Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
Non è affetto da nullità il provvedimento del guidice per le indagini preliminari che, a seguito di opposizione presentata da un soggetto non legittimato, in quanto privo della qualità di persona offesa, rigetta la richiesta di archiviazione ed ordina al pubblico ministero di formulare l'imputazione in quanto, pur volendo ritenere nullo o inefficace detto atto di opposizione, non vi è alcun rapporto di dipendenza tra lo stesso e l'ordine di formulare l'imputazione che costituisce invece esplicazione di un autonomo potere del giudice per le indagini preliminari, indipendente dall'opposizione della persona offesa. (Fattispecie in tema di falsa testimonianza).
Commentario • 1
- 1. Falsa testimonianza: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2017, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
03358-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo Rotundo Presidente - Sent. n. sez. 1901/2017 UP 20/12/2017- Laura Scalia R.G.N. 22793/2017 NT Corbo - Relatore - Maria Sabina Vigna Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA SI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2016 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NT Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile costituita NT D'OS, l'avvocato Alessandro Boschi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado;
udito, per la ricorrente, l'avvocato NT Temporali, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 settembre 2016, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza dichiarativa di responsabilità penale emessa daldalmi Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SI NA in ordine al reato di falsa testimonianza per essere lo stesso estinto per prescrizione, mentre ha confermato le statuizioni civili a carico della medesima imputata in favore della parte civile NT D'OS. Precisamente, secondo la sentenza impugnata, SI NA, in data 23 gennaio 2008, deponendo come testimone in un processo civile, avrebbe reso false dichiarazioni asserendo di essere stata presente all'aggressione subita da RA AO IO, mentre era invece in altro luogo.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato NT Temporali, quale difensore di fiducia di SI NA. Ha presentato memoria l'avvocato Alessandro Boschi, difensore della parte civile NT D'OS.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di SI NA è articolato in quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'accertamento del fatto. Si deduce che la mancata presenza dell'imputata all'aggressione subita da RA AO IO alle ore 22,00 del 7 ottobre 2001, è desunta dall'impegno che la donna aveva a quell'ora come scrutatrice presso il seggio elettorale via Vetricio Spurinna in Roma, sebbene sia certo che SI NA si fosse allontanata dal seggio alle ore 21,00 di quella sera per cenare in un ristorante con IO, con NT D'OS, e con la compagna di quest'ultimo, SK ND. Si precisa, innanzitutto, che il verbale delle operazioni elettorali non è stato mai acquisito, e che il presidente del seggio non è stato mai escusso. Si osserva, poi, che nessun indizio a carico dell'imputata può essere fondato sul dato della mancata verbalizzazione della presenza della NA da parte degli agenti di polizia municipale, ai quali IO chiese soccorso dopo l'aggressione, o da parte dei Carabinieri, i quali intervennero subito dopo, sequestrando il coltello usato per l'aggressione a casa di D'OS e raccogliendo le dichiarazioni confessorie del medesimo.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla imputazione coatta disposta dal Giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dall'odierna parte civile. 2 Si deduce che l'imputazione coatta è stata ordinata in accoglimento dell'opposizione del denunciante alla richiesta di archiviazione, sebbene, per giurisprudenza costante, lo stesso non è persona offesa del reato di falsa testimonianza e non è pertanto legittimato ad avvalersi di tale rimedio. Si aggiunge che il provvedimento del G.i.p. non era impugnabile dall'imputata e che la violazione, in quanto concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente invalidità derivata di tutti gli atti successivi.
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 530, comma 2, 533, comma 1, e 527, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza del fatto, in applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si deduce che la prova dell'assenza dell'imputata dal luogo dell'aggressione, in applicazione del principio secondo cui la colpevolezza può essere affermata solo quando è superato ogni ragionevole dubbio, non può essere fondata sull'osservazione che la sua presenza nel posto da essa indicato «non sarebbe stata compatibile con l'espletamento delle operazioni elettorali a meno di non ritenere falso il verbale di chiusura delle stesse». Si tratta, infatti di una mera congettura, tanto più che il verbale delle operazioni elettorali non è stato mai acquisito, e che il presidente del seggio non è stato mai escusso.
3.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 384, secondo comma, cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della causa di non punibilità prevista in caso di deposizione assunta senza aver previamente informato il dichiarante della facoltà di astenersi. Si deduce che erroneamente è stata ritenuta non applicabile nel processo civile la disciplina di cui all'art. 199 cod. proc. pen. nella parte relativa all'obbligo per il giudice di informare l'imputata della facoltà di astenersi, quale convivente dell'attore, RA AO IO. Invero, l'art. 249 cod. proc. civ. estende al processo civile le disposizioni relative alla facoltà d'astensione dei testimoni nel processo penale di cui agli artt. 200, 201 e 202 cod. proc. pen.: il mancato richiamo dell'art. 199 cod. proc. pen. o è una mera, macroscopica, dimenticanza, o, altrimenti, dà luogo ad una illegittimità costituzionale per disparità di trattamento.
4. La memoria presentata nell'interesse della parte civile NT D'OS replica analiticamente a tutti i motivi del ricorso. か 3 Con riferimento al primo motivo, si deduce che gli elementi a carico dell'imputata sono molteplici. In particolare, si richiamano le dichiarazioni di NT D'OS e della sua convivente SK ND: quest'ultima ha riferito che la ricorrente, terminata la cena, si separò dai commensali per far ritorno al seggio elettorale, mentre l'altro ha detto che l'imputata, dopo la fine delle operazioni elettorali, essendo ritornata a casa e non avendovi trovato il compagno, contattò SK ND per avere notizie. Si riportano poi analiticamente le risultanze delle indagini della polizia municipale e dei carabinieri intervenuti presso il Pronto Soccorso, dove si era recato IO dopo l'aggressione, dalle quali non risulta la presenza di alcuno a fianco di quest'ultimo; si rappresenta, inoltre, che la circostanza è rilevante perché la NA, deponendo davanti al giudice civile, riferì: «ci siamo avvicinati alla Polizia Municipale che stazionava poco distante per chiedere aiuto per chiamare l'ambulanza». Con riferimento al secondo motivo, si osserva, innanzitutto, che il processo è stato definito nelle forme del rito abbreviato e che nessuna eccezione in ordine alla nullità dell'ordinanza di imputazione coatta del G.i.p. è stata formulata nel corso del giudizio di primo grado. Si aggiunge, inoltre, che il potere del Giudice per le indagini preliminari di ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione prescinde da opposizioni della persona offesa. Con riferimento al terzo motivo, si rileva che la pluralità delle fonti di prova a carico dell'imputata esclude la violazione del principio secondo cui la colpevolezza può essere affermata solo quando è superato ogni ragionevole dubbio. Con riferimento al quarto motivo, si rappresenta che l'inapplicabilità dell'art. 199 cod. proc. pen. nel processo civile è affermata dalla costante giurisprudenza di legittimità, ed è giustificata dalla differente natura degli interessi che assumono rilievo in quest'ultimo rispetto a quello penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Per ragioni di ordine logico, la prima questione da esaminare è quella posta nel secondo motivo di ricorso, che attiene alla validità dell'esercizio dell'azione penale e degli atti successivi.
2.1. Secondo la ricorrente, sarebbe affetto da nullità assoluta ed insanabile, 4 か a norma dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il provvedimento con cui il G.i.p. ha disposto la formulazione dell'imputazione, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'odierna parte civile, sebbene la stessa non fosse da ritenere persona offesa, trattandosi di reato di falsa testimonianza, e, quindi, non fosse legittimata ad avvalersi di tale rimedio. Di conseguenza, sarebbero affetti da nullità derivata tutti gli atti successivi, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico ministero su ordine del G.i.p. e per finire alla sentenza impugnata.
2.2. E' utile premettere che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ordina la restituzione degli atti al P.M. affinché questi provveda alla notifica della richiesta di archiviazione nei confronti della persona offesa che ne abbia fatto ritualmente domanda e che non risulti avvisata, anche nel caso in cui l'avviso sia stato sollecitato dal giudice in favore di un soggetto privo dell'effettiva qualità di persona offesa (così, tra le altre, Sez. 6, n. 53185 del 29/11/2016, Sonnante, Rv. 269499, specificamente relativa a vicenda in cui il G.i.p. aveva disposto la notifica dell'avviso al denunciante del reato di falsa testimonianza, nonché Sez. 3, n. 3010 del 09/07/1996, Cammarata, Rv. 206060). Il coerente sviluppo di questo orientamento induce a concludere che non sono atti abnormi nemmeno lo svolgimento di una camera di consiglio in ordine alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero alla quale partecipi un soggetto in realtà privo della qualità di persona offesa ovvero la decisione assunta, da parte del G.i.p., previa valutazione dell'atto di opposizione proveniente da un soggetto che non può qualificarsi come persona offesa. In ogni caso, poi, e in disparte dai profili di abnormità, pur volendo ritenere nullo o inefficace l'atto di opposizione proveniente da soggetto privo della qualifica di persona offesa, non può essere ritenuto nullo il successivo provvedimento del giudice che ordina al pubblico ministero di formulare l'imputazione. Invero, la disciplina fissata nell'art. 409 cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice per le indagini preliminari, adito dal pubblico ministero con richiesta di archiviazione, possa ordinare all'Autorità requirente di formulare l'imputazione, anche in assenza di opposizione della persona offesa. Non è applicabile, poi, l'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo». Ed infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, in forza della disposizione appena citata, per rapporto di "dipendenza" deve intendersi solo un «rapporto di dipendenza effettiva ovvero M un nesso per cui l'atto dichiarato nullo costituisca la ineliminabile premessa 5 logica e giuridica di quello successivo» (così, in motivazione, Sez. 2, n. 18681 del 28/04/2010, Spinelli, Rv. 246993, nonché, per una compiuta elaborazione, Sez. 1, n. 1988 del 22/12/1997, dep. 1998, Nikolic, Rv. 209844). Come si è precedentemente rilevato, l'ordine del G.i.p. di formulare l'imputazione, rigettando la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, costituisce esplicazione di un potere che prescinde dalla presenza di un atto di opposizione della persona offesa;
né, d'altro canto, la presentazione di un'istanza di tale tipo impone al giudice di ordinare la formulazione dell'imputazione. Di conseguenza, se il giudice per le indagini può autonomamente determinarsi nel decidere se rigettare o meno una richiesta di archiviazione, ed anche disporre di ufficio la formulazione dell'imputazione, deve escludersi che la preventiva valutazione, da parte dello stesso, di un'opposizione proveniente da soggetto non legittimato possa costituire «la ineliminabile premessa logica e giuridica» dell'ordine, rivolto al pubblico ministero, di formulare l'imputazione. Sulla base della considerazione appena riferita, quindi, è ragionevole negare che l'ordine del G.i.p. al pubblico ministero di formulare l'imputazione, pur se preceduto da un'opposizione alla richiesta di archiviazione proveniente da un soggetto non legittimato, "dipenda" da questo atto e sia, perciò, affetto dal vizio di invalidità derivata. Può quindi affermarsi che non è affetto da nullità il provvedimento del giudice che ordina al pubblico ministero di formulare l'imputazione, rigettando la richiesta di archiviazione, anche quando la decisione faccia seguito ad opposizione presentata contro tale richiesta da soggetto non legittimato perché privo della qualità di persona offesa.
2.3. Posto il principio appena indicato, è conseguenziale ritenere che, a maggior ragione, non può essere posta in discussione la validità dell'iniziativa del Pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale determinata da un ordine del giudice che segue al rigetto di richiesta di archiviazione contro la quale è stata presentata opposizione da soggetto non legittimato. E' corretto concludere, quindi, che, nel presente processo, non si sia verificata alcuna nullità assoluta ed insanabile concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.
3. Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano entrambi il tema della ricostruzione del fatto. Si tratta di motivi privi della specificità normativamente richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c) [ora d)], cod. proc. pen., perché non si confrontano compiutamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata;
le censure, inoltre, non evidenziano vizi logici o giuridici della motivazione della Corte d'appello. hi Invero, il ricorso insiste nel sostenere che i giudici di merito hanno ritenuto l'impossibilità per l'imputata di essere sul luogo dove avvenne il ferimento di RA AO IO, e quindi di avervi assistito, valorizzando: a) l'astratta incompatibilità della presenza della donna nel punto e nel momento indicati nella deposizione testimoniale davanti al giudice civile con il contestuale impegno della stessa presso l'ufficio elettorale presso il quale svolgeva le funzioni di scrutatrice, pur senza acquisire il verbale del seggio;
b) il dato negativo costituito dalla mancata menzione della ricorrente negli atti formati dagli agenti di polizia municipale e dai carabinieri subito dopo l'aggressione subita da IO. La sentenza impugnata, però, richiamando la pronuncia di primo grado, rappresenta che la mancata presenza di SI NA sul luogo del ferimento di IO al momento del fatto risulta dimostrata non solo dalla mancata menzione della donna negli atti di polizia giudiziaria compiuti subito dopo l'aggressione e al Pronto Soccorso, ma anche dalle dichiarazioni di NT D'OS e della sua convivente SK ND, alle quali però il ricorso non compie alcun cenno;
ciò, sebbene il giudice di secondo grado rilevi espressamente che, secondo il racconto di SK ND, l'imputata, dopo aver cenato con lei, D'OS e IO, si era allontanata per tornare al seggio elettorale dove svolgeva le funzioni di scrutatrice. La Corte di appello, inoltre, specifica puntualmente la ragione per cui ritiene rilevante il dato della mancata menzione della presenza della ricorrente negli atti redatti dalle «due distinte pattuglie» dei vigili e dei Carabinieri: «La NA, d'altra parte, non ha dichiarato al Giudice civile di essere andata a cercare aiuto o di essersi allontanata nel momento in cui il IO veniva soccorso dal 118, ciò che del resto sarebbe stato illogico [...]». Il riferimento al ritorno dell'imputata al seggio elettorale dopo la cena e prima del ferimento, infine, è compiuto in una prospettiva meramente confermativa degli elementi istruttori precedentemente indicati, quale fatto che si pone in logica coerenza con le risultanze di questi.
4. Il quarto motivo contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384, secondo comma, cod. pen. Secondo l'atto di impugnazione, la ricorrente, anche nel processo civile, avrebbe dovuto essere avvertita della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, in applicazione del principio fissato dall'art. 199 cod. proc. pen. Tuttavia, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, quello secondo cui non può essere applicata l'esimente di cui all'art. 384, secondo comma, cod. pen. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, in quanto in 7 か relazione a questo l'art. 249 cod. proc. civ. si riferisce solo alla facoltà di astensione per il segreto professionale, per il segreto d'ufficio e per il segreto di stato, e non richiama anche l'art. 199 cod. proc. pen., che attiene alla facoltà di astenersi dal deporre dei prossimi congiunti dell'imputato (cfr., specificamente, Sez. 6, n. 49542 del 11/11/2014, Flarà, Rv. 261222, nonché Sez. 6, n. 42977 del 29/09/2003, Regoli, Rv. 226938). Inoltre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento al mancato richiamo all'art. 199 cod. proc. pen. da parte dell'art. 249 cod. proc. civ., ovviamente ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384, secondo comma, cod. pen. Invero, come osserva Sez. 6, n. 49542 del 2014, Flarà, cit.: «Non può non rilevarsi, d'altronde, come la stessa Corte costituzionale (da ultimo, con l'ordinanza n. 113 del 10 aprile 2009, ed ancor prima con la sentenza n. 204 del 17-27 giugno 1997) abbia in più occasioni, e sotto più profili, dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all'art. 249 c.p.c., nella parte in cui tale disposizione non consente la facoltà di astensione dall'obbligo di testimoniare dei prossimi congiunti delle parti del processo civile, richiamando sia l'autonomia che contraddistingue i sistemi processuali civili e penali, tra loro non comparabili ai fini della violazione del principio di eguaglianza, sia le molteplici soluzioni - la cui scelta non è evidentemente sindacabile per via giurisdizionale attraverso le quali il legislatore può pervenire al bilanciamento, anche in maniera diversa da quanto avvenga nel processo penale, dei contrapposti interessi della solidarietà familiare e dell'accertamento della verità nel processo civile.».
5. All'infondatezza delle censure, segue rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita D'OS NT, che liquida in euro tremilacinquecento, oltre spese generali nella misura del quindici per cento, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita D'OS NT, che liquida in euro tremilacinquecento, oltre spese generali nella misura del quindici per cento, IVA e CPA. Così deciso il 20 dicembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Limento Return Vincenz NT Corbo do Depositato in Cancelleria 24 GEN. 2018 ADICAS IL FUNZIONARIO CHODIZIARIO 099", IO Esposito