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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1961/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 18/11/2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29/07/2024 da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CASO CARMEN, e da , rappresentata e difesa dall'avv. DE GIORGIO Parte_2
IU, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17/12/2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 13/12/2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 2
- I ricorrenti consentono allo scioglimento del matrimonio e continueranno a vivere separati rispettandosi;
- Il Tribunale, in ragione della giovane età dei ricorrenti ed in particolare della IG.ra , valuti e dichiari Pt_2 espressamente la congruità della corresponsione dell'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) a titolo di pagamento dell'assegno divorzile in un'unica soluzione che il IGnor intende corrispondere alla IGnora Pt_1
; Pt_2
- Previa declaratoria della sua congruità da parte dell'Ill.mo Tribunale, il IGnor verserà alla Parte_1
IGnora la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) a titolo di pagamento dell'assegno Parte_2 divorzile in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. 898/70;
- Il versamento della somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) avverrà successivamente alla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio da parte del Tribunale sulle seguenti coordinate bancarie
[...] del conto corrente intestato alla IGnora acceso presso Parte_2
CheBanca!;
- La IGnora , al pagamento dell'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00), non potrà più Parte_2 avanzare alcuna rivendicazione e/o richiesta avente contenuto patrimoniale nei confronti del IGnor Pt_1
, essendo il detto pagamento effettuato titolo di corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione ai
[...] sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. 898/70;
- Le parti espressamente si obbligano a rispettare gli accordi di cui sopra secondo termini e scadenze riportate nel presente ricorso;
- Con la sottoscrizione del presente ricorso, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano fin da ora a prestarsi massima collaborazione, gli stessi come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti, né per qualunque diverso ed ulteriore titolo, ragione o diritto, con divisione ed assegnazione di tutti i beni;
- Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SA (TA) il 27/03/2014 da
[...]
, nato a [...] il [...], e da , nata a Parte_1 Parte_2
SA (TA) il 04/06/1988, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA (TA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte I, anno 2014);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 3
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1961/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 18/11/2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29/07/2024 da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CASO CARMEN, e da , rappresentata e difesa dall'avv. DE GIORGIO Parte_2
IU, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17/12/2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 13/12/2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 2
- I ricorrenti consentono allo scioglimento del matrimonio e continueranno a vivere separati rispettandosi;
- Il Tribunale, in ragione della giovane età dei ricorrenti ed in particolare della IG.ra , valuti e dichiari Pt_2 espressamente la congruità della corresponsione dell'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) a titolo di pagamento dell'assegno divorzile in un'unica soluzione che il IGnor intende corrispondere alla IGnora Pt_1
; Pt_2
- Previa declaratoria della sua congruità da parte dell'Ill.mo Tribunale, il IGnor verserà alla Parte_1
IGnora la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) a titolo di pagamento dell'assegno Parte_2 divorzile in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. 898/70;
- Il versamento della somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) avverrà successivamente alla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio da parte del Tribunale sulle seguenti coordinate bancarie
[...] del conto corrente intestato alla IGnora acceso presso Parte_2
CheBanca!;
- La IGnora , al pagamento dell'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00), non potrà più Parte_2 avanzare alcuna rivendicazione e/o richiesta avente contenuto patrimoniale nei confronti del IGnor Pt_1
, essendo il detto pagamento effettuato titolo di corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione ai
[...] sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. 898/70;
- Le parti espressamente si obbligano a rispettare gli accordi di cui sopra secondo termini e scadenze riportate nel presente ricorso;
- Con la sottoscrizione del presente ricorso, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano fin da ora a prestarsi massima collaborazione, gli stessi come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti, né per qualunque diverso ed ulteriore titolo, ragione o diritto, con divisione ed assegnazione di tutti i beni;
- Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SA (TA) il 27/03/2014 da
[...]
, nato a [...] il [...], e da , nata a Parte_1 Parte_2
SA (TA) il 04/06/1988, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA (TA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte I, anno 2014);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 3
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese