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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 286/2022 avverso la sentenza n. 64/2022 del Tribunale di
Isernia in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n. 414/2016 R.G., avente ad oggetto : servitù di passaggio coattivo
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OR AL giusta procura alle liti allegata alla citazione in appello – pec:
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APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato CP_1 C.F._2 allegato alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Antonio CI ed
EO CI - pec: e Email_2
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APPELLATA
(c.f: ), (c.f: Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), (c.f: ) C.F._4 Controparte_4 C.F._5 [...]
c.f: ), rappresentati e difesi dall'avv. Clara Di Carlo CP_5 C.F._6 giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello - pec:
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APPELLATI
(c.f. ), (c.f. Controparte_6 C.F._7 CP_7
), e CA RO - contumaci C.F._8 CP_8
APPELLATI
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite hanno concluso come di seguito sintetizzato: avv. AL per l'appellante reitera la richiesta di rinnovazione della C.T.U. in sostituzione di quella di primo grado;
rileva che le uniche vie di accesso alla strada pubblica, in adesione con quanto statuito dal codice civile, sono quelle indicate in citazione poiché più brevi e più comode rispetto a qualsiasi altra ipotesi;
conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate col gravame; avv.ti CI per CP_1 contestano l'atto di citazione in appello perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nella propria memoria di costituzione e ne chiedono il rigetto integrale;
avv. Di Carlo per gli altri appellati costituiti dichiarare inammissibile l'appello proposto;
rigettare nel merito il gravame proposto da
in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e Parte_1 competenze professionali maturate del doppio grado di giudizio.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. -- Con citazione spedita per la notifica il 18/02/2016, ha convenuto Parte_1 dinanzi al Tribunale di Isernia , , , CP_1 CP_5 CP_2 CP_4 CP_3
e nonché (quali eredi di CP_6 CP_7 Persona_1 CP_8 in proprio e per la figlia minore CA, esponendo :
a) di essere proprietario del fondo in agro di Isernia in catasto al foglio 38, particelle nn.
236-758-556-240, intercluso tra fondi confinanti;
b) di avere interesse ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio per l'accesso alla pubblica via, e che lo stato dei luoghi indicava come maggiormente conveniente per esso istante e meno gravosa per il fondo servente la relativa costituzione a carico del fondo al foglio 38, particella n. 232, di proprietà di secondo il tracciato di CP_1 cui all'elaborato grafico allegato;
c) che in via subordinata risultava praticabile altra soluzione prevedente la congiunta imposizione della servitù al fondo della ed a quello al foglio 38 particella n. 636 CP_1 di proprietà degli altri convenuti, secondo il tracciato di cui al secondo elaborato grafico allegato;
su tale premessa, ha chiesto la costituzione della servitù con modalità carrabile in via principale sul fondo della in via subordinata sul fondo della e degli CP_1 CP_1 altri convenuti, o in via ulteriormente subordinata a carico dei fondi di proprietà degli altri confinanti, ”che dovranno essere, all'occorrenza, parti necessarie del presente giudizio”.
Nella contumacia degli altri convenuti, i costituiti e , CP_1 CP_2 CP_3
ed si sono opposti alla domanda;
la ha in particolare CP_4 Controparte_5 CP_1 rilevato che “non è costituito il regolare contraddittorio, in quanto… sono presenti anche altri fondi serventi che possono unire il fondo intercluso alla via pubblica con reciproco minor danno tra fondo dominante e fondo servente”; a loro volta, gli hanno Parte_1 chiesto, ove non optato per la servitù a carico del fondo della di “valutare lo CP_1 stato dei luoghi, onde vagliare se vi siano altre opzioni, oltre a quella prospettata sul
3 fondo degli odierni convenuti, che rispecchino i criteri di legge più consoni al fine della richiesta servitù di passaggio”.
Dalla ctu disposta dal tribunale è emerso che il fondo attoreo (oltre che, per il lato est, con i terreni di proprietà dei convenuti), per il lato nord confina con terreni censiti in catasto dell'agro di Isernia, fol. 38, di proprietà di soggetti non evocati in giudizio:
e (particella 995); ( particella Controparte_9 Controparte_10 Controparte_9
888); (particella 699). Controparte_11
Il ctu ha fra l'altro indicato, come possibile alternativa alle soluzioni prospettate dall'attore, l'opzione della costituzione della servitù di passaggio a favore del fondo intercluso a carico della particella 995 di proprietà di pur dando atto Controparte_9 di mutamenti dello stato dei luoghi intervenuti in corso di causa.
Con la sentenza n. 64 pubblicata il 28/02/2022, non notificata, il primo giudice ha rigettato la domanda, avendo ritenuto che:
- il passaggio più idoneo ai sensi dell'art. 2051 c.c. fosse quello individuato dal ctu attraverso la p.lla 995 di proprietà di (non rilevando in contrario le Controparte_9 colture ed i lavori intervenuti), soggetto tuttavia estraneo al giudizio;
- secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza (Cass. n. 1646/2017) ai fini della costituzione di servitù coattiva andasse esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio nei confronti del proprietari confinanti pretermessi;
- stante la controvertibilità della questione, le spese giudiziali dovessero dichiararsi compensate fra le parti, fatta eccezione per quelle di ctu poste a carico dell'attore.
2. -- Avverso tale decisione ha proposto appello con citazione notificata il Parte_1
3/09/2022 insistendo perché, previa rinnovazione della ctu (a dire dell'appellante erronea per la non asservibilità del terreno dello ai sensi dell'art. 1051, co.4, c.c.), sia CP_9 costituita la servitù coattiva, in quanto più conveniente per fondo dominante e servente, a carico del fondo della ed in subordine riproponendo le altre soluzioni proposte, CP_1 ivi compresa quella della servitù a carico dei fondi di proprietà degli altri confinanti che dovranno essere, all'occorrenza, parti necessarie del presente giudizio.
4 L'appellante ha inoltre espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti dei citati solo per l'integrità del contraddittorio in appello, essendo risultata non CP_8 proprietaria del bene in questione la dante causa degli stessi Persona_1
ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, deducendo la CP_1 correttezza della pronuncia di rigetto della domanda, conforme ai principi espressi dalla
S.C. richiamati dal tribunale.
Gli altri appellati hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
La causa è stata riservata per la decisione con ordinanza del 12/12/2024, con cui sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
3.-- Come esposto, il tribunale si è adeguato al principio, all'epoca della decisione confermato dalle sezioni unite della Cassazione, secondo il quale “la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, poichè solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza si realizza la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c.; ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta, perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi” (fra le altre, Cass. sez. unite . sez. un. 2013/n. 9685; Cass. 2017/n.
1646, citata dal primo giudice).
Secondo la motivazione della decisione delle sezioni unite, nel caso la servitù “risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente… Si tratterebbe del frammento di qualcosa che la disposizione citata configura come unitario e indivisibile, poiché soltanto nella sua interezza può svolgere la funzione che gli è propria. La carenza di una domanda formulata con tali limiti, allora, appare attenere non tanto al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum: non vi sono litisconsorti necessari pretermessi, poiché l'azione, come in concreto esercitata, non li riguarda;
ciò che difetta,
5 in realtà, è quella essenziale condizione dell'azione che consiste nella "possibilità giuridica" - ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento”.
Va tuttavia osservato che il suddetto orientamento è stato oggetto di condivisibile rimeditazione da parte della Cassazione a sez. unite, che con sentenza n. 1900 del 27/01/2025 ha ribadito il contrario indirizzo (di cui a Cass. sez. L, Sentenza n. 8485 del 28/05/2003; Sez. 1, Sentenza n. 1163 del 2017), ritenendo che
“in caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto”.
Dalla circostanza che l'attore non abbia citato in giudizio taluno dei proprietari dei fondi occludenti non appare logico - secondo le Sezioni unite - far derivare le conseguenze di una sorta di “rinuncia implicita” alla domanda.
Attraverso gli atti istruttori e, in particolare, gli accertamenti svolti in sede di consulenza tecnica d'ufficio, infatti, si verifica spesso l'individuazione di più percorsi tra loro alternativi, alcuni dei quali possono interessare fondi di terzi, perché originariamente non considerati dall'attore, in quanto quest'ultimo, mediante la proposizione della domanda giudiziale, ha individuato solo uno dei percorsi idonei ad assicurare al suo fondo l'accesso alla via pubblica e non perché abbia inteso far valere un diritto inesistente.
Conclude quindi la Cassazione che “l'esigenza che il passaggio coattivo venga costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone di ritenere che la domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.”.
6 4. -- La decisione di primo grado deve dunque essere riformata -non essendo stata preceduta dall'integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi intercludenti quello dell'attore-, con rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
La necessità della rimessione della causa al primo giudice rappresenta questione preliminare ed assorbente, rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio (nella specie peraltro, come sopra evidenziato, le parti hanno fatto più volte riferimento all'esigenza di estendere il contraddittorio agli altri confinanti) e tale da impedire al giudice di appello di statuire contemporaneamente in merito alla procedibilità ed ammissibilità delle domande propostegli ed alla legittimazione delle parti, così come, nella specie, di effettuare qualsiasi valutazione circa le concrete possibilità di costituzione della servitù a carico dei terreni dei singoli litisconsorti (cfr. Cass. 2007/n.16982; Cass.
n. 432 del 14/01/2003).
5.-- Quanto alle spese processuali del giudizio di primo grado (dichiarate dal primo giudice compensate fra le parti, ad esclusione delle spese di ctu, a carico dell'attore), si reputa opportuno demandarne la regolamentazione al giudice nuovamente investito della causa perchè vi provveda all'esito della valutazione complessiva dell'esito della controversia -in caso di rimessione al primo giudice, la giurisprudenza di legittimità non reputa obbligatoria la statuizione in ordine alle spese di primo grado da parte del giudice di appello, tenuto invece a provvedere su quelle del secondo grado (cfr. Cass. 2006/n.13550; Cass.
2010/n.16765; Cass. 2021/n. 11865)-.
Relativamente alle spese di appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, co 2., c.p.c. per la relativa dichiarazione di integrale compensazione fra tutte le parti costituite, in considerazione del recente mutamento della giurisprudenza in ordine alla rilevata questione dirimente.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da con citazione notificata il 3/09/2022, nei Parte_1
CP_ confronti di di , , , e CP_1 CP_5 CP_2 CP_4 CP_3 CP_6
7 nonché di e CA ER, avverso la sentenza n. 64/2022 Parte_1 CP_8 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado per difetto di contraddittorio, non essendo stati convenuti in giudizio, quali litisconsorti necessari,
e Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
2) per l'effetto, ordina la rimessione della causa al Tribunale di Isernia, il quale si pronuncerà anche in ordine alle spese di primo grado, entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 16/09/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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