Sentenza 24 settembre 2009
Massime • 1
L'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di imputato tossicodipendente o alcooldipendente in luogo della misura detentiva carceraria è subordinata alla condizione che il trattamento di disintossicazione venga effettuato presso una struttura residenziale non solo nel caso in cui si proceda per i reati di rapina aggravata ed estorsione aggravata, ma anche in ogni altro caso in cui il giudice ritenga sussistenti "particolari esigenze cautelari".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2009, n. 43396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43396 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 24/09/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1048
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 20311/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE UC, n. a Oggiono l'11.4.1985;
avverso l'ordinanza in data 1.4.2009 del Tribunale di Milano, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal medesimo imputato avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecco in data 6.3.2009;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto da TE UC avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Lecco che aveva respinto l'istanza di - revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al TE quale indagato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale della libertà ha osservato che un'analoga istanza dell'indagato era stata, di recente, respinta dal medesimo Tribunale in base al rilievo, fatto proprio dai giudici del provvedimento impugnato, che non potevano ritenersi sussistenti elementi di novità tali da affievolire la necessità della misura restrittiva della detenzione in carcere, applicata all'indagato al fine di soddisfare le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione criminosa e di inquinamento probatorio. Sul punto sono stati valorizzati nell'ordinanza la gravità del reato ascritto all'imputato, in considerazione del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso (circa 800 gr. di hashish), e l'accertamento della cessione della stessa a terzi, tra cui anche un minorenne. Il Tribunale della libertà ha, poi, rilevato che l'unico elemento di novità addotto a sostegno della richiesta di sostituzione della misura detentiva in carcere è costituito dalla prova, attualmente fornita dall'indagato, circa il suo stato di tossicodipendenza e la produzione di un idoneo programma di trattamento disintossicante.
Sul punto l'ordinanza ha affermato che sussistono particolari esigenze cautelari ostative alla applicazione di una misura diversa dall'eventuale ricovero in una struttura residenziale, non richiesta dall'interessato, ai fini del trattamento di disintossicazione, in considerazione delle risultanze delle ulteriori indagini, dalle quali è emerso che l'indagato aveva posto in essere un'intensa attività di spaccio, protrattasi per anni.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il TE, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 e vizi di motivazione del provvedimento.
Si osserva che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, come novellato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, detta regole che derogano alla ordinaria disciplina in materia di applicazione delle misure cautelari al fine di favorire, attraverso un trattamento diverso e più favorevole, il recupero e la riabilitazione dei soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti;
che nei confronti di tali soggetti il legislatore ha introdotto una presunzione di incompatibilità della custodia in carcere, salvo il caso in cui si sia in presenza di esigenze cautelari eccezionali, ovvero nelle ipotesi in cui la persona sia indagata per i reati di cui all'art. 628 c.p., comma 3, o art. 629 c.p., comma 2, nel qual caso il programma di disintossicazione può essere effettuato solo presso una struttura residenziale;
che inoltre le eccezionali esigenze cautelari devono essere individuate in elementi che superano il requisito della concretezza richiesta dall'art. 274 c.p.p. e devono raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla detenzione in carcere, continui a commettere delitti.
Si deduce, quindi, che il TE non è indagato per nessuno dei predetti reati ostativi alla concessione degli arresti domiciliari, ne' il Tribunale della libertà ha ravvisato a suo carico le eccezionali esigenze cautelari richieste dalla legge, ma solo quelle normali connesse alla applicazione della misura cautelare. Sul punto si deduce inoltre che l'affermazione contenuta nell'ordinanza, secondo la quale sarebbe stata accertata un'intensa attività di spaccio posta in essere dall'indagato nel corso degli anni, contrasta con le effettive risultanze delle indagini. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Si deduce, in sintesi, che il Tribunale della libertà ha erroneamente indicato il periodo di detenzione sofferta dall'indagato in tre mesi, mentre in effetti si tratta di oltre sette mesi;
ha illogicamente escluso l'esistenza di elementi di novità, malgrado la prospettazione da parte del TE di un idoneo programma terapeutico di recupero concordato con una struttura pubblica;
ha omesso di valutare adeguatamente il contesto familiare dell'indagato, che ne può favorire il reinserimento sociale, trattandosi anche di soggetto incensurato. Si deduce inoltre che è stato erroneamente ritenuto ancora sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, malgrado la sostanziale conclusione delle indagini preliminari, e che sul punto è stata ritenuta non veritiera e calunniosa l'affermazione del TE di non avere ceduto la sostanza stupefacente al coimputato minore AB, benché le risultanze delle indagini dovessero far ritenere veritiera la versione del TE relativamente ai rapporti con il predetto minore. Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che il difensore del ricorrente con atto datato 4.9.2009 ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Tale rinuncia è, però, inammissibile, provenendo da un soggetto non legittimato. L'art. 589 c.p.p., comma 2, dispone, infatti, che le parti private possono rinunciare alla impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale, sicché l'esercizio di detta facoltà ha natura strettamente personale, mentre il difensore rinunciante non risulta munito di procura speciale all'uopo rilasciatagli dal TE. Osserva, quindi, la Corte in ordine al primo motivo di gravame che secondo la formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in L. n. 49 del 2006, nei confronti di soggetto tossicodipendente o alcool di pendente, che avesse in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici o altra struttura autorizzata, non poteva essere disposta la misura cautelare della custodia in carcere, salva l'ipotesi della sussistenza di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" (art. 89, comma 1). Analoga previsione era formulata nell'art. 89, comma 2, con riferimento alla posizione dell'imputato tossicodipendente o alcooldipendente, al quale risultasse già applicata la custodia cautelare in carcere e richiedesse di sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici o altra struttura autorizzata, disponendosi che nei confronti di tali soggetti la misura cautelare doveva essere revocata, salva la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Sicché detta normativa conteneva l'esclusivo riferimento alle esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza", oltre all'ipotesi di imputazione per i reati richiamati nell'art. 89, comma 4, quale causa ostativa, in termini assoluti, alla mancata applicazione o revoca della misura cautelare della custodia in carcere.
A seguito delle modificazioni introdotte nell'art. 89, commi 1 e 2, dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 sexies, comma 1, lett. a) e b), convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, la previsione della normativa in materia risulta più articolata. Sia il primo che l'art. 89, comma 4, come sostituiti dalla novella legislativa, nella prima parte dispongono la applicazione degli arresti domiciliari o la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, e non più la mera mancata applicazione o revoca della misura restrittiva più affittiva, nei confronti dei soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano già in corso o richiedano di sottoporsi ad un programma di disintossicazione presso servizi pubblici o strutture private autorizzate, salvo che sussistano esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza". Sicché resta fermo il carattere ostativo alla mancata applicazione o revoca della custodia cautelare in carcere delle predette esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, oltre alle imputazioni di cui all'art. 89, comma 4, anche esso come sostituito dal cit. D.L. n. 272 del 2005. A tale previsione nella seconda parte, sia del primo che dell'art. 89, comma 2, è stata, poi, aggiunta la seguente: "Quando si procede per i delitti di cui agli art. 628 c.p., comma 3, e art. 629 c.p., comma 2, e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in un struttura residenziale." (comma 1), ovvero "subordina l'accoglimento dell'istanza alla individuazione di una struttura residenziale." (comma 2). Ai sensi delle citate disposizioni, pertanto, la applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di imputato tossicodipendente o alcooldipendente, al quale dovrebbe essere applicata la custodia cautelare in carcere, ovvero la sostituzione di detta misura cautelare con gli arresti domiciliari, possono essere disposte solo nelle ipotesi in cui il trattamento di disintossicazione venga effettuato presso una struttura residenziale, sia allorché si proceda per i delitti di cui all'art. 628 c.p., comma 3, e art. 629 c.p., comma 2, sia in ogni altro caso in cui il giudice ritenga sussistenti "particolari esigenze cautelari".
Infatti l'utilizzazione dell'espressione "e comunque" dopo la indicazione dei delitti di rapina ed estorsione aggravata si palesa univocamente significativa del riferimento della norma anche ad ogni altra ipotesi in cui, indipendentemente dal reato per il quale si procede, siano ravvisate dal giudice che emette il provvedimento "particolari esigenze cautelar?', il cui soddisfacimento non può essere assicurato dalla sola applicazione degli arresti domiciliari. Tanto precisato in punto di diritto, si deve quindi rilevare che l'ordinanza ha fatto correttamente riferimento alla esistenza di particolari esigenze cautelari che, nel caso in esame, avrebbero imposto l'obbligo di disporre il trattamento terapeutico presso una struttura residenziale, mentre l'imputato non ne ha fatto richiesta (circostanza peraltro incontroversa).
Inoltre, la motivazione sul punto delle particolari esigenze cautelari appare adeguatamente soddisfatta mediante il riferimento all'intensa attività di spaccio posta in essere dall'imputato e protrattasi per anni, di cui vengono indicate le fonti di prova, sicché detta motivazione si palesa adeguata e non censurabile in sede di legittimità. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
L'ordinanza ha, altresì, correttamente osservato che il mero decorso del tempo non è elemento rilevante ex sè al fine di far ritenere modificato il quadro delle esigenze cautelari (cfr. sez. 2^, 8.11.2007 n. 45213, Lombardo, RV 238518), sicché i rilievi in ordine alla effettiva durata della custodia in carcere subita dal ricorrente si palesano del tutto inconferenti.
Il Tribunale della libertà inoltre ha tenuto conto della prospettazione dell'indagato, relativa alla volontà di sottoporsi ad un trattamento terapeutico di recupero, sicché anche la censura per vizi di motivazione su tale punto è infondata.
Nel resto le deduzioni del ricorrente costituiscono una mera censura sulla base di deduzioni fattuali delle valutazioni di merito contenute nell'ordinanza e sono, perciò, inammissibili. Va solo precisato che le particolari esigenze cautelari sono esclusivamente riferite dall'ordinanza al pericolo di reiterazione criminosa e non anche al pericolo di inquinamento probatorio e sono, perciò, in ogni caso inconferenti le deduzioni del ricorrente su tale punto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2009