesi tre e confermato la misura patrimoniale della confisca di un appartamento (sito in Napoli, via Trentino 31), del patrimonio aziendale della Summer Time sas, della ditta Angel's di OS RD e della Beauty Box s.a.s. di Assunta Negri.
2. Ricorre per cassazione il OS, il quale - ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) deduce inosservanza di legge (L. n.1423 del 1956, artt. 1 e 3 artt. 1 e 2, nonché L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e art. 125 in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10), mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale, omesso esame delle allegazioni e deduzioni difensive dell'appellante, omessa valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto limitatamente alla disposta misura di prevenzione personale, mentre non merita considerazione in questa sede di legittimità per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniale, tenuto conto anche del nuovo quadro normativo vigente al momento della richiesta delle misure, che per quelle di prevenzione patrimoniale consente di prescindere dalla pericolosità sociale del soggetto (L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 22, ora D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 18, comma 1).
2. Va innanzitutto precisato che la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge, per cui non è possibile dedurre - come ha fatto il OS - il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), sicché il controllo del provvedimento consiste soltanto nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure (Cass. nn. 19598/2010, Rv. 247514; 35044/2007 Rv. 237277; 15107/2004 Rv. 229305; cfr. anche Corte cost. n. 321/2004).
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, a fronte della analitica e completa motivazione del provvedimento della Corte d'appello sulla disposta confisca dei beni sopra indicati, il ricorrente deduce, in poche righe, scarne, generiche e marginali osservazioni, in cui non si da carico delle approfondite ragioni (relative alla sproporzione tra redditi leciti del OS e accertata disponibilità da parte di tutti i beni in questione, fittiziamente riconducigli ad altri soggetti), che hanno condotto il giudice d'appello a rigettare i motivi di gravame.
4. Al contrario, invece, puntali e specifiche sono le censure mosse dal ricorrente contro il decreto impugnato, che ha omesso di fornire adeguate risposte alle deduzioni dell'appellante ed ha fondato il giudizio di pericolosità sociale del prevenuto sulla mera appartenenza ad un'associazione mafiosa, accertata da sentenza penale di condanna (che non risulta passata in giudicato).
Pur potendosi ovviamente utilizzare i precedenti penali e giudiziari per desumere indizi a carico del proposto, il giudice della prevenzione deve fornire indicazioni specifiche dei dati materiali su cui fonda il giudizio di attualità della pericolosità sociale (Cass. n. 17932/2010, Rv. 247052). Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, infatti, la pericolosità del soggetto deve essere attuale, e cioè sussistere al momento della formulazione del giudizio, mentre gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima sono necessariamente pregressi rispetto a tale momento.
Tale pericolosità non si identifica nella proclività del proposto a commettere delitti (Cass. n. 5838/2011, Rv. 249392) ne' può ritenersi sussistente soltanto sulla base di una precedente condanna penale, sia pure per associazione di tipo mafioso, particolarmente quando i 1 fatti per cui è stata riportata condanna sono risalenti nel tempo (nella t specie: fino a tutto il 2003).
Infatti, neppure la presunzione di pericolosità degli appartenenti (soprattutto quelli non apicali) può avere carattere assoluto e permanente ed è destinata ad attenuarsi con il trascorrere del tempo, imponendo dunque la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Cass., n. 34150/2006, Rv. 235203, Commisso).
L'attualità della pericolosità sociale del prevenuto può essere presunta dalla sua ritenuta appartenenza ad un'associazione mafiosa soltanto se tale presunzione si fondi sulla verifica del ruolo concretamente svolto in seno al sodalizio, in modo da consentire di escludere l'impossibilità che venga ricoperto anche in futuro, nonché, alla luce delle eventuali allegazioni difensive, dei comportamenti tenuti dallo stesso prevenuto nel periodo intercorso tra l'accertamento del reato e il momento di applicazione della misura (Cass. n. 17932/2010, Rv. 247053, De Carlo). Nel caso in esame, il giudice della prevenzione ha enfatizzato apoditticamente il rapporto di affinità con il "defunto capoclan RD NN, senza però indicare o aggiungere elementi fattuali da cui dedurre l'incidenza di tale rapporto nel concreto ruolo svolto dal prevenuto nell'associazione mafiosa. Risulta, pertanto, del tutto presuntiva ed apodittica l'affermazione secondo cui "il grado di profondità dell'intraneità del proposto all'organizzazione, denotato da ampiezza, durata e intenzionalità dell'attività criminosa, nonché dall'intimità dei rapporti familiari, esclude che la cessazione della pericolosità sociale (insita in tale appartenenza) possa conseguire al mero decorso del tempo".
5. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato limitatamente alla misura della prevenzione personale, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte annulla il decreto impugnato limitatamente alla misura di prevenzione personale e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013