Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
Il mancato esercizio del potere del giudice del dibattimento di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria. (Nel caso di specie, relativo alla mancata assunzione della testimonianza della persona offesa, la Corte ha ritenuto sufficiente a giustificare il mancato esercizio del potere integrativo l'indicazione contenuta nella sentenza assolutoria, in ordine all'inesistenza dei riscontri che il giudice del merito riteneva necessari, alla stregua della ricostruzione dei fatti già compiuta nella querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2013, n. 7948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7948 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 03/10/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1679
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 20148/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
PP IC N. IL 08/07/1972;
avverso la sentenza n. 13/2007 GIUDICE DI PACE di CERRETO SANNITA, del 27/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di Pace di Cerreto Sannita ha assolto FA CO dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno di AS NO. Secondo la prospettazione accusatoria, il FA era alla guida di un'autovettura e percorreva una strada provinciale quando, a causa della velocità superiore a quella consentita nel tratto stradale, aveva colliso con la bicicletta inforcata dal AS, che nell'occorso riportava lesioni personali.
Per il giudice di primo grado risulta carente la prova della responsabilità dell'imputato per il fatto ascrittogli, dal momento che il teste CR e NO avevano dichiarato di non aver assistito all'incidente, mentre il C.t.p. IO aveva riferito di aver tratto gli elementi utilizzati per i propri accertamenti da quanto fornitogli dal difensore e dai parenti della persona offesa.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli lamentando vizio motivazionale e violazione di legge, per aver omesso il giudice di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario l'esame della persona offesa che, a seguito della rinuncia del p.m., poteva essere espletato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.. Rileva che non è stata data spiegazione al fatto che esistesse una diagnosi certificata e una determinata descrizione dei fatti resa al perito di parte, rispetto al quale si lamenta la mancata spiegazione delle ragioni che avrebbero indotto la persona offesa e i parenti della stessa a fornire una determinata ricostruzione dei fatti al perito di parte. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. In tema di poteri officiosi del giudice, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le S.U. hanno ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2 (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006 - dep. 18/12/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907).
La giurisprudenza di legittimità è altresì concorde nel ritenere che il giudice ha il dovere di attivare, anche d'ufficio, il proprio potere di integrazione probatoria, se indispensabile per la decisione, anche nell'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte, ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (da ultimo, Sez. 1, n. 29490 del 27/06/2013 - dep. 10/07/2013, P.M. in proc. Liu e altro, Rv. 256116). Tuttavia tale obbligo motivazionale presuppone pur sempre che il tema della decisività di una determinata prova, non assunta e quindi da assumersi, sia stato formulato;
diversamente la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale vale ad esprimere il giudizio di esaustività della fase istruttoria (similmente Sez. 6, n. 24430 del 16/02/2010 - dep. 28/06/2010, Di Napoli, Rv. 247366, per la quale "l'esercizio di tale potere presuppone la sussistenza dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova e postula l'apprezzamento e la valutazione al riguardo da parte del giudice, il quale, ove non eserciti tale potere, non è tenuto a darne espressamente conto, evincendosi implicitamente dall'effettuata valutazione - adeguata e logica - delle risultanze probatorie già acquisite la superfluità di una eventuale integrazione istruttoria").
4.2. Nel caso che occupa, il giudice ha ritenuto non necessario procedere ad integrazione probatoria, in astratto possibile per la concorde rinuncia delle parti all'escussione del AS;
secondo il ricorrente egli non ha esplicitato le ragioni di tale giudizio, ma per quanto sopra ricordato una espressa motivazione sul punto nella fattispecie non era richiesta. Nè è ignoto perché il giudice abbia ritenuto non decisiva la testimonianza del AS;
la sentenza impugnata, infatti, perviene alla pronuncia assolutoria sul presupposto della mancanza di "elementi processuali probatori di riscontro dei fatti denunciati ...". Il che ha l'evidente significato della necessità avvertita dal decidente di reperire elementi di conferma della ricostruzione offerta dalla persona offesa (evidentemente con la querela); sicché l'assenza di tali elementi rendeva superfluo acquisire quelle dichiarazioni.
4.3. Tal ultima considerazione fornisce risposta anche al secondo rilievo, che per vero risulta non conforme al principio di autosufficienza del ricorso ("in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso": Sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009 - dep. 12/02/2009, Bouyahia, Rv. 243225). In ogni caso, nel menzionare l'assenza di "elementi processuali probatori di riscontro dei fatti denunciati" il giudice ha manifestato di aver tenuto ben presente la ricostruzione proveniente dalla p.o., giudicata tuttavia insufficiente a dare da sola prova dei fatti. Il che è conforme alla giurisprudenza di legittimità, per la quale, se da un canto le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, dall'altro richiede che l'analisi deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella alla quale vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, risulta opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Non essendovi stata nel processo la costituzione di parte civile del AS, emerge che il decidente è incorso in improprietà lessicale evocando i riscontri;
ma non può sfuggire che egli ha ritenuto non sufficiente la ricostruzione dei fatti avente origine dalla persona offesa. Giudizio che non confligge con i principi sopra ricordati.
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014