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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2231/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2231/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MONTELEONE STEFANO e dell'avv. SILETTI LUCA APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENASSI Controparte_1 C.F._2 GIUSEPPE e dell'avv. PIRAZZOLI MARIA
Controparte_2
GIOVANNI CARERI
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ordinanza ex art. 702 ter cpc del 26.10.2021 il Tribunale di Modena, pronunciando sulla domanda proposta da , condannava in solido Controparte_1
la la e , odontoiatra, Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
a risarcire alla ricorrente il danno, liquidato in euro 8.000,00, oltre interessi e spese, derivato alla ricorrente da cure in fase protesica poste in essere dal sanitario presso pagina 1 di 6 le strutture convenute, che il CTU aveva accertato essere state inadeguate;
accoglieva poi la domanda di garanzia proposta dall verso la Parte_1 CP_2
assicuratore della sua responsabilità professionale;
respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla nei confronti anche dell'odontoiatra RE CP_1
Giovanni, il quale aveva posto in essere i precedenti trattamenti chirurgici.
Avverso tale ordinanza proponeva appello l' chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda nei suoi confronti proposta poiché dalla CTU svolta dal dott. Per_1
risultava che egli si era limitato a fare una serie di test e prove in vista della sostituzione della protesi provvisoria, peraltro non da lui realizzata;
egli non aveva neppure apposto quella definitiva, realizzata dopo l'ultima visita dell'8.11.2017.
La si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Non si costituivano né l né il RE, cui l'appello veniva notificato ex CP_2
art. 332 pc.
Sospesa l'esecutività della decisione impugnata, la causa veniva rimessa sul ruolo per sentire a chiarimenti il CTU;
veniva quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 5.10.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)L'appello è fondato e merita accoglimento.
Come emerso dalla CTU, ed è pacifico, per porre rimedio al compromesso quadro dentario veniva proposto alla un trattamento implanto-protesico CP_1
denominato Toronto Bridge che si articolava in una prima fase “chirurgica”
(estrazioni dentarie e inserimento di impianti) di cui si occupò, e correttamente, il
RE il 20.9.2016, ed in una successiva fase “protesica” (provvisorio e definitivo).
Sulla base delle risultanze della CTU svolta in sede di ATP, il CTU dott. Per_1
ha confermato che la protesi definitiva realizzata presso le strutture convenute, che fu esaminata dai primi periti, non era adeguata sul piano tanto estetico quanto funzionale, per estrema lunghezza degli elementi protesici, incongruità con gli elementi dell'arcata inferiore, e totale incapacità di nascondere l'emergenza degli pagina 2 di 6 impianti sottostanti, in quanto inseriti in posizione troppo vestibolare, con grave danno estetico, oltre che fonetico. Occorreva quindi una nuova protesizzazione dell'arcata superiore, appunto del costo di euro 8.000,00, riconosciuto quale danno nel provvedimento impugnato.
E' pacifico che l' abbia visitato la a partire dal 3.5.2017 sino Parte_1 CP_1
all'8.11.2017. Come riportato nella perizia a proposito della fase protesica, in data
3.5.2017 l' riportava nel diario: “prese impronte definitive da mandare a Parte_1
Bologna +allegato IMP alginato sup inf + cera. Allego 4 ANA + 4 PADCT + 4
PADCL + 4TRANS”; in data 21.6.2017 segnalava: “rabbonita la paziente. Capito i problemi che il provvisorio dà. Imposto correzioni al laboratorio (slittamento occlusale, fonetica, linea sorriso coperta, ridurre ingombro cambiando PAD sia palatale che occlusale)…”; in data 5.7.2017 segnalava: “cambiato PAD. impronte precisione sup silicone + normal silicone. Cambiati 12-22 con PAD dritti, posteriori ruotati vestibolo. Deve dare al definitivo euro 622,00”.
In data 14.7.2017 un altro odontoiatra (Dr. segnalava: “prova Per_2
(D.V.O.)dimensione 7 cm verticale occlusione. Invio al laboratorio con accordi di riavere il lavoro il 19.07. Inviare + fotografia sempre al laboratorio. Col A-2 scala vita. P.V. prova barra e prova denti in cera. La paziente riferisce che con altri colleghi dottori il n. denti della protesi avvitata superiore sarebbero stati 14.
Questo aspetto è da valutare in sede di prova. Inviato tutto al laboratorio. La paziente riferisce che c'è uno scalino che fa invaginare le rughe”.
In data 19.7.2017 l' segnalava: “prova estetica. Aumentata altezza Parte_1
della flangia e posizione canino later. Si richiede di aumentare Io spessore della flangia per avere maggior sostegno labiale. Messa tenatex sui valli per dare articolazione posteriore. Si richiede di posizionare sulla Toronto denti fino a trovare un contatto occlusale fino all'ultimo antagonista. Prossimo appuntamento prova struttura 3D estetica”; in data 2.8.2017 segnalava: “prova struttura + prova estetica dei frontali. PV prova estetica su cera di tutti i denti”. in data 20.9.2017
pagina 3 di 6 segnalava: “prova estetica, da rivisitare x ulteriore prova estetica”; in data
4.10.2017 segnalava: “prova estetica. Concordato nuove modifiche con ritocco.
Modificate nuovamente le richieste estetiche. Dato ultimatum”. in data 8.11.2017 segnalava: “rimandato al laboratorio x centrare la protesi fissa. PV consegna. Alla paziente è stato spiegato che una volta definita la mediana e finalizzato il lavoro non si può rimodificarlo”.
In data 15.11.2017 nel diario (non è indicato il nome dell'odontoiatra) è riportato:
“provata la Toronto. La paziente non soddisfatta dell'estetica concordata con il tecnico. Lasciato lavoro in bocca per non dover far cambiare tutti i PAD al tecnico il prox appuntamento”;
Il 14.12.2017 la si recava presso il centro operativo di Padova ove veniva CP_1
applicata, pacificamente non dall' la protesi definitiva, ossia quella Parte_1
risultata inadeguata.
In risposta alle osservazioni del sanitario, il CTU specificava <Confermiamo inoltre che la fase protesica venne seguita dal Dr. nelle date del Parte_1
21.6.2017, 5.7.2017, 19.7.2017, 2.8.2017, 20.9.2017, 4.10.2017 e 8.11.2017, con diverse prove ed applicazioni della protesi provvisoria. La protesi definitiva – inadeguata - venne poi posizionata a Padova il 14.12.2017, da persona non identificabile, ma comunque appartenente al . Controparte_3
A fronte di tali elementi, come dedotto dall'appellante, non è emerso dalla CTU nulla che ponga in correlazione causale l'inadeguatezza della protesi definitiva con le prestazioni dell Parte_1
Sentito dalla Corte a chiarimenti all'udienza del 26.3.2024, il dott. ha Per_1
confermato che non sussiste dipendenza causale delle evidenziate inidoneità della protesi definitiva, e quindi del danno accertato, con le attività poste in essere dal dott. come descritte in perizia, considerato che questi ha sempre Parte_1
rimandato in laboratorio il manufatto protesico grezzo affinché venisse perfezionato in modo che potesse calzare sui pilastri protesici, e che nell'ultimo passaggio della pagina 4 di 6 consegna del manufatto protesico finito egli non era presente;
la responsabilità dell'inidoneità della protesi definitiva fa infatti capo unicamente a quell'odontoiatra che l'ha provata e montata sulla paziente, così attestandone la bontà, e non vi è motivo di ritenere che le indicazioni fornite dall al laboratorio nei vari test Parte_1
fossero inesatte, incomplete o errate.
Osserva la Corte che sarebbe stato d'altronde onere della danneggiata porre in evidenza le condotte integranti inadempimento qualificato del sanitario, cui riferire causalmente la consegna di una protesi definitiva inadeguata. Detto specifico inadempimento dell neppure emerge dalla CTP del dott. che Parte_1 Per_3
del tutto genericamente ascriveva la consegna di una protesi (definitiva) inadeguata al <comportamento degli specialisti Odontoiatri>> non meglio individuati.
Nella comparsa conclusionale depositata in appello la ha sostenuto che CP_1
anche la visita del 15.11.2017 sarebbe stata eseguita dall e che ciò Parte_1
sarebbe confermato dalla identità della grafia relativa della relativa annotazione, non firmata, con quella di altre visite riportate in cartella e siglate dall' Parte_1
Osserva la Corte che in primo grado mai è stato posto in dubbio, neppure dal CTP della danneggiata, che la visita del 15.11.2017 fu eseguita da un sanitario diverso dall In ogni caso, l'asserzione è inverificabile perché la non ha Parte_1 CP_1
nuovamente prodotto in appello il proprio fascicolo di primo grado, contenente la cartella clinica, e, in ogni caso, non vi sarebbe alcuna ragione di ritenere che la cartella sia stata stilata personalmente dai medici, e non invece da altro personale e poi semplicemente sottoscritta dal medico di volta in volta intervenuto.
In ogni caso, va osservato che, per le considerazioni già svolte, il sanitario personalmente responsabile dell'illecito andrebbe comunque individuato in quello che, nel dicembre 2017 approvò la protesi definitiva che, pacificamente, non fu l' Parte_1
3)Sussitono i presupposti ex art. 92 cpc come integrato dalla pronuncial della Corte
Cost. n. 77/18 per compensare le spese di lite fra la e l CP_1 Parte_1
pagina 5 di 6 relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. Deve in particolare considerari che l'individuazione dei sanitari responsabili del danno pacificamente patito dalla paziente ha dato luogo, quanto all' ad una situazione di obiettiva Parte_1
incertezza sul diritto controverso (v. Cass. 21157/19), risoltasi solo con la chiamata a chiarimenti del CTU in appello.
Le spese di CTU e dell'ATP non dovranno gravare sull'appellante.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del 26.10.2021 del Tribunale di Modena, rigetta la domanda proposta dalla nei confronti dell CP_1 Parte_1
Compensa fra la e l le spese di lite di entrambi i gradi di CP_1 Parte_1
giudizio.
Dichiara non dovute dall le spese di CTU e di ATP. Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2231/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MONTELEONE STEFANO e dell'avv. SILETTI LUCA APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENASSI Controparte_1 C.F._2 GIUSEPPE e dell'avv. PIRAZZOLI MARIA
Controparte_2
GIOVANNI CARERI
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ordinanza ex art. 702 ter cpc del 26.10.2021 il Tribunale di Modena, pronunciando sulla domanda proposta da , condannava in solido Controparte_1
la la e , odontoiatra, Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
a risarcire alla ricorrente il danno, liquidato in euro 8.000,00, oltre interessi e spese, derivato alla ricorrente da cure in fase protesica poste in essere dal sanitario presso pagina 1 di 6 le strutture convenute, che il CTU aveva accertato essere state inadeguate;
accoglieva poi la domanda di garanzia proposta dall verso la Parte_1 CP_2
assicuratore della sua responsabilità professionale;
respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla nei confronti anche dell'odontoiatra RE CP_1
Giovanni, il quale aveva posto in essere i precedenti trattamenti chirurgici.
Avverso tale ordinanza proponeva appello l' chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda nei suoi confronti proposta poiché dalla CTU svolta dal dott. Per_1
risultava che egli si era limitato a fare una serie di test e prove in vista della sostituzione della protesi provvisoria, peraltro non da lui realizzata;
egli non aveva neppure apposto quella definitiva, realizzata dopo l'ultima visita dell'8.11.2017.
La si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Non si costituivano né l né il RE, cui l'appello veniva notificato ex CP_2
art. 332 pc.
Sospesa l'esecutività della decisione impugnata, la causa veniva rimessa sul ruolo per sentire a chiarimenti il CTU;
veniva quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 5.10.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)L'appello è fondato e merita accoglimento.
Come emerso dalla CTU, ed è pacifico, per porre rimedio al compromesso quadro dentario veniva proposto alla un trattamento implanto-protesico CP_1
denominato Toronto Bridge che si articolava in una prima fase “chirurgica”
(estrazioni dentarie e inserimento di impianti) di cui si occupò, e correttamente, il
RE il 20.9.2016, ed in una successiva fase “protesica” (provvisorio e definitivo).
Sulla base delle risultanze della CTU svolta in sede di ATP, il CTU dott. Per_1
ha confermato che la protesi definitiva realizzata presso le strutture convenute, che fu esaminata dai primi periti, non era adeguata sul piano tanto estetico quanto funzionale, per estrema lunghezza degli elementi protesici, incongruità con gli elementi dell'arcata inferiore, e totale incapacità di nascondere l'emergenza degli pagina 2 di 6 impianti sottostanti, in quanto inseriti in posizione troppo vestibolare, con grave danno estetico, oltre che fonetico. Occorreva quindi una nuova protesizzazione dell'arcata superiore, appunto del costo di euro 8.000,00, riconosciuto quale danno nel provvedimento impugnato.
E' pacifico che l' abbia visitato la a partire dal 3.5.2017 sino Parte_1 CP_1
all'8.11.2017. Come riportato nella perizia a proposito della fase protesica, in data
3.5.2017 l' riportava nel diario: “prese impronte definitive da mandare a Parte_1
Bologna +allegato IMP alginato sup inf + cera. Allego 4 ANA + 4 PADCT + 4
PADCL + 4TRANS”; in data 21.6.2017 segnalava: “rabbonita la paziente. Capito i problemi che il provvisorio dà. Imposto correzioni al laboratorio (slittamento occlusale, fonetica, linea sorriso coperta, ridurre ingombro cambiando PAD sia palatale che occlusale)…”; in data 5.7.2017 segnalava: “cambiato PAD. impronte precisione sup silicone + normal silicone. Cambiati 12-22 con PAD dritti, posteriori ruotati vestibolo. Deve dare al definitivo euro 622,00”.
In data 14.7.2017 un altro odontoiatra (Dr. segnalava: “prova Per_2
(D.V.O.)dimensione 7 cm verticale occlusione. Invio al laboratorio con accordi di riavere il lavoro il 19.07. Inviare + fotografia sempre al laboratorio. Col A-2 scala vita. P.V. prova barra e prova denti in cera. La paziente riferisce che con altri colleghi dottori il n. denti della protesi avvitata superiore sarebbero stati 14.
Questo aspetto è da valutare in sede di prova. Inviato tutto al laboratorio. La paziente riferisce che c'è uno scalino che fa invaginare le rughe”.
In data 19.7.2017 l' segnalava: “prova estetica. Aumentata altezza Parte_1
della flangia e posizione canino later. Si richiede di aumentare Io spessore della flangia per avere maggior sostegno labiale. Messa tenatex sui valli per dare articolazione posteriore. Si richiede di posizionare sulla Toronto denti fino a trovare un contatto occlusale fino all'ultimo antagonista. Prossimo appuntamento prova struttura 3D estetica”; in data 2.8.2017 segnalava: “prova struttura + prova estetica dei frontali. PV prova estetica su cera di tutti i denti”. in data 20.9.2017
pagina 3 di 6 segnalava: “prova estetica, da rivisitare x ulteriore prova estetica”; in data
4.10.2017 segnalava: “prova estetica. Concordato nuove modifiche con ritocco.
Modificate nuovamente le richieste estetiche. Dato ultimatum”. in data 8.11.2017 segnalava: “rimandato al laboratorio x centrare la protesi fissa. PV consegna. Alla paziente è stato spiegato che una volta definita la mediana e finalizzato il lavoro non si può rimodificarlo”.
In data 15.11.2017 nel diario (non è indicato il nome dell'odontoiatra) è riportato:
“provata la Toronto. La paziente non soddisfatta dell'estetica concordata con il tecnico. Lasciato lavoro in bocca per non dover far cambiare tutti i PAD al tecnico il prox appuntamento”;
Il 14.12.2017 la si recava presso il centro operativo di Padova ove veniva CP_1
applicata, pacificamente non dall' la protesi definitiva, ossia quella Parte_1
risultata inadeguata.
In risposta alle osservazioni del sanitario, il CTU specificava <Confermiamo inoltre che la fase protesica venne seguita dal Dr. nelle date del Parte_1
21.6.2017, 5.7.2017, 19.7.2017, 2.8.2017, 20.9.2017, 4.10.2017 e 8.11.2017, con diverse prove ed applicazioni della protesi provvisoria. La protesi definitiva – inadeguata - venne poi posizionata a Padova il 14.12.2017, da persona non identificabile, ma comunque appartenente al . Controparte_3
A fronte di tali elementi, come dedotto dall'appellante, non è emerso dalla CTU nulla che ponga in correlazione causale l'inadeguatezza della protesi definitiva con le prestazioni dell Parte_1
Sentito dalla Corte a chiarimenti all'udienza del 26.3.2024, il dott. ha Per_1
confermato che non sussiste dipendenza causale delle evidenziate inidoneità della protesi definitiva, e quindi del danno accertato, con le attività poste in essere dal dott. come descritte in perizia, considerato che questi ha sempre Parte_1
rimandato in laboratorio il manufatto protesico grezzo affinché venisse perfezionato in modo che potesse calzare sui pilastri protesici, e che nell'ultimo passaggio della pagina 4 di 6 consegna del manufatto protesico finito egli non era presente;
la responsabilità dell'inidoneità della protesi definitiva fa infatti capo unicamente a quell'odontoiatra che l'ha provata e montata sulla paziente, così attestandone la bontà, e non vi è motivo di ritenere che le indicazioni fornite dall al laboratorio nei vari test Parte_1
fossero inesatte, incomplete o errate.
Osserva la Corte che sarebbe stato d'altronde onere della danneggiata porre in evidenza le condotte integranti inadempimento qualificato del sanitario, cui riferire causalmente la consegna di una protesi definitiva inadeguata. Detto specifico inadempimento dell neppure emerge dalla CTP del dott. che Parte_1 Per_3
del tutto genericamente ascriveva la consegna di una protesi (definitiva) inadeguata al <comportamento degli specialisti Odontoiatri>> non meglio individuati.
Nella comparsa conclusionale depositata in appello la ha sostenuto che CP_1
anche la visita del 15.11.2017 sarebbe stata eseguita dall e che ciò Parte_1
sarebbe confermato dalla identità della grafia relativa della relativa annotazione, non firmata, con quella di altre visite riportate in cartella e siglate dall' Parte_1
Osserva la Corte che in primo grado mai è stato posto in dubbio, neppure dal CTP della danneggiata, che la visita del 15.11.2017 fu eseguita da un sanitario diverso dall In ogni caso, l'asserzione è inverificabile perché la non ha Parte_1 CP_1
nuovamente prodotto in appello il proprio fascicolo di primo grado, contenente la cartella clinica, e, in ogni caso, non vi sarebbe alcuna ragione di ritenere che la cartella sia stata stilata personalmente dai medici, e non invece da altro personale e poi semplicemente sottoscritta dal medico di volta in volta intervenuto.
In ogni caso, va osservato che, per le considerazioni già svolte, il sanitario personalmente responsabile dell'illecito andrebbe comunque individuato in quello che, nel dicembre 2017 approvò la protesi definitiva che, pacificamente, non fu l' Parte_1
3)Sussitono i presupposti ex art. 92 cpc come integrato dalla pronuncial della Corte
Cost. n. 77/18 per compensare le spese di lite fra la e l CP_1 Parte_1
pagina 5 di 6 relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. Deve in particolare considerari che l'individuazione dei sanitari responsabili del danno pacificamente patito dalla paziente ha dato luogo, quanto all' ad una situazione di obiettiva Parte_1
incertezza sul diritto controverso (v. Cass. 21157/19), risoltasi solo con la chiamata a chiarimenti del CTU in appello.
Le spese di CTU e dell'ATP non dovranno gravare sull'appellante.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del 26.10.2021 del Tribunale di Modena, rigetta la domanda proposta dalla nei confronti dell CP_1 Parte_1
Compensa fra la e l le spese di lite di entrambi i gradi di CP_1 Parte_1
giudizio.
Dichiara non dovute dall le spese di CTU e di ATP. Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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