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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6871/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011855923000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249011855923000, con cui ER su incarico della Regione Calabria ha richiesto il pagamento di € 66,27 (al netto di interessi e sanzioni), per tassa automobilistica anno 2016, di cui alla cartella n. 03420210014168953000, asseritamente notificata in data 05.5.2023, e ne ha chiesto l'annullamento.
Ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione.
Agenzia Riscossione e la Regione Calabria hanno resistito al ricorso.
La Corte all'udienza del 12/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento.
Il motivo è infondato, atteso che ER, costituendosi in giudizio, ha versato in atti le ricevuta di accettazione e di consegna della PEC con cui è stata notificata la cartella alla ricorrente. Avverso tale documentazione, questa ultima non ha sollevato alcuna contestazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha eccepito l'estinzione del credito per il decorso del termine prescrizionale, per mancata notifica di atti interruttivi.
Il motivo è inammissibile.
Alcuna rilevanza infatti spiegano le deduzioni difensive del ricorrente circa la non dovutezza del carico tributario portato dall'atto impugnato, atteso che i vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dell'avviso di intimazione non sono deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultimo, eccettuato il caso in cui solo attraverso esso il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata.
L'avviso di intimazione, infatti, quando fa seguito ad una cartella ritualmente notificata, come nel caso in esame, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base alla cartella e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, comma 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (ex multis, Cass. n. 17937 del 2004, n. 15207 del 2000).
Pertanto, in questa sede non può essere fatta valere l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica della cartella.
Nel contempo, tenuto conto che la cartella è stata notificata il 5.5.2023, deve ritenersi che la pretesa tributaria non si sia prescritta neanche successivamente alla notificazione di detta cartella, essendo la notifica dell'atto impugnato (28.8.2024) intervenuta nel termine triennale di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 100,00 per compensi, oltre accessori di legge, ciascuno, da distrarsi in favore del procuratore costituito, se richiesto.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6871/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011855923000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249011855923000, con cui ER su incarico della Regione Calabria ha richiesto il pagamento di € 66,27 (al netto di interessi e sanzioni), per tassa automobilistica anno 2016, di cui alla cartella n. 03420210014168953000, asseritamente notificata in data 05.5.2023, e ne ha chiesto l'annullamento.
Ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione.
Agenzia Riscossione e la Regione Calabria hanno resistito al ricorso.
La Corte all'udienza del 12/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento.
Il motivo è infondato, atteso che ER, costituendosi in giudizio, ha versato in atti le ricevuta di accettazione e di consegna della PEC con cui è stata notificata la cartella alla ricorrente. Avverso tale documentazione, questa ultima non ha sollevato alcuna contestazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha eccepito l'estinzione del credito per il decorso del termine prescrizionale, per mancata notifica di atti interruttivi.
Il motivo è inammissibile.
Alcuna rilevanza infatti spiegano le deduzioni difensive del ricorrente circa la non dovutezza del carico tributario portato dall'atto impugnato, atteso che i vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dell'avviso di intimazione non sono deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultimo, eccettuato il caso in cui solo attraverso esso il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata.
L'avviso di intimazione, infatti, quando fa seguito ad una cartella ritualmente notificata, come nel caso in esame, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base alla cartella e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, comma 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (ex multis, Cass. n. 17937 del 2004, n. 15207 del 2000).
Pertanto, in questa sede non può essere fatta valere l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica della cartella.
Nel contempo, tenuto conto che la cartella è stata notificata il 5.5.2023, deve ritenersi che la pretesa tributaria non si sia prescritta neanche successivamente alla notificazione di detta cartella, essendo la notifica dell'atto impugnato (28.8.2024) intervenuta nel termine triennale di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 100,00 per compensi, oltre accessori di legge, ciascuno, da distrarsi in favore del procuratore costituito, se richiesto.