Sentenza 28 aprile 2010
Massime • 1
La nullità del decreto che dispone il giudizio non comporta la nullità altresì della lista testimoniale ritualmente depositata, non essendo quest'ultima in rapporto di dipendenza logico-giuridica con il decreto stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2010, n. 18681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18681 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 28/04/2010
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 1741
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 25230/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI AR N. IL 20/03/1962;
avverso la sentenza n. 3210/2006 CORTE APPELLO di PALERMO, del 29/06/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI Domenico;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 29/6/2007, confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca del 25/5/2006, appellata da SP AR, dichiarato colpevole dei reati di associazione per delinquere e truffa aggravata, ascrittigli ai capi a) h) i), e con la continuazione, condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessori di legge e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione, erronea applicazione dell'art. 468 c.p.p., art. 604 c.p.p., commi 4 e 5, per non avere la Corte rilevato l'inammissibilità dei testi del Pubblico Ministero per mancanza di deposito della relativa lista di cui all'art. 468 c.p.p., avendo il Tribunale disposto l'esame dei testi indicati dal P.M. nella lista depositata nel primo dibattimento davanti al Tribunale, concluso con sentenza del 3 marzo 2004, successivamente dichiarata nulla per violazione dell'art. 179 c.p.p., per la mancata notifica all'imputato del decreto che ha disposto il giudizio, senza aver successivamente depositato il P.M. una nuova lista di testi per il nuovo processo;
b) estinzione dei reati per prescrizione, essendo decorsi, fin dal mese di giugno 2008, i relativi termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il primo motivo è manifestamente infondato, manca, infatti, la necessaria correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte con il presente ricorso: si tratta, all'evidenza, di una mera riproposizione delle ragioni già ampiamente discusse e ritenute infondate sia dal giudice di primo grado che dal giudice di appello. Il ricorrente non può ignorare le ragioni poste a base del provvedimento impugnato senza incorrere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità dell'impugnazione (Cass.,
sez. 6, n. 35656, 6 luglio 2004, Magno). La nullità che affligge il decreto che dispone il giudizio, come già rilevato dalla Corte territoriale, investe soltanto gli atti in rapporto di dipendenza reale effettiva e non soltanto occasionale con l'atto dichiarato nullo, con l'ulteriore precisazione che tale rapporto di dipendenza va inteso nel senso che l'atto dichiarato nullo deve costituire la premessa logica giuridica degli atti che ne conseguono, requisito assente nel caso in esame, essendo stata la sentenza dichiarata nulla per violazione dell'art. 179 c.p.p., senza inficiare la sostanziale autonomia della lista dei testimoni, ferma restando la facoltà per il PM di presentare eventuale lista aggiuntiva, nel caso di specie non presentata (Sez. 1, Sentenza n. 1988 del 22/12/1997 Ud. (dep. 18/02/1998) Rv. 209844, per l'applicazione di tale principio cfr Sez. 1, Sentenza n. 12685 del 06/03/2008 Ud. (dep. 25/03/2008) Rv. 239373; Sez. 6, Sentenza n. 9689 del 04/02/2003 Cc. (dep. 03/03/2003) Rv. 225367; Sez. 6, Sentenza n. 7765 del 18/02/2002 Ud. (dep. 27/02/2002) Rv. 221536;; Deve, quindi, ritenersi che la nullità del decreto che dispone il giudizio non comporti anche la nullità e l'inutilizzabilità della lista testimoniale depositata ritualmente dal pubblico ministero nel giudizio dichiarato nullo, non sussistendo tra quest'ultima e l'atto nullo un rapporto di dipendenza effettiva ovvero un nesso per cui l'atto dichiarato nullo costituisca la ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo.
2) Da ultimo il Collegio osserva che con riferimento al reato di associazione a delinquere (capo a), contestato al ricorrente, il relativo termine non è ancora decorso in quanto il reato si prescrive in quindici anni. Infatti, in forza della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, al presente processo - già pendente presso questa Suprema Corte all'atto di entrata in vigore della nuova legge sulla prescrizione - si applicano i termini prescrizionali previsti dal vecchio art. 157 c.p.. Quindi essendo la pena prevista per il reato sette anni, la prescrizione è di dieci anni aumentata a quindici per effetto degli eventi interruttivi e tale termine si matura - seppure si partisse dal settembre 1999, nel settembre 2014. Sul punto questo Supremo Collegio ha costantemente affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, va interpretata nel senso che l'esclusione investe tutte le disposizioni che comunque comportino una abbreviazione dei termini. (Sez. 3, Sentenza n. 15177 del 14/02/2007 Ud. - dep. 16/04/2007 - Rv. 236813). Con riferimento agli ulteriori reati non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini per i reati di cui al capo h) (4.7.2007, successiva alla sentenza della Corte di appello) e i) (21.3.2007, antecedente alla predetta sentenza) dal momento che - secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte - l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p.p. (cfr: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep.
11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11.2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).
Inoltre, secondo le Sezioni Unite di questa Corte,
"l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice" (Cass. Sez. Un. Sent. n. 23428 del 22.3.2005 dep. 22.06.2005 rv 231164). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010