CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 150.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.07.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, c.f. , nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Bianco (RC) via Pugliano n. 22/A, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Vincenzo Laganà (c.f. ) e C.F._2
AN IA (c.f. ( ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 studio in Reggio Calabria (RC) via Frate Tripodi n. 2, PEC e Email_1
Email_2
- Appellante -
Contro
- già Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., P. I.V.A. , corrente in Verona
[...] P.IVA_1
Via Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ugo Lo
CI (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._4
Villa San Giovani (RC) Viale Italia n. 48, PEC Email_3
- CP_3
- Appellati -
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 993/2018 pubblicata in data 10.07.2018
e resa nel procedimento R.G. n. 1194/2014
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 01.07.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come di seguito indicato.
- Parte appellante concludeva chiedendo: “Voglia L'Eccellentissima Corte di Appello accogliere
i motivi di gravame proposti e in riforma della sentenza n. 993/2018 a) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig.
[...]
conducente il motociclo Yamaha Magesty, tg. CV47915, che nell'effettuare manovra CP_4 di sorpasso non rispettava la prescritta distanza di sicurezza laterale e urtava il ciclista facendolo cadere rovinosamente a terra;
b) conseguentemente, condannare i convenuti in solido a risarcire tutti i danni riportati nel sinistro per cui è causa, versando la somma di €
92.397,80 così determinata: € 63.993,00 per danno biologico (20%), € 12.798,60 per aumento personalizzato (20%), € 9.000,00 per inabilità temporanea totale (gg. 90), € 2.250,00 per inabilità temporanea parziale al 75% (gg. 30), € 2.500,00 per inabilità temporanea parziale al
50% (gg.50) ed infine € 1.856,20 per danno patrimoniale, o di quella maggiore o minore somma che risulterà provata. Col favore degli interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
- Per la compagnia appellata ci si riportava “a tutte le eccezioni, difese e conclusioni spiegate con la comparsa di costituzione e di risposta del 20.03.2019, depositata in Cancelleria in forma cartacea in pari data, e ai successivi atti e verbali di causa, che devono intendersi integralmente riportati e trascritti nella presente nota di trattazione e insiste per la conferma della sentenza n. 993/2018, emessa dal Tribunale di Locri”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in pronuncia impugnata ed in atti di causa, con atto di citazione ritualmente notificato il 30.07.2014, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Locri la compagnia nonché al Controparte_1 CP_3 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale verificatosi in
Bianco in data 04 novembre 2013, quantificati nella somma di euro 92.397,80 “o nella somma maggiore o minore che sarà provata” oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino a quella del soddisfo.
In fatto esponeva che in data 04/11/2013, alle ore 08:30, nel mentre in sella alla sua bicicletta, dopo aver percorso la via Marchesa nel comune di Bianco, svoltava a destra imboccando la
2 traversa di Via Leonardo Da IN, veniva urtato da tergo dal motociclo Yamaha Magesty tg.
CV47915, di proprietà di e condotto da che non rispettava la CP_3 CP_4 prescritta distanza di sicurezza laterale, facendolo precipitare a terra.
Rilevava che a seguito dello scontro veniva soccorso dai passanti e dallo stesso investitore e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, ove gli veniva diagnosticato “trauma avambraccio dx con frattura dell'ulna al III prossimale” con applicazione di apparecchio gessato braccio-mano e prognosi di 35 giorni, che recatosi nuovamente al Pronto Soccorso di
Locri in data 07/11/2013 a causa del dolore persistente veniva diagnosticata una “algia post- traumatica del ginocchio dx e del dito I° mano destra in soggetto portatore di apparecchio gessato”, che seguivano visite ed interventi medici e chirurgici come in atti e che in data
24/04/2014 veniva dichiarato guarito con postumi permanenti.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: “accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. conducente il motociclo CP_4
Yamaha Magesty, tg. CV47915, che nell'effettuare manovra di sorpasso non rispettava la prescritta distanza di sicurezza laterale e urtava il ciclista facendolo cadere rovinosamente a terra. b) conseguentemente, condannare i convenuti in solido a risarcire tutti i danni riportati nel sinistro per cui è causa, versando la somma di € 92.397,80 così determinata: € 63.993,00 per danno biologico (20%), € 12.798,60 per aumento personalizzato (20%), € 9.000,00 per inabilità temporanea totale (gg. 90), € 2.250,00 per inabilità temporanea parziale al 75% (gg.
30), € 2.500,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (gg.50) ed infine € 1.856,20 per danno patrimoniale, o di quella maggiore o minore somma che risulterà provata. Col favore degli interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo. c) infine, condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando la domanda nell'an e nel quantum e chiedendone il rigetto.
In via preliminare eccepiva l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'azione per non essere stata preceduta da valida messa in mora ai sensi degli artt. 142 e 148 codice delle Assicurazioni, per inosservanza nella richiesta di risarcimento di quanto previsto dall'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 e per non aver l'attore consentito l'accertamento delle lesioni patite, nonché la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. perché generico e tale da non consentire la verifica della dinamica del sinistro, e nel merito contestava il verificarsi del sinistro, il nesso di causalità tra l'evento dannoso, i danni lamentati e la quantificazione degli stessi.
Concludeva chiedendo volersi: “- In via preliminare, rigettare la domanda attrice in quanto improponibile e/o improcedibile per non avere l'attore ottemperato a quanto previsto dalla
3 normativa in materia di infortunistica stradale, in dipendenza della mancata produzione della certificazione medica così come previsto dalle Leggi n. 69/1990 e n. 57/2001 e dagli 12 artt. 142 e 148 Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. N. 209/2005), per i motivi superiormente esposti;
2)-Senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, rigettare in toto la domanda attrice per assoluta carenza di prova;
3)-Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione la domanda attrice per l'inattendibilità e infondatezza in fatto ed in diritto della domanda così come formulata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, per i motivi esposti in narrativa di comparsa;
4)-Ritenere e dichiarare la assoluta mancanza di nesso di casualità tra le presunte lesioni dichiarate dall'attore e la dinamica del sinistro descritta dal medesimo nell'atto introduttivo del giudizio tenendo in debito conto che l'attore non ha richiesto alcun risarcimento per il danno alla bicicletta;
5)-Senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, dare atto che la pretesa risarcitoria di parte attrice è eccessiva e non rispondente ai danni da lesione effettivamente subiti dall'attore 6) In via gradata, nel caso in cui venisse Parte_1 ammessa e rigorosamente provata la domanda di risarcimento e superate le preliminari eccezioni, per le presunte lesioni riportate dall'attore, limitare e ridurre l'importo eventualmente da corrispondere a titolo di risarcimento a quanto ritenuto giusto ed equo tenendo conto anche eventuali corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro stradale per cui è causa;
7)-Rigettare la richiesta di danno morale per i fatti e motivi superiormente esposti;
8)-Ritenere inefficace nei confronti della società convenuta, ai fini della prova del sinistro, la dichiarazione di responsabilità (senza data ) a firma del Signor
[...] per i fatti e motivi indicati in narrativa del presente atto”, oltre vittoria di spese e CP_4 competenze di lite. evocata in giudizio rimaneva contumace . CP_5 CP_3
La causa veniva istruita mediante prova orale e consulenza tecnica d'ufficio medico legale e, all'udienza del 22/02/2018 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, il Tribunale di
Locri con sentenza n. 993/2018, così provvedeva: “rigetta la domanda proposta da Parte_1
; 2 Condanna al pagamento in favore della
[...] Parte_1 [...] delle spese di lite per la presente fase che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3 PONE in via definitiva a carico dell'attore il pagamento delle spese di CTU”.
In parte motiva, dando atto di aver deciso sulla base della “ragione più liquida”, riteneva non provato l'evento dannoso, valorizzava la mancanza della produzione documentale dell'attore,
4 il cui fascicolo ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni non era stato più reinserito nel fascicolo d'ufficio, evidenziava che le emergenze istruttorie non avevano consentito di ritenere raggiunta la prova in ordine all'an debeatur, attesa anche la mancanza in atti di riproduzioni fotografiche relative ai veicoli incidentati e di documentazione medica attestante le lesioni patite in conseguenza del sinistro, e che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, in assenza di ogni ulteriore conforto istruttorio, non erano sufficienti per ritenere provato l'evento apparendo discordanti circa le modalità di verificazione del sinistro e le circostanze contigue, anche con divergenze in ordine alla descrizione della dinamica dello stesso.
Rilevava, quindi, la mancata prova della intervenuta violazione del codice della strada da parte del conducente del motociclo, l'incertezza della dinamica dell'evento e dei punti d'urto,
l'incertezza sulla compatibilità dei danni, rigettando la domanda.
Avverso l'indicata sentenza proponeva gravame parte attrice in primo grado, rimasta soccombente, eccependone l'erroneità sotto due diversi profili: per aver il giudice di prime cure ritenuto infondata e rigettato la domanda di risarcimento per la totale assenza della produzione documentale di parte attrice, a seguito del mancato deposito del fascicolo di parte ritirato in sede di precisazione delle conclusioni, pur potendo disporre di atti e documenti rinvenibili nel fascicolo di parte convenuta e nel fascicolo d'ufficio, nonché delle risultanze della prova orale e dell'espletata CTU medico legale;
per errata valutazione delle risultanze istruttorie e distorta ricostruzione dell'evento, non essendo emerse divergenze nella descrizione della dinamica del sinistro in atto di citazione ed essendo mancate contraddizioni nelle dichiarazioni testimoniali, non sussistendo incompatibilità con la caduta e le lesioni riportate.
Instava, quindi, per la riforma della pronuncia appellata e chiedeva alla Corte di voler:
“accogliere i motivi di gravame proposti e in riforma della sentenza n. 993/2018 a) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig.
conducente il motociclo Yamaha Magesty, tg. CV47915, che nell'effettuare CP_4 manovra di sorpasso non rispettava la prescritta distanza di sicurezza laterale e urtava il ciclista facendolo cadere rovinosamente a terra;
b) conseguentemente, condannare i convenuti in solido a risarcire tutti i danni riportati nel sinistro per cui è causa, versando la somma di €
92.397,80 così determinata: € 63.993,00 рer danno biologico (20%), € 12.798,60 per aumento personalizzato (20%), € 9.000,00 per inabilità temporanea totale (gg. 90), € 2.250,00 per inabilità temporanea parziale al 75% (gg. 30), € 2.500,00 per inabilità temporanea parziale infine € 1.856,20 per danno patrimoniale, o di quella maggiore o minore somma che risulterà provata. Col favore degli interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
5 Si costituiva la compagnia di assicurazione appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c.
e reiterando l'eccezione di improcedibilità e improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 d.lgs. n. 209/2005.
Contestava, inoltre, i motivi di impugnazione rilevando la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata in sentenza, la totale mancanza di prova sull'an e sul quantum debeatur, la presenza di numerose “incongruenze e contraddizioni” nelle dichiarazioni testimoniali, l'incompatibilità delle lesioni indicate con il sinistro per come descritto in atti.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte di voler: “-1) Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto Sviluppo (D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 (c.d. " filtro in appello ") e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta;
2)-Dichiarare comunque improponibile ed improcedibile la domanda attrice per tutti i fatti e motivi esposti in narrativa della presente comparsa di costituzione;
3)-
Senza recesso dalle preliminari eccezioni, rigettare l'atto di appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto per i motivi superiormente dedotti conseguentemente rigettare, tutte le richieste formulate dall'appellante; e, 4)- Confermare in toto la sentenza N. 993/2018 emessa dal Giudice del Tribunale civile di Locri del 10.Luglio.2018… pubblicata in data 10.Luglio
2018; 5)-Ritenere che l'atto di appello di controparte è assolutamente temerario e, pertanto, va rigettato in toto;
6)-Onerare l'appellante delle spese e compensi del Parte_1 doppio grado di giudizio”.
Non si costituiva l'ulteriore parte appellata . CP_3
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, con decreto del 24.09.2023 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando termine per il deposito.
Per l'udienza del 01.07.2024 le parti costituite depositavano note di trattazione e precisavano come prima indicato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che unitamente a nota di deposito del 19.02.2020 veniva prodotto l'avviso di ricevimento della notifica effettuata dall'appellante a in data CP_3
12.02.2019, in ottemperanza a quanto disposto in verbale di udienza del 02.12.2019, per cui, verificata la regolarità della notifica, deve dichiararsi la contumacia della stessa . CP_3
6 Sempre in via preliminare, si rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità
e violazione del disposto dell'art 342 c.p.c. come spiegata dalla parte appellata, trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che l'atto debba rivestire particolari forme sacramentali ed un progetto alternativo di sentenza (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn. 7675/2019, 13535/2018, 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del
25/01/2023, ordinanza n. 1932/2024).
La Suprema Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'appello deve contenere gli elementi indispensabili a consentire un esame delle diverse censure sollevate, individuando i punti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma, indicando il contenuto e la portata delle relative censure e la formulazione del dissenso con le relative argomentazioni, precisando che il dettato normativo non deve essere inteso in modo formalistico, per cui è sufficiente allegare le ragioni specifiche per le quali il giudice avrebbe violato o erroneamente applicato i principi di legge indicati anche per contenuto.
Detti elementi sono individuabili nell'atto di impugnazione in esame, in cui sono descritti gli argomenti diretti a dimostrare l'erroneità della pronuncia gravata, ponendo questo giudicante in condizione di comprendere il tenore delle censure proposte nonché la domanda formulata, per cui l'eccezione appare infondata.
La Corte rigetta anche l'eccezione preliminare riproposta dalla compagnia di assicurazione appellata di improponibilità della domanda per incompletezza della messa in mora e per non essere stata preceduta da valida lettera di messa in mora, in violazione dell'art. 3 Legge
26.02.1977 N. 39 e successive modifiche e degli artt. 141, 142, 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni Private (D.Lgs. N. 209/2005).
La difesa è ammissibile essendo incontestato che la parte totalmente vincitrice in primo grado può riproporre in appello le eccezioni difensive già sollevate e sulle quali il giudice di prime cure non si è pronunciato perché rimaste assorbite, senza necessità di proporre appello incidentale, ma non è condivisa da questo giudice poiché infondata.
7 In relazione al merito dell'eccezione si dà, infatti, atto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione della proponibilità della domanda risarcitoria è legata sia alla ricorrenza di un presupposto formale, ossia alla trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità e stimare il danno, sia di un requisito sostanziale rappresentato dalla collaborazione nella fase stragiudiziale tra danneggiato e assicuratore, improntata ai principi di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede ex art. 1375 c.c..
Ebbene, nel caso in esame si evince che è stata effettuata dal una trasmissione di Pt_1 denuncia di sinistro in prossimità dell'evento (datata 14.11.2013 a fronte dell'incidente del
04.11.2013) in cui sono state indicate, se pur succintamente, le circostanze base oltre che i soggetti coinvolti nel sinistro e copia della certificazione di Pronto Soccorso, come in atti.
Poiché i requisiti di cui all'art. 148 richiamato non devono essere interpretati in maniera eccessivamente formalistica, deve ritenersi che l'atto di costituzione in mora indicato contenesse gli elementi necessari a non pregiudicare la possibilità di avere contezza dei termini del contendere o attivarsi in tal senso, ben potendo la compagnia richiedere ed acquisire ulteriori elementi ove ritenuti necessari, contestandone la mancata trasmissione.
Infatti, in ossequio ai canoni ex artt. 1175 e 1375 c.c. anche la compagnia era tenuta ad una condotta collaborativa, per cui ove avesse ravvisato una incompletezza nella messa in mora e nella successiva attività avrebbe dovuto attivarsi replicando con le motivazioni per le quali riteneva di non poter/dover procedere alla formulazione dell'offerta conciliativa per presunti mancati elementi, richiedendo le specificazioni necessarie, mentre nel caso di specie alcuna contestazione di omissione vi è in atti ed il riscontro inoltrato a definizione della fase stragiudiziale ha un differente contenuto poiché l'appellata compagnia ha concluso, come da comunicazione datata 21/05/2014, ritenendo mancante il “nesso causale tra le lesioni richieste;
la dinamica descritta e l'entità dei danni riscontrati sui veicoli”.
Emerge, inoltre, che l'appellante ha prestato la sua collaborazione in fase stragiudiziale mettendo a disposizione la bicicletta per la perizia, tant'è che vi è elaborato tecnico di parte redatto dal perito della compagnia assicuratrice che ha visionato la bicicletta anche effettuando fotografie, che ha trasmesso certificato medico attestante l'avvenuta guarigione con postumi e con richiesta di visita medica, che si è dichiarato disponibile a sottoporsi a visita medico legale presso il fiduciario della compagnia (studio dott.ri come da produzione con CP_6 memorie ex art. 183 c.p.c.), così non impedendo all'assicurazione di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
8
Considerato che
si aderisce ad un orientamento restrittivo in relazione alle ipotesi di improponibilità della domanda giudiziale, non si ravvede alcuna condotta del danneggiato violativa dei canoni di buona fede e correttezza richiesti in fase stragiudiziale né una condotta che abbia impedito accertamenti o la formulazione di una proposta conciliativa.
Inoltre, essendo stata l'impresa assicuratrice a conoscenza della pretesa risarcitoria a seguito della tempestiva denuncia del danneggiato, la indicata mancanza di denuncia da parte dell'assicurata non comporta improcedibilità, essendo rimasta soddisfatta la ratio dell'art. 148
C.d.A. (Cass. Ord. 1699/2021).
Il rigetto dell'eccezione preliminare rimane, comunque, assorbito e superato dal rigetto della domanda risarcitoria e, quindi, dell'appello principale.
Nel merito, infatti, l'appello proposto da è infondato per le ragioni che di Parte_1 seguito si espongono.
Il gravame è stato sostanzialmente affidato a due motivi di ricorso, come prima rilevato.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale rigettato la domanda ritenendola infondata “per la totale assenza della produzione documentale di parte attrice” lamentando l'irrilevanza della mancata restituzione del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169, comma 2 c.p.c. atteso che, pur non avendo l'attore restituito il fascicolo di parte ritirato in sede di precisazione delle conclusioni, il giudice avrebbe potuto decidere allo stato degli atti, rinvenibili nel fascicolo d'ufficio e nel fascicolo prodotto dalla compagnia assicuratrice odierna appellata.
La censura risulta, comunque, assorbita dalla intervenuta produzione nella presente fase del fascicolo di primo grado, rendendo conoscibili a questo giudice i documenti ivi contenuti, ritenendosi ammissibile la riproducibilità in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. di quanto già prodotto in primo grado, anche se non depositato dalla parte nei termini di cui al citato art. 169, comma 2 c.p.c.. Infatti, l'inosservanza della restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine di legge in primo grado, produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, per cui la parte ha la facoltà di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come nuovi ex art. art. 345 c.p.c. ove già contenuti nel fascicolo e prodotti nei termini di legge, in quanto allegati in atto di citazione e con memorie
183 c.p.c., come nell'ipotesi in esame.
Conseguentemente la documentazione in fascicolo di parte è pienamente utilizzabile in questo giudizio, assorbendo ciò ogni ulteriore motivo di impugnazione sulla precedente possibilità di esaminare la documentazione presente nel fascicolo di controparte.
9 Anche per quanto di seguito indicato, ritiene la Corte non sussistere nel fascicolo d'ufficio o della parte convenuta elementi determinanti una decisione in senso diverso da quella resa in primo grado.
Deve essere, quindi, esaminato il secondo motivo di gravame, con il quale si censura la valutazione degli elementi istruttori acquisiti operata in sentenza impugnata insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Lamenta, in specie, l'appellante l'errata valutazione di tutti gli elementi acquisiti, ritenuti invece sufficienti ed idonei a dimostrare la verificazione dell'evento, la sua dinamica, i danni conseguiti ed il nesso di causalità tra gli stessi ed il sinistro.
È evidente che il danneggiato che evochi in giudizio il responsabile civile e la relativa compagnia assicuratrice debba fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, laddove, come nel caso in esame, la stessa veridicità del sinistro sia stata contestata dalla parte appellata, e nel caso di specie detta prova non è stata ritenuta dal Tribunale essere stata fornita.
La Corte ritiene infondato il gravame sul punto.
Procedendosi, in particolare, alla analitica disamina delle argomentazioni mosse dall'appellante, si rileva che è stato eccepito il vizio nella parte della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ravvisata una divergenza tra le dichiarazioni rese dai testi escussi e la dinamica del sinistro come descritta in atto di citazione introduttivo in relazione al luogo in cui il sinistro si sarebbe verificato ed alle modalità rappresentate.
La Corte condivide, invece, le motivazioni espresse in sentenza impugnata in merito.
Invero, in atto indicato parte attrice esponeva al punto 1) che il giorno 04 novembre 2013 alle ore 8,30 circa, in sella alla propria bicicletta, “l'istante, dopo aver percorso la via Marchese nel centro del comune di Bianco (RC), svoltava a destra imboccando la traversina di via Leonardo
Da IN quando, da tergo sopraggiungeva il motociclo Yamaha Magesty che non rispettava la prescritta distanza di sicurezza laterale e urtava il ciclista facendolo cadere rovinosamente a terra” ed al punto 2) che “veniva immediatamente soccorso dai numerosi passanti nonché dallo stesso investitore e trasportato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Locri”.
In messa in mora- denuncia di sinistro si esponeva che “imboccando la traversia di via
Leonardo da IN…da tergo sopraggiungeva il motociclo” che non si avvedeva del e Pt_1 lo urtava facendolo cadere, così rappresentando una differente evoluzione dei fatti.
La indicata dinamica non è stata confermata da alcuno dei testi escussi, che hanno riferito lacunosamente e con evidenti contraddizioni, un urto laterale e non da tergo, senza nulla
10 indicare in relazione alla “svolta” a destra o alla circostanza che il ciclista si trovava in prossimità di un punto di intersezione o di svolta, ma limitandosi a collocare il punto d'urto su una via.
Anche l'indicazione del luogo è stata lacunosa e non consente di fornire certezza del luogo, poiché il teste riferiva di confermare la circostanza al punto 1 dell'atto di citazione Tes_1
(ripetesi “dopo aver percorso la via Marchese nel centro del comune di Bianco … svoltava a destra imboccando la traversina di via Leonardo Da IN”) indicando poi che “il motociclo percorreva la Via Leonardo da IN nella nostra stessa direzione” e di procedere in bici dietro il così spostando il punto d'urto sulla via da IN, anche in avanti considerato che si Pt_1 trovava dietro la bicicletta dell'attore.
Del detto percorso di svolta non hanno dato atto gli altri testi i quali sono stati estremamente generici nell'indicare il luogo, tant'è che il teste ha dichiarato che Testimone_2
“la bicicletta del procedeva diretto sulla strada parallela alla SS 106 di cui non Pt_1 ricordo il nome” e ha riferito che “il sinistro si è verificato a Bianco in Testimone_3 una traversa sopra la stazione”.
Alcun pregio probatorio ha la dichiarazione contenuta nel fascicolo di parte appellate resa dal
(conducente del motociclo), priva di data, secondo cui questi “subito dopo aver svoltato CP_4
a destra imboccando la via Leonardo Da IN…finivo con l'investire” il Pt_1
Inoltre, non risulta descritta con certezza la dinamica né la corretta eziologia dell'evento poiché il IA ha riferito che il motociclo “procedendo da dietro toccava con il manubrio il Pt_1 che perdeva l'equilibrio e cadeva sul lato destro;
veniva urtato dal conducente del veicolo sul braccio sinistro e cadeva sul lato opposto”, mentre il ha dichiarato che la Testimone_2 moto “nell'effettuare la manovra di sorpasso si stringeva sulla destra e urtava con il manubrio
o lo specchietto il braccio sinistro del , e lo nulla di specifico indicava, Pt_1 Tes_3 limitandosi a dichiarare che “Ricordo che uno scooter ha urtato la bicicletta e il è Pt_1 caduto sul lato destro. Non ricordo con esattezza con quale parte della moto lo ha urtato, però posso dire che lo ha toccato lateralmente”.
In fase di CTU medica si riferiva un urto alla bicicletta.
Inoltre, il referto del pronto soccorso e quanto narrato in atto introduttivo smentiscono ogni urto tra l'attore sul lato sinistro e la moto poiché non si indicano escoriazioni, ematomi o altro a sinistra, ma solo danni fisici sul lato destro, riportando unicamente “trauma avambraccio dx” con frattura dell'ulna, e nessun danno è stato rinvenuto sulla bicicletta dell'attore.
Non risulta, così, confermato neanche il punto d'urto.
Dal raffronto tra le testimonianze rese emergono, altresì, ulteriori contradizioni.
11 Ad esempio, il IA ha dichiarato che “La bicicletta presentava dei danni ma non ricordo dove” mentre nessun danno è stato indicato né dimostrato, come confermato dal CTP della compagnia di assicurazione , secondo cui la biciletta non presentava danni Persona_1 apprezzabili rilevandosi solo il manubrio girato e come emerge dalle fotografie in fascicolo di parte convenuta.
L'indicato teste ha dichiarato, inoltre, che il presentava graffi, ma nulla risulta in merito Pt_1 in referto del Pronto Soccorso reso nell'immediatezza dell'evento.
Ha indicato, inoltre, di trovarsi “
4-5 metri dietro il , ma ciò non ha trovato conferma Pt_1 in quanto riferito dal teste che ha rappresentato una distanza di circa 15/20 metri Tes_3 tra le biciclette e dal per il quale, in relazione alla distanza tra le due Parte_2 biciclette, come indicato in verbale, “Il Giudice dà atto che il teste inizialmente ha ricordato che la distanza fosse di una ventina di metri ovvero una decina di metri ma che ha ribadito di non ricordare con esattezza la distanza”, indi superiore e diversa ai 4-5 metri riferiti dal primo teste.
Parimenti, non perfettamente coincidenti tra di loro sono state le ulteriori dichiarazioni rese dagli altri due testi, tra l'altro gli unici che si ravvedono in ordinanza di ammissione prove, tant'è che ha indicato di trovarsi in una macchina che proveniva in senso Parte_3 opposto, seduto al lato passeggero, in mezzo che procedeva ad “una distanza rispetto alla bicicletta di circa 20-30-40-50 metri” e che ”Sono giunti sul posto alcuni parenti del Pt_1 che lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso”, mentre lo che indicava trovarsi Tes_3 nella medesima autovettura seduto dietro, dichiarava che “la macchina sulla quale ero trasportato era a circa quindici-venti metri dalla bicicletta” e di essere intervenuto “soltanto un familiare che lo ha soccorso”.
Al di là dell'intervento di uno o più familiari, in ogni caso indicativo di ricordi non chiari, vi è una notevole differenza ed incertezza nella distanza tra il mezzo sul quale i testi si trovavano ed il presunto luogo del sinistro, addirittura variando da 20 a 50 metri, e detta distanza, considerato che si procedeva in senso opposto della carreggiata, seduti dal lato passeggero uno e dietro l'altro, rende poco verosimile una visuale precisa dell'urto tra due mezzi a due ruote che si presumono essere posti a breve distanza laterale.
La gravità delle lesioni che si assumono riportate, infine, non si concilia facilmente con la mancanza di danni alla bicicletta così come la riferita circostanza secondo cui l'appellante stava procedendo sul ciglio destro della strada non è direttamente compatibile con una caduta a destra sul manto stradale, che presuppone (in mancanza di diversa descrizione e foto) una certa distanza dal bordo strada.
12 Una diversa rappresentazione dell'evento è stata, altresì, fornita al CTU nominato in primo grado, tant'è che la valutazione medico-legale resa dallo stesso CTU sulla compatibilità tra il meccanismo patogenetico delle lesioni accertate e la dinamica del sinistro sono fondate su una ricostruzione del fatto ulteriormente differente, considerato che in perizia si indica che “II giorno 04.11.2013 alle ore 08.30 circa, il periziando stava percorrendo, in sella alla propria bicicletta, la Via Marchese nel centro del comune di Bianco, quando stava per imboccare una traversa e veniva urtato lateralmente da un motociclo che non rispettava la distanza di sicurezza laterale. Il periziando cadeva a terra protendendo le mani in avanti a difesa e si procurava lesioni”, ed ancora “verosimilmente si è trattato di un trauma dovuto alla caduta
(perché era stato toccato dal motociclo) con mano in avanti ed è giustificato il nesso causale tra incidente e lesioni”, e, rispondendo allo specifico quesito chiariva che “il tipo e l'entità delle lesioni lamentate da sono descritte nei capitoli “esame obiettivo” e Parte_1
“diagnosi”; esse sono, verosimilmente, compatibili con la dinamica riferita del sinistro in quanto la bicicletta fu toccata dal mezzo investitore e tale fatto determinò la caduta e le lesioni si giustificano con la proiezione in avanti della mano, a difesa, anche considerando che
l'interessato è IM (ancor più si giustificano in quanto, presumibilmente, mise in avanti, nella caduta, l'arto superiore destro)”, in tal modo spostando il luogo del sinistro rispetto a quanto indicato dai testi su via Marchesa, all'imbocco di una traversa, con un urto alla bicicletta e non alla persona ed una caduta sul lato destro in modalità non indicate né in atto di citazione né dai testi escussi.
Non risultano, infine, in atti ulteriori elementi probatori idonei a stabilire la precisa eziologia dell'evento quali, ad esempio verbali di accertamento da parte di Autorità poiché non intervenute sul posto o allegazioni fotografiche inerenti al momento del sinistro, il che non supporta la ricostruzione dei fatti in senso conforme all'appellante.
Per tutto quanto sopra, si conviene con il giudice di prime cure nel ritenere che “dalle emergenze istruttorie in atti non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'an debeatur”, in relazione al verificarsi dell'evento, anche considerato che, attese le evidenziate contraddizioni, “le sole dichiarazioni dei testimoni escussi – in assenza di ogni ulteriore conforto istruttorio – non risultano sufficienti per ritenere provato l'evento ed anzi appaiono essere discordanti circa le modalità di verificazione del sinistro e le circostanze contigue”, per detti motivi confermandosi la decisione sul “rigetto della domanda non avendo la difesa di parte attrice provato l'evento di danno”, con integrale rigetto del gravame.
Al rigetto dell'appello sull'an consegue, quindi, il rigetto dell'intera domanda risarcitoria e dell'impugnazione, con conferma della pronuncia impugnata.
13 Al rigetto dell'appello sulla base del motivo principale ed assorbente, relativo alla mancata dimostrazione dell'evento, consegue, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita Controparte_1
[...]
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto allo scaglione corrispondente al valore della domanda come indicata in appello pari ad € 92.397,80 (scaglione da € 52.001 ad € 260.000), nella misura corrispondente ai minimi tariffari, che si ritengono equi considerate la non complessità delle questioni di fatto trattate e la riproposizione delle difese già operate in primo grado, pari a complessive € 7.160,00 - di cui
€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 2.552,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla deve disporsi in favore di essendo rimasta contumace e non avendo CP_3 prestato alcuna attività per la quale debba disporsi il ristoro.
Atteso il rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 indicato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., e avverso la sentenza del Tribunale CP_3 di Locri n. 993/2018, pubblicata in data 10.07.2018 e resa nel procedimento R.G. n. 1194/2014, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le eccezioni preliminari proposte da parte appellata;
- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla refusione in favore della Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., delle spese e competenze Controparte_1 di lite del presente grado che liquida in complessivi euro € 7.160,00 oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
- nulla per spese e competenze in favore di;
CP_3
14 - dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 03.11.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 150.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.07.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, c.f. , nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Bianco (RC) via Pugliano n. 22/A, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Vincenzo Laganà (c.f. ) e C.F._2
AN IA (c.f. ( ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 studio in Reggio Calabria (RC) via Frate Tripodi n. 2, PEC e Email_1
Email_2
- Appellante -
Contro
- già Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., P. I.V.A. , corrente in Verona
[...] P.IVA_1
Via Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ugo Lo
CI (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._4
Villa San Giovani (RC) Viale Italia n. 48, PEC Email_3
- CP_3
- Appellati -
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 993/2018 pubblicata in data 10.07.2018
e resa nel procedimento R.G. n. 1194/2014
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 01.07.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come di seguito indicato.
- Parte appellante concludeva chiedendo: “Voglia L'Eccellentissima Corte di Appello accogliere
i motivi di gravame proposti e in riforma della sentenza n. 993/2018 a) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig.
[...]
conducente il motociclo Yamaha Magesty, tg. CV47915, che nell'effettuare manovra CP_4 di sorpasso non rispettava la prescritta distanza di sicurezza laterale e urtava il ciclista facendolo cadere rovinosamente a terra;
b) conseguentemente, condannare i convenuti in solido a risarcire tutti i danni riportati nel sinistro per cui è causa, versando la somma di €
92.397,80 così determinata: € 63.993,00 per danno biologico (20%), € 12.798,60 per aumento personalizzato (20%), € 9.000,00 per inabilità temporanea totale (gg. 90), € 2.250,00 per inabilità temporanea parziale al 75% (gg. 30), € 2.500,00 per inabilità temporanea parziale al
50% (gg.50) ed infine € 1.856,20 per danno patrimoniale, o di quella maggiore o minore somma che risulterà provata. Col favore degli interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
- Per la compagnia appellata ci si riportava “a tutte le eccezioni, difese e conclusioni spiegate con la comparsa di costituzione e di risposta del 20.03.2019, depositata in Cancelleria in forma cartacea in pari data, e ai successivi atti e verbali di causa, che devono intendersi integralmente riportati e trascritti nella presente nota di trattazione e insiste per la conferma della sentenza n. 993/2018, emessa dal Tribunale di Locri”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in pronuncia impugnata ed in atti di causa, con atto di citazione ritualmente notificato il 30.07.2014, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Locri la compagnia nonché al Controparte_1 CP_3 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale verificatosi in
Bianco in data 04 novembre 2013, quantificati nella somma di euro 92.397,80 “o nella somma maggiore o minore che sarà provata” oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino a quella del soddisfo.
In fatto esponeva che in data 04/11/2013, alle ore 08:30, nel mentre in sella alla sua bicicletta, dopo aver percorso la via Marchesa nel comune di Bianco, svoltava a destra imboccando la
2 traversa di Via Leonardo Da IN, veniva urtato da tergo dal motociclo Yamaha Magesty tg.
CV47915, di proprietà di e condotto da che non rispettava la CP_3 CP_4 prescritta distanza di sicurezza laterale, facendolo precipitare a terra.
Rilevava che a seguito dello scontro veniva soccorso dai passanti e dallo stesso investitore e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, ove gli veniva diagnosticato “trauma avambraccio dx con frattura dell'ulna al III prossimale” con applicazione di apparecchio gessato braccio-mano e prognosi di 35 giorni, che recatosi nuovamente al Pronto Soccorso di
Locri in data 07/11/2013 a causa del dolore persistente veniva diagnosticata una “algia post- traumatica del ginocchio dx e del dito I° mano destra in soggetto portatore di apparecchio gessato”, che seguivano visite ed interventi medici e chirurgici come in atti e che in data
24/04/2014 veniva dichiarato guarito con postumi permanenti.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: “accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. conducente il motociclo CP_4
Yamaha Magesty, tg. CV47915, che nell'effettuare manovra di sorpasso non rispettava la prescritta distanza di sicurezza laterale e urtava il ciclista facendolo cadere rovinosamente a terra. b) conseguentemente, condannare i convenuti in solido a risarcire tutti i danni riportati nel sinistro per cui è causa, versando la somma di € 92.397,80 così determinata: € 63.993,00 per danno biologico (20%), € 12.798,60 per aumento personalizzato (20%), € 9.000,00 per inabilità temporanea totale (gg. 90), € 2.250,00 per inabilità temporanea parziale al 75% (gg.
30), € 2.500,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (gg.50) ed infine € 1.856,20 per danno patrimoniale, o di quella maggiore o minore somma che risulterà provata. Col favore degli interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo. c) infine, condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando la domanda nell'an e nel quantum e chiedendone il rigetto.
In via preliminare eccepiva l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'azione per non essere stata preceduta da valida messa in mora ai sensi degli artt. 142 e 148 codice delle Assicurazioni, per inosservanza nella richiesta di risarcimento di quanto previsto dall'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 e per non aver l'attore consentito l'accertamento delle lesioni patite, nonché la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. perché generico e tale da non consentire la verifica della dinamica del sinistro, e nel merito contestava il verificarsi del sinistro, il nesso di causalità tra l'evento dannoso, i danni lamentati e la quantificazione degli stessi.
Concludeva chiedendo volersi: “- In via preliminare, rigettare la domanda attrice in quanto improponibile e/o improcedibile per non avere l'attore ottemperato a quanto previsto dalla
3 normativa in materia di infortunistica stradale, in dipendenza della mancata produzione della certificazione medica così come previsto dalle Leggi n. 69/1990 e n. 57/2001 e dagli 12 artt. 142 e 148 Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. N. 209/2005), per i motivi superiormente esposti;
2)-Senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, rigettare in toto la domanda attrice per assoluta carenza di prova;
3)-Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione la domanda attrice per l'inattendibilità e infondatezza in fatto ed in diritto della domanda così come formulata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, per i motivi esposti in narrativa di comparsa;
4)-Ritenere e dichiarare la assoluta mancanza di nesso di casualità tra le presunte lesioni dichiarate dall'attore e la dinamica del sinistro descritta dal medesimo nell'atto introduttivo del giudizio tenendo in debito conto che l'attore non ha richiesto alcun risarcimento per il danno alla bicicletta;
5)-Senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, dare atto che la pretesa risarcitoria di parte attrice è eccessiva e non rispondente ai danni da lesione effettivamente subiti dall'attore 6) In via gradata, nel caso in cui venisse Parte_1 ammessa e rigorosamente provata la domanda di risarcimento e superate le preliminari eccezioni, per le presunte lesioni riportate dall'attore, limitare e ridurre l'importo eventualmente da corrispondere a titolo di risarcimento a quanto ritenuto giusto ed equo tenendo conto anche eventuali corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro stradale per cui è causa;
7)-Rigettare la richiesta di danno morale per i fatti e motivi superiormente esposti;
8)-Ritenere inefficace nei confronti della società convenuta, ai fini della prova del sinistro, la dichiarazione di responsabilità (senza data ) a firma del Signor
[...] per i fatti e motivi indicati in narrativa del presente atto”, oltre vittoria di spese e CP_4 competenze di lite. evocata in giudizio rimaneva contumace . CP_5 CP_3
La causa veniva istruita mediante prova orale e consulenza tecnica d'ufficio medico legale e, all'udienza del 22/02/2018 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, il Tribunale di
Locri con sentenza n. 993/2018, così provvedeva: “rigetta la domanda proposta da Parte_1
; 2 Condanna al pagamento in favore della
[...] Parte_1 [...] delle spese di lite per la presente fase che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3 PONE in via definitiva a carico dell'attore il pagamento delle spese di CTU”.
In parte motiva, dando atto di aver deciso sulla base della “ragione più liquida”, riteneva non provato l'evento dannoso, valorizzava la mancanza della produzione documentale dell'attore,
4 il cui fascicolo ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni non era stato più reinserito nel fascicolo d'ufficio, evidenziava che le emergenze istruttorie non avevano consentito di ritenere raggiunta la prova in ordine all'an debeatur, attesa anche la mancanza in atti di riproduzioni fotografiche relative ai veicoli incidentati e di documentazione medica attestante le lesioni patite in conseguenza del sinistro, e che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, in assenza di ogni ulteriore conforto istruttorio, non erano sufficienti per ritenere provato l'evento apparendo discordanti circa le modalità di verificazione del sinistro e le circostanze contigue, anche con divergenze in ordine alla descrizione della dinamica dello stesso.
Rilevava, quindi, la mancata prova della intervenuta violazione del codice della strada da parte del conducente del motociclo, l'incertezza della dinamica dell'evento e dei punti d'urto,
l'incertezza sulla compatibilità dei danni, rigettando la domanda.
Avverso l'indicata sentenza proponeva gravame parte attrice in primo grado, rimasta soccombente, eccependone l'erroneità sotto due diversi profili: per aver il giudice di prime cure ritenuto infondata e rigettato la domanda di risarcimento per la totale assenza della produzione documentale di parte attrice, a seguito del mancato deposito del fascicolo di parte ritirato in sede di precisazione delle conclusioni, pur potendo disporre di atti e documenti rinvenibili nel fascicolo di parte convenuta e nel fascicolo d'ufficio, nonché delle risultanze della prova orale e dell'espletata CTU medico legale;
per errata valutazione delle risultanze istruttorie e distorta ricostruzione dell'evento, non essendo emerse divergenze nella descrizione della dinamica del sinistro in atto di citazione ed essendo mancate contraddizioni nelle dichiarazioni testimoniali, non sussistendo incompatibilità con la caduta e le lesioni riportate.
Instava, quindi, per la riforma della pronuncia appellata e chiedeva alla Corte di voler:
“accogliere i motivi di gravame proposti e in riforma della sentenza n. 993/2018 a) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig.
conducente il motociclo Yamaha Magesty, tg. CV47915, che nell'effettuare CP_4 manovra di sorpasso non rispettava la prescritta distanza di sicurezza laterale e urtava il ciclista facendolo cadere rovinosamente a terra;
b) conseguentemente, condannare i convenuti in solido a risarcire tutti i danni riportati nel sinistro per cui è causa, versando la somma di €
92.397,80 così determinata: € 63.993,00 рer danno biologico (20%), € 12.798,60 per aumento personalizzato (20%), € 9.000,00 per inabilità temporanea totale (gg. 90), € 2.250,00 per inabilità temporanea parziale al 75% (gg. 30), € 2.500,00 per inabilità temporanea parziale infine € 1.856,20 per danno patrimoniale, o di quella maggiore o minore somma che risulterà provata. Col favore degli interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
5 Si costituiva la compagnia di assicurazione appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c.
e reiterando l'eccezione di improcedibilità e improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 d.lgs. n. 209/2005.
Contestava, inoltre, i motivi di impugnazione rilevando la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata in sentenza, la totale mancanza di prova sull'an e sul quantum debeatur, la presenza di numerose “incongruenze e contraddizioni” nelle dichiarazioni testimoniali, l'incompatibilità delle lesioni indicate con il sinistro per come descritto in atti.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte di voler: “-1) Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto Sviluppo (D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 (c.d. " filtro in appello ") e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta;
2)-Dichiarare comunque improponibile ed improcedibile la domanda attrice per tutti i fatti e motivi esposti in narrativa della presente comparsa di costituzione;
3)-
Senza recesso dalle preliminari eccezioni, rigettare l'atto di appello per la sua inattendibilità sia in fatto sia in diritto per i motivi superiormente dedotti conseguentemente rigettare, tutte le richieste formulate dall'appellante; e, 4)- Confermare in toto la sentenza N. 993/2018 emessa dal Giudice del Tribunale civile di Locri del 10.Luglio.2018… pubblicata in data 10.Luglio
2018; 5)-Ritenere che l'atto di appello di controparte è assolutamente temerario e, pertanto, va rigettato in toto;
6)-Onerare l'appellante delle spese e compensi del Parte_1 doppio grado di giudizio”.
Non si costituiva l'ulteriore parte appellata . CP_3
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, con decreto del 24.09.2023 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando termine per il deposito.
Per l'udienza del 01.07.2024 le parti costituite depositavano note di trattazione e precisavano come prima indicato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che unitamente a nota di deposito del 19.02.2020 veniva prodotto l'avviso di ricevimento della notifica effettuata dall'appellante a in data CP_3
12.02.2019, in ottemperanza a quanto disposto in verbale di udienza del 02.12.2019, per cui, verificata la regolarità della notifica, deve dichiararsi la contumacia della stessa . CP_3
6 Sempre in via preliminare, si rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità
e violazione del disposto dell'art 342 c.p.c. come spiegata dalla parte appellata, trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che l'atto debba rivestire particolari forme sacramentali ed un progetto alternativo di sentenza (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn. 7675/2019, 13535/2018, 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del
25/01/2023, ordinanza n. 1932/2024).
La Suprema Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'appello deve contenere gli elementi indispensabili a consentire un esame delle diverse censure sollevate, individuando i punti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma, indicando il contenuto e la portata delle relative censure e la formulazione del dissenso con le relative argomentazioni, precisando che il dettato normativo non deve essere inteso in modo formalistico, per cui è sufficiente allegare le ragioni specifiche per le quali il giudice avrebbe violato o erroneamente applicato i principi di legge indicati anche per contenuto.
Detti elementi sono individuabili nell'atto di impugnazione in esame, in cui sono descritti gli argomenti diretti a dimostrare l'erroneità della pronuncia gravata, ponendo questo giudicante in condizione di comprendere il tenore delle censure proposte nonché la domanda formulata, per cui l'eccezione appare infondata.
La Corte rigetta anche l'eccezione preliminare riproposta dalla compagnia di assicurazione appellata di improponibilità della domanda per incompletezza della messa in mora e per non essere stata preceduta da valida lettera di messa in mora, in violazione dell'art. 3 Legge
26.02.1977 N. 39 e successive modifiche e degli artt. 141, 142, 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni Private (D.Lgs. N. 209/2005).
La difesa è ammissibile essendo incontestato che la parte totalmente vincitrice in primo grado può riproporre in appello le eccezioni difensive già sollevate e sulle quali il giudice di prime cure non si è pronunciato perché rimaste assorbite, senza necessità di proporre appello incidentale, ma non è condivisa da questo giudice poiché infondata.
7 In relazione al merito dell'eccezione si dà, infatti, atto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione della proponibilità della domanda risarcitoria è legata sia alla ricorrenza di un presupposto formale, ossia alla trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità e stimare il danno, sia di un requisito sostanziale rappresentato dalla collaborazione nella fase stragiudiziale tra danneggiato e assicuratore, improntata ai principi di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede ex art. 1375 c.c..
Ebbene, nel caso in esame si evince che è stata effettuata dal una trasmissione di Pt_1 denuncia di sinistro in prossimità dell'evento (datata 14.11.2013 a fronte dell'incidente del
04.11.2013) in cui sono state indicate, se pur succintamente, le circostanze base oltre che i soggetti coinvolti nel sinistro e copia della certificazione di Pronto Soccorso, come in atti.
Poiché i requisiti di cui all'art. 148 richiamato non devono essere interpretati in maniera eccessivamente formalistica, deve ritenersi che l'atto di costituzione in mora indicato contenesse gli elementi necessari a non pregiudicare la possibilità di avere contezza dei termini del contendere o attivarsi in tal senso, ben potendo la compagnia richiedere ed acquisire ulteriori elementi ove ritenuti necessari, contestandone la mancata trasmissione.
Infatti, in ossequio ai canoni ex artt. 1175 e 1375 c.c. anche la compagnia era tenuta ad una condotta collaborativa, per cui ove avesse ravvisato una incompletezza nella messa in mora e nella successiva attività avrebbe dovuto attivarsi replicando con le motivazioni per le quali riteneva di non poter/dover procedere alla formulazione dell'offerta conciliativa per presunti mancati elementi, richiedendo le specificazioni necessarie, mentre nel caso di specie alcuna contestazione di omissione vi è in atti ed il riscontro inoltrato a definizione della fase stragiudiziale ha un differente contenuto poiché l'appellata compagnia ha concluso, come da comunicazione datata 21/05/2014, ritenendo mancante il “nesso causale tra le lesioni richieste;
la dinamica descritta e l'entità dei danni riscontrati sui veicoli”.
Emerge, inoltre, che l'appellante ha prestato la sua collaborazione in fase stragiudiziale mettendo a disposizione la bicicletta per la perizia, tant'è che vi è elaborato tecnico di parte redatto dal perito della compagnia assicuratrice che ha visionato la bicicletta anche effettuando fotografie, che ha trasmesso certificato medico attestante l'avvenuta guarigione con postumi e con richiesta di visita medica, che si è dichiarato disponibile a sottoporsi a visita medico legale presso il fiduciario della compagnia (studio dott.ri come da produzione con CP_6 memorie ex art. 183 c.p.c.), così non impedendo all'assicurazione di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
8
Considerato che
si aderisce ad un orientamento restrittivo in relazione alle ipotesi di improponibilità della domanda giudiziale, non si ravvede alcuna condotta del danneggiato violativa dei canoni di buona fede e correttezza richiesti in fase stragiudiziale né una condotta che abbia impedito accertamenti o la formulazione di una proposta conciliativa.
Inoltre, essendo stata l'impresa assicuratrice a conoscenza della pretesa risarcitoria a seguito della tempestiva denuncia del danneggiato, la indicata mancanza di denuncia da parte dell'assicurata non comporta improcedibilità, essendo rimasta soddisfatta la ratio dell'art. 148
C.d.A. (Cass. Ord. 1699/2021).
Il rigetto dell'eccezione preliminare rimane, comunque, assorbito e superato dal rigetto della domanda risarcitoria e, quindi, dell'appello principale.
Nel merito, infatti, l'appello proposto da è infondato per le ragioni che di Parte_1 seguito si espongono.
Il gravame è stato sostanzialmente affidato a due motivi di ricorso, come prima rilevato.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale rigettato la domanda ritenendola infondata “per la totale assenza della produzione documentale di parte attrice” lamentando l'irrilevanza della mancata restituzione del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169, comma 2 c.p.c. atteso che, pur non avendo l'attore restituito il fascicolo di parte ritirato in sede di precisazione delle conclusioni, il giudice avrebbe potuto decidere allo stato degli atti, rinvenibili nel fascicolo d'ufficio e nel fascicolo prodotto dalla compagnia assicuratrice odierna appellata.
La censura risulta, comunque, assorbita dalla intervenuta produzione nella presente fase del fascicolo di primo grado, rendendo conoscibili a questo giudice i documenti ivi contenuti, ritenendosi ammissibile la riproducibilità in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. di quanto già prodotto in primo grado, anche se non depositato dalla parte nei termini di cui al citato art. 169, comma 2 c.p.c.. Infatti, l'inosservanza della restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine di legge in primo grado, produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, per cui la parte ha la facoltà di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come nuovi ex art. art. 345 c.p.c. ove già contenuti nel fascicolo e prodotti nei termini di legge, in quanto allegati in atto di citazione e con memorie
183 c.p.c., come nell'ipotesi in esame.
Conseguentemente la documentazione in fascicolo di parte è pienamente utilizzabile in questo giudizio, assorbendo ciò ogni ulteriore motivo di impugnazione sulla precedente possibilità di esaminare la documentazione presente nel fascicolo di controparte.
9 Anche per quanto di seguito indicato, ritiene la Corte non sussistere nel fascicolo d'ufficio o della parte convenuta elementi determinanti una decisione in senso diverso da quella resa in primo grado.
Deve essere, quindi, esaminato il secondo motivo di gravame, con il quale si censura la valutazione degli elementi istruttori acquisiti operata in sentenza impugnata insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Lamenta, in specie, l'appellante l'errata valutazione di tutti gli elementi acquisiti, ritenuti invece sufficienti ed idonei a dimostrare la verificazione dell'evento, la sua dinamica, i danni conseguiti ed il nesso di causalità tra gli stessi ed il sinistro.
È evidente che il danneggiato che evochi in giudizio il responsabile civile e la relativa compagnia assicuratrice debba fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, laddove, come nel caso in esame, la stessa veridicità del sinistro sia stata contestata dalla parte appellata, e nel caso di specie detta prova non è stata ritenuta dal Tribunale essere stata fornita.
La Corte ritiene infondato il gravame sul punto.
Procedendosi, in particolare, alla analitica disamina delle argomentazioni mosse dall'appellante, si rileva che è stato eccepito il vizio nella parte della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ravvisata una divergenza tra le dichiarazioni rese dai testi escussi e la dinamica del sinistro come descritta in atto di citazione introduttivo in relazione al luogo in cui il sinistro si sarebbe verificato ed alle modalità rappresentate.
La Corte condivide, invece, le motivazioni espresse in sentenza impugnata in merito.
Invero, in atto indicato parte attrice esponeva al punto 1) che il giorno 04 novembre 2013 alle ore 8,30 circa, in sella alla propria bicicletta, “l'istante, dopo aver percorso la via Marchese nel centro del comune di Bianco (RC), svoltava a destra imboccando la traversina di via Leonardo
Da IN quando, da tergo sopraggiungeva il motociclo Yamaha Magesty che non rispettava la prescritta distanza di sicurezza laterale e urtava il ciclista facendolo cadere rovinosamente a terra” ed al punto 2) che “veniva immediatamente soccorso dai numerosi passanti nonché dallo stesso investitore e trasportato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Locri”.
In messa in mora- denuncia di sinistro si esponeva che “imboccando la traversia di via
Leonardo da IN…da tergo sopraggiungeva il motociclo” che non si avvedeva del e Pt_1 lo urtava facendolo cadere, così rappresentando una differente evoluzione dei fatti.
La indicata dinamica non è stata confermata da alcuno dei testi escussi, che hanno riferito lacunosamente e con evidenti contraddizioni, un urto laterale e non da tergo, senza nulla
10 indicare in relazione alla “svolta” a destra o alla circostanza che il ciclista si trovava in prossimità di un punto di intersezione o di svolta, ma limitandosi a collocare il punto d'urto su una via.
Anche l'indicazione del luogo è stata lacunosa e non consente di fornire certezza del luogo, poiché il teste riferiva di confermare la circostanza al punto 1 dell'atto di citazione Tes_1
(ripetesi “dopo aver percorso la via Marchese nel centro del comune di Bianco … svoltava a destra imboccando la traversina di via Leonardo Da IN”) indicando poi che “il motociclo percorreva la Via Leonardo da IN nella nostra stessa direzione” e di procedere in bici dietro il così spostando il punto d'urto sulla via da IN, anche in avanti considerato che si Pt_1 trovava dietro la bicicletta dell'attore.
Del detto percorso di svolta non hanno dato atto gli altri testi i quali sono stati estremamente generici nell'indicare il luogo, tant'è che il teste ha dichiarato che Testimone_2
“la bicicletta del procedeva diretto sulla strada parallela alla SS 106 di cui non Pt_1 ricordo il nome” e ha riferito che “il sinistro si è verificato a Bianco in Testimone_3 una traversa sopra la stazione”.
Alcun pregio probatorio ha la dichiarazione contenuta nel fascicolo di parte appellate resa dal
(conducente del motociclo), priva di data, secondo cui questi “subito dopo aver svoltato CP_4
a destra imboccando la via Leonardo Da IN…finivo con l'investire” il Pt_1
Inoltre, non risulta descritta con certezza la dinamica né la corretta eziologia dell'evento poiché il IA ha riferito che il motociclo “procedendo da dietro toccava con il manubrio il Pt_1 che perdeva l'equilibrio e cadeva sul lato destro;
veniva urtato dal conducente del veicolo sul braccio sinistro e cadeva sul lato opposto”, mentre il ha dichiarato che la Testimone_2 moto “nell'effettuare la manovra di sorpasso si stringeva sulla destra e urtava con il manubrio
o lo specchietto il braccio sinistro del , e lo nulla di specifico indicava, Pt_1 Tes_3 limitandosi a dichiarare che “Ricordo che uno scooter ha urtato la bicicletta e il è Pt_1 caduto sul lato destro. Non ricordo con esattezza con quale parte della moto lo ha urtato, però posso dire che lo ha toccato lateralmente”.
In fase di CTU medica si riferiva un urto alla bicicletta.
Inoltre, il referto del pronto soccorso e quanto narrato in atto introduttivo smentiscono ogni urto tra l'attore sul lato sinistro e la moto poiché non si indicano escoriazioni, ematomi o altro a sinistra, ma solo danni fisici sul lato destro, riportando unicamente “trauma avambraccio dx” con frattura dell'ulna, e nessun danno è stato rinvenuto sulla bicicletta dell'attore.
Non risulta, così, confermato neanche il punto d'urto.
Dal raffronto tra le testimonianze rese emergono, altresì, ulteriori contradizioni.
11 Ad esempio, il IA ha dichiarato che “La bicicletta presentava dei danni ma non ricordo dove” mentre nessun danno è stato indicato né dimostrato, come confermato dal CTP della compagnia di assicurazione , secondo cui la biciletta non presentava danni Persona_1 apprezzabili rilevandosi solo il manubrio girato e come emerge dalle fotografie in fascicolo di parte convenuta.
L'indicato teste ha dichiarato, inoltre, che il presentava graffi, ma nulla risulta in merito Pt_1 in referto del Pronto Soccorso reso nell'immediatezza dell'evento.
Ha indicato, inoltre, di trovarsi “
4-5 metri dietro il , ma ciò non ha trovato conferma Pt_1 in quanto riferito dal teste che ha rappresentato una distanza di circa 15/20 metri Tes_3 tra le biciclette e dal per il quale, in relazione alla distanza tra le due Parte_2 biciclette, come indicato in verbale, “Il Giudice dà atto che il teste inizialmente ha ricordato che la distanza fosse di una ventina di metri ovvero una decina di metri ma che ha ribadito di non ricordare con esattezza la distanza”, indi superiore e diversa ai 4-5 metri riferiti dal primo teste.
Parimenti, non perfettamente coincidenti tra di loro sono state le ulteriori dichiarazioni rese dagli altri due testi, tra l'altro gli unici che si ravvedono in ordinanza di ammissione prove, tant'è che ha indicato di trovarsi in una macchina che proveniva in senso Parte_3 opposto, seduto al lato passeggero, in mezzo che procedeva ad “una distanza rispetto alla bicicletta di circa 20-30-40-50 metri” e che ”Sono giunti sul posto alcuni parenti del Pt_1 che lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso”, mentre lo che indicava trovarsi Tes_3 nella medesima autovettura seduto dietro, dichiarava che “la macchina sulla quale ero trasportato era a circa quindici-venti metri dalla bicicletta” e di essere intervenuto “soltanto un familiare che lo ha soccorso”.
Al di là dell'intervento di uno o più familiari, in ogni caso indicativo di ricordi non chiari, vi è una notevole differenza ed incertezza nella distanza tra il mezzo sul quale i testi si trovavano ed il presunto luogo del sinistro, addirittura variando da 20 a 50 metri, e detta distanza, considerato che si procedeva in senso opposto della carreggiata, seduti dal lato passeggero uno e dietro l'altro, rende poco verosimile una visuale precisa dell'urto tra due mezzi a due ruote che si presumono essere posti a breve distanza laterale.
La gravità delle lesioni che si assumono riportate, infine, non si concilia facilmente con la mancanza di danni alla bicicletta così come la riferita circostanza secondo cui l'appellante stava procedendo sul ciglio destro della strada non è direttamente compatibile con una caduta a destra sul manto stradale, che presuppone (in mancanza di diversa descrizione e foto) una certa distanza dal bordo strada.
12 Una diversa rappresentazione dell'evento è stata, altresì, fornita al CTU nominato in primo grado, tant'è che la valutazione medico-legale resa dallo stesso CTU sulla compatibilità tra il meccanismo patogenetico delle lesioni accertate e la dinamica del sinistro sono fondate su una ricostruzione del fatto ulteriormente differente, considerato che in perizia si indica che “II giorno 04.11.2013 alle ore 08.30 circa, il periziando stava percorrendo, in sella alla propria bicicletta, la Via Marchese nel centro del comune di Bianco, quando stava per imboccare una traversa e veniva urtato lateralmente da un motociclo che non rispettava la distanza di sicurezza laterale. Il periziando cadeva a terra protendendo le mani in avanti a difesa e si procurava lesioni”, ed ancora “verosimilmente si è trattato di un trauma dovuto alla caduta
(perché era stato toccato dal motociclo) con mano in avanti ed è giustificato il nesso causale tra incidente e lesioni”, e, rispondendo allo specifico quesito chiariva che “il tipo e l'entità delle lesioni lamentate da sono descritte nei capitoli “esame obiettivo” e Parte_1
“diagnosi”; esse sono, verosimilmente, compatibili con la dinamica riferita del sinistro in quanto la bicicletta fu toccata dal mezzo investitore e tale fatto determinò la caduta e le lesioni si giustificano con la proiezione in avanti della mano, a difesa, anche considerando che
l'interessato è IM (ancor più si giustificano in quanto, presumibilmente, mise in avanti, nella caduta, l'arto superiore destro)”, in tal modo spostando il luogo del sinistro rispetto a quanto indicato dai testi su via Marchesa, all'imbocco di una traversa, con un urto alla bicicletta e non alla persona ed una caduta sul lato destro in modalità non indicate né in atto di citazione né dai testi escussi.
Non risultano, infine, in atti ulteriori elementi probatori idonei a stabilire la precisa eziologia dell'evento quali, ad esempio verbali di accertamento da parte di Autorità poiché non intervenute sul posto o allegazioni fotografiche inerenti al momento del sinistro, il che non supporta la ricostruzione dei fatti in senso conforme all'appellante.
Per tutto quanto sopra, si conviene con il giudice di prime cure nel ritenere che “dalle emergenze istruttorie in atti non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'an debeatur”, in relazione al verificarsi dell'evento, anche considerato che, attese le evidenziate contraddizioni, “le sole dichiarazioni dei testimoni escussi – in assenza di ogni ulteriore conforto istruttorio – non risultano sufficienti per ritenere provato l'evento ed anzi appaiono essere discordanti circa le modalità di verificazione del sinistro e le circostanze contigue”, per detti motivi confermandosi la decisione sul “rigetto della domanda non avendo la difesa di parte attrice provato l'evento di danno”, con integrale rigetto del gravame.
Al rigetto dell'appello sull'an consegue, quindi, il rigetto dell'intera domanda risarcitoria e dell'impugnazione, con conferma della pronuncia impugnata.
13 Al rigetto dell'appello sulla base del motivo principale ed assorbente, relativo alla mancata dimostrazione dell'evento, consegue, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita Controparte_1
[...]
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto allo scaglione corrispondente al valore della domanda come indicata in appello pari ad € 92.397,80 (scaglione da € 52.001 ad € 260.000), nella misura corrispondente ai minimi tariffari, che si ritengono equi considerate la non complessità delle questioni di fatto trattate e la riproposizione delle difese già operate in primo grado, pari a complessive € 7.160,00 - di cui
€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 2.552,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla deve disporsi in favore di essendo rimasta contumace e non avendo CP_3 prestato alcuna attività per la quale debba disporsi il ristoro.
Atteso il rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 indicato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., e avverso la sentenza del Tribunale CP_3 di Locri n. 993/2018, pubblicata in data 10.07.2018 e resa nel procedimento R.G. n. 1194/2014, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le eccezioni preliminari proposte da parte appellata;
- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla refusione in favore della Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., delle spese e competenze Controparte_1 di lite del presente grado che liquida in complessivi euro € 7.160,00 oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
- nulla per spese e competenze in favore di;
CP_3
14 - dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 03.11.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
15