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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8155/2024, introdotta da
(ERITREA, 19/12/1988) e Parte_1 Parte_2
(ERITREA, 15/08/1976) entrambi con il patrocinio
[...]
dell'avv. ALESSANDRA ROSSI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e Parte_1 Parte_2
chiedono al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti. 2
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto, trascritto ed
annotato nei registri dell'anno 2015 atto N. 00015 parte 1 serie 21, tra i
signori e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di
procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di
matrimonio;
2) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
3) ciascun coniuge provvederà al proprio sostenta-mento;
4) il figlio minore rimarrà affidato ad entrambe i genitori che eserciteranno
sullo stesso la responsabilità genitoriale, congiuntamente sulle questioni di
straordinaria amministrazione e disgiuntamente sulle questioni di ordinaria
amministrazione quando il minore permarrà con il singolo genitore;
5) il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre con la quale
vivrà in Lugano;
6) in merito alla frequentazione padre-figlio si conviene che il padre
trascorrerà con li figlio:
i. almeno 3 giorni ogni 2 mesi recandosi a Lugano;
ii. per le vacanze Natalizie il minore trascorrerà il Natale Ortodosso ad anni
alterni con la madre e con il padre;
iii. per le ferie estive ogni anno nel mese di Luglio / Agosto il minore
trascorrerà con il padre almeno 20 giorni da considerarsi preventivamente
con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
iv. il minore trascorrerà con il genitore il giorno del rispettivo compleanno,
mentre il giorno del compleanno di i genitori cercheranno di Per_1
passarlo tutti e tre insieme e solo in caso di disaccordo ad anni alterni con 3
ciascun genitore;
7) il sig. , tenuto conto delle ingenti spese di viaggio e soggiorno che Pt_1
deve affrontare per recarsi in Svizzera per vedere il figlio, man-terrà in via
diretta il figlio provvedendo a tutte le sue necessità quando il minore sarà
con il padre;
8) i coniugi, ove occorra, si concedono vicendevolmente assenso per il
rilascio dei passaporti per sé e per il minore;
9) I ricorrenti danno atto che vivranno del proprio reddito patrimoniale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 11/03/2015, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8155/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 11/03/2015 tra (ERITREA, 19/12/1988) Parte_1
e (ERITREA, 15/08/1976) Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00015, Parte I, Serie 21, Anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. 4
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8155/2024, introdotta da
(ERITREA, 19/12/1988) e Parte_1 Parte_2
(ERITREA, 15/08/1976) entrambi con il patrocinio
[...]
dell'avv. ALESSANDRA ROSSI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e Parte_1 Parte_2
chiedono al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti. 2
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto, trascritto ed
annotato nei registri dell'anno 2015 atto N. 00015 parte 1 serie 21, tra i
signori e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di
procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di
matrimonio;
2) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
3) ciascun coniuge provvederà al proprio sostenta-mento;
4) il figlio minore rimarrà affidato ad entrambe i genitori che eserciteranno
sullo stesso la responsabilità genitoriale, congiuntamente sulle questioni di
straordinaria amministrazione e disgiuntamente sulle questioni di ordinaria
amministrazione quando il minore permarrà con il singolo genitore;
5) il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre con la quale
vivrà in Lugano;
6) in merito alla frequentazione padre-figlio si conviene che il padre
trascorrerà con li figlio:
i. almeno 3 giorni ogni 2 mesi recandosi a Lugano;
ii. per le vacanze Natalizie il minore trascorrerà il Natale Ortodosso ad anni
alterni con la madre e con il padre;
iii. per le ferie estive ogni anno nel mese di Luglio / Agosto il minore
trascorrerà con il padre almeno 20 giorni da considerarsi preventivamente
con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
iv. il minore trascorrerà con il genitore il giorno del rispettivo compleanno,
mentre il giorno del compleanno di i genitori cercheranno di Per_1
passarlo tutti e tre insieme e solo in caso di disaccordo ad anni alterni con 3
ciascun genitore;
7) il sig. , tenuto conto delle ingenti spese di viaggio e soggiorno che Pt_1
deve affrontare per recarsi in Svizzera per vedere il figlio, man-terrà in via
diretta il figlio provvedendo a tutte le sue necessità quando il minore sarà
con il padre;
8) i coniugi, ove occorra, si concedono vicendevolmente assenso per il
rilascio dei passaporti per sé e per il minore;
9) I ricorrenti danno atto che vivranno del proprio reddito patrimoniale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 11/03/2015, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8155/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 11/03/2015 tra (ERITREA, 19/12/1988) Parte_1
e (ERITREA, 15/08/1976) Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00015, Parte I, Serie 21, Anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. 4
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi