Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
La legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'attività di psicologo, all'art. 2, indica, quali requisiti per l'esercizio della stessa, il conseguimento della relativa abilitazione mediante l'esame di Stato - al quale sono ammessi i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione - e la iscrizione all' albo professionale. Peraltro, l'art. 33, lett. c), della stessa legge ha previsto, prima della entrata a regime delle innovazioni da essa introdotte, un meccanismo di iscrizione all'albo in deroga a quanto stabilito dal predetto art. 2, attraverso l'espletamento di una speciale sessione di esame di Stato per titoli, alla quale potevano essere ammessi, tra gli altri, anche soggetti in possesso di laurea in discipline diverse dalla psicologia, che avessero documentato di avere esercitato con continuità, per almeno due anni dopo la laurea, l'attività che forma oggetto della professione di psicologo presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione. La valutazione della sussistenza di tale requisito, negata dalla Commissione esaminatrice per la formazione dell'albo degli psicologi con provvedimento impugnato dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria, costituisce accertamento di fatto, non censurabile in Cassazione, se immune da vizi logici, in quanto di esclusiva competenza del giudice di merito.( Nella fattispecie, la S.C. ha, sulla base del principio enunciato nella massima, confermato la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto non provato il pregresso esercizio " professionale " dell'attività di psicologo, in considerazione del carattere di " tirocinio gratuito " e dello " scopo culturale" dell'attività documentata.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4705 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD AR SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO FARNARARO, NATALE GIALLONGO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1133/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 10/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gigli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Tortora, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 HE MA ES, con citazione 27 ottobre 1994, convenne dinanzi al Tribunale di Firenze il Ministero di Grazia e Giustizia e la Commissione esaminatrice per la formazione dell'Albo degli psicologi, chiedendo - a seguito del rigetto della propria domanda di partecipazione alla sessione di esami per titoli di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo con conseguente iscrizione nel predetto albo ai sensi dell'art. 33, lett. c) - che fosse accertato il suo diritto ad essere ammessa a tali esami, con i provvedimenti conseguenziali.
Il Tribunale, nel contraddittorio con le parti suddette, con sentenza depositata il 7 agosto 1996, rigettò la domanda, rilevando che l'istante era laureata in pedagogia ma non aveva provato il possesso del requisito, richiesto dall'art. 33, lett. c) per partecipare alla su detta sessione speciale di esami di abilitazione, dell'esercizio continuativo della professione di psicologo presso enti o istituti soggetti a controllo e vigilanza della pubblica amministrazione per almeno due anni dopo la laurea. La HE proponeva appello, sostenendo che il Tribunale aveva male interpretato i documenti prodotti, i quali dimostravano il possesso del requisito richiesto, proponendo altresì una prova per testi in proposito. Le parti appellate resistevano al gravame chiedendone il rigetto. La Corte di appello di Firenze, con sentenza 10 luglio 1997, notificata alla NI il 19 settembre 1997, rigettava il gravame, ritenendo anch'essa non dimostrato il possesso dell'anzidetto requisito. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la HE, con atto notificato al Ministero di Grazia e Giustizia e alla Commissione esaminatrice per la formazione dell'Albo degli psicologi il 4 novembre 1997, formulando un unico motivo di gravame. Resiste con controricorso il Ministero di Grazia e Giustizia, che ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1 Con l'unico motivo di ricorso si deducono la violazione dell'art.33, lett.c) della legge n. 56 del 1989, la illogicità e palese erroneità della motivazione su un punto decisivo della controversia. Si deduce in particolare in proposito che la Corte di appello ha ritenuto non provato il possesso, che a suo giudizio sarebbe richiesto dall'art. 33, lett. c) della legge n. 56 del 1989 per la partecipazione alla sessione speciale di abilitazione e l'iscrizione all'albo degli psicologi, della professionalità e continuità dell'attività svolta. Viceversa, secondo la ricorrente, l'art 33, lett. c) - a differenza dell'art. 32, lett. b) e c) e dell'art 35 - non richiederebbe, al fine su detto, l'esercizio dell'attività di psicologa in forma professionale, bensì il semplice svolgimento per il periodo di almeno due anni dopo la laurea dell'attività che forma oggetto di quella professionale dello psicologo, ancorché detto esercizio non avvenisse in forma professionale. Si deduce, pertanto, che la sentenza impugnata avrebbe escluso il diritto della ricorrente a partecipare all'esame di abilitazione speciale per la iscrizione all'albo, partendo dal contrario, erroneo presupposto, nonostante che essa avesse documentato la propria partecipazione, per il periodo richiesto, ad attività che formano oggetto della professione di psicologo, comprovando anche, peraltro, ad attestazione del carattere professionale dell'attività svolta, il possesso di partita IVA. Quanto al requisito della continuità, si deduce che del tutto erroneamente la sentenza lo ha escluso sulla base di una documentazione che attestava il carattere "bisettimanale" dell'attività svolta, affermando che "bisettimanale" sarebbe l'"attività che cade due volte nel mese, ovvero 27 volte in un anno" e perciò inidonea ad essere considerata continuativa. 2 Il ricorso è infondato.
La legge 18 febbraio 1989, n. 56, all'art. 2, stabilisce che "per esercitare la professione di psicologo è necessario avere conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale." Stabilisce altresì che "sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione".
In sede di prima applicazione di tale legge gli artt. 31 e segg. hanno previsto alcuni meccanismi di iscrizione all'albo in deroga a quanto stabilito dall'art.
2. In particolare, per quanto attiene all'oggetto del presente giudizio, l'art. 33 aveva previsto l'iscrizione all'albo attraverso l'ammissione ad una sessione speciale di esame di Stato per titoli, alla quale potevano essere ammessi anche soggetti, forniti di laurea diversa da quella in psicologia, che avessero determinati requisiti. Fra questi soggetti l'art. 33, lett. c) - invocato dalla odierna ricorrente - indicava "i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'Università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione per almeno due anni dopo la laurea". La ratio della norma, così come quella delle altre ipotesi di ammissione alla su detta sessione speciale di esami di Stato previste dalle precedenti lettere a) e b), è quella di rendere possibile, attraverso una particolare forma di abilitazione, in presenza degli specifici requisiti indicati nelle singole lettere dell'art. 33 - diversi da quelli che a norma dell'art. 32 davano diritto alla diretta iscrizione all'albo - l'iscrizione all'albo e quindi l'ulteriore esercizio della professione di psicologo a chi già la esercitava o l'aveva esercitata, tutelando in questo modo e in questi limiti situazioni ritenute meritevoli di una disciplina particolare, essendo stati, con l'emanazione della legge n. 56 del 1989, innovati i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di psicologo.
L'art. 33, lett. c), in relazione a tale ratio, va interpretata tenendo conto che a norma dell'art. 1 della legge n. 56 del 1989 la professione di psicologo "comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, comprendente altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito". Ne deriva che, coloro che chiedessero di partecipare alla sessione speciale di esami di Stato prevista dall'art. 33, sostenendo di versare nella situazione indicata dalla lett. c), dovevano dimostrare di avere svolto, dopo la laurea, per almeno due anni, professionalmente e con carattere di continuità - e cioè con impegno non occasionale e saltuario, ma sistematico, abituale, costante e quantitativamente consistente, anche se non esclusivo - una o più delle suddette attività tipiche della professione di psicologo, quali individuate dall'art. 1, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, mentre non rilevava se detta attività fosse stata prestata a titolo gratuito o percependo una retribuzione, non richiedendo la norma il requisito dell'intento lucrativo nello svolgimento dell'attività in questione, che costituisce carattere normale ma non essenziale della professionalità.
Nel caso di specie la Corte di appello, sulla base delle attestazioni prodotte dall'odierna ricorrente, ha negato che essa avesse dimostrato di avere svolto l' "attività che forma oggetto della professione di psicologo con continuità per almeno due anni dopo la laurea", avendo ritenuto in fatto che la attività documentata non avesse carattere professionale, bensì di "tirocinio gratuito" e di "scopo culturale", e che non avesse avuto inoltre carattere di continuità per il periodo minimo di due anni richiesto dalla legge. La reiezione del gravame proposto dall'odierna ricorrente risulta infatti fondata su una duplice ratio decidendi:
in primo luogo sulla negazione che essa avesse svolto attività professionale di psicologa;
in secondo luogo che l'attività allegata si fosse continuativamente protratta per almeno due anni. Con il motivo proposto la ricorrente ha censurato entrambe tali rationes decidendi, deducendo in relazione alla prima che l'art. 33, lett. c) non richiederebbe, per l'ammissione alla speciale sessione di esami ivi prevista, il pregresso esercizio "professionale" di detta attività, e che comunque tale esercizio era deducibile dal possesso di partita IVA. In relazione alla seconda, che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto, nel negare il carattere continuativo dell'attività documentata, che un'attività esercitata, come quella in questione, "bisettimanalmente" sia un'attività esercitata due volte al mese e non due volte alla settimana. Peraltro il motivo - così come prospettato - è infondato in relazione alle censure mosse in relazione alla prima ratio decidendi, in quanto, come sopra si è visto, l'art. 33 lett. c) richiede, per l'ammissione alla speciale sessione di esami di abilitazione prevista dall'art. 33, il pregresso esercizio "professionale" dell'attività di psicologo, come esattamente affermato dalla sentenza impugnata, mentre l'affermazione che l'esercizio documentato avesse carattere di "tirocinio gratuito" e "scopo culturale" costituisce un accertamento di fatto, non censurabile in questa sede in quanto spetta unicamente al giudice di merito la scelta delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, l'individuazione delle risultanze istruttorie ritenute più idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando taluni mezzi di prova e disattendendone altri, come ha fatto nel caso di specie il giudice di merito, fondando il proprio convincimento sulle attestazioni prodotte e negando implicitamente valenza probatoria alle altre risultanze istruttorie. L'infondatezza del motivo in relazione alla prima delle due rationes decidendi rende ultroneo l'esame del profilo riguardante l'altra, cosicché il ricorso va rigettato per tale assorbente ragione, restando irrilevante il dedotto vizio motivazionale circa il carattere continuativo dell'attività, non essendo il suo esame in nessun caso idoneo ad inficiare la su detta ratio decidendi, da sola sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 18 dicembre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile.