Sentenza 29 novembre 2016
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rilevato che la persona offesa non è stata informata della richiesta di archiviazione nonostante la sua rituale domanda, ordini la restituzione degli atti al P.M. affinché provveda all'incombente. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'abnormità non sussiste neppure nel caso in cui il giudice solleciti l'avviso in favore di un soggetto privo dell'effettiva qualità di persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2016, n. 53185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53185 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2016 |
Testo completo
5 3 1 85/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1896 FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - REGISTRO GENERALE N.29034/2016 MAURIZIO GIANESINI -Rel. Consigliere - ANDREA TRONCI ANGELO COSTANZO EMILIA AN GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PROCURATORE BRINDISI nei confronti di: AN TO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2016 del GIP TRIBUNALE di BRINDISI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sost. MARIO PINELLI, che ha chiesto farsi luogo al rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Аб RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Brindisi, il quale denuncia l'abnormità del provvedimento con cui il g.i.p. di detto Tribunale, richiesto della pronuncia del decreto di archiviazione nel procedimento a carico di RT AN + 2, ha restituito gli atti all'ufficio procedente al fine di procedere alla notifica alla parte offesa tale designata che ne aveva fatto - - espressa richiesta, confermando il proprio provvedimento pur dopo che il p.m. qui istante, a seguito di una prima sollecitazione del g.i.p., aveva rappresentato di non dover far luogo all'adempimento in questione per le ragioni già esposte nella richiesta di decreto di archiviazione, ossia per la ritenuta veste di mero e non di parte offesa del denunciante Pietro SIMEONE, avendo danneggiato- - ad oggetto il procedimento pendente il reato di falsa testimonianza. sostegnoFermo quanto sopra, assume ancora l'istante, a dell'impugnazione proposta, che, a fronte della decisione adottata dal g.i.p., egli avrebbe dovuto "accettare quanto richiesto da parte del gip, aggravando la procedura di attività ed incombenti non previsti da alcuna norma processuale (aggravando, tra l'altro, la posizione dell'indagato e ponendo - contribuendo a porre in essere attività contrarie alla legge penale), ovvero subire la stasi - irreversibile del processo atteso che, nonostante nella richiesta di archiviazione si fosse fatto specifico cenno alle ragioni che avevano indotto il p.m. ad omettere la notifica nei confronti del denunciante (sulla quale il giudicante non ha interloquito o motivato), il gip non ha inteso decidere sulla richiesta". Non senza aggiungere, conclusivamente, la disamina critica dell'ordinanza n. 41366 del 20.09.2004 di questa Corte - la cui massima reca un principio difforme rispetto all'impostazione dell'impugnazione proposta, al di là della non sovrapponibilità dei due casi concreti, stante la natura plurioffensiva dell'ipotesi di reato sottoposta al vaglio del giudice di legittimità nel 2004 in tesi ulteriormente confortata da quanto desumibile da altra e più recente pronuncia di questa stessa Corte - la n. 22081 del 28.04.2015 - a tal fine richiamata e commentata.
2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto farsi luogo al rigetto del ricorso, non potendosi ravvisare nel pur opinabile provvedimento del g.i.p. il carattere "assolutamente stravagante" che è proprio dell'atto abnorme, poiché si è asseritamente in presenza di una statuizione "coerente con la fisiologia del sistema>> processuale e con i poteri di controllo conferiti al gip al fine di eliminare atti viziati", che "non appare di per sé idonea a determinare una indebita regressione del procedimento con un'insuperabile stasi processuale". 2аб CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Al di là della corretta formula da adottare, è senz'altro condivisibile l'impostazione cui è informato il parere del requirente P.G., alla stregua delle ragioni che seguono.
2. Secondo gli ormai consolidati principi che costituiscono il punto di approdo dell'elaborazione giurisprudenziale in materia (cfr., in parte motiva, Cass. Sez. Un., sent. n. 5307 del 20.12.2007 - dep. 01.02.2008, Battistella, Rv. 238240), la categoria dell'abnormità è utilmente invocata ogniqualvolta si sia in presenza: a) di un provvedimento connotato da singolarità e stranezza del suo contenuto, sì da risultare estraneo all'ordinamento processuale;
b) di un provvedimento che, pur trovando apparente cittadinanza in seno all'ordinamento poiché in astratto manifestazione di legittimo potere nondimeno trovi concreta attuazione al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Donde la correlata distinzione fra ipotesi di abnormità strutturale, in cui l'atto si colloca all'esterno del sistema organico della legge processuale, e di abnormità funzionale, caratterizzate dal fatto che il provvedimento, pur non estraneo all'anzidetto sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. come3. Così fissati i punti di riferimento che devono guidare l'interprete ovvio, in aggiunta al pre-requisito rappresentato dalla mancata previsione normativa di mezzi d'impugnazione avverso l'atto di cui trattasi rileva la Corte - non esservi dubbio in ordine al potere proprio del g.i.p., che sia stato sollecitato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione del p.m., di verificare la sussistenza e la ritualità della notifica del relativo avviso alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata in proposito, atteso che la mancanza o l'invalidità di detto adempimento è potenzialmente idonea a travolgere il provvedimento di archiviazione che eventualmente il giudice medesimo dovesse andare ad adottare. La specificità della presente vicenda risiede nel fatto che il g.i.p., implicitamente ma chiaramente (ancorché in modo immotivato) andando in contrario avviso alla consolidata giurisprudenza cui si è attenuto il p.m. inquirente, che esclude la qualità di persona offesa in capo a colui su cui la falsa testimonianza abbia inciso (cfr., da ultimo e fra le tante, Cass. Sez. 6, sent. n. 45137 del 04.11.2015, Rv. 265361), ha riconosciuto tale veste al denunciante, كمة così aderendo ad alcuni risalenti precedenti di questa Corte, rimasti poi del tutto isolati (v., in tal senso, Cass. Sez. 6, sent. n. 2285 del 09.06.1997, Rv. 208618; n. 1096 del 26.03.1999, Rv. 213680; n. 22126 del 26.02.2002, Rv. 221579).
4. Fermo quanto sopra, è da escludersi che la pur discutibile decisione del g.i.p. costituisca atto (funzionalmente) abnorme: esso, invero, pur avendo determinato la restituzione degli atti all'ufficio procedente, non ha certo comportato una regressione del procedimento ad una fase anteriore ciò che la - già citata sentenza Battistella delle Sezioni Unite indica come elemento sintomatico della caratterizzazione abnorme dell'atto né ha travalicato le - competenze esclusive che sono proprie del p.m., quale titolare delle indagini preliminari, né, infine, ha determinato una irreversibile stasi del procedimento, ben potendo il magistrato inquirente provvedere all'incombente indicato (cfr. Cass. Sez. 5, ord. n. 41366 del 20.09.2004, Rv. 230007; Sez. 3, sent. n. 3010 del 09.07.1996, Rv. 206060 - 206059 - 206058). Non induce a diversa conclusione il richiamo, operato dalla ricorrente parte pubblica, alla sentenza n. 22081 del 28.04.2015 di questa Corte (Sez. 6 Rv. 263691), secondo cui "È abnorme il provvedimento con cui il G.I.P. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone la restituzione degli atti al P.M., senza preventiva fissazione dell'udienza camerale, così come invece espressamente previsto dall'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen., poiché tale indebita regressione determina una stasi del procedimento, posto che il P.M., da un lato, non è tenuto ad eseguire un ordine illegittimamente posto e, dall'altro, non può nemmeno restituire gli atti al G.I.P.". A tale riguardo, è appena il caso di significare che, al di là del contrasto esistente in seno alla giurisprudenza di legittimità sulla questione massimata, in ogni caso i termini della vicenda sono radicalmente diversi e non sovrapponibili a quella in esame, sol che si consideri, per un verso, quanto in precedenza rappresentato e, per altro verso, sulla scorta della motivazione di cui alla menzionata sentenza n. 22081/2015: che il g.i.p., in quel caso, ha adottato un provvedimento diverso dal solo consentitogli dall'art. 409 cod. proc. pen., nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione;
che, in tal caso, è stata determinata un'indebita regressione alla fase delle indagini, peraltro non superabile, non potendo ritenersi il p.m. vincolato da un ordine illegittimamente imposto.
5. Esclusa, dunque, l'ipotizzata abnormità, il carattere ordinatorio del provvedimento adottato dal g.i.p., non suscettibile di impugnazione alcuna in аб ossequio al principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen., impone che il ricorso proposto sia dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016 дерей Il Consigliere est. II. Анлина б оже DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 15 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 5