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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 11147/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alessia GIUGNO per parte ricorrente e l'Avv. Maria Grazia
SPARACINO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.49 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella
F.A. _________________ persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
11147 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________
Alessia GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliata presso lo studio della medesima, in Palermo, Via ______________________ Ricasoli 48; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile Parte_1 di assistenza, in quanto invalida nella misura del 74%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16/02/2023);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che CP_1 liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Alessia GIUGNO;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/10/2023 , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica CP_1
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (16/02/2023).
L' nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva nella prima fase del CP_1
giudizio.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 22/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è Parte_1
affetta da “Vasculopatia sclerotica dei TSA in soggetto con pregressa TEA sulla carotide sx (sede di stenosi
critica), cardiopatia ipertensiva, spondiloartrosi con discopatie multiple a lieve incidenza funzionale, sindrome
depressiva endoreattiva di grado lieve” e ha concluso che “per tali patologie la ricorrente, Sig.ra Parte_1
, è da considerare invalida con riduzione della capacità lavorativa pari al 74%, con diritto alla
[...]
concessione dell'assegno mensile di assistenza a far data dalla presentazione della domanda in sede
amministrativa”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che
ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, a decorrere Parte_1
dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16/02/2023).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Alessia GIUGNO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 11147/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alessia GIUGNO per parte ricorrente e l'Avv. Maria Grazia
SPARACINO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.49 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella
F.A. _________________ persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
11147 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________
Alessia GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliata presso lo studio della medesima, in Palermo, Via ______________________ Ricasoli 48; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile Parte_1 di assistenza, in quanto invalida nella misura del 74%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16/02/2023);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che CP_1 liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Alessia GIUGNO;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/10/2023 , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica CP_1
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (16/02/2023).
L' nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva nella prima fase del CP_1
giudizio.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 22/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è Parte_1
affetta da “Vasculopatia sclerotica dei TSA in soggetto con pregressa TEA sulla carotide sx (sede di stenosi
critica), cardiopatia ipertensiva, spondiloartrosi con discopatie multiple a lieve incidenza funzionale, sindrome
depressiva endoreattiva di grado lieve” e ha concluso che “per tali patologie la ricorrente, Sig.ra Parte_1
, è da considerare invalida con riduzione della capacità lavorativa pari al 74%, con diritto alla
[...]
concessione dell'assegno mensile di assistenza a far data dalla presentazione della domanda in sede
amministrativa”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che
ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, a decorrere Parte_1
dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16/02/2023).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Alessia GIUGNO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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