Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 2
La punibilità della falsa testimonianza commessa in una causa civile non può essere esclusa, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. pen., in presenza di un interesse di mero fatto, non sorretto da una posizione di diritto sostanziale giuridicamente tutelabile, ma solo ove ricorra l'interesse che rende una persona incapace a deporre a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., ossia l'interesse giuridico personale, concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddire, sia sotto l'aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso, con riferimento ad una deposizione avente ad oggetto l'autenticità di firme apposte ad una scrittura privata, che un interesse rilevante ex art. 246 cod. proc. civ., possa identificarsi nella legittimazione a partecipare all'eventuale giudizio conseguente alla proposizione della querela di falso, avendo quest'ultimo un contenuto oggettivo, finalizzato ad eliminare ogni incertezza, con efficacia "erga omnes", sulla veridicità di un atto e quindi sulla sua idoneità a fare pubblica fede).
Non può essere applicata l'esimente di cui all'art. 384, secondo comma, cod. pen. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, in quanto in relazione a questo l'art. 249 cod. proc. civ. si riferisce solo alla facoltà di astensione per il segreto professionale, per il segreto d'ufficio e per il segreto di stato, e non richiama anche l'art. 199 cod. proc. pen., che attiene alla facoltà di astenersi dal deporre dei prossimi congiunti dell'imputato.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2014, n. 49542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49542 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 11/11/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1684
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 23647/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RÀ TA N. IL 24/02/1936;
avverso la sentenza n. 1264/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 09/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 maggio 2013, in riforma della sentenza assolutoria pronunziata dal Tribunale di Teramo il 30 novembre 2011, appellata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila e dal Procuratore della Repubblica di Teramo, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato LA AL colpevole del reato di cui all'art. 372 c.p. - commesso in Teramo il 10 gennaio 2008, in relazione al contenuto di una deposizione da lui resa nel procedimento civile intentato dalla figlia MO nei confronti della s.r.l. "Società Agricola Pappafico", al fine di ottenere il riconoscimento di un diritto di prelazione agraria su un terreno agricolo acquistato dalla predetta società - e lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena sospesa di anno uno e mesi quattro di reclusione.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva ravvisato la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., comma 2, perché il teste, in quanto genitore dell'attrice, avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astensione di cui all'art. 249 c.p.. 2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo due motivi di doglianza.
2.1. Violazione degli artt. 100, 105 e 246 c.p.c., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo la Corte d'appello erroneamente escluso che l'imputato potesse assumere nel giudizio civile azionato dalla figlia una posizione giuridicamente tutelabile:
nella causa di retratto agrario azionata da LA MO, avente ad oggetto il riscatto di terreni acquistati dalla società agricola "Pappafico s.r.l.", la parte convenuta ha dedotto la falsità delle firme apposte sul contratto di affitto del 31 marzo 2005, con la conseguenza che tale eccezione, sia pure limitatamente alla querela di falso, ha determinato l'insorgere, in capo al LA AL, del diritto a partecipare al relativo giudizio, avendone l'interesse tipizzato dall'art. 100 c.p.c.. Inoltre, dalla disamina dell'atto di citazione introduttivo della predetta controversia risultava che l'attrice aveva agito quale titolare di un'impresa agricola familiare cui il padre partecipava attivamente, con la conseguenza che egli era titolare di un autonomo diritto a prendere parte nella causa civile ove ha reso la sua deposizione testimoniale.
2.2. Violazione degli artt. 199, 351, 352 e 362 c.p.p., art. 249 c.p.c, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo la
Corte d'appello erroneamente applicato, ratione temporis, la norma di cui all'art. 249 c.p.c., che nella formulazione vigente all'epoca della commissione del fatto, ossia prima che entrasse in vigore la L. 18 giugno 2009, n. 69 richiamava testualmente gli art. 351 e 352 c.p.p., che attraverso il rinvio all'applicabilità della disposizione di cui all'art. 362 rimandavano agli artt. 197, 197-bis, 198 e 199 c.p.p., con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di astensione a lui riconosciuta dalla legge in forza dei richiami operati dal su citato art. 249 c.p.c. all'art. 351 c.p.p., e avrebbe dovuto essere assolto in quanto non punibile ex art. 384 c.p.p., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con riferimento al primo motivo di doglianza il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riproporre argomenti già vagliati e correttamente disattesi dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.
Emerge dall'impugnata decisione che l'istruttoria dibattimentale, ed in particolare l'esito della perizia grafologica, hanno consentito di accertare che le dichiarazioni testimoniali rese dal LA in sede civile, nella parte in cui riconducevano alla propria ed altrui originale vergatura le sottoscrizioni apposte in calce ad un documento ivi prodotto, ossia il contratto di affitto datato 31 marzo 2005, erano affette da falsità.
Al riguardo, inoltre, la Corte d'appello, dopo avere adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa, ha escluso, con congrua ed esaustiva motivazione, che l'imputato, quale padre dell'attrice, imprenditrice agricola in forma individuale, fosse portatore di un interesse proprio nella causa civile de qua - avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza, o meno, del diritto di prelazione agraria vantato dalla figlia, LA MO - potendo, al più, ravvisarsi un interesse mero di fatto, collegato alla presenza di legami affettivi con la medesima, certamente inidoneo a configurare un'incapacità a deporre a norma dell'art. 246 c.p.c.. Costituisce invero ius receptum, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, il principio secondo cui la punibilità della falsa testimonianza commessa in una causa civile non può essere esclusa, ai sensi dell'art. 384 c.p., comma 2, in presenza di un interesse di mero fatto, non sorretto da una posizione di diritto sostanziale giuridicamente tutelabile, ma solo quando ricorra l'interesse che rende una persona incapace a deporre a norma dell'art. 246 c.p.c., ossia l'interesse giuridico personale, concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddire, sia sotto l'aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente (Sez. 6, n. 45311 del 08/11/2011, dep. 05/12/2011, Rv. 250993; v., inoltre, Sez. 6, n. 19185 del 27/11/2012, dep. 03/05/2013, Rv. 255120).
Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi rilevarsi come la prospettata doglianza sia stata aspecificamente formulata laddove ha inteso richiamare, con affermazioni del tutto generiche e sfornite di qualsiasi allegazione documentale, la titolarità di un autonomo diritto del ricorrente a prendere parte alla causa civile quale soggetto legittimato ai sensi dell'art. 203-bis c.c., mentre è agevole rilevare come l'interesse tipizzato dall'art. 100 c.p.c. non possa trarsi dalle implicazioni delle successive evenienze procedimentali legate alla celebrazione del giudizio di falso, la cui instaurazione, sia se avvenuta per via incidentale, sia se proposta in via principale, si connota per l'avvio di un processo dal contenuto oggettivo (Sez. L, n. 12130 del 03/06/2011, Rv. 617500), che ha il ben diverso fine di privare un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a fare "pubblica fede", con un accertamento che, eliminando ogni incertezza sulla veridicità del documento, rivesta efficacia "erga omnes", rimuovendolo dalla circolazione giuridica (Sez. 2, n. 24725 del 07/10/2008, Rv. 604784). Ne discende, conseguentemente, che l'interesse che legittima l'intervento in causa e che rende incapaci a testimoniare - a norma dell'art. 246 c.p.c. - deve essere accertato non già con riferimento specifico all'oggetto della causa incidentale, bensì con riferimento alla posizione sostanziale delle parti nella causa principale (Sez. 1, n. 3169 del 27/04/1988, Rv. 458640).
2. Palesemente infondato, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte d'appello correttamente richiamato la pacifica linea interpretativa al riguardo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 42977 del 29/09/2003, dep. 11/11/2003, Rv. 226938), secondo cui non può essere applicata l'esimente di cui all'art. 384 c.p. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, in quanto nel giudizio civile l'art. 249 c.p.c. si riferisce solo alla facoltà di astensione per il segreto professionale, per il segreto d'ufficio e per il segreto di stato, non richiamando anche la disposizione di cui all'art. 199 c.p.p. che attiene alla facoltà di astenersi dal deporre dei prossimi congiunti dell'imputato.
Non può non rilevarsi, d'altronde, come la stessa Corte costituzionale (da ultimo, con l'ordinanza n. 113 del 1 aprile 2009, ed ancor prima con la sentenza n. 204 del 17-27 giugno 1997) abbia in più occasioni, e sotto più profili, dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all'art. 249 c.p.c., nella parte in cui tale disposizione non consente la facoltà di astensione dall'obbligo di testimoniare dei prossimi congiunti delle parti del processo civile, richiamando sia l'autonomia che contraddistingue i sistemi processuali civili e penali, tra loro non comparabili ai fini della violazione del principio di eguaglianza, sia le molteplici soluzioni - la cui scelta non è evidentemente sindacabile per via giurisdizionale - attraverso le quali il legislatore può pervenire al bilanciamento, anche in maniera diversa da quanto avvenga nel processo penale, dei contrapposti interessi della solidarietà familiare e dell'accertamento della verità nel processo civile.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014