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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3742/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza della Vittoria n. 16, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
E
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Carmela Filice - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e
contributive.
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) ordinare al , in Controparte_1
persona del Ministro pro-tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di
ricostruzione di carriera prot. n. 311 del 14.01.2013, emesso dal Dirigente Scolastico
dell' , il servizio pre-ruolo prestato Controparte_3
dall'odierno ricorrente, computando il medesimo per intero sia ai fini giuridici sia ai fini
economici e con riconoscimento, quindi, di ulteriori anni 0 mesi 4 e giorni 6; 2)
riconoscere, altresì, in favore del ricorrente il diritto all'applicazione del meccanismo di
salvaguardia di cui al CCNL del 04 agosto 2011, con riconoscimento, quindi, del
differenziale retributivo intercorrente fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-
8; 3) conseguentemente, ordinare al , in persona del Controparte_1
pro-tempore di inquadrare il ricorrente, alla data dell'1.09.2011, nella fascia CP_4
stipendiale 3-8, avendo completato in data 15.08.2009 il servizio rientrante nella fascia
stipendiale 0-2; 4) con riferimento, quindi, alle differenze retributive non prescritte,
correlate alla chiesta maggiore anzianità di servizio, dichiarare il diritto del sig.
a percepire: - le differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia Parte_1
stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dal 16.08.2022 (giorno d'ingresso nella
fascia 15-20 sulla base del servizio effettivamente svolto) al 21.12.2022 (data di
ultimazione della fascia stipendiale 9-14 sulla base dell'impugnato decreto di
ricostruzione della carriera); 5) condannare, quindi, il Controparte_1
, in persona del a pagare all'odierno ricorrente le
[...] Controparte_5
corrispondenti differenze retributive oltre al maggior importo fra interessi legali e
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
6) condannare, inoltre, il
, in persona del pro-tempore a versare nei Controparte_1 CP_4
confronti dell' le differenze contributive maturate correlate alla maggiorazione CP_2
retributiva riconosciuta in favore del ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di
servizio; 7) condannare il , n persona del Controparte_1 CP_4
2 pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore dei
procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e
per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute
e/o prescritte le pretese economiche ivi formulate, ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c.,
limitando l'eventuale riconoscimento dei correlati diritti economici agli ultimi cinque
anni, secondo quanto il giudice riterrà di giustizia tenendo conto del divieto di cumulo
indicato nella presente memoria;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di
giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., poiché
l'Amministrazione resistente si è difesa con propri dipendenti…”.
CP_ Conclusioni dell' “… - in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
giudiziale veicolata da parte ricorrente - condannare l'azienda resistente al pagamento
CP_ nei confronti dell' di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al
periodo oggetto di accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio
e salvo ogni altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio presso l'Istituto
d'Istruzione Superiore di San Giovanni In Fiore con il profilo professionale di cuoco;
che era stato assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2011; che,
prima dell'assunzione, aveva prestato servizio per il resistente con contratti a CP_1
tempo determinato dall'anno scolastico 1990/1991; che, con decreto n. prot. 311 del
14.1.2013, il dirigente scolastico dell' Controparte_6
aveva riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva
[...]
anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994 che non prevedeva il riconoscimento integrale dei servizi non di ruolo, ma nei limiti dei 2/3 per gli anni
3 successivi ai primi quattro anni;
che, per l'aspetto indicato, si configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva 99/70/CE; che l'anzianità di servizio andava calcolata in riferimento alle giornate di lavoro effettivamente prestate e, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali, con le conseguenti differenze retributive;
che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal CCNL del
4.8.2011; che spettavano altresì le differenze contributive correlate alla maggiorazione
CP_ retributiva, da versare in favore dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il
27.1.2025.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che si era verificata la prescrizione per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 569 D. Lgs. 297/1994
non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, dovendosi tener conto anche del meccanismo del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR 399/1988; che i conteggi erano errati;
che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero
doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione della contribuzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
4 La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha modificato le conclusioni rassegnate originariamente [validamente,
atteso che il difensore in tal modo hanno esercitato la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, distinguendosi così tale rinuncia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (cfr. Cass. 1439/2002; Cass. 28146/2013; Cass.
13636/2024)], con cui chiedeva il riconoscimento e la condanna al pagamento delle differenze retributive anche per il periodo 1.9.2011/21.12.2016, limitando la richiesta di pagamento delle differenze retributive al periodo 16.8.2022/21.12.2022.
In tal modo, non sussiste la prescrizione eccepita dal resistente, richiamandosi CP_1
il principio per cui l'anzianità di servizio in ruolo configura un mero fatto giuridico,
come tale insuscettibile di una prescrizione, riferibile invece alle conseguenziali differenze retributive (cfr. Cass. 2232/2020).
CP_ Non vi è neppure prescrizione per la contribuzione chiesta per il medesimo periodo,
per la quale dovrebbe trovare in ogni caso applicazione l'art. 3, comma 10-bis, della legge
335/1995.
Facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
L'azione proposta deve qualificarsi come diretta alla “declaratoria iuris” del diritto ed alla richiesta di condanna generica del al pagamento delle differenze retributive, CP_1
5 atteso che la parte ricorrente chiede fondamentalmente l'accertamento del diritto azionato,
anche in riferimento ai diversi scaglioni specificatamente indicati.
Secondo il principio - applicabile anche per le annualità precedenti alla Direttiva -
consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. nn. 22558/2016,
23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918,
19270 del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta
sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha
affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei
lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere
fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto
dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario,
qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in
modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5
del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego
riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale
6 principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la
conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo
determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015,
in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine
non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed
astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la
distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto 57 e con Persona_2
riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) …”
(così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così la
Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel
senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di
servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità
pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al
momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima
autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di
stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata
da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice
fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base
7 a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione
oggettiva di tal genere”.
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE
n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale
riconoscimento, all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità
maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale
ricostituzione di carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno superato un
concorso. In tale contesto, va rammentato che il diritto dell'Unione non impone agli Stati
membri di trattare in modo identico i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un
concorso generale e quelli assunti in base ai titoli, sulla base dell'esperienza professionale
da essi maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, dato che tale
disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di tenere conto delle qualifiche
richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di ruolo devono
assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla
rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre
2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”. Per_3
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
8 Va infine osservato che i principi indicati trovano applicazione anche nel caso in esame
(cfr. Cass. Sez. Lav. 2924/2020: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al
riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo
prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici
ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini
economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della
richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con
la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli
dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”).
I principi indicati, ancora, debbono valere anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione (cfr. ancora Cass. Sez.
Lav. 2924/2020 sopra citata: “viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in
godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai
soli assunti a tempo indeterminato”).
Deve dunque applicarsi anche per la posizione della parte ricorrente la norma contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.
9 Su tali premesse, deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del precedente CP_1
alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (dovendosi anche considerare l'assenza di contestazioni specifiche da parte del resistente in CP_1
riferimento alle circostanze di fatto affermate dalla parte ricorrente) per il periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo, senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1
conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata per il periodo 16.8.2022/21.12.2022,
come chiesto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' per il medesimo periodo.
In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la rinuncia parziale alla domanda originariamente formulata, sicché le stesse si compensano per la posizione del
[...]
. Controparte_1
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano egualmente, attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto,
dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio,
del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio
10 effettivamente prestato senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al
CCNL 4.8.2011, nei termini indicati in motivazione;
condanna il resistente al pagamento delle differenze retributive conseguenti al CP_1
riconoscimento dell'anzianità maturata per il periodo 16.8.2022/21.12.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6,
della legge 412/1991;
condanna il Ministero convenuto al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei
CP_ confronti dell' per il periodo 16.8.2022/21.12.2022;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 12.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
11
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3742/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza della Vittoria n. 16, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
E
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Carmela Filice - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e
contributive.
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) ordinare al , in Controparte_1
persona del Ministro pro-tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di
ricostruzione di carriera prot. n. 311 del 14.01.2013, emesso dal Dirigente Scolastico
dell' , il servizio pre-ruolo prestato Controparte_3
dall'odierno ricorrente, computando il medesimo per intero sia ai fini giuridici sia ai fini
economici e con riconoscimento, quindi, di ulteriori anni 0 mesi 4 e giorni 6; 2)
riconoscere, altresì, in favore del ricorrente il diritto all'applicazione del meccanismo di
salvaguardia di cui al CCNL del 04 agosto 2011, con riconoscimento, quindi, del
differenziale retributivo intercorrente fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-
8; 3) conseguentemente, ordinare al , in persona del Controparte_1
pro-tempore di inquadrare il ricorrente, alla data dell'1.09.2011, nella fascia CP_4
stipendiale 3-8, avendo completato in data 15.08.2009 il servizio rientrante nella fascia
stipendiale 0-2; 4) con riferimento, quindi, alle differenze retributive non prescritte,
correlate alla chiesta maggiore anzianità di servizio, dichiarare il diritto del sig.
a percepire: - le differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia Parte_1
stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dal 16.08.2022 (giorno d'ingresso nella
fascia 15-20 sulla base del servizio effettivamente svolto) al 21.12.2022 (data di
ultimazione della fascia stipendiale 9-14 sulla base dell'impugnato decreto di
ricostruzione della carriera); 5) condannare, quindi, il Controparte_1
, in persona del a pagare all'odierno ricorrente le
[...] Controparte_5
corrispondenti differenze retributive oltre al maggior importo fra interessi legali e
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
6) condannare, inoltre, il
, in persona del pro-tempore a versare nei Controparte_1 CP_4
confronti dell' le differenze contributive maturate correlate alla maggiorazione CP_2
retributiva riconosciuta in favore del ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di
servizio; 7) condannare il , n persona del Controparte_1 CP_4
2 pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore dei
procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e
per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute
e/o prescritte le pretese economiche ivi formulate, ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c.,
limitando l'eventuale riconoscimento dei correlati diritti economici agli ultimi cinque
anni, secondo quanto il giudice riterrà di giustizia tenendo conto del divieto di cumulo
indicato nella presente memoria;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di
giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., poiché
l'Amministrazione resistente si è difesa con propri dipendenti…”.
CP_ Conclusioni dell' “… - in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
giudiziale veicolata da parte ricorrente - condannare l'azienda resistente al pagamento
CP_ nei confronti dell' di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al
periodo oggetto di accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio
e salvo ogni altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio presso l'Istituto
d'Istruzione Superiore di San Giovanni In Fiore con il profilo professionale di cuoco;
che era stato assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2011; che,
prima dell'assunzione, aveva prestato servizio per il resistente con contratti a CP_1
tempo determinato dall'anno scolastico 1990/1991; che, con decreto n. prot. 311 del
14.1.2013, il dirigente scolastico dell' Controparte_6
aveva riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva
[...]
anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994 che non prevedeva il riconoscimento integrale dei servizi non di ruolo, ma nei limiti dei 2/3 per gli anni
3 successivi ai primi quattro anni;
che, per l'aspetto indicato, si configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva 99/70/CE; che l'anzianità di servizio andava calcolata in riferimento alle giornate di lavoro effettivamente prestate e, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali, con le conseguenti differenze retributive;
che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal CCNL del
4.8.2011; che spettavano altresì le differenze contributive correlate alla maggiorazione
CP_ retributiva, da versare in favore dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il
27.1.2025.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che si era verificata la prescrizione per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 569 D. Lgs. 297/1994
non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, dovendosi tener conto anche del meccanismo del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR 399/1988; che i conteggi erano errati;
che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero
doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione della contribuzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
4 La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha modificato le conclusioni rassegnate originariamente [validamente,
atteso che il difensore in tal modo hanno esercitato la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, distinguendosi così tale rinuncia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (cfr. Cass. 1439/2002; Cass. 28146/2013; Cass.
13636/2024)], con cui chiedeva il riconoscimento e la condanna al pagamento delle differenze retributive anche per il periodo 1.9.2011/21.12.2016, limitando la richiesta di pagamento delle differenze retributive al periodo 16.8.2022/21.12.2022.
In tal modo, non sussiste la prescrizione eccepita dal resistente, richiamandosi CP_1
il principio per cui l'anzianità di servizio in ruolo configura un mero fatto giuridico,
come tale insuscettibile di una prescrizione, riferibile invece alle conseguenziali differenze retributive (cfr. Cass. 2232/2020).
CP_ Non vi è neppure prescrizione per la contribuzione chiesta per il medesimo periodo,
per la quale dovrebbe trovare in ogni caso applicazione l'art. 3, comma 10-bis, della legge
335/1995.
Facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
L'azione proposta deve qualificarsi come diretta alla “declaratoria iuris” del diritto ed alla richiesta di condanna generica del al pagamento delle differenze retributive, CP_1
5 atteso che la parte ricorrente chiede fondamentalmente l'accertamento del diritto azionato,
anche in riferimento ai diversi scaglioni specificatamente indicati.
Secondo il principio - applicabile anche per le annualità precedenti alla Direttiva -
consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. nn. 22558/2016,
23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918,
19270 del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta
sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha
affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei
lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere
fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto
dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario,
qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in
modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5
del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego
riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale
6 principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la
conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo
determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015,
in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine
non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed
astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la
distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto 57 e con Persona_2
riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) …”
(così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così la
Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel
senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di
servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità
pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al
momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima
autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di
stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata
da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice
fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base
7 a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione
oggettiva di tal genere”.
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE
n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale
riconoscimento, all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità
maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale
ricostituzione di carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno superato un
concorso. In tale contesto, va rammentato che il diritto dell'Unione non impone agli Stati
membri di trattare in modo identico i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un
concorso generale e quelli assunti in base ai titoli, sulla base dell'esperienza professionale
da essi maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, dato che tale
disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di tenere conto delle qualifiche
richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di ruolo devono
assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla
rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre
2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”. Per_3
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
8 Va infine osservato che i principi indicati trovano applicazione anche nel caso in esame
(cfr. Cass. Sez. Lav. 2924/2020: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al
riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo
prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici
ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini
economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della
richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con
la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli
dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”).
I principi indicati, ancora, debbono valere anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione (cfr. ancora Cass. Sez.
Lav. 2924/2020 sopra citata: “viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in
godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai
soli assunti a tempo indeterminato”).
Deve dunque applicarsi anche per la posizione della parte ricorrente la norma contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.
9 Su tali premesse, deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del precedente CP_1
alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (dovendosi anche considerare l'assenza di contestazioni specifiche da parte del resistente in CP_1
riferimento alle circostanze di fatto affermate dalla parte ricorrente) per il periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo, senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1
conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata per il periodo 16.8.2022/21.12.2022,
come chiesto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' per il medesimo periodo.
In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la rinuncia parziale alla domanda originariamente formulata, sicché le stesse si compensano per la posizione del
[...]
. Controparte_1
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano egualmente, attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto,
dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio,
del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio
10 effettivamente prestato senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al
CCNL 4.8.2011, nei termini indicati in motivazione;
condanna il resistente al pagamento delle differenze retributive conseguenti al CP_1
riconoscimento dell'anzianità maturata per il periodo 16.8.2022/21.12.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6,
della legge 412/1991;
condanna il Ministero convenuto al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei
CP_ confronti dell' per il periodo 16.8.2022/21.12.2022;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 12.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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