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Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25146 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PU GI nato a [...] il [...] PU ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per la posizione di PU GI, per intervenuta morte del reo e per l'inammissibilità del ricorso di PU ER;
udito il difensore, avvocato ELVIRO BENVENUTO, del foro di FOGGIA, che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 23/6/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 30/6/2021, che aveva condannato AP GI e AP GG per il reato di rapina pluriaggravata e per i reati saiellitè. 2. Entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, censurando con il primo motivo la parte della sentenza che ha 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25146 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/05/2023 confermato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, per concomitante impegno professionale, avanzata per l'udienza del 23/6/2022. Evidenzia il difensore che l'udienza davanti al Giudice di pace di Foggia era stata fissata prima del rinvio di quella innanzi alla Corte di appello e che il criterio della priorità temporale - nel concorso degli altri presupposti, quali la comunicazione della concomitanza senza ritardo, l'indicazione delle ragioni che rendono essenziale l'espletamento del mandato difensivo nel diverso procedimento, l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di reperire un sostituto - avrebbe dovuto comportare l'accoglimento dell'istanza di rinvio, non essendo sufficiente la circostanza che uno degli imputati nel presente procedimento fosse ristretto in regime di arresti domiciliari. Del resto, la difesa aveva indicato la disponibilità per altre udienze che si sarebbero celebrate a distanza di pochi giorni, con ciò fugando ogni dubbio in ordine ad intenti dilatori;
senza tacere che la Corte, alla precedente udienza del 23/5/2022, aveva già rinviato il processo su istanza difensiva per il concomitante impegno davanti ad altra autorità giudiziaria in un procedimento a carico di imputato a piede libero, ciòcge ha comportato una evidente disparità di trattamento in situazioni uguali o simili. 2.1 Con il secondo motivo lamentano la carenza di motivazione in ordine alla eccepita mancata assunzione di una prova decisiva, la testimonianza di AB Di TU, invano richiesta al giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Evidenzia il difensore che l'assunzione della testimonianza del Di TU, che avrebbe segnalato al 112 la rapina in atto, descrivendo la scena cui aveva assistito, sarebbe stata indispensabile al fine di chiarire una serie di particolari relativi ai reati satellite (segnatamente le armi utilizzate e le caratteristiche della paletta segnaletica utilizzata, simile a quelle in uso delle forze dell'ordine), riferiti dalla persona offesa e rimasti nebulosi;
che, in ogni caso, la testimonianza indiretta resa dagli ufficiali e agenti di polizia sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti sono inutilizzabili, in quanto rese in violazione del divieto posto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. 2.2 Con il terzo motivo il difensore evidenzia plurimi profili di doglianza: con riferimento alla ricettazione dell'autovettura, lamenta la carenza di motivazione in ordine alle considerazioni difensive sviluppate nell'atto di appello in relazione al fatto che la Fiat Punto targata CG559MT era quella utilizzata per commettere la rapina, tenuto conto che non era stata riconosciuta dalla persona offesa e che dalle riprese estrapolate dalla telecamera presente nel distributore di carburanti non è possibile leggere la targa;
con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 2) e 4), lamenta la carenza di motivazione in ordine alle considerazioni difensive sviluppate nell'atto di appello 2 in relazione al fatto che nessuno dei verbalizzanti escussi aveva precisato che gli orari dei fotogrammi estrapolati, riportanti la data del 17/3/2018, contenevano un errore materiale;
con riferimento al ruolo svolto da GI AP, la motivazione è del tutto illogica, atteso che dal materiale fotografico versato in atti risulta la presenza di cartoni gettati per terra alla rinfusa e/o aperti, per cui non corrisponde a logica la presunta presenza di GI AP sul posto, visto che non c'erano prodotti ittici da prendere, essendo stati già portati via dai rapinatori;
vi è, altresì, carenza di motivazione in merito alla mancanza di riscontro alle dichiarazioni del maresciallo Natale;
con riferimento al deposito della documentazione lavorativa, alle testimonianze dei colleghi di lavoro di AP GI ed alle spiegazioni fornite da AP GI quanto al contenuto delle conversazioni intercettate, la motivazione è carente, mentre è illogica in relazione alla asserita mancanza di terzietà dei testi della difesa. 2.4 Con il quarto motivo la difesa lamenta, con riguardo alla posizione di GG AP, il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento. Rileva, in particolare, che i giudici dell'appello non hanno valutato il comportamento processuale dell'imputato, sottopostosi all'esame nel corso del quale ha fornito una spiegazione plausibile del contenuto delle conversazioni intercettate. Osserva, altresì, che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto di reato, potendo tali circostanze essere applicate anche a fatti di reato di rilevante gravità, in presenza di particolari situazioni che meritino nel caso concreto una particolare considerazione. Orbene, nel caso di specie - anche in ragione di una parità di trattamento con il coimputato GI AP - le circostanze attenuanti generiche andavano riconosciute prevalenti sulle circostanze aggravanti e sulla recidiva contestate e non solo equivalenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. A seguito della morte di GI AP, avvenuta in data 31/1/2023 (come risulta dal certificato di morte acquisito agli atti), l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla sua posizione perché i reati sono estinti per morte del reo. 2. Il ricorso di GG AP è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2.1 Ed invero, palesemente destituito di ogni fondamento è il primo motivo 3 di ricorso. Rileva il Collegio come la decisione sulla richiesta di rinvio del processo per concomitante impegno professionale del difensore comporti una valutazione di merito in relazione al procedimento alla cui trattazione occorra accordare preferenza, valutazione che può essere sindacata in sede di legittimità solo se contraria alla legge o se illogicamente motivata. Ciò premesso, è stato condivisibilmente affermato che la decisione sulla istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, per cui - ancorché la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione - anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente. (Sezione 5, n. 49454 del 13/11/2019, Antonini, Rv. 277744 - 01; Sezione 3, n. 43649 del 3/7/2018, B., Rv. 274416 - 01) Nel caso di specie, correttamente i giudici di appello hanno comparato gli interessi in gioco, privilegiando la trattazione del procedimento a carico di soggetto sottoposto a misura cautelare custodiale (a tal fine gli arresti domiciliari sono pacificamente equiparati alla custodia in carcere). Trattasi di una motivazione all'evidenza esente da profili di illogicità, che, peraltro, si fonda su un principio di diritto agevolmente evincibile dal dettato dell'art. 132-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale «nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta» a quelli relativi ai delitti di cui all'art. 407, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (lett. a), a quelli nei quali l'imputato è sottoposto a misura cautelare personale (lett. d) ed a quelli nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., circostanze queste che ricorrono tutte nel caso oggetto di scrutinio. La disposizione ora richiamata, in quanto espressione di una valutazione oggettiva effettuata dal legislatore, si impone al giudice - e, prima ancora, alla difesa - nell'individuare il processo alla cui trattazione dare preferenza nel caso di un concomitante impegno professionale del difensore, per cui non è manifestamente illogica la decisione che si sia attenuta a detta disposizione, soprattutto laddove, come nel caso di specie, il processo preferito dal difensore lo vedeva impegnato nell'assistenza della persona offesa all'udienza innanzi il giudice di pace. Invero, è ormai pacifico l'orientamento secondo il quale, in tema di legittimo impedimento del difensore, il concomitante impegno per l'esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l'assistenza di una parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza (Sezione 5, n. 37070 del 26/5/2022, Pasquini, Rv. 283581 - 01; Sezione 2, n. 36097 del 14/5/2014, Diodato, Rv. 260353 - 01). 4 In conclusione, nella valutazione comparativa che il giudice è tenuto ad effettuare in presenza di una istanza di rinvio per concorrente impegno professionale del difensore, non risulta illogico né contraddittorio, l'aver ritenuto subvalente la necessità di presenza nell'ambito del processo nel quale il difensore instante sia mero patrocinatore di parte civile rispetto alla necessità di presenza nell'ambito del processo nel quale il difensore instante sia patrocinatore dell'imputato; viceversa, «sarebbe, a ben vedere, illogico e contraddittorio se l'impedimento dell'avvocato, difensore della parte civile, pur non potendo condizionare la trattazione del processo nell'ambito del quale egli difende la parte civile, potesse condizionare la trattazione di altro processo penale, nell'ambito del quale il medesimo avvocato difenda un imputato» (Sezione 2, n. 36097/2014 citata). Le considerazioni ora svolte rendono del tutto irrilevante la circostanza, pure evidenziata in ricorso, per cui in altra occasione la stessa Corte territoriale, a fronte di una istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, aveva dato precedenza all'altro procedimento, che era a carico di soggetto libero. 2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile perché non consentito. Ed invero, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sezione 5, n. 4672 del 24/11/2016, Fischetti, Rv. 269270 - 01; Sezione 2, n. 9763 del 6/2/2013, Muraca, Rv. 254974 - 01). Va, altresì, evidenziato che l'integrazione istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen. ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere in base alle acquisizioni disponibili. Ne consegue che, mentre la decisione di procedere all'assunzione integrativa della prova deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità (Sezione 1, n. 2156 del 30/9/2020, Atilem, Rv. 280301 - 01; Sezione 4, n. 7948 del 3/10/2013, Fappiano, Rv. 259272 - 01). 5 Th Nel caso di specie, rileva il Collegio che il rigetto della sollecitazione difensiva all'assunzione della testimonianza di AB Di TU ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. risulta congruamente motivato, avendo i giudici di merito ritenuto non necessaria l'integrazione probatoria alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, le cui imprecisioni sono state comunque valutate. La motivazione della Corte territoriale sul punto, dunque, è esente da vizi logici, è diffusa ed è altresì esaustiva, di talché non è censurabile in sede di legittimità. 2.3 Anche il terzo motivo, il cui esame va circoscritto solo alle doglianze relative alla posizione di GG AP, risulta inammissibile, in quanto non consentito dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limita a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente 6 travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, ha fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato, dichiarando di non condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 2.4 n quarto motivo, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena ed al regime di bilanciamento tra attenuanti generiche e contestate aggravanti, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità. Si osserva, in particolare, come, a fronte di un motivo di appello generico, la corte sia pur sinteticamente abbia motivato. Del resto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sezioni Unite, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sezione 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Nel caso di specie il giudice di prime cure aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche «anche al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto», ritenendole per GG AP equivalenti alle circostanze aggravanti contestate «avendo quest'ultimo materialmente attuato la rapina». Tale giudizio - all'evidenza non arbitrario, né illogico - è stato condiviso dalla Corte territoriale. 3. All'inammissibilità del ricorso di GG AP segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del 7 procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di AP GI, perché i reati sono estinti per morte del reo. Dichiara inammissibile il ricorso di GG AP e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per la posizione di PU GI, per intervenuta morte del reo e per l'inammissibilità del ricorso di PU ER;
udito il difensore, avvocato ELVIRO BENVENUTO, del foro di FOGGIA, che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 23/6/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 30/6/2021, che aveva condannato AP GI e AP GG per il reato di rapina pluriaggravata e per i reati saiellitè. 2. Entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, censurando con il primo motivo la parte della sentenza che ha 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25146 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/05/2023 confermato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, per concomitante impegno professionale, avanzata per l'udienza del 23/6/2022. Evidenzia il difensore che l'udienza davanti al Giudice di pace di Foggia era stata fissata prima del rinvio di quella innanzi alla Corte di appello e che il criterio della priorità temporale - nel concorso degli altri presupposti, quali la comunicazione della concomitanza senza ritardo, l'indicazione delle ragioni che rendono essenziale l'espletamento del mandato difensivo nel diverso procedimento, l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di reperire un sostituto - avrebbe dovuto comportare l'accoglimento dell'istanza di rinvio, non essendo sufficiente la circostanza che uno degli imputati nel presente procedimento fosse ristretto in regime di arresti domiciliari. Del resto, la difesa aveva indicato la disponibilità per altre udienze che si sarebbero celebrate a distanza di pochi giorni, con ciò fugando ogni dubbio in ordine ad intenti dilatori;
senza tacere che la Corte, alla precedente udienza del 23/5/2022, aveva già rinviato il processo su istanza difensiva per il concomitante impegno davanti ad altra autorità giudiziaria in un procedimento a carico di imputato a piede libero, ciòcge ha comportato una evidente disparità di trattamento in situazioni uguali o simili. 2.1 Con il secondo motivo lamentano la carenza di motivazione in ordine alla eccepita mancata assunzione di una prova decisiva, la testimonianza di AB Di TU, invano richiesta al giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Evidenzia il difensore che l'assunzione della testimonianza del Di TU, che avrebbe segnalato al 112 la rapina in atto, descrivendo la scena cui aveva assistito, sarebbe stata indispensabile al fine di chiarire una serie di particolari relativi ai reati satellite (segnatamente le armi utilizzate e le caratteristiche della paletta segnaletica utilizzata, simile a quelle in uso delle forze dell'ordine), riferiti dalla persona offesa e rimasti nebulosi;
che, in ogni caso, la testimonianza indiretta resa dagli ufficiali e agenti di polizia sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti sono inutilizzabili, in quanto rese in violazione del divieto posto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. 2.2 Con il terzo motivo il difensore evidenzia plurimi profili di doglianza: con riferimento alla ricettazione dell'autovettura, lamenta la carenza di motivazione in ordine alle considerazioni difensive sviluppate nell'atto di appello in relazione al fatto che la Fiat Punto targata CG559MT era quella utilizzata per commettere la rapina, tenuto conto che non era stata riconosciuta dalla persona offesa e che dalle riprese estrapolate dalla telecamera presente nel distributore di carburanti non è possibile leggere la targa;
con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 2) e 4), lamenta la carenza di motivazione in ordine alle considerazioni difensive sviluppate nell'atto di appello 2 in relazione al fatto che nessuno dei verbalizzanti escussi aveva precisato che gli orari dei fotogrammi estrapolati, riportanti la data del 17/3/2018, contenevano un errore materiale;
con riferimento al ruolo svolto da GI AP, la motivazione è del tutto illogica, atteso che dal materiale fotografico versato in atti risulta la presenza di cartoni gettati per terra alla rinfusa e/o aperti, per cui non corrisponde a logica la presunta presenza di GI AP sul posto, visto che non c'erano prodotti ittici da prendere, essendo stati già portati via dai rapinatori;
vi è, altresì, carenza di motivazione in merito alla mancanza di riscontro alle dichiarazioni del maresciallo Natale;
con riferimento al deposito della documentazione lavorativa, alle testimonianze dei colleghi di lavoro di AP GI ed alle spiegazioni fornite da AP GI quanto al contenuto delle conversazioni intercettate, la motivazione è carente, mentre è illogica in relazione alla asserita mancanza di terzietà dei testi della difesa. 2.4 Con il quarto motivo la difesa lamenta, con riguardo alla posizione di GG AP, il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento. Rileva, in particolare, che i giudici dell'appello non hanno valutato il comportamento processuale dell'imputato, sottopostosi all'esame nel corso del quale ha fornito una spiegazione plausibile del contenuto delle conversazioni intercettate. Osserva, altresì, che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto di reato, potendo tali circostanze essere applicate anche a fatti di reato di rilevante gravità, in presenza di particolari situazioni che meritino nel caso concreto una particolare considerazione. Orbene, nel caso di specie - anche in ragione di una parità di trattamento con il coimputato GI AP - le circostanze attenuanti generiche andavano riconosciute prevalenti sulle circostanze aggravanti e sulla recidiva contestate e non solo equivalenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. A seguito della morte di GI AP, avvenuta in data 31/1/2023 (come risulta dal certificato di morte acquisito agli atti), l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla sua posizione perché i reati sono estinti per morte del reo. 2. Il ricorso di GG AP è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2.1 Ed invero, palesemente destituito di ogni fondamento è il primo motivo 3 di ricorso. Rileva il Collegio come la decisione sulla richiesta di rinvio del processo per concomitante impegno professionale del difensore comporti una valutazione di merito in relazione al procedimento alla cui trattazione occorra accordare preferenza, valutazione che può essere sindacata in sede di legittimità solo se contraria alla legge o se illogicamente motivata. Ciò premesso, è stato condivisibilmente affermato che la decisione sulla istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, per cui - ancorché la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione - anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente. (Sezione 5, n. 49454 del 13/11/2019, Antonini, Rv. 277744 - 01; Sezione 3, n. 43649 del 3/7/2018, B., Rv. 274416 - 01) Nel caso di specie, correttamente i giudici di appello hanno comparato gli interessi in gioco, privilegiando la trattazione del procedimento a carico di soggetto sottoposto a misura cautelare custodiale (a tal fine gli arresti domiciliari sono pacificamente equiparati alla custodia in carcere). Trattasi di una motivazione all'evidenza esente da profili di illogicità, che, peraltro, si fonda su un principio di diritto agevolmente evincibile dal dettato dell'art. 132-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale «nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta» a quelli relativi ai delitti di cui all'art. 407, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (lett. a), a quelli nei quali l'imputato è sottoposto a misura cautelare personale (lett. d) ed a quelli nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., circostanze queste che ricorrono tutte nel caso oggetto di scrutinio. La disposizione ora richiamata, in quanto espressione di una valutazione oggettiva effettuata dal legislatore, si impone al giudice - e, prima ancora, alla difesa - nell'individuare il processo alla cui trattazione dare preferenza nel caso di un concomitante impegno professionale del difensore, per cui non è manifestamente illogica la decisione che si sia attenuta a detta disposizione, soprattutto laddove, come nel caso di specie, il processo preferito dal difensore lo vedeva impegnato nell'assistenza della persona offesa all'udienza innanzi il giudice di pace. Invero, è ormai pacifico l'orientamento secondo il quale, in tema di legittimo impedimento del difensore, il concomitante impegno per l'esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l'assistenza di una parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza (Sezione 5, n. 37070 del 26/5/2022, Pasquini, Rv. 283581 - 01; Sezione 2, n. 36097 del 14/5/2014, Diodato, Rv. 260353 - 01). 4 In conclusione, nella valutazione comparativa che il giudice è tenuto ad effettuare in presenza di una istanza di rinvio per concorrente impegno professionale del difensore, non risulta illogico né contraddittorio, l'aver ritenuto subvalente la necessità di presenza nell'ambito del processo nel quale il difensore instante sia mero patrocinatore di parte civile rispetto alla necessità di presenza nell'ambito del processo nel quale il difensore instante sia patrocinatore dell'imputato; viceversa, «sarebbe, a ben vedere, illogico e contraddittorio se l'impedimento dell'avvocato, difensore della parte civile, pur non potendo condizionare la trattazione del processo nell'ambito del quale egli difende la parte civile, potesse condizionare la trattazione di altro processo penale, nell'ambito del quale il medesimo avvocato difenda un imputato» (Sezione 2, n. 36097/2014 citata). Le considerazioni ora svolte rendono del tutto irrilevante la circostanza, pure evidenziata in ricorso, per cui in altra occasione la stessa Corte territoriale, a fronte di una istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, aveva dato precedenza all'altro procedimento, che era a carico di soggetto libero. 2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile perché non consentito. Ed invero, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sezione 5, n. 4672 del 24/11/2016, Fischetti, Rv. 269270 - 01; Sezione 2, n. 9763 del 6/2/2013, Muraca, Rv. 254974 - 01). Va, altresì, evidenziato che l'integrazione istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen. ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere in base alle acquisizioni disponibili. Ne consegue che, mentre la decisione di procedere all'assunzione integrativa della prova deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità (Sezione 1, n. 2156 del 30/9/2020, Atilem, Rv. 280301 - 01; Sezione 4, n. 7948 del 3/10/2013, Fappiano, Rv. 259272 - 01). 5 Th Nel caso di specie, rileva il Collegio che il rigetto della sollecitazione difensiva all'assunzione della testimonianza di AB Di TU ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. risulta congruamente motivato, avendo i giudici di merito ritenuto non necessaria l'integrazione probatoria alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, le cui imprecisioni sono state comunque valutate. La motivazione della Corte territoriale sul punto, dunque, è esente da vizi logici, è diffusa ed è altresì esaustiva, di talché non è censurabile in sede di legittimità. 2.3 Anche il terzo motivo, il cui esame va circoscritto solo alle doglianze relative alla posizione di GG AP, risulta inammissibile, in quanto non consentito dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limita a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente 6 travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, ha fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato, dichiarando di non condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 2.4 n quarto motivo, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena ed al regime di bilanciamento tra attenuanti generiche e contestate aggravanti, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità. Si osserva, in particolare, come, a fronte di un motivo di appello generico, la corte sia pur sinteticamente abbia motivato. Del resto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sezioni Unite, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sezione 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Nel caso di specie il giudice di prime cure aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche «anche al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto», ritenendole per GG AP equivalenti alle circostanze aggravanti contestate «avendo quest'ultimo materialmente attuato la rapina». Tale giudizio - all'evidenza non arbitrario, né illogico - è stato condiviso dalla Corte territoriale. 3. All'inammissibilità del ricorso di GG AP segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del 7 procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di AP GI, perché i reati sono estinti per morte del reo. Dichiara inammissibile il ricorso di GG AP e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 2023.