TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 27/12/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
\
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di LANCIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c la seguente SENTENZA ile di ta al n. r.g. 875/2024 promossa da: (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 il 0 anciano (CH), con se na
[...] ntata e difesa dall'Avv. Cristiana Rulli (C.F. ) C.F._1
RICORRENTE o (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza ex art 281 sexies c.p.c. del 16 ottobre 2025 come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria di contumacia del convenuto e disattesa ogni contraria istanza, condannare il sig. at ES (BELGIO) il Controparte_1
25/04/1953, irrepe .I ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., della 766.284,01 (settecentosessantaseimiladuecentoottantaquattro/01), per le causali di cui in ricorso, oltre interessi di mora dalla data del 29/12/2010 al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.” Concisa esposizione delle ragioni d Parte ricorrente introduce azione per la condann Controparte_1 al pagament edito acquistato dalla Controparte_2
Notaio Dott. di Lanciano del 29/12 to a Lanciano Persona_1 il 04/01/202 e IT) con surroga di tutti i diritti e relative garanzie esistenti a favore dell'istituto di credito nei confronti della persona fisica indicata. Il credito vantato dall'Istituto al momento della cessione è, per una parte, garantito da ipoteca su beni immobili del resistente e, per la parte ipotecaria, ammonta ad € 761.894,92, per la parte chirografaria ad € 4.389,04. Il tutto oltre interessi di mora sul complessivo importo di € 766.284,01 a far data dal 29/12/2010 fino al deposito del ricorso. La cessione dell'ipoteca è stata annotata nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Cagliari in data 12/01/2011 al Registro Generale n.774, Registro Particolare n.94, come da visura in atti.
pagina 1 di 3 L'azione nasce in ragione della irreperibilità del al Controparte_1 fine di costituirsi un titolo per agire esecutiva io garantito. Dalla lettura dell'atto di cession in costanza di procedura fallimentare in testa al e sulla base del Controparte_1 credito ammesso al passivo del fall Tale evidenza emerge dalla annotazione dell'ipoteca nella quale si legge “ La società ha Parte_1 proposto di rendersi acquirente di tali crediti con surroga in favore dell'Istituto creditore nei confronti del fallimento Controparte_1
'atto di cessio Controparte_3
è creditore di
[...] Controparte_1 ribunale di C 761.8 hirografaria”. Il credito ceduto è nei confronti di Controparte_1 fallito.
[...] seno all'atto di acquisto, ha dichiarato di aver visionato nti documenti: 1) contratto di finanziamento concesso il 3 febbraio 2006 a rogito del Notaio d Cagliari Per_2 dimento di approvazione dello stato passivo llimento “
[...]
(n 5/2010) emesso in data 10 maggio 2010 dal Tribunale di Cagl Controparte_1 toria dell'attuale ricorrente. Orbene, la ammissione del credito nel passivo è del 10 maggio 2010, la cessione interviene il 29 dicembre 2010; il credito ceduto era già stato iscritto allo stato passivo all'epoca della intervenuta cessione e il cessionario avrebbe dovuto comunicare al curatore fallimentare l'avvenuta cessione, unitamente alla documentazione probatoria della stessa. A quel punto sarebbe stato onere del curatore fallimentare, in sede di riparto, attribuire le quote di spettanza ai cessionari” (Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2011, n. 15660). Tale comunicazione sarebbe stata sufficiente a vedersi riconosciuto il credito in sede di riparto, anche solo pro quota, senza onere di presentare una nuova domanda di ammissione al passivo, rettificando lo stato passivo e attribuendo le quote di spettanza ai cessionari/surroganti” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/07/2025, n. 22165), secondo quanto previsto all'art. 115 L.F. Di tale comunicazione non v'è prova, ne' tantomeno questo Giudice è a conoscenza della data di chiusura della procedura concorsuale, ne' di quanto è stato effettivamente soddisfatto in sede di riparto in relazione al predetto credito. Si aggiunga che la quota ipotecata avrebbe dovuto essere appresa al fallimento ed ivi liquidata, con onere di avviso nei confronti del creditore iscritto, anche cessionario. Al riguardo è noto che la cessione del credito produce l'effetto traslativo sulla base del solo consenso del cedente e del cessionario, indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto e dalla conoscenza che egli abbia della cessione. Ciò comporta che fin dal momento in cui si produce l'effetto traslativo il cessionario ben può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto ma quest'ultimo può ancora liberarsi effettuando il pagamento in favore del cedente. Tale possibilità viene meno solo quando la cessione diventa opponibile al debitore ceduto per effetto dell'accettazione o della notifica della cessione ovvero della conoscenza della stessa comunque acquisita da parte del debitore ceduto. Ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, con conseguenze in ordine alla possibilità per quest'ultimo di effettuare un pagamento con effetti liberatori, è dunque sufficiente l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto o, in alternativa, la notifica della cessione ad opera indifferentemente del cedente o del cessionario o la conoscenza della cessione comunque acquisita dal debitore ceduto. In ipotesi di soddisfazione, anche parziale, del credito in favore del cedente ed in difetto di prova dell'avviso al debitore ceduto (rectius curatore del falli aso che ci occupa), legittimato passivo del giudizio avrebbe dovuto essere correttamente la al fine di ottenere la condanna al CP_4 pagamento delle somme ripartite in violazione la intervenut opponibile tra le parti pagina 2 di 3 In ogni caso la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto deve fornire la prova in giudizio del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi (Cass. 13691/2012; Cass 8145/2009; Cass. 13253/2006; Cass. 20143/2005; Cass. rova che il credito sia stato ceduto nei confronti di persona fisica e quale sia, a seguito delle operazioni Controparte_1 credito non soddisfatto nei confronti del resistente eventualmente tornato in bonis. Il ricorso va rigettato senza alcuna statuizione sulle spese in difetto di costituzione della parte resistente vittoriosa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso Nulla sulle spese in difetto di costituzione della vittoriosa Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c, pubblicata mediante deposito nel termine di cui all'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. Lanciano, 26 dicembre 2025 Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di LANCIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c la seguente SENTENZA ile di ta al n. r.g. 875/2024 promossa da: (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 il 0 anciano (CH), con se na
[...] ntata e difesa dall'Avv. Cristiana Rulli (C.F. ) C.F._1
RICORRENTE o (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza ex art 281 sexies c.p.c. del 16 ottobre 2025 come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria di contumacia del convenuto e disattesa ogni contraria istanza, condannare il sig. at ES (BELGIO) il Controparte_1
25/04/1953, irrepe .I ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., della 766.284,01 (settecentosessantaseimiladuecentoottantaquattro/01), per le causali di cui in ricorso, oltre interessi di mora dalla data del 29/12/2010 al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.” Concisa esposizione delle ragioni d Parte ricorrente introduce azione per la condann Controparte_1 al pagament edito acquistato dalla Controparte_2
Notaio Dott. di Lanciano del 29/12 to a Lanciano Persona_1 il 04/01/202 e IT) con surroga di tutti i diritti e relative garanzie esistenti a favore dell'istituto di credito nei confronti della persona fisica indicata. Il credito vantato dall'Istituto al momento della cessione è, per una parte, garantito da ipoteca su beni immobili del resistente e, per la parte ipotecaria, ammonta ad € 761.894,92, per la parte chirografaria ad € 4.389,04. Il tutto oltre interessi di mora sul complessivo importo di € 766.284,01 a far data dal 29/12/2010 fino al deposito del ricorso. La cessione dell'ipoteca è stata annotata nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Cagliari in data 12/01/2011 al Registro Generale n.774, Registro Particolare n.94, come da visura in atti.
pagina 1 di 3 L'azione nasce in ragione della irreperibilità del al Controparte_1 fine di costituirsi un titolo per agire esecutiva io garantito. Dalla lettura dell'atto di cession in costanza di procedura fallimentare in testa al e sulla base del Controparte_1 credito ammesso al passivo del fall Tale evidenza emerge dalla annotazione dell'ipoteca nella quale si legge “ La società ha Parte_1 proposto di rendersi acquirente di tali crediti con surroga in favore dell'Istituto creditore nei confronti del fallimento Controparte_1
'atto di cessio Controparte_3
è creditore di
[...] Controparte_1 ribunale di C 761.8 hirografaria”. Il credito ceduto è nei confronti di Controparte_1 fallito.
[...] seno all'atto di acquisto, ha dichiarato di aver visionato nti documenti: 1) contratto di finanziamento concesso il 3 febbraio 2006 a rogito del Notaio d Cagliari Per_2 dimento di approvazione dello stato passivo llimento “
[...]
(n 5/2010) emesso in data 10 maggio 2010 dal Tribunale di Cagl Controparte_1 toria dell'attuale ricorrente. Orbene, la ammissione del credito nel passivo è del 10 maggio 2010, la cessione interviene il 29 dicembre 2010; il credito ceduto era già stato iscritto allo stato passivo all'epoca della intervenuta cessione e il cessionario avrebbe dovuto comunicare al curatore fallimentare l'avvenuta cessione, unitamente alla documentazione probatoria della stessa. A quel punto sarebbe stato onere del curatore fallimentare, in sede di riparto, attribuire le quote di spettanza ai cessionari” (Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2011, n. 15660). Tale comunicazione sarebbe stata sufficiente a vedersi riconosciuto il credito in sede di riparto, anche solo pro quota, senza onere di presentare una nuova domanda di ammissione al passivo, rettificando lo stato passivo e attribuendo le quote di spettanza ai cessionari/surroganti” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/07/2025, n. 22165), secondo quanto previsto all'art. 115 L.F. Di tale comunicazione non v'è prova, ne' tantomeno questo Giudice è a conoscenza della data di chiusura della procedura concorsuale, ne' di quanto è stato effettivamente soddisfatto in sede di riparto in relazione al predetto credito. Si aggiunga che la quota ipotecata avrebbe dovuto essere appresa al fallimento ed ivi liquidata, con onere di avviso nei confronti del creditore iscritto, anche cessionario. Al riguardo è noto che la cessione del credito produce l'effetto traslativo sulla base del solo consenso del cedente e del cessionario, indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto e dalla conoscenza che egli abbia della cessione. Ciò comporta che fin dal momento in cui si produce l'effetto traslativo il cessionario ben può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto ma quest'ultimo può ancora liberarsi effettuando il pagamento in favore del cedente. Tale possibilità viene meno solo quando la cessione diventa opponibile al debitore ceduto per effetto dell'accettazione o della notifica della cessione ovvero della conoscenza della stessa comunque acquisita da parte del debitore ceduto. Ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, con conseguenze in ordine alla possibilità per quest'ultimo di effettuare un pagamento con effetti liberatori, è dunque sufficiente l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto o, in alternativa, la notifica della cessione ad opera indifferentemente del cedente o del cessionario o la conoscenza della cessione comunque acquisita dal debitore ceduto. In ipotesi di soddisfazione, anche parziale, del credito in favore del cedente ed in difetto di prova dell'avviso al debitore ceduto (rectius curatore del falli aso che ci occupa), legittimato passivo del giudizio avrebbe dovuto essere correttamente la al fine di ottenere la condanna al CP_4 pagamento delle somme ripartite in violazione la intervenut opponibile tra le parti pagina 2 di 3 In ogni caso la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto deve fornire la prova in giudizio del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi (Cass. 13691/2012; Cass 8145/2009; Cass. 13253/2006; Cass. 20143/2005; Cass. rova che il credito sia stato ceduto nei confronti di persona fisica e quale sia, a seguito delle operazioni Controparte_1 credito non soddisfatto nei confronti del resistente eventualmente tornato in bonis. Il ricorso va rigettato senza alcuna statuizione sulle spese in difetto di costituzione della parte resistente vittoriosa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso Nulla sulle spese in difetto di costituzione della vittoriosa Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c, pubblicata mediante deposito nel termine di cui all'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. Lanciano, 26 dicembre 2025 Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 3 di 3