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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del 05.12.2025, nella causa avente n. 989 /2024 R.G.;
causa pendente tra:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Crisafi n. 25, 89128 Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Giovanni De Stefano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via del Plebiscito
15, Reggio Calabria, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso intimazione di pagamento per indennità di occupazione sine titulo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta dal sig. Parte_1 avverso l'atto di intimazione notificato il 10.04.2024, con cui l' Controparte_1 ha richiesto il pagamento di € 13.152,40 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennità per occupazione sine titulo del bene immobile identificato come RCB0139 – suolo di sedime ex caserma Guardia di Finanza, per il periodo 01/01/2008 –
30/09/2023.
L'opponente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 2948 c.c., decorrente dall'inizio dell'asserita occupazione;
2. Mancata prova del danno conseguente all'occupazione, non potendo il danno ritenersi “in re ipsa” ma dovendo essere allegato e provato;
3. Difetto di motivazione e illegittimità del criterio di stima utilizzato per la quantificazione dell'indennità, fondato su valori OMI e parametri automatici non spiegati.
In data 01.08.2024 si è costituita la convenuta domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
L ha successivamente depositato note sostitutive dell'udienza del Controparte_1
4 giugno 2025, nelle quali ha aggiunto in proposito che la natura di danno in re ipsa sarebbe rinvenibile anche dalla previsione di cui all'art. 1, comma 274, l. 311/2011,
a norma del quale l'Amministrazione è facultata a riscuotere le somme mediante iscrizione a ruolo.
La convenuta ha, poi, ulteriormente argomentato che vi sarebbe una netta distinzione tra occupazione di immobile privato ed occupazione di immobile pubblico, attese le finalità pubblicistiche ed efficientistiche delle pubbliche amministrazioni (ed in particolare dell'Agenzia del a ciò tenuta anche in virtù del proprio Statuto) CP_1 di garantire la massima redditività dei beni e la massima valorizzazione degli immobili del proprio patrimonio.
La fase cautelare espletata si è conclusa con l'accoglimento della domanda cautelare stante la fondatezza (valutata in via prognostica) del secondo motivo sopra illustrato.
§ 2. La prima udienza si è celebrata in trattazione scritta in data 29.01.2025.
Con ordinanza del 05.08.2025 il giudice ritenendo la causa matura per la decisione ha concesso i termini ex art. 189 c.p.c. e rinviato alla data del 26.11.2025 per la rimessione della causa in decisione.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo, occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto concernenti l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 4. Dirimente ai fini della definizione della presente controversia è la ricostruzione dell'onere probatorio in tema di occupazione sine titulo di immobile demaniale.
Con riguardo alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, va evidenziato che la Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 13071/2018) ha chiarito che il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. “danno-evento”, ossia nella mera lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma deve consistere nel c.d. “danno-conseguenza”, che deve essere allegato e provato, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 26972/2008.
Tale impostazione vale anche per il danno da occupazione senza titolo, che non può essere considerato “in re ipsa”, poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, trasformandolo da strumento di reintegrazione patrimoniale in sanzione punitiva per la condotta illecita, in contrasto con la funzione riparatoria tipica dell'istituto.
Ciò è perfettamente in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, le quali, con sentenza n. 33645/2022, hanno chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale);
e che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Entrambe le voci di danno, inoltre, devono formare oggetto di allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, l'attore è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645).
La Suprema Corte nella pronuncia testé citata non ha operato alcuna distinzione tra occupazione di immobile pubblico ed occupazione di immobile privato quanto all'onere probatorio del danno, stabilendo principi uniformi indipendentemente dalla natura pubblica o privata del bene occupato.
L'unica distinzione operata dalle Sezioni Unite riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui sia una Pubblica Amministrazione ad occupare illegittimamente un bene privato, caso per il quale è previsto un regime speciale disciplinato dagli artt. 42-bis e 43 del d.P.R.
327/2001.
Ne consegue che, al di fuori di tale eccezione, non può configurarsi alcun automatismo risarcitorio, né sussiste una presunzione di danno “in re ipsa”. I principi enunciati dalle Sezioni Unite sono stati espressamente confermati anche per le occupazioni di immobili pubblici, come dimostrato da una recentissima pronuncia della Suprema Corte che ha applicato gli stessi criteri in una fattispecie di occupazione di un immobile pubblico comunale da parte dell'Amministrazione Statale
(cfr. Cass., 252/2024).
Alla luce di quanto precede, la ricostruzione prospettata dall – Controparte_1 secondo cui la natura demaniale del bene giustificherebbe un regime probatorio attenuato – non è condivisibile, poiché finirebbe per reintrodurre nel sistema la nozione di danno “in re ipsa” per tutte le ipotesi di occupazione sine titulo di beni pubblici, senza che tale differenziazione trovi alcun fondamento normativo o giurisprudenziale.
Una simile impostazione si pone in contrasto con i principi affermati dalla Suprema
Corte, che valorizzano la necessità di allegare e provare il danno-conseguenza, tenendo conto della possibilità di destinare anche l'immobile pubblico a una pluralità di utilizzi (anche non redditizi) e del fatto che la violazione del diritto di proprietà trova già ristoro attraverso la tutela reale restitutoria.
Tale orientamento trova piena conferma nella giurisprudenza di merito più recente.
In particolare, la Corte d'Appello di Napoli (sent. n. 3254/2024) e il Tribunale di Napoli
(sent. n. 11229/2024) hanno escluso ogni automatismo risarcitorio anche per i beni pubblici, ribadendo che l'ente proprietario deve allegare e provare la perdita di una concreta possibilità di utilizzo del bene, non essendo sufficiente la mera titolarità del diritto di proprietà.
Con riguardo al caso di specie, in assenza di una deduzione specifica circa l'utilizzo concreto cui l'immobile illegittimamente occupato dal avrebbe dovuto essere Pt_1 destinato, il danno prospettato dall'opposta non può ritenersi provato, neppure in via presuntiva.
Dagli atti emerge, infatti, che l' si è limitata a richiamare la mera Controparte_1 titolarità del diritto di proprietà e a quantificare l'indennità sulla base di criteri automatici (stime di mercato), senza allegare circostanze idonee a dimostrare la perdita di una concreta possibilità di godimento del bene, diretto o indiretto, mediante locazione o altra forma di sfruttamento economico.
Né assume carattere dirimente l'art. 1, comma 274, della legge n. 311/2004, che si limita a disciplinare il procedimento di riscossione delle somme dovute per l'utilizzo di immobili statali, senza introdurre alcuna presunzione legale di danno.
In conclusione, la doglianza è fondata e merita accoglimento. Restano assorbite tutte le altre domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti in virtù del principio della ragione più liquida.
§ 5. Vista la presenza di precedenti di legittimità contrastanti in ordine alla valutazione del danno da occupazione sine titulo e l'intervento delle Sezioni Unite nel corso del presente grado di giudizio, sussistono eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• DICHIARA inesistente il credito per indennità di occupazione senza titolo di cui all'intimazione numero protocollo AGDCL01
Registro ufficiale 0006211.28.03.2024.U notificata in data 10.04.2024;
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 09/12/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del 05.12.2025, nella causa avente n. 989 /2024 R.G.;
causa pendente tra:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Crisafi n. 25, 89128 Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Giovanni De Stefano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via del Plebiscito
15, Reggio Calabria, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso intimazione di pagamento per indennità di occupazione sine titulo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta dal sig. Parte_1 avverso l'atto di intimazione notificato il 10.04.2024, con cui l' Controparte_1 ha richiesto il pagamento di € 13.152,40 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennità per occupazione sine titulo del bene immobile identificato come RCB0139 – suolo di sedime ex caserma Guardia di Finanza, per il periodo 01/01/2008 –
30/09/2023.
L'opponente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 2948 c.c., decorrente dall'inizio dell'asserita occupazione;
2. Mancata prova del danno conseguente all'occupazione, non potendo il danno ritenersi “in re ipsa” ma dovendo essere allegato e provato;
3. Difetto di motivazione e illegittimità del criterio di stima utilizzato per la quantificazione dell'indennità, fondato su valori OMI e parametri automatici non spiegati.
In data 01.08.2024 si è costituita la convenuta domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
L ha successivamente depositato note sostitutive dell'udienza del Controparte_1
4 giugno 2025, nelle quali ha aggiunto in proposito che la natura di danno in re ipsa sarebbe rinvenibile anche dalla previsione di cui all'art. 1, comma 274, l. 311/2011,
a norma del quale l'Amministrazione è facultata a riscuotere le somme mediante iscrizione a ruolo.
La convenuta ha, poi, ulteriormente argomentato che vi sarebbe una netta distinzione tra occupazione di immobile privato ed occupazione di immobile pubblico, attese le finalità pubblicistiche ed efficientistiche delle pubbliche amministrazioni (ed in particolare dell'Agenzia del a ciò tenuta anche in virtù del proprio Statuto) CP_1 di garantire la massima redditività dei beni e la massima valorizzazione degli immobili del proprio patrimonio.
La fase cautelare espletata si è conclusa con l'accoglimento della domanda cautelare stante la fondatezza (valutata in via prognostica) del secondo motivo sopra illustrato.
§ 2. La prima udienza si è celebrata in trattazione scritta in data 29.01.2025.
Con ordinanza del 05.08.2025 il giudice ritenendo la causa matura per la decisione ha concesso i termini ex art. 189 c.p.c. e rinviato alla data del 26.11.2025 per la rimessione della causa in decisione.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo, occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto concernenti l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 4. Dirimente ai fini della definizione della presente controversia è la ricostruzione dell'onere probatorio in tema di occupazione sine titulo di immobile demaniale.
Con riguardo alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, va evidenziato che la Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 13071/2018) ha chiarito che il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. “danno-evento”, ossia nella mera lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma deve consistere nel c.d. “danno-conseguenza”, che deve essere allegato e provato, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 26972/2008.
Tale impostazione vale anche per il danno da occupazione senza titolo, che non può essere considerato “in re ipsa”, poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, trasformandolo da strumento di reintegrazione patrimoniale in sanzione punitiva per la condotta illecita, in contrasto con la funzione riparatoria tipica dell'istituto.
Ciò è perfettamente in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, le quali, con sentenza n. 33645/2022, hanno chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale);
e che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Entrambe le voci di danno, inoltre, devono formare oggetto di allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, l'attore è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645).
La Suprema Corte nella pronuncia testé citata non ha operato alcuna distinzione tra occupazione di immobile pubblico ed occupazione di immobile privato quanto all'onere probatorio del danno, stabilendo principi uniformi indipendentemente dalla natura pubblica o privata del bene occupato.
L'unica distinzione operata dalle Sezioni Unite riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui sia una Pubblica Amministrazione ad occupare illegittimamente un bene privato, caso per il quale è previsto un regime speciale disciplinato dagli artt. 42-bis e 43 del d.P.R.
327/2001.
Ne consegue che, al di fuori di tale eccezione, non può configurarsi alcun automatismo risarcitorio, né sussiste una presunzione di danno “in re ipsa”. I principi enunciati dalle Sezioni Unite sono stati espressamente confermati anche per le occupazioni di immobili pubblici, come dimostrato da una recentissima pronuncia della Suprema Corte che ha applicato gli stessi criteri in una fattispecie di occupazione di un immobile pubblico comunale da parte dell'Amministrazione Statale
(cfr. Cass., 252/2024).
Alla luce di quanto precede, la ricostruzione prospettata dall – Controparte_1 secondo cui la natura demaniale del bene giustificherebbe un regime probatorio attenuato – non è condivisibile, poiché finirebbe per reintrodurre nel sistema la nozione di danno “in re ipsa” per tutte le ipotesi di occupazione sine titulo di beni pubblici, senza che tale differenziazione trovi alcun fondamento normativo o giurisprudenziale.
Una simile impostazione si pone in contrasto con i principi affermati dalla Suprema
Corte, che valorizzano la necessità di allegare e provare il danno-conseguenza, tenendo conto della possibilità di destinare anche l'immobile pubblico a una pluralità di utilizzi (anche non redditizi) e del fatto che la violazione del diritto di proprietà trova già ristoro attraverso la tutela reale restitutoria.
Tale orientamento trova piena conferma nella giurisprudenza di merito più recente.
In particolare, la Corte d'Appello di Napoli (sent. n. 3254/2024) e il Tribunale di Napoli
(sent. n. 11229/2024) hanno escluso ogni automatismo risarcitorio anche per i beni pubblici, ribadendo che l'ente proprietario deve allegare e provare la perdita di una concreta possibilità di utilizzo del bene, non essendo sufficiente la mera titolarità del diritto di proprietà.
Con riguardo al caso di specie, in assenza di una deduzione specifica circa l'utilizzo concreto cui l'immobile illegittimamente occupato dal avrebbe dovuto essere Pt_1 destinato, il danno prospettato dall'opposta non può ritenersi provato, neppure in via presuntiva.
Dagli atti emerge, infatti, che l' si è limitata a richiamare la mera Controparte_1 titolarità del diritto di proprietà e a quantificare l'indennità sulla base di criteri automatici (stime di mercato), senza allegare circostanze idonee a dimostrare la perdita di una concreta possibilità di godimento del bene, diretto o indiretto, mediante locazione o altra forma di sfruttamento economico.
Né assume carattere dirimente l'art. 1, comma 274, della legge n. 311/2004, che si limita a disciplinare il procedimento di riscossione delle somme dovute per l'utilizzo di immobili statali, senza introdurre alcuna presunzione legale di danno.
In conclusione, la doglianza è fondata e merita accoglimento. Restano assorbite tutte le altre domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti in virtù del principio della ragione più liquida.
§ 5. Vista la presenza di precedenti di legittimità contrastanti in ordine alla valutazione del danno da occupazione sine titulo e l'intervento delle Sezioni Unite nel corso del presente grado di giudizio, sussistono eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• DICHIARA inesistente il credito per indennità di occupazione senza titolo di cui all'intimazione numero protocollo AGDCL01
Registro ufficiale 0006211.28.03.2024.U notificata in data 10.04.2024;
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 09/12/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone