Sentenza 30 settembre 2020
Massime • 1
In tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria.
Commentari • 2
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In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2020, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2020 |
Testo completo
02156-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MA DI SS Sent. n. sez. 441/2020 - Presidente - UP 30/09/2020- ROSA ANNA SARACENO R.G.N. 36975/2019 FILIPPO CASA GIUSEPPE SANTALUCIA ANTONIO CAIRO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT IM nato a [...]( MAROCCO) il 17/02/1967 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo # PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, ohe ✓ avvocato ALONZI FABIO si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano con sentenza del 17/6/2019 confermava la decisione emessa nei confronti di LE NA dal Tribunale di Como che l'aveva condannata alla pena di mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconoscendole il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. LE NA era stata ritenuta colpevole del delitto di cui all'art. 5 comma 8 bis D. lgs 286/1998, perché, al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, aveva allegato, a corredo della domanda, documentazione risultata falsa, poiché, si contestava, che non v'erano redditi corrisposti dalla ditta MI di ES Yoursi, società datrice di lavoro, ad eccezione degli anni 2008/2009 e che la ditta in questione non aveva presentato dichiarazioni dei redditi né risultava aver aperto posizioni lavorative per gli anni di riferimento a nome della donna. La Corte d'appello osservava, poi, che pur espunta dall'imputazione la frase riportata nell'imputazione, resa dall'imputata in assenza del difensore, la contestazione restava precisa e la stessa LE aveva avuto ampio spazio per la sua difesa. Gli accertamenti eseguiti avevano permesso di verificare l'inesistenza della ditta presso la sede legale. Da ciò si inferiva che risultando inesistente la ditta in questione non si sarebbe potuto configurare un rapporto di dipendenza lavorativa dell'imputata e che, almeno nella forma del dolo eventuale, LE NA avesse contezza della falsità della documentazione allegata. Quanto affermato dalla donna, durante il suo esame, del resto, confermava questo aspetto alla luce della circostanza che ella asseriva di essere stata assunta da tale Luigi, per prestare attività lavorativa, soggetto indicatole da una amica come elemento che procurava lavoro e al quale aveva corrisposto la somma di 800 euro. Sulla scorta di quanto premesso era ritenuto legittimo il rigetto (implicito) da parte del Tribunale della richiesta di integrazione istruttoria avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. e confermata la decisione di primo grado.
2. Ricorre per cassazione LE NA, con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue.
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione del principio del contraddittorio e del libero convincimento del giudice in relazione alla nullità del decreto che dispone il giudizio. La nullità discendeva dalla violazione di norme costituzionali. Il decreto aveva introdotto, infatti, nel fascicolo del dibattimento dichiarazioni dell'imputata che 2 li erano state assunte senza la presenza del difensore. Ciò aveva determinato la introduzione in dibattimento di atti di indagine e prodotto condizionamento del libero convincimento del Giudice, indicando nell'imputazione le dichiarazioni rese dall'imputata.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità dell'ordinanza emessa il 9/1/2017. Si trattava dell'ordinanza con cui "implicitamente" era stata respinta l'istanza avanzata, ex art. 507 cod. proc. pen., dalla difesa. All'esito dell'istruttoria era emerso come unico elemento fondante la responsabilità la circostanza che era stato allegato all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno la copia di un contratto alle dipendenze della ditta MI ES YO, contratto, poi, rivelatosi falso. Sulla richiesta di ascoltare ES il Tribunale, prima si era riservato di decidere e, poi, aveva chiuso il dibattimento, disattendendo il relativo onere motivazionale.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione delle nuove prove che erano state richieste. Ricorrevano tutti i presupposti per la rinnovazione istruttoria. Nessuna motivazione era stata data sulla scelta di non escutere ES YO unico soggetto cui spettava l'onere di registrazione del contratto.
2.4 Con il quarto motivo si lamenta l'illogicità della sentenza in ordine all'inesistenza della ditta individuale di ES YO. La motivazione era illogica perché si era affermato che il titolare della ditta non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi dal 2007 al 2014. L'assunzione, tuttavia, era datata 2013 (novembre) e, cioè, nel periodo coincidente con l'assunzione. L'inesistenza non era della ditta, ma della sede legale. L'accesso eseguito dalla polizia giudiziaria in via Console Marcello 18/1 a Milano aveva permesso di apprendere dal portiere che la ditta si era trasferita circa 4 mesi prima.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato. Si era partiti dal presupposto che il contratto non fosse stato registrato e che, pertanto, LE NA lo avesse contraffatto. Ciò senza tenere in considerazione che obbligo di registrazione non gravava sul lavoratore e che costui non avesse oneri di comunicare alcunché agli enti istituzionali, trattandosi di adempimenti del datore di lavoro.
2.6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si interroga la ricorrente sulla esistenza della prova che essa potesse sapere della contraffazione del contratto e del rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3 li CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e per alcuni aspetti proposto fuori dei casi ammessi.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Le nullità o l'inutilizzabilità della parte descrittiva e normativa dell'imputazione non si comunicano ipso facto all'intera contestazione o alla parte residua dell'atto, là dove essa mantenga inalterata la sua funzione e la sua caratteristica rispondendo ai requisiti di precisione, chiarezza e degli elementi che possono portare all'applicazione di misure di sicurezza. Là dove, in presenza di una nullità o di una causa di inutilizzabilità, l'imputazione resti inalterata negli elementi anzidetti mantenendo inalterata la precisione e la chiarezza non v'è dubbio che trovi applicazione la regola dell'utile per inutile non vitiatur, di guisa che il profilo invalidante parziale, interno all'atto stesso, non si espande all'intero contenuto di esso, che conserva la sua funzione e la sua caratteristica funzionale. Il principio vale viepiù là dove non vi sia, tra gli atti processuali stessi, un rapporto di dipendenza o di successione, secondo una regola di derivazione dall'uno all'altro, in termini tali da escludere che ciascuno di essi, o quello "composto" possano sopravvivere a prescindere dalla esistenza di quello presupposto, in una logica concettuale di tipica presupposizione processuale. Nella specie non si ravvisa alcuna "comunicazione", poiché non si realizza un'ipotesi di derivazione o di cd. presupposizione. L'atto viziato non è, cioè, in nesso di pregiudizialità logico-giuridica necessaria rispetto a quelli successivi. Non ricorre, peraltro, un'ipotesi di lesione del principio del libero convincimento del giudice. Invero, i casi di condizionamento del Giudice in punto processuale sono previsti espressamente dall'ordinamento e non si configurano ipotesi puramente astratte o virtuali. La precognizione del Giudice ha, infatti, rilievo nei soli casi espressamente previsti e si rinviene nelle ipotesi in cui il Giudice stesso è tenuto ad astenersi o può essere ricusato, per aver compiuto atti nel processo o all'esterno, manifestando in via anticipata il suo giudizio, così esternando la compromissione della sua terzietà. Il condizionamento non può essere fondato su ipotesi aleatorie o astratte e deve fondarsi su situazioni che, in via predeterminata, diano conto della lesione del parametro anzidetto di terzietà, costituzionalmente presidiato. Nella specie ci si trova al cospetto di un'ipotesi di inutilizzabilità parziale delle dichiarazioni rese dall'imputata in assenza del difensore, dichiarazioni inserite nell'imputazione e la cui espunzione non ha alcuna incidenza sulla contestazione restando essa inalterata nella sua cornice di struttura giuridico-fattuale. 4 li Quelle dichiarazioni hanno una pura valenza additiva che, ferma l'inutilizzabilità intrinseca, non determinano una invalidità della contestazione, né condizionamenti del giudice, poiché non concorrono a formare il nucleo centrale di essa imputazione. In questi casi l'inserimento di elementi nulli o inutilizzabili nell'imputazione non si estende all'intera contestazione né la inficia nella sua integralità se l'editto d'imputazione resta, per la sua precisione e chiarezza, insensibile ai detti elementi. Essi operano, cioè, in senso orizzontale e non generano ipso iure dipendenza verso gli altri atti che seguono quello nullo o inutilizzabile o dispiegando una forza espansiva interna, tale da travolgere interamente il contenuto di esso. L'imputazione, infatti, continua a svolgere la sua funzione, senza essere condizionata, né inficiata dalla causa invalidante. Deriva da quanto premesso che la parziale nullità del decreto che dispone il giudizio, che riporta nell'imputazione dichiarazioni assunte senza la presenza del difensore, non si comunica ipso iure all'intero atto di impulso processuale. Ciò a condizione, ancora, che degli elementi anzidetti non sia operato alcun impiego, neppure indiretto e la contestazione, pur espunti quei dati, resti conforme al disposto normativo. Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato non essendo stato operato alcun impiego processuale, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da LE NA.
2. Il secondo motivo deduce la mancata motivazione sulle ragioni che avevano indotto a respingere implicitamente la richiesta avanzata, ex art. 507 cod. proc. pen., dalla difesa, sull'audizione di ES, fondandosi l'affermazione di penale responsabilità sulla sola prova che il contratto (alle dipendenze della ditta MI ES YO) allegato all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, era falso. Deve osservarsi che l'integrazione istruttoria e l'istanza di rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, hanno carattere eccezionale e possono essere disposte solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere alla luce delle acquisizioni disponibili. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità (sul mancato esercizio del potere ufficioso Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013 Ud. (dep. 2014) P.G.
contro
Fappiano, Rv. 259272). 5 li Ebbene la motivazione, implicitamente resa sul punto, risulta immune dalle censure sviluppate. A parte il fatto che il motivo di ricorso riproduce integralmente il secondo motivo d'appello senza confrontarsi con la decisione (tecnica che già determinerebbe l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione) la prova della colpevolezza è stata desunta non dalla sola allegazione del contratto, ma da una serie di indicatori e verifiche che hanno permesso di inferire la falsità. In questa logica sono stati richiamati il modello unificato trasmesso alla prefettura di Milano, copia della busta paga e attestazione di servizio, senza che risultasse una posizione contributiva all'INPS, all'Agenzia per le entrate e al Centro per l'impiego. Lo stesso accesso eseguito a febbraio 2014 presso la sede dell'MI di ES Yoursi ditta assuntrice, attestava l'inesistenza in loco del datore di lavoro. Né il ricorso si confronta con la motivazione nella parte in cui richiama le dichiarazioni dell'imputata in sede di "esame", fase processuale, svoltasi nel pieno contraddittorio, in cui la donna aveva negato di essere a conoscenza del datore di lavoro e di essersi rivolta a tale Luigi. Così l'impugnazione non si correla a un punto decisivo della motivazione, che supera il rilievo sviluppato in ricorso.
1.3. Terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono stati già parzialmente trattati e risultano per la parte residua inammissibili, tendendo ad ottenere una diversa valutazione in fatto, rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito che ha svolto, anche per relationem, una motivazione priva di difetti deducibili con il ricorso per cassazione. Il Giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, non integrano vizi della motivazione in senso stretto e si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. Per la scelta di non escutere ES si è anticipato come non vi fosse nullità, né lesione del diritto di difesa e come quella deposizione non risultasse, peraltro, determinante sull'esito decisorio, anche alla luce degli elementi che emergevano dalla sentenza di primo grado. La motivazione che si salda a quella impugnata 6 li dimostra con certezza la falsità della documentazione e l'inesistenza della ditta del ES stesso, anche alla luce delle investigazioni poste in essere e delle verifiche eseguite dalla polizia giudiziaria che documentavano come la ditta intestata a costui fosse inesistente. Si intende, allora, come la scelta di non integrare l'istruttoria non si riveli decisiva e come non fosse illogica, secondo una valutazione di merito sorretta, peraltro, da un tracciato adeguato. Né valgono, specificamente, a inficiare il ragionamento indicato i rilievi di cui al quarto motivo, che si risolvono in censure di puro fatto. Il ricorso non si confronta, invero, con una serie di dati che vanno dall'assenza della ditta presso la sede legale, alla mancata presentazione delle relative dichiarazioni a fini contributivi e lavorativi. Ancora, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, durante il suo esame, nel contraddittorio processuale, supportano ampiamente, in punto di logicità, la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale. Infine, anche per le deduzioni sull'erroneità del ragionamento svolto sull'elemento psicologico si osserva che la motivazione resa è immune da censure e le stesse dichiarazioni di LE NA sono state ritenute inverosimili, alla luce degli altri indicatori evidenziati dal Giudice di merito. La giurisprudenza di questa Corte è prevalentemente orientata nel senso che ai fini del dolo generico nei reati di falso, tra i quali va ricompreso anche quello posto dal cit. art. 5, comma 8-bis, è sufficiente la sola "coscienza e volontà dell'alterazione del vero" (Cass. Sez. 5, 20 novembre 1984, Reggiani, Cass., sez.5, 28 novembre 1991, Galluzzo), "indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto" (Cass., sez. 6, 10 ottobre 1984, Sai, Cass., sez. 6, 7 dicembre 1994, Ventura).
1.4. Inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso sull'ipotesi della violazione del ragionevole dubbio. La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108). La regola in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione "precipita" in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l'unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova. Non è possibile, dunque, procedere ad argomentazioni che tendano alla sua applicazione richiamando diverse valutazioni dei dati istruttori, attività che compete in via esclusiva al Giudice di merito. 7 li Ancora una volta il ricorso non si confronta con questi principi e, oltre che genericamente articolato, diventa aspecifico evocando come punto della decisione da cui inferire l'anzidetto dubbio ragionevole la sola circostanza che l'imputata abbia depositato in Questura un documento falso (indicatore parziale dell'iter logico- giuridico seguito per l'affermazione della penale responsabilità).
2. Consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 2.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Maria Stefania Di Tomasst th M ea DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 GEN 2021 C IL CANCELNERE Pietro by Med 0 8