CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 595/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7232/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032368800000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento 03420240032368800000, dell'importo di euro 569,50, emessa dall'Agente delle Entrate – Riscossione,
Agente della Riscossione su istanza della Regione Calabria e notificata a mezzo PEC in data 23.07.2024.,
e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, per i seguenti motivi: “vizi propri dell'atto impugnato per la mancata emissione e/o notificazione dei precedenti atti presupposti ai fini della emissione della cartella di pagamento opposta – carenza del presupposto impositivo e/o conseguente prescrizione e/o decadenza alla riscossione delle somme pretese a titolo di tassa automobilistica anno 2021”.
Agenzia Riscossione e la Regione Calabria hanno resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 26/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti legittimanti la riscossione a mezzo ruolo e cartella esattoriale.
Al riguardo, deve rilevarsi che, come pacificamente ammesso dal ricorrente, l'art.6 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 5 consente all'Ente Regionale l'iscrizione diretta a ruolo senza la necessità di contestare previamente l'omesso pagamento a mezzo di accertamento.
Tale norma trova applicazione anche al caso in esame essendo stata la cartella emessa nella vigenza di tale legge, in virtù del principio tempus regit actum che governa le disposizioni a carattere procedimentale, qual è quella in esame.
Il motivo pertanto non può trovare condivisione.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito la prescrizione del bollo auto anno 2021.
Il motivo è infondato, atteso che la notifica della cartella impugnata (23/7/2024) è intervenuta prima della scadenza del termine triennale di prescrizione, tenuto conto che le somme pretese sono relative alla tassa automobilistica anno 2021”.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della Regione
Calabria e di Agenzia di Riscossione in € 233,00, ciascuno, oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7232/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032368800000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento 03420240032368800000, dell'importo di euro 569,50, emessa dall'Agente delle Entrate – Riscossione,
Agente della Riscossione su istanza della Regione Calabria e notificata a mezzo PEC in data 23.07.2024.,
e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, per i seguenti motivi: “vizi propri dell'atto impugnato per la mancata emissione e/o notificazione dei precedenti atti presupposti ai fini della emissione della cartella di pagamento opposta – carenza del presupposto impositivo e/o conseguente prescrizione e/o decadenza alla riscossione delle somme pretese a titolo di tassa automobilistica anno 2021”.
Agenzia Riscossione e la Regione Calabria hanno resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 26/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti legittimanti la riscossione a mezzo ruolo e cartella esattoriale.
Al riguardo, deve rilevarsi che, come pacificamente ammesso dal ricorrente, l'art.6 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 5 consente all'Ente Regionale l'iscrizione diretta a ruolo senza la necessità di contestare previamente l'omesso pagamento a mezzo di accertamento.
Tale norma trova applicazione anche al caso in esame essendo stata la cartella emessa nella vigenza di tale legge, in virtù del principio tempus regit actum che governa le disposizioni a carattere procedimentale, qual è quella in esame.
Il motivo pertanto non può trovare condivisione.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito la prescrizione del bollo auto anno 2021.
Il motivo è infondato, atteso che la notifica della cartella impugnata (23/7/2024) è intervenuta prima della scadenza del termine triennale di prescrizione, tenuto conto che le somme pretese sono relative alla tassa automobilistica anno 2021”.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della Regione
Calabria e di Agenzia di Riscossione in € 233,00, ciascuno, oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta.