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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 29 ottobre 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2809 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bernadette Cacciapaglia, APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Riccio,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 7377/2022 del 20.9.2022 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.3.2022, la ha proposto opposizione innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776 2022 000000 16 000 emesso dall' e notificatogli il 2.3.2022 per un importo di € 520.651,27, a Controparte_2 causa dell'omesso pagamento di contributi e oggetto di 5 cartelle esattoriali e 7 avvisi CP_3 CP_4 di addebito meglio indicati in atti, asseritamente notificati all'opponente tra il luglio 2014 ed il gennaio 2019.
A tal fine ha eccepito l'intervenuta notifica “di ulteriore intimazione di pagamento in pendenza di opposizioni”, con abusivo frazionamento del credito e duplicazione delle procedure di riscossione, in violazione del principio di buona fede;
l'inesistenza – insanabile – della notifica via pec dell'iscrizione ipotecaria perché proveniente da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri, in violazione dell'art. 16-ter, d.l. n. 179/2012, dell'art. 26, d.P.R. n. 602/973 e dell'art. 3-bis,
1 l. n. 53/1994; l'inesistenza della notifica via pec delle cartelle di pagamento in violazione degli artt.
20 e 21, d. lgs. n. 82/2005 nonché degli artt. 25 e 26, d.P.R. n. 601/1973, con conseguente illegittimità del carico successivamente iscritto a ruolo;
la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per mancato preavviso.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per tardività e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito, previo accertamento della ritualità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito nonché degli atti successivi o, in subordine, chiedendo di accertare l'eventuale responsabilità degli enti creditori per l'omessa notifica.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, precisato che l'opposizione aveva ad oggetto non un'iscrizione ipotecaria bensì un preavviso di iscrizione ipotecaria, ha cionondimeno esaminato con riguardo al preavviso ogni censura articolata dall'opponente, ritenendola tuttavia infondata, e ha dichiarato inammissibili le domande nuove formulate nel corso del giudizio dalla società opponente mediante note di trattazione scritta. Ha dunque respinto l'opposizione, condannando la società alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello la chiedendone la riforma, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, e reiterando le domande ed eccezioni articolate nelle note a trattazione scritta avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, volte ad ottenere l'annullamento del medesimo e delle cartelle di pagamento per inesistenza della notifica via pec da indirizzo non incluso nei pubblici registri, la declaratoria di insussistenza dei successivi atti interruttivi della prescrizione nonché di intervenuta decadenza dell' dal diritto alla riscossione dei crediti, ed infine di CP_5 maturata prescrizione dei crediti medesimi.
L'Agenzia appellata si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dei motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
2. Sennonché, nelle more del giudizio, con istanza depositata il 1.6.2023, parte appellante ha dichiarato e documentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1, d. lgs. n. 197/2022
(cd. rottamazione-quater), chiedendo sospendersi il giudizio.
Ha quindi depositato in data 9.11.2023, la comunicazione n. 09790 2023 009831 12 000, con cui l' le ha indicato le somme ancora dovute (€ 554.733,32) ed il debito da pagare per la CP_5 definizione (€ 358.321,68), unitamente al prospetto delle 18 rate da versare, l'ultima delle quali con scadenza novembre 2027.
Ha contestualmente depositato la ricevuta di pagamento della prima rata nonché – nel prosieguo del giudizio – le ricevute di pagamento relative alle ulteriori rate medio tempore scadute, sino alla nona rata, scaduta il 31.7.2025.
2 All'odierna udienza, parte appellante, in ragione dell'adesione alla definizione agevolata, ha chiesto sospendersi o estinguersi il giudizio.
Pertanto la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
3. Ebbene, alla luce dell'adesione alla definizione agevolata dichiarata da parte appellante e dell'intervenuto pagamento della prima rata, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 12-bis, d.l. n. 84/2025 (conv. con l. n. 108/2025), che ha introdotto una
“norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata”, a mente della quale:
“
1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore
o dell che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte Controparte_1 dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.
197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n.
197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.
Tale disposizione normativa – dichiaratamente di interpretazione autentica – deve dunque ritenersi applicabile retroattivamente e, pertanto, anche alle dichiarazioni di adesione agevolata effettuate ed ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, come nella fattispecie.
3.1. Ebbene, venendo dunque al caso di specie, deve riconoscersi che ricorrono i presupposti previsti dalla suddetta norma di interpretazione autentica, in quanto parte appellante ha documentato:
- di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197/2022 in data 17.4.2023 (v. dichiarazione R-DA-2023, in atti), come previsto dall'art. 1, co. 235 cit.;
3 - di aver ricevuto dall' la comunicazione ex art. 1, co. 241 cit. delle somme dovute ai CP_5 fini della definizione agevolata, nonché dell'importo e della scadenza delle singole rate (v. comunicazione n. 09790 2023 009831 12 000 del 25.7.2023);
- di aver versato la prima rata dell'importo di € 37.062,70 in data 27.10.2023, in conformità alla scadenza ed all'importo per essa previsto nella comunicazione dell' (v. ricevuta di CP_1 pagamento depositata in data 9.11.2023).
3.2. Ciò posto, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis, d.l. n. 84/2025 (conv. con l. n.
108/2025), questa Corte non può che dare atto dell'intervenuto “effettivo perfezionamento della definizione” e dichiarare l'estinzione del giudizio e l'inefficacia della sentenza di primo grado.
4. Considerato che l'estinzione è dichiarata in ragione della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, in analogia con quanto previsto dall'art. 310, ult. co. c.p.c., le spese di lite del doppio grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate, stante l'inefficacia della sentenza impugnata anche in punto di regolazione delle spese di lite del primo grado.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 12-bis, d.l. n. 84/2025 (conv. con l. n. 108/2025), l'estinzione del giudizio e l'inefficacia della sentenza impugnata;
2. spese del doppio grado a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, lì 29.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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