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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3086 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUFFRE' CARMELINA , giusta procura CodiceFiscale_1
in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FOTI MICHELA;
- resistente -
OGGETTO: post atp per pensione o assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2024 , esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 3468/23, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità o in subordine all'assegno ordinario di invalidità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato che il ricorrente non si trovava nelle condizioni legittimanti il diritto alle suddette prestazioni;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare il diritto alle prestazioni in oggetto sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida e bisognosa della pensione ordinaria o, in subordine, CP_ dell'AOI sin dalla data della domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, eccepiva l'inammissibilità della domanda principale per carenza di domanda amministrativa e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria o in subordine l'assegno ordinario di invalidità (giudizio il cui fascicolo è stato acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la parte ricorrente non si trovava nelle condizioni sanitarie utili ad ottenere le prestazioni richieste.
Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e depositava l'atto in questione. Parte_1
Con il presente giudizio, la parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto al riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria o in subordine all'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP.
Sempre a pena di inammissibilità, il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse ad agire concreto ed attuale, interesse che, nel caso di specie, si sostanzia nella dimostrazione del possesso di tutti i requisiti (oltre quello sanitario su cui si incentra l'accertamento che viene concretamente richiesto in giudizio) per godere della prestazione richiesta, al fine di non pervenire ad una ipotetica pronunzia positiva ma, di fatto, priva di ogni utilità concreta, laddove mancasse uno degli ulteriori requisiti di legge per godere della pensione di inabilità (cfr. Cass. civ., Sez L., n. 29275/2022). Ciò posto, nel merito l'oggetto della domanda riguarda la prestazione previdenziale della pensione ordinaria (in caso di accertata totale inabilità ad ogni proficuo lavoro) o dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo, ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno 3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
Ciò posto, ancora prima di vagliare la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario come domandato in giudizio, non risulta dimostrato il possesso, da parte del ricorrente, dell'ulteriore requisito contributivo prescritto dalla legge ai fini della percezione della pensione ordinaria di inabilità o dell'AOI, dal momento che, ferma la contestazione mossa dall' , il ricorrente nulla ha CP_1
dedotto e provato in merito al possesso dei necessari contributi di legge.
A questo punto appare evidente l'inammissibilità della domanda relativa all'accertamento ed alla declaratoria di un requisito sanitario che, altrimenti, risulterebbe pure in caso di esito positivo inutiliter data, inammissibilità che va pertanto dichiarata con la presente sentenza, restando assorbita ogni altra questione.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase di ATP.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 17/10/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase di ATP.
Così deciso in Patti, 10/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena