CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 834/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 689/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Piazza Della Repubblica 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 349 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 180/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 iscritto al n.11 della sezione A nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Castrovillari, ed elettivamente domiciliato, anche digitalmente, presso lo stesso difensore il cui studio sito in Indirizzo_1
ricorreva contro il Comune di TREBISACCE, avverso l' avviso di accertamento esecutivo N. 349 del 19/11/2024 pervenuto il 27 novembre 2024 avente ad oggetto I.M.U. –
ANNO 2019 con il quale richiede una differenza a titolo di imposta, interessi ed accessori per complessive €. 481,18..
In particolare, il ricorrente eccepiva:
1.la violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
2.l'inesistenza dell'atto per carenza di legittimazione del soggetto firmatario, non in possesso del titolo di studio richiesto;
3.la nullità dell'atto quale provvedimento automatizzato privo dei requisiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n.
39/1993;
4.l'inesistenza dell'atto esecutivo per inesistenza e/o invalidità della notificazione;
5.l'inesistenza dell'atto per assenza di firma autografa;
6.la violazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, nonché l'erronea imposizione su immobili esenti o costituenti abitazione principale.
Il Comune di Trebisacce si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'atto impugnato e contestando puntualmente tutti i motivi dedotti dalla parte ricorrente.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa ribadendo le proprie difese.
La causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente impone all'amministrazione finanziaria l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo effettivo nei procedimenti che sfociano nell'adozione di atti impositivi incidenti in modo diretto e sfavorevole sulla sfera giuridica del contribuente.
Nel caso di specie, dagli atti di causa non risulta che il Comune abbia instaurato alcuna forma di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo. Tale omissione integra un vizio procedimentale rilevante, che comporta l'annullabilità dell'atto impugnato, trattandosi di garanzia essenziale posta a tutela del diritto di difesa del contribuente.
L'avviso di accertamento risulta sottoscritto dal funzionario responsabile dell'area finanziaria, individuato con delibera di Giunta Comunale n. 181/2020.
Tuttavia, parte ricorrente ha specificamente contestato la carenza dei requisiti soggettivi in capo al firmatario, evidenziando la mancanza del titolo di studio universitario necessario per l'attribuzione della qualifica di funzionario con poteri di accertamento tributario.
L'atto impugnato si presenta come provvedimento generato mediante procedura automatizzata, privo tuttavia di un'esposizione intelligibile dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria. La motivazione è del tutto apparente e non consente al contribuente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione nella determinazione della maggiore imposta richiesta, in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.
L'accertamento esecutivo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019. Ne consegue che la notificazione dello stesso assume natura di elemento costitutivo dell'atto.
Nel caso in esame, l'avviso risulta inviato a mezzo del servizio postale senza l'osservanza delle forme prescritte dagli artt. 137 e ss. c.p.c., né reca l'indicazione del soggetto notificatore o delle modalità di notifica. Tale carenza determina l'inesistenza giuridica della notificazione e, conseguentemente, dell'atto stesso, non essendo ammissibili sanatorie per raggiungimento dello scopo.
L'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 impone che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti dal funzionario responsabile.
La possibilità di sostituire la firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, prevista dall'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995, è subordinata all'adozione di uno specifico provvedimento dirigenziale che indichi il nominativo del funzionario e la fonte dei dati utilizzati.
Nel caso di specie, tali presupposti non risultano soddisfatti, né l'atto impugnato reca alcun riferimento al provvedimento autorizzativo. Ne consegue la radicale inesistenza dell'avviso per difetto di sottoscrizione.
Il ricorrente ha altresì dimostrato che parte degli immobili oggetto di accertamento sono adibiti a magazzini per attrezzature agricole, esenti da IMU, nonché che altre particelle catastali costituiscono un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il Comune non ha fornito adeguata prova contraria né ha chiarito i criteri di determinazione della base imponibile, con ulteriore conferma dell'illegittimità della pretesa tributaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone: accoglie il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1; annulla l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 349 del 19/11/2024 emesso dal Comune di Trebisacce per IMU anno 2019; condanna il Comune di
Trebisacce alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 689/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Piazza Della Repubblica 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 349 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 180/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 iscritto al n.11 della sezione A nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Castrovillari, ed elettivamente domiciliato, anche digitalmente, presso lo stesso difensore il cui studio sito in Indirizzo_1
ricorreva contro il Comune di TREBISACCE, avverso l' avviso di accertamento esecutivo N. 349 del 19/11/2024 pervenuto il 27 novembre 2024 avente ad oggetto I.M.U. –
ANNO 2019 con il quale richiede una differenza a titolo di imposta, interessi ed accessori per complessive €. 481,18..
In particolare, il ricorrente eccepiva:
1.la violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
2.l'inesistenza dell'atto per carenza di legittimazione del soggetto firmatario, non in possesso del titolo di studio richiesto;
3.la nullità dell'atto quale provvedimento automatizzato privo dei requisiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n.
39/1993;
4.l'inesistenza dell'atto esecutivo per inesistenza e/o invalidità della notificazione;
5.l'inesistenza dell'atto per assenza di firma autografa;
6.la violazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, nonché l'erronea imposizione su immobili esenti o costituenti abitazione principale.
Il Comune di Trebisacce si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'atto impugnato e contestando puntualmente tutti i motivi dedotti dalla parte ricorrente.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa ribadendo le proprie difese.
La causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente impone all'amministrazione finanziaria l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo effettivo nei procedimenti che sfociano nell'adozione di atti impositivi incidenti in modo diretto e sfavorevole sulla sfera giuridica del contribuente.
Nel caso di specie, dagli atti di causa non risulta che il Comune abbia instaurato alcuna forma di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo. Tale omissione integra un vizio procedimentale rilevante, che comporta l'annullabilità dell'atto impugnato, trattandosi di garanzia essenziale posta a tutela del diritto di difesa del contribuente.
L'avviso di accertamento risulta sottoscritto dal funzionario responsabile dell'area finanziaria, individuato con delibera di Giunta Comunale n. 181/2020.
Tuttavia, parte ricorrente ha specificamente contestato la carenza dei requisiti soggettivi in capo al firmatario, evidenziando la mancanza del titolo di studio universitario necessario per l'attribuzione della qualifica di funzionario con poteri di accertamento tributario.
L'atto impugnato si presenta come provvedimento generato mediante procedura automatizzata, privo tuttavia di un'esposizione intelligibile dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria. La motivazione è del tutto apparente e non consente al contribuente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione nella determinazione della maggiore imposta richiesta, in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.
L'accertamento esecutivo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019. Ne consegue che la notificazione dello stesso assume natura di elemento costitutivo dell'atto.
Nel caso in esame, l'avviso risulta inviato a mezzo del servizio postale senza l'osservanza delle forme prescritte dagli artt. 137 e ss. c.p.c., né reca l'indicazione del soggetto notificatore o delle modalità di notifica. Tale carenza determina l'inesistenza giuridica della notificazione e, conseguentemente, dell'atto stesso, non essendo ammissibili sanatorie per raggiungimento dello scopo.
L'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 impone che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti dal funzionario responsabile.
La possibilità di sostituire la firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, prevista dall'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995, è subordinata all'adozione di uno specifico provvedimento dirigenziale che indichi il nominativo del funzionario e la fonte dei dati utilizzati.
Nel caso di specie, tali presupposti non risultano soddisfatti, né l'atto impugnato reca alcun riferimento al provvedimento autorizzativo. Ne consegue la radicale inesistenza dell'avviso per difetto di sottoscrizione.
Il ricorrente ha altresì dimostrato che parte degli immobili oggetto di accertamento sono adibiti a magazzini per attrezzature agricole, esenti da IMU, nonché che altre particelle catastali costituiscono un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il Comune non ha fornito adeguata prova contraria né ha chiarito i criteri di determinazione della base imponibile, con ulteriore conferma dell'illegittimità della pretesa tributaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone: accoglie il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1; annulla l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 349 del 19/11/2024 emesso dal Comune di Trebisacce per IMU anno 2019; condanna il Comune di
Trebisacce alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.