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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino - Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2443/23 r. g. l., cui è stato riunito il proc. n. 2792/23 r.g.l.
TRA
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec: avv.emanuela.calamia@postacert.inps.gov.it
APPELLANTE
E
IA NA, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Della Volpe, presso il quale elettivamente domicilia, in Aversa, via Perla n. 10
APPELLATO
nel contraddittorio anche di:
Regione Campania, in persona del Presidente p.t.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 ottobre 2023 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha proposto appello avverso la sentenza pronunziata in data 11 settembre 2023, n. 3442, dal
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata accolta la sua domanda di condanna dell'Inps a corrisponderle l'indennità di mobilità per il periodo luglio
2011-giugno 2012, così condannandolo al pagamento della somma di euro 14.915,36, oltre interessi legge, importa divenuto, in seguito a procedura di correzione di errore materiale, di euro 17.759,44.
Ha preliminarmente dedotto che il diritto attoreo all'iscrizione nelle liste di mobilità era vincolante solo per la Regine, quale Ente deputato alla gestione delle liste e che la sentenza n.
2981 del 2018 , del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato, che aveva riconosciuto nei confronti della Regione, quindi a esso Istituto inopponibile, il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità, comunque non accertava il diritto alla liquidazione dell'indennità di mobilità, per la quale occorrevano precisi requisiti, da provare.
Aggiungeva, poi, che il Tribunale aveva errato nel ritenere la domanda di controparte ammissibile in assenza di domanda amministrativa, nell'escludere la decadenza ex art. 129,
u.c., del r.d.l. n. 1827 del 1935, nel non accogliere l'eccezione di prescrizione, infine nel ritenere dovuta la prestazione nella misura indicata dalla ricorrente, omettendo di pronunciarsi sulle formulate eccezioni e contestazioni sul quantum della pretesa.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della gravata sentenza, fosse rigettata la domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva IA NA, resistendo al gravame.
Non si costituiva, invece, la Regione Campania, nonostante la regolare notifica.
L'appello veniva reiterato dall'Inps con nuovo ricorso depositato in data 15 novembre 2023, ove si aggiungeva, quale motivo di gravame, l'illegittimità del contenuto decisorio del sopravvenuto provvedimento di correzione di errore materiale, che aveva aumentato l'importo dovuto.
Anche in tale procedimento si registrava la resistenza di IA NA e la contumacia della Regione Campania.
All'odierna udienza, riunti i due procedimenti, la causa è stata decisa nei termini riportati in dispositivo e per le ragioni che seguono.
L'appello proposto è fondato e deve essere rigettato.
Come già rilevato da questa Sezione (cfr. sent. n. 875 del 2 maggio 2024) in fattispecie analoga,
l'Istituto previdenziale non era stato parte del giudizio diretto all'accertamento del diritto ed è
2 stato vocato in ius nel presente giudizio di condanna poiché ente erogatore della prestazione.
All'Inps, pertanto, non poteva opporsi il giudicato che, ex art. 2909 cod. civ., vincola unicamente le parti, i loro eredi e gli aventi causa.
La IA, dunque, avrebbe dovuto nuovamente dedurre e comprovare i fatti costitutivi della pretesa e, cioè, la percezione della indennità di mobilità in deroga fino al 30 giugno 2011 e la sussistenza delle condizioni di legge per la proroga del trattamento per un ulteriore anno, laddove, invece, nulla è stato al riguardo dedotto e allegato, essendosi la predetta limitata ad invocare il giudicato. Deve, poi, precisarsi che, come affermato dal Giudice di legittimità in plurime pronunzie (cfr. Cass., Sez. Un., n. 21435 del 2018), anche con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga si configurano diverse posizioni soggettive, di interesse legittimo prima della concessione del trattamento e di diritto soggettivo relativamente al pagamento, che fanno capo a diversi soggetti giuridici.
Per il caso che qui ne occupa, la Regione è l'Ente che concede il trattamento e l'Inps l'erogatore del trattamento medesimo.
Dunque, per potersi affermare la responsabilità dell'I.N.P.S. era necessario, come già detto, dedurre e provare la sussistenza delle condizioni di legge per la erogazione del beneficio, non essendo opponibile all'Istituto la sentenza irrevocabile non resa nei suoi confronti. .
Va anche aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, il provvedimento giudiziale invocato si limita a dichiarare il diritto alla proroga del trattamento di mobilità in deroga per il periodo previsto dalla legge. Pertanto, anche se si superasse il dato formale della inopponibilità della sentenza all'Inps, l'odierna appellata aveva comunque l'onere di allegare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che aveva asseritamente disposto la proroga, laddove, si ripete, nulla, sul punto è stato dedotto o provato.
Per le suesposte ed assorbenti considerazioni l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da IA NA con il ricorso di primo grado.
La peculiarità della vicenda dedotta in giudizio, con un indirizzo di segno contrario all'interno di questa stessa Sezione, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Costituzionale n. 77 del 2018.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata da IA NA con il ricorso di primo grado;
3 dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino - Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2443/23 r. g. l., cui è stato riunito il proc. n. 2792/23 r.g.l.
TRA
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec: avv.emanuela.calamia@postacert.inps.gov.it
APPELLANTE
E
IA NA, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Della Volpe, presso il quale elettivamente domicilia, in Aversa, via Perla n. 10
APPELLATO
nel contraddittorio anche di:
Regione Campania, in persona del Presidente p.t.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 ottobre 2023 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha proposto appello avverso la sentenza pronunziata in data 11 settembre 2023, n. 3442, dal
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata accolta la sua domanda di condanna dell'Inps a corrisponderle l'indennità di mobilità per il periodo luglio
2011-giugno 2012, così condannandolo al pagamento della somma di euro 14.915,36, oltre interessi legge, importa divenuto, in seguito a procedura di correzione di errore materiale, di euro 17.759,44.
Ha preliminarmente dedotto che il diritto attoreo all'iscrizione nelle liste di mobilità era vincolante solo per la Regine, quale Ente deputato alla gestione delle liste e che la sentenza n.
2981 del 2018 , del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato, che aveva riconosciuto nei confronti della Regione, quindi a esso Istituto inopponibile, il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità, comunque non accertava il diritto alla liquidazione dell'indennità di mobilità, per la quale occorrevano precisi requisiti, da provare.
Aggiungeva, poi, che il Tribunale aveva errato nel ritenere la domanda di controparte ammissibile in assenza di domanda amministrativa, nell'escludere la decadenza ex art. 129,
u.c., del r.d.l. n. 1827 del 1935, nel non accogliere l'eccezione di prescrizione, infine nel ritenere dovuta la prestazione nella misura indicata dalla ricorrente, omettendo di pronunciarsi sulle formulate eccezioni e contestazioni sul quantum della pretesa.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della gravata sentenza, fosse rigettata la domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva IA NA, resistendo al gravame.
Non si costituiva, invece, la Regione Campania, nonostante la regolare notifica.
L'appello veniva reiterato dall'Inps con nuovo ricorso depositato in data 15 novembre 2023, ove si aggiungeva, quale motivo di gravame, l'illegittimità del contenuto decisorio del sopravvenuto provvedimento di correzione di errore materiale, che aveva aumentato l'importo dovuto.
Anche in tale procedimento si registrava la resistenza di IA NA e la contumacia della Regione Campania.
All'odierna udienza, riunti i due procedimenti, la causa è stata decisa nei termini riportati in dispositivo e per le ragioni che seguono.
L'appello proposto è fondato e deve essere rigettato.
Come già rilevato da questa Sezione (cfr. sent. n. 875 del 2 maggio 2024) in fattispecie analoga,
l'Istituto previdenziale non era stato parte del giudizio diretto all'accertamento del diritto ed è
2 stato vocato in ius nel presente giudizio di condanna poiché ente erogatore della prestazione.
All'Inps, pertanto, non poteva opporsi il giudicato che, ex art. 2909 cod. civ., vincola unicamente le parti, i loro eredi e gli aventi causa.
La IA, dunque, avrebbe dovuto nuovamente dedurre e comprovare i fatti costitutivi della pretesa e, cioè, la percezione della indennità di mobilità in deroga fino al 30 giugno 2011 e la sussistenza delle condizioni di legge per la proroga del trattamento per un ulteriore anno, laddove, invece, nulla è stato al riguardo dedotto e allegato, essendosi la predetta limitata ad invocare il giudicato. Deve, poi, precisarsi che, come affermato dal Giudice di legittimità in plurime pronunzie (cfr. Cass., Sez. Un., n. 21435 del 2018), anche con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga si configurano diverse posizioni soggettive, di interesse legittimo prima della concessione del trattamento e di diritto soggettivo relativamente al pagamento, che fanno capo a diversi soggetti giuridici.
Per il caso che qui ne occupa, la Regione è l'Ente che concede il trattamento e l'Inps l'erogatore del trattamento medesimo.
Dunque, per potersi affermare la responsabilità dell'I.N.P.S. era necessario, come già detto, dedurre e provare la sussistenza delle condizioni di legge per la erogazione del beneficio, non essendo opponibile all'Istituto la sentenza irrevocabile non resa nei suoi confronti. .
Va anche aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, il provvedimento giudiziale invocato si limita a dichiarare il diritto alla proroga del trattamento di mobilità in deroga per il periodo previsto dalla legge. Pertanto, anche se si superasse il dato formale della inopponibilità della sentenza all'Inps, l'odierna appellata aveva comunque l'onere di allegare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che aveva asseritamente disposto la proroga, laddove, si ripete, nulla, sul punto è stato dedotto o provato.
Per le suesposte ed assorbenti considerazioni l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da IA NA con il ricorso di primo grado.
La peculiarità della vicenda dedotta in giudizio, con un indirizzo di segno contrario all'interno di questa stessa Sezione, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Costituzionale n. 77 del 2018.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata da IA NA con il ricorso di primo grado;
3 dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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