Sentenza breve 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 11/05/2026, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00898/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2026, proposto da
GE ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Campoccia, Anna Lucia Sanasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
DSU AN - Azienda della Regione AN per il Diritto allo Studio universitario, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Venni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Ravenni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. del Provvedimento del Direttore n. 129/25 del 30/12/2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale della selezione per la progressione tra le aree "in deroga" (ai sensi dell’art.52, comma 1-bis, d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13 CCNL del 16/11/2022), nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio relativo all'anzianità di servizio maturata e, conseguentemente, non la colloca in posizione utile per l'aggiudicazione del posto;
2. della Nota prot. n. 0001730/26 del 05/02/2026, con cui la Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi ha comunicato il rigetto dell'istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente;
3. del Provvedimento del Direttore n. 60/25 del 26 giugno 2025, recante "Avviso di selezione per la progressione tra le aree ‘in deroga’"(ai sensi dell’art.52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13 CCNL del 16/11/2022), quale atto presupposto, nella parte in cui, all'art. 6, esclude la possibilità per la Commissione di procedere alla verifica d'ufficio di dati già in possesso dell'Amministrazione;
4. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DSU AN - Azienda della Regione AN per il Diritto allo Studio universitario e del sig. di RO AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa IA De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con provvedimento del Direttore n. 60 del 26 giugno 2025, l'Azienda regionale per il Diritto allo Studio universitario della AN (di seguito solo Azienda) approvava il Disciplinare per le progressioni tra le aree “in deroga”, ai sensi dell’art. 52 comma 1- bis del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13 CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, e il relativo Avviso di selezione, per la copertura di n. 21 posti a tempo pieno e indeterminato, ivi compreso n. 1 posto per “funzionario amministrativo ed economico” da assegnare all’Area aziendale Servizi agli Studenti – Servizio Residenze sede di Siena.
La sig.ra GE ER, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda, presentava domanda di partecipazione alla suddetta selezione.
Con provvedimento del Direttore n. 129 del 30 dicembre 2025, preso atto dei verbali delle commissioni e delle verifiche svolte dagli uffici competenti in merito alle dichiarazioni rese dai candidati, venivano approvate le graduatorie finali, ivi compresa quella per la posizione da assegnare al Servizio Residenze di Siena, nell’ambito della quale veniva proclamato vincitore il sig. RO AR con 46,83 punti, mentre la sig.ra GE ER era collocata nella terza posizione, con 23 punti.
In data 20 gennaio 2026, la sig.ra ER presentava istanza di riesame in via di autotutela del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiedendo di vedersi attribuito il punteggio per il servizio a tempo indeterminato svolto presso l’Azienda dal 2001, di cui – per un asserito errore materiale – si era omessa l’indicazione nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione.
Al riguardo, essa evidenziava di avere chiaramente indicato la data di inizio del proprio rapporto di lavoro presso l’Azienda (dal primo marzo 2001) nella domanda di partecipazione alla selezione e che i dati relativi al rapporto alle dipendenze dell’Azienda erano già nella disponibilità dell’Amministrazione, poiché presenti nel fascicolo personale della concorrente.
Con nota del 5 febbraio 2026, l'Azienda rigettava l'istanza, richiamando l’art. 6 dell’Avviso di selezione, nel quale si prevedeva che “ La Commissione procederà, per i candidati ammessi, alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati all’art. 7. La stessa non procederà all’attribuzione dei punteggi a voci curriculari o altri elementi non comunicati in modo chiaro, completo ed esaustivo; l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla Commissione ESCLUSIVAMENTE sulla base dei dati che il candidato avrà riportato nella domanda e nel curriculum vitae. La Commissione, altresì, ometterà di assegnare il punteggio qualora il candidato faccia rimando alla verifica “d’ufficio” di dati già in possesso dell’Azienda, con la sola eccezione dei dati relativi alla valutazione della performance del dipendente, per il quali è ammesso anche il mero rinvio alle schede giacenti agli atti del Servizio Gestione Risorse Umane (senza che il dipendente possa opporre in tal caso alcuna riserva) ”.
2. Con l’odierno ricorso la sig.ra ER ha chiesto l’annullamento dell’art. 6 dell’Avviso di selezione e dei provvedimenti adottati dall’Azienda nel corso della selezione, lamentando:
I) L’illegittimità della citata clausola dell’Avviso e, conseguentemente, dei provvedimenti adottati dall’Azienda sulla base di tale previsione, per contrasto con gli artt. 18, comma 2 della l. n. 241/1990 e 43 del d.P.R. n. 445/2000, che imporrebbero alle Amministrazioni di acquisire d’ufficio dati, informazioni e documenti già in suo possesso; l’Amministrazione, invero, sulla base di quanto dichiarato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, avrebbe potuto e dovuto avvedersi dell’errata allegazione di un curriculum non aggiornato e andare perciò a reperire le informazioni sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere nel fascicolo personale della dipendente o attraverso il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della l. n. 241/1990, chiedendo chiarimenti e integrazioni all’interessata.
II) La contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa, posto che l’Avviso ha previsto l’acquisizione d’ufficio dei soli dati contenuti nelle “schede di valutazione” dei dipendenti partecipanti alla selezione, escludendo quella stessa modalità – in modo irragionevole ed ingiustificato – per i dati attinenti all’anzianità di servizio.
3. L’Azienda e il controinteressato si sono costituiti in giudizio per resistere, in rito e nel merito, alle pretese attoree.
Preliminarmente è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo alla ricorrente che, ad avviso delle parti resistenti, anche a fronte dell’attribuzione del punteggio massimo astrattamente spettante per l’anzianità di servizio maturata, non riuscirebbe comunque a collocarsi al primo posto della graduatoria.
Nel merito, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
4. Nella camera di consiglio del 9 aprile 2026, formulato alle parti l’avviso ex art. 60 c.p.a. circa la possibilità di decidere la controversia con sentenza semplificata, la causa è stata discussa e posta in decisione.
5. Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., è dunque possibile passare all’esame congiunto delle censure formulate da parte ricorrente, la cui infondatezza, di cui si darà conto nel prosieguo, esime il Collegio dalla trattazione delle eccezioni preliminari in rito formulate dalle parti resistenti.
6. In termini generali, va preliminarmente ricordato che, secondo i principi giurisprudenziali già richiamati in precedenti pronunce di questa stessa Sezione, “ il soccorso istruttorio costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche, è volto a consentire la massima partecipazione alla procedura, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, senza sottostare a rigidi formalismi nella compilazione delle domande (cfr. per tutte Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2019, n. 4).
Per giurisprudenza consolidata, tale istituto, nell’ambito delle procedure concorsuali, trova tuttavia alcuni limiti, legati all’esigenza, da un lato, di tutelare la speditezza e l’efficienza dell’azione amministrativa – specie nei casi in cui vi è un numero elevato di partecipanti – e, dall’altro, di assicurare la parità tra concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241).
Si deve pertanto ritenere sussistente, a carico di ciascun partecipante, uno specifico obbligo di correttezza – riconducibile ai generali principi di buona fede, solidarietà e auto responsabilità – che impone l’assolvimento di oneri minimi di cooperazione, consistenti, tra l’altro e per quanto qui interessa, nel dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti, secondo le specifiche modalità prescritte dal bando. Adempimenti che non possono ritenersi abnormi o eccessivi di per sé, in quanto finalizzati ad assicurare il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti, pubblici o privati che siano (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Id., sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28).
In particolare, in forza del principio di autoresponsabilità, ciascuno è dunque tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, che possano incidere anche sulla posizione di altri candidati ” (cfr. T.A.R. AN, sez. I, 14 giugno 2025, n. 1072; Id., 2 aprile 2025, n. 632).
Ancora, “ nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, co. 1, lett. b), della legge n. 241/1990 non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr., tra le tante, TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 19 maggio 2025, n. 9493). Il soccorso istruttorio non è in linea generale attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione: ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione possibile nelle procedure (Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28) ” (cfr. T.A.R. AN, sez. I, 14 agosto 2025, n. 1459).
Inoltre, l'art. 18, comma 2, l. 241/1990, a mente del quale “ I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti ”, non può essere applicato a scapito delle posizioni degli altri concorrenti alla procedura concorsuale, che subirebbero un pregiudizio dall'aggravamento del procedimento, provocato dall'eventuale attività di reperimento d'ufficio della documentazione non allegata alla domanda (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2023, n. 1453).
Né, infine, “ può essere consentita l’integrazione della domanda di partecipazione al concorso, dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione, mediante acquisizione di un requisito o di un titolo non dichiarato sin dall’inizio, poiché ciò significherebbe attribuire un vantaggio all’interessato, a danno degli altri candidati, in palese violazione della par condicio ” (cfr. T.A.R. AN, n. 632/2025 cit.).
6.1. Alla luce di tali principi, deve ritenersi legittima la previsione contenuta nell’art. 6 dell’Avviso di selezione qui impugnato che, come evidenziato nelle premesse, specificava che l’anzianità di servizio alle dipendenze dell’Azienda sarebbe stata valutata sulla sola base dei dati riportati nel curriculum da allegare alla domanda di partecipazione, escludendo esplicitamente la possibilità di attingere le informazioni d’ufficio, attraverso il fascicolo personale dei candidati.
Tale previsione era giustificata, infatti, dalle peculiari esigenze di celerità e semplificazione procedimentale connesse all’efficiente svolgimento delle procedure concorsuali, nell’ambito delle quali le Amministrazioni sono chiamate a valutare la posizione di numerosi candidati, e dalla necessità di acquisire dati precisi e dettagliati sull’esperienza degli stessi, per verificarne l’effettiva attinenza al profilo richiesto e consentire all’Azienda una rapida ed agevole assegnazione dei punteggi.
Difatti, l’art. 7 dell’Avviso – trattandosi di procedura finalizzata alla progressione verticale – prevedeva l’attribuzione di un punteggio molto ampio (fino a un massimo di 50 punti) per l’esperienza maturata nell’Area di inquadramento di provenienza, anche a tempo determinato, specificando che “a ) viene valutata l’esperienza maturata anche a tempo determinato nell’area e profilo professionale di provenienza, in coerenza con la tipologia della figura professionale come indicata e richiesta nel Piano dei Fabbisogni, tra quelle indicate all’articolo 1 , presso l’azienda o altri enti alla data del 1 gennaio 2025; b) L’esperienza del candidato deve essere maturata nell’ambito del profilo professionale per cui si esprime la candidatura, in relazione alla specificità del contenuto in termini di mansioni da compiere e competenze tecniche professionali necessarie. c) Si considerano pertanto valutabili solo i periodi di attività attinenti e coerenti con le posizioni oggetto della procedura valutativa”.
Per tale motivo, l’art. 4 dell’Avviso richiedeva la presentazione di un curriculum dettagliato, nel quale dovevano essere indicate “ le competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo e l’esperienza professionale specifica maturata in relazione alle mansioni da ricoprire e agli ambiti delle attività di destinazione con l’indicazione dei periodi di riferimento, dell’area e del servizio aziendale in cui è stato prestato il servizio, e con la descrizione analitica delle mansioni svolte ”.
Si richiedeva dunque ai candidati di compilare una tabella nella quale riportare i vari periodi lavorativi, l’area professionale, il servizio aziendale e le mansioni svolte: informazioni il cui reperimento d’ufficio, attraverso l’analisi del fascicolo dei singoli concorrenti, avrebbe gravemente aggravato la procedura selettiva.
E’ evidente, inoltre, che nel caso di specie l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, mediante il fascicolo personale, di dati sostanziali del tutto assenti nella documentazione prodotta con la domanda di partecipazione della ricorrente, nella quale era indicata la sola data di inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Azienda, avrebbe comportato un’inammissibile integrazione della stessa, in violazione dei sopra richiamati principi di autoresponsabilità e par condicio dei concorrenti alla procedura selettiva.
In ultimo, la prevista acquisizione d’ufficio delle schede di valutazione della performance dei candidati non appare né irragionevole, né contraddittoria, rispetto al regime dettato per l’anzianità di servizio.
Si tratta infatti di documentazione affatto peculiare, predisposta dalla stessa Amministrazione, di immediata consultazione e da valutare secondo un criterio tabellare, sulla base della media individuale dell’ultimo triennio (cfr. art. 7, punto 5 dell’Avviso); con la conseguenza che il relativo reperimento aveva una ben diversa incidenza sulla speditezza della procedura concorsuale.
7. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e va respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di DSU AN - Azienda della Regione AN per il Diritto allo Studio universitario e del sig. di RO AR, liquidandole in € 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge a carico di ciascuna delle ridette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA La DI, Presidente
IA De Felice, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IA De Felice | IA La DI |
IL SEGRETARIO