Sentenza 29 settembre 2003
Massime • 1
Non può essere applicata l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile in quanto nel giudizio civile l'art. 249 cod. proc. civ. si riferisce solo alla facoltà di astensione per il segreto professionale, per il segreto d'ufficio e per il segreto di stato e non richiama anche l'art. 199 cod. proc. pen. che attiene alla facoltà di astenersi dal deporre dei prossimi congiunti dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2003, n. 42977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42977 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Renato FULGENZI Presidente
1. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere
2. Dott. Francesco SERPICO Consigliere
3. Dott. Arturo CORTESE Consigliere
4. Dott. Giovanni CONTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata;
nel proc. pen.
contro
:
REGOLI UN, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza, in data 15.5.2002, del G.I.P. del Tribunale di Macerata;
letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Ilario Salvatore MARTELLA;
letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dott. Mario FAVALLI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. O S S E R V A
1. Con sentenza del 15.5.2002, il G.I.P. del Tribunale di Macerata dichiarava non luogo a procedere a carico di REGOLI UN in ordine all'imputazione ascrittale (ex art. 372 c.p.: perché, in Macerata il 15.10.1993 e il 4.3.1994, deponendo come testimone dinanzi al Pretore del Lavoro di Macerata, nel procedimento promosso con ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 16.7.1991 da REGOLI UGO contro l'I.N.P.S., negava il vero, sostenendo, contrariamente a quanto dichiarato agli Ispettori del Lavoro, di non aver percepito dal REGOLI UGO, per l'attività lavorativa di "addetta alla cucina" prestata presso il ristorante di quest'ultimo, un compenso mensile di lire 900.000- 1.000.000), perché il fatto è stato commesso da persona non punibile: ciò ai sensi dell'art. 384 c.p. in base al quale la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza: nella fattispecie REGOLI UN risulta essere sorella della parte opponente nel giudizio civile, nell'ambito del quale era stata chiamata a testimoniare. In sede di escussione, effettuata all'udienza del 15.10.1993, la teste non era stata avvertita della facoltà di astenersi dal deporre.
2. Avverso tale decisione, propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, denunciando:
violazione degli artt. 384 c.p., 249 c.p.c. e 208 disp. att. c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. b) c.p.p.. 3. Il ricorso merita accoglimento.
Come fondatamente rilevato dal ricorrente P.M., il giudicante è incorso in un errore interpretativo dell'esimente di cui all'art. 384 co. 2° c.p., dato che l'art. 249 c.p.c. (a cui, sia pure implicitamente, il giudice a quo ha fatto riferimento), non richiama l'art. 199 c.p.p. (che attiene alla facoltà di astenersi dei prossimi congiunti dell'imputato), ma concerne la facoltà di astensione dal deporre nel processo civile solo per le ipotesi di cui agli artt. 200 (segreto professionale), 201 (segreto d'ufficio) e 202 c.p.p. (segreto di Stato). Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Macerata per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione:
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Macerata per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 NOVEMBRE 2003.