Sentenza 21 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, l'art. 331 cod. proc. civ. non prevede che fra la data di notificazione della citazione per integrazione e quella della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione prescritto dall'art. 163 bis cod. proc. civ.. Sicché il giudice può a sua discrezione determinare il termine per la comparizione indipendentemente ed al di fuori del rispetto dei minimi ordinari, salvo a vagliare le conseguenze di un termine di comparizione troppo breve, assegnando al chiamato che sia comparso una nuova udienza o disponendo, nel caso in cui non comparisca, che venga rinnovata la citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/10/2004, n. 20583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20583 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL20583/04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Noteo SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 19845/01 Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron.33510 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Rep. 5012 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Emilio MALPICA Consigliere Ud. 28/09/04 Dott. CO Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: VE RL, VE DI ST AN, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VAIANO, difesi SEBASTIANO ARTALE, giusta delega in dall'avvocato atti;
ricorrenti contro elettivamente domiciliato in ROMA CANDIANI GIOVANNI, CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato VIA F LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato ANGELO ZANDINELLA, giusta delega in atti;
2004 controricorrente 1275 -1- L nonchè
contro
LA RA, IN RA;
intimati avverso la sentenza n. 530/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 05/04/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Roberto udienza del 28/09/04 dal Michele TRIOLA;
RESTA con delega udito 1'Avvocato Donatella dell'Avvocato ARTALE Sebastiano, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato COGLITORE Emanuele, con delega dell'Avvocato MANZI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo atto il 6/10 novembre 1989 notificato Con SA OL convenivano CO IO e CA RI e SA RI davanti al Tribunale di Venezia ed esponevano: che con atto in data 9 maggio 1986 avevano acquistato dalle convenute un appartamento al primo piano con locale in soffitta e due magazzini di un fabbricato in Venezia-Lido; -che in realtà la soffitta era stata in precedenza alienata a terzi;
sulla base di tali premesse gli attori chiedevano al risarcimento dei la condanna delle convenute danni. CA RI ed SA RI, costituitesi, erala soffitta stata nuovamente che deducevano del notaio alienata agli attori per errore Giovanni ND, al quale avevano consegnato tutta la documentazione allarelativa vendita parte le dell'intero fabbricato di cui facevano unità immobiliari alienate agli attori. Il notaio Giovanni ND, chiamato in garanzia, si difendeva sostenendo che non era tenuto ad accertare la consistenza degli immobili alienati, ma solo la sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli. Con sentenza in data 20 marzo 1995 il Tribunale di Venezia dichiarava che l'illecito per cui era causa nella misura del 50% alle era addebitabile sapevano di aver già convenute, che certamente venduto la soffitta, e per il restante 50% al notaio, che aveva l'obbligo di accertare se le venditrici erano proprietarie dei beni venduti, condannando le convenute a pagare agli attori il adella soffitta pari lire 4.639.670 in valore moneta corrente, oltre gli interessi legali dal 9 maggio 1986, e il notaio rimborsarea alle convenute la metà di quanto le stesse dovevano versare agli attori. Il notaio Giovanni ND proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Venezia con sentenza in data 5 aprile 2001, in base alla considerazione che CA RI e SA RI non avevano subito alcun danno per avere dovuto restituire la parte di prezzo relativa alla soffitta indebitamente percepita, cuiper non potevano pretendere di essere garantite dal notaio stipulante, altrimenti si sarebbe verificato un ingiusto arricchimento a loro favore. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione CA RI e SA RI, con cinque motivi. il notaio Giovanni Resiste controricorso con ND. Motivi della decisione Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, le ricorrenti espongono quanto segue: La notifica dell'atto di appello da parte del notaio Giovanni ND alle attuali ricorrenti era avvenuta mediante consegna di una sola copia, per cui la diCorte appello di Venezia, con ordinanza in data 31 marzo 1998, aveva disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di appello a tutti assegnando gli appellati, il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'udienza del 29 settembre 1998. Il notaio Giovanni ND, al quale l'ordinanza era stata comunicata 29il aprile 1998, avevaR notificato l'atto di appello il 16 luglio 1998, per cui non erano stati rispettati i termini di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ. All'udienza del 28 1998settembre era stata disposta la rinnovazione della notifica per l'udienza del 15 dicembre 1998. Nella invece,specie, in base al disposto dell'art. 164 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, essendo mancata la costituzione delle controparti, la notifica avrebbe appello dovuto essere dell'atto di dichiarata nulla, senza possibilità di disporre una nuova notifica. La doglianza è infondata. Il collegio, infatti, ritiene di aderire all'orientamento (rispetto al quale fa eccezione soltanto la sentenza 4 febbraio 1988 n. 1126, invocata dalle ricorrenti), in tema di interpretazione dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ., che detta una disciplina sostanzialmente analoga a quella dell'art. 291, primo e secondo comma, cod. proc. civ., applicato nella specie. Secondo tale orientamento l'art. 331, cit., non prescrive che tra la data di notificazione della citazione per integrazione, disposta dal giudice nelle cause inscindibili e la data della nuova udienza di comparizione, ove anche questa sia fissata dal giudice stesso, debba inferiore a quello di intercorrere un termine non costituzione previsto dall'art. 163 bis cod. proc. 6 civ.; il legislatore lascia alla discrezione del di il pertermine la giudice stabilire comparizione, indipendentemente ed al di fuori del rispetto dei minimi ordinari, salvo alla prudente saggezza del giudice stesso di vagliare le di comparizione conseguenze di termine un eventualmente troppo breve, assegnando al chiamato che sia comparso una nuova udienza o disponendo, nel caso in cui non comparisca, che venga rinnovata la citazione con l'assegnazione di un nuovo termine (cfr. sent. : 23 luglio 1990 n. 7468; 28 congruo aprile 1977 n. 1630; 10 dicembre 1976 n. 4588). Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono del fatto che i giudici di merito non abbiano esaminato l'eccezione di nullità della citazione d'appello, formulata da CO IO e SA OL. inammissibile per difetto di La doglianza è potendo le attuali ricorrenti interesse, non del mancato esame di una eccezione lamentarsi h proposta da altre parti (e comunque infondata, come in precedenza rilevato). Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. e deducono che nel rigettare la loro domanda di manleva proposta nei confronti del notaio Giovanni ND 7 + la Corte di appello di Venezia avrebbe accolto una eccezione proposta soltanto nel giudizio di secondo grado. La doglianza è infondata. fatto che nella specie trova A prescindere dal applicazione 345l'art. cod. civ. proc. nella formulazione vigente all'epoca della instaurazione del giudizio, i giudici di merito non hanno accolto senso ma hanno una eccezione in tecnico, fondate le argomentazioni svolte riconosciuto dall'appellante per sostenere che il danno di cui pretendevano essere risarcite le attuali ricorrenti non sussisteva. Con il quinto lemotivo ricorrenti deducono testualmente: Come è stato illustrato nel precedente motivo, la Corte d'appello ha rigettato la domanda di manleva proposta dalle signore RI nei confronti del notaio ND per l'unica ragione che esse non avrebbero patito alcun danno patrimoniale dalla condanna pronunciata dl Tribunale di Venezia nei loro confronti. Tuttavia l'assenza di alcun pregiudizio cagionato alle signore RI dalla condotta del notaio ND è affermazione apodittica, né dimostrata, ma neppure argomentata, 8 dal Giudice di appello. le attuali lungiricorrenti, In realtà, semplicemente state costrette a dall'essere indebitamente ricevuta, per restituire una somma unica responsabilità del notaio che, contravvenendo aveva omesso di ai propri doveri professionali, constatare la già avvenuta vendita a terzi della soffitta, pur avendo avuto a disposizione l'intera documentazione lariguardante proprietà, hanno subito un diverso e grave danno patrimoniale. Infatti, esse sono state condannate a pagare una somma corrisponde affatto al di danaro che non prezzo ricevuto per la soffitta, poiché essa (come rilevato negli atti depositati nel giudizio di primo grado) rientrava in un atto di compravendita in cui il prezzo complessivo era stato determinato a forfait, nell'ambito della vendita di un'unità abitativa di cui era una pertinenza, e in epoca (determinato, si anteriore. Inoltre, il valore dal Giudice, che ha in via equitativaripete, disatteso le stesse risultanze della C.T.U.) era calcolato secondo i prezzi correnti al momento della pronuncia, ed erano stati aggiunti gli interessi a far data dalla stipulazione contratto. Dunque le ricorrenti hanno dovuto pagare un importo : 9 ben superiore a quello a suo tempo ricevuto, pari enormemente incrementati valori del mercato agli immobiliare veneziano. Infine, non vanno persostenute il trascurate neppure le spese giudizio e la difesa. non sono stati presi in Tutti questi elementi alcun modo in considerazione dalla Corte d'appello, che a declinare sbrigativamente si è limitata l'assenza di alcun pregiudizio in capo alla signore RI, in assenza di qualsiasi presupposto in tal senso, ed anzi in contrasto con quanto in tutta evidenza emergeva. Alla luce del fatto che il Giudice di secondo grado, come si è già evidenziato, non ha ritenuto di discostarsi da quanto affermato dal Tribunale di Venezia in ordine al riconoscimento della responsabilità professionale del notaio ND, che ne rimane confermata, la questione costituisce punto decisivo della controversia. Il motivo è infondato, in quanto basato sul falso presupposto che le ricorrenti abbiano, per colpa R del notaio, perduto un bene immobile, mentre in realtà esse hanno solo dovuto rimborsare una parte immobile un(anche) di prezzo per avere venduto ormai di proprietà altrui. 10 spese per la difesa sono la il giudizio e Le logica conseguenza (nei confronti delle acquirenti) dell'inadempimento delle venditrici e nei confronti del notaio della delle infondatezza pretese avanzate nei confronti dello stesso. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna delle ricorrente al pagamento in favore del notaio Giovanni ND, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di Giovanni ND, che liquida nella complessiva somma di euro 1.100,00, di cui euro 1000,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Roma, 28 settembre 2004 я Wapolis и р IL CANCELLIERE C1 Valeka Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 OTT. 2004 IL CANCELLIERE C1 Poma 11