Sentenza 29 novembre 2019
Massime • 1
La pronuncia risolutiva del conflitto di competenza è decisione dotata di effetti preclusivi (quanto alla competenza) circoscritti al "thema decidendum" e alle questioni da questo presupposte. (Fattispecie, in cui in sede di conflitto di competenza negativo fra giudice per l'udienza preliminare e giudice del dibattimento era stata individuata la competenza di quest'ultimo sul presupposto che l'imputato avesse revocato implicitamente la già avanzata richiesta di abbreviato e la Corte ha ritenuto che la questione sulla legittimità della richiesta di abbreviato non potesse più essere riproposta con i motivi di ricorso in quanto preclusa dalla decisione adottata ex art. 32 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 32 c.p.p. Risoluzione del conflittohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2019, n. 11715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11715 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2019 |
Testo completo
01715-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: EL AT - Presidente - Sent. n. sez. 3560/2019 -UP 29/11/2019 MARIA TERESA BELMONTE - Relatore - R.G. N. 46030/2018 GIUSEPPE DE MARZO BARBARA CALASELICE RENATA SESSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore l'avv. GREGORIO ARENA si riporta ai motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di appello di Bari ha confermato la decisione della Corte di Assise di Foggia, che aveva dichiarato TE SO colpevole di omicidio preterintenzionale ai danni dell'anziano HE De IS, di cui cagionava la morte sferrandogli pugni in faccia che provocavano, nella vittima, lesioni da cui derivava emorragia fronto- parietale e coma non vigile e, quindi, la morte, avvenuta il 27 marzo 2012. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso TE SO, con il patrocinio del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento svolgendo cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia nullità del decreto che ha disposto il giudizio, emesso dal G.U.P. presso il Tribunale di Foggia. Espone la difesa che, in vista della celebrazione dell'udienza preliminare, con istanza del 2 marzo 2015, era stata chiesta l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'escussione di tre testimoni ( poi ridotti a due) e, in via subordinata, il giudizio abbreviato senza condizioni. Lamenta che il G.UP., dopo avere rigettato la prima istanza, omettendo di pronunciarsi sulla domanda subordinata, aveva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, così privato del diritto al rito alternativo e ai benefici ad esso connessi. Si duole ancora che la Corte di Appello, a cui era stata prospettata analoga questione, abbia ravvisato nella condotta processuale dell'imputato una revoca implicita della richiesta di abbreviato non condizionato, uniformandosi a quanto già ritenuto, in un obiter dictum, dalla Corte di Cassazione nella procedura incidentale per il regolamento di competenza azionato dalla Corte di Assise di Foggia, che, invece, aveva ravvisato una omessa pronuncia del G.U.P.. In particolare, la difesa ricorrente deduce che nessuna norma prevede che l'imputato debba reiterare la richiesta di rito alternativo, essendo, piuttosto, preciso onere del giudice di decidere su ogni istanza difensiva;
che, in ogni caso, non può ravvisarsi nella condotta processuale dell'imputato una revoca implicita della richiesta di rito alternativa, atteso che la revoca dovrebbe rispettare gli stessi oneri formali previsti per l'accesso al rito alternativo, ovvero la richiesta personale dell'imputato o mediante rilascio di procura speciale, condizioni non verificatesi nel caso di specie. Conclude, pertanto, per la declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio, in quanto affetto da abnormità, citando giurisprudenza a sostegno.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia l'illegittimità della ordinanza della Corte di Assise di Foggia che, nel valutare la richiesta di rito abbreviato riproposta in quella sede, nella duplice opzione di rito condizionato, in primis, e non condizionato in via subordinata, ha dichiarato inammissibile quest'ultima, e rigettato quella principale con motivazione illogica e carente. Ci si duole che la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, abbia aderito a una affermazione contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione, che, però, aveva solo - regolato la competenza, senza valutare il merito costituente, quindi, un mero obiter dictum, - non vincolante per i giudici di merito;
ci si duole, altresì, che la Corte territoriale abbia omesso di considerare la possibilità di qualificare la sequenza processuale verificatasi dinanzi al GUP 7 2 ovvero la circostanza, prima segnalata, che il GUP avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rito abbreviato c.d. " secco", solo delibando sulla richiesta di rito "condizionato" come una sorta di caso fortuito, ammettendo, ex post, l'imputato al rito abbreviato.
2.3. Con il terzo e il quarto motivo si denuncia vizio della motivazione, perché contraddittoria e illogica con riferimento, per un verso, alla ritenuta attendibilità delle deposizioni dei testi De IS AN TA e Di NA UE, e, per l'altro, alla ingiustificata e contraddittoria valutazione della inattendibilità della teste De IS IN, in ordine alle deposizioni da costoro rese circa la ricostruzione dei fatti che avvennero all'interno della abitazione della vittima, alle ragioni del litigio tra questi e l'imputato, e alle circostanze nelle quali la vittima si era procurata le lesioni che lo portarono alla morte. Deduce la difesa che la valutazione della Corte in ordine al giudizio di inattendibilità della De IS IN, compagna dell'imputato, stata pregiudicata dall'erroneo convincimento del mendacio della donna in sede di deposizione dibattimentale, laddove un attento esame delle dichiarazioni avrebbe indotto a un diverso esito.
2.4. Con il quinto motivo si denuncia vizio della motivazione in ordine alla valutazione della relazione del consulente Riezzo, circa le cause dell'insorgenza del trauma e delle relative conseguenze, dolendosi la difesa che la Corte abbia omesso di considerare ipotesi alternative, pure prospettate e verosimili, nel determinismo causale che portò al decesso del De IS HE.
3. Con memoria depositata il 21 ottobre 2019, la difesa del ricorrente, oltre a correggere alcuni errori formali contenuti nel ricorso, ha precisato le proprie deduzioni, ribadendo gli argomenti già esposti a sostegno delle proprie tesi, e concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non è fondato. -2.Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, la questione posta dalla difesa circa l'interpretazione data dalla Corte di Assise di appello al comportamento dell'imputato, laddove questi non aveva reiterato la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, dopo il rigetto, da parte del G.U.P., della domanda principale di accesso al rito abbreviato condizionato - è stata definitivamente risolta da questa Corte di Cassazione con sentenza n. 16160 del 15/01/2016, che, in sede di regolamento di competenza, originato dal conflitto negativo con il G.U.P., sollevato dalla Corte di Assise di Foggia, ha dato atto che la difesa dell'imputato aveva implicitamente rinunziato al giudizio abbreviato cd. secco, e che doveva ritenersi ritualmente incardinata unicamente la richiesta di rito abbreviato condizionato, tanto desumendo dalla lettura del verbale dell'udienza preliminare in cui " il difensore dell'imputato ha insistito unicamente ed esclusivamente sulla richiesta principale di definizione del giudizio con il rito abbreviato condizionato, implicitamente rinunciando alla ulteriore subordinata richiesta di definizione del processo con il rito abbreviato incondizionato. Ciò si ricava sia dal tenore della richiesta verbalizzata ("la difesa dell'imputato insiste nella richiesta di giudizio abbreviato condizionato come formulato in atti"), sia dalla successiva sequenza procedimentale (dopo la lettura da parte 3 del giudice dell'udienza preliminare dell'ordinanza con la quale aveva disatteso detta richiesta, infatti, il difensore non solo non ha coltivato l'ulteriore richiesta subordinata, ma ha, anzi, a fronte della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, egli stesso concluso nel merito, chiedendo una pronuncia di non luogo a procedere)." 2.1. Del tutto erroneamente la difesa ricorrente si duole di siffatta interpretazione, laddove ravvisa un mero obiter dictum nel richiamato passaggio della motivazione del regolamento di competenza. Tale questione, invece, costituisce la premessa logica del ragionamento che ha condotto il Supremo collegio a individuare il giudice competente in capo alla Corte di Assise. La questione devoluta, infatti, alla Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, presupponeva proprio lo scrutinio della ritualità della decisione del G.U.P.; solo da tale delibazione poteva, infatti, discendere la individuazione del giudice competente: il G.U.P. in sede di rito abbreviato, ovvero la Corte di Assise per il giudizio ordinario. Ebbene, come si è premesso, la Corte di cassazione ha preso specifica posizione sul punto e, per quanto si è osservato, non - poteva non farlo per declinare la competenza - interpretando la condotta dell'imputato che, dopo il rigetto del rito abbreviato condizionato, non aveva reiterato, tramite il suo difensore, la richiesta di rito abbreviato "secco", come una tacita rinuncia al rito alternativo e, dunque, considerando rituale l'operato del G.U.P., che aveva pronunciato il decreto di rinvio a giudizio. Tant'è che indicava nella Corte di Assise il giudice competente alla celebrazione del processo nelle forme del rito ordinario. Afferendo anche siffatto preliminare vaglio alla decisione sulla competenza, esso, ben lungi dal costituire, come dedotto dalla difesa ricorrente, un obiter dictum - espressione con la quale si suole fare riferimento a un principio di diritto, privo di specifica rilevanza per il caso deciso, enunciato incidentalmente in una sentenza, in quanto tale privo di qualsiasi forza vincolante, neppure assurgendo alla dignità di precedente - costituiva parte integrante del contenuto decisorio del regolamento di competenza. I giudici di merito, nella specie la Corte di Assise, a cui il processo era stato rimesso, erano, pertanto, vincolati ex lege al rispetto di tale decisum, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 25 e 627 cod. proc. pen., le cui disposizioni secondo il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni - Unite (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, Zimarmani, dep. 2017, Rv. 269586) - attribuiscono, alla pronuncia risolutiva del conflitto di giurisdizione (e di competenza) effetti preclusivi (quanto alla giurisdizione e alla competenza) rispetto al "thema decidendum" del conflitto, salvo che risultino fatti nuovi che comportino la competenza di un giudice superiore. La tesi difensiva - secondo cui la Corte di Assise, pur dopo il regolamento di competenza in suo favore, avrebbe potuto liberamente apprezzare la questione della omessa pronuncia del G.U.P. sulla richiesta di rito abbreviato tende a prospettare una soluzione incompatibile con i limiti oggettivi tracciati dalla Corte regolatrice per il giudice del rinvio, avuto riguardo al decisum nell'ambito del presente giudizio. Tale tesi, infatti, non considera che un rinnovato giudizio in ordine alla predetta questione della correttezza dell'operato del G.U.P., avrebbe rimesso in discussione il profilo della competenza, invece, definitivamente deciso dalla Suprema Corte. Nè il ricorrente tiene contof it ricorrente che, quand'anche il dictum della Suprema Corte fosse viziato da errore di diritto, 4 varrebbe comunque, nel caso di specie, il principio dell'intangibilità del foro commissorio, in base all'art. 627 cod. proc.pen., nella parte in cui esso richiama l'art. 25 del codice di rito (Sez. 1^, 13 giugno 2003, n. 30172,Corderà, Rv. 225503, in cui si afferma che l'intangibilità delle statuizioni in parola «costituisce principio di ordine generale e di carattere assoluto, conf. Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002 Rv. 222029). Restano assorbiti dall'infondatezza della questione ora esaminata gli altri profili della decisione impugnata, attinti dai primi due motivi di ricorso.
3. Manifestamente infondati gli altri motivi di ricorso, che sono per lo più riversati in fatto e, comunque, prospettano doglianze che non tengono conto degli argomenti svolti dai giudici di merito. Essi ignorano che la Corte di Assise di appello ha vagliato i singoli punti delle dichiarazioni di De IS ANrita e Di NA UE, alla luce delle certosine contestazioni difensive, escludendo i prospettati contrasti con quanto riferito nella fase delle indagini (pg. 26 e ss. ), o comunque esponendo le ragioni della preferenza data a quanto dichiarato in dibattimento ( è il caso del Di NA), alla luce dei chiarimenti emersi nel corso delle contestazioni;
per altri aspetti, singole e irrilevanti discrasie sono state ricondotte al decorso del tempo ( oltre quattro anni dai fatti). Si è, così, affermata, con puntuale argomentazione e specifici riferimenti agli elementi di fatto sui quali era fondata la valutazione, la attendibilità dei predetti testimoni in ragione della spontaneità e della coerenza interna del racconto, costante nel tempo, circa la complessiva dinamica dei fatti e alla luce dei riscontri provenienti da altre fonti dichiarative. Al contrario, la Corte di appello ha ribadito il giudizio di inattendibilità della teste De IS IN, sia per la intrinseca inverosimiglianza di molte affermazioni, sia per il mendacio nel quale è incorsa nel dibattimento, già evidenziato dai primi giudici, dando atto delle ragioni della ritenuta implausibilità della tesi alternativa prospettata dalla stessa De IS IN compagna dell'imputato e impegnata nel corso dell'intero dibattimento a scagionarlo ad ogni costo - con riguardo alla insorgenza della emorragia che portò a morte la persona offesa.
3.1. D'altro canto, la ipotesi alternativa rispetto a quella emersa dalla consulenza del P.M., circa la causazione dell'evento, originato non dalle percosse che inflisse alla persona offesa l'imputato, ma da ipotizzati urti del capo contro la struttura del letto, già valutata grottesca dai primni giudici, è stata considerata del tutto inverosimile dalla Corte di appello, perché di difficile verificazione, dovendosi immaginare che l'urto, sempre dallo stesso lato del capo, avvenisse quotidianamente, e sistematicamente, per potere causare un ematoma subdurale acuto. Così ravviandosi il nesso causale tra l'azione traumatica posta in essere dal SO e le lesioni e infinei la morte della vittima.
3.2. La prospettata violazione dei parametri normativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e/o della regola di giudizio del "ragionevole dubbio" come limite alla affermazione di penale responsabilità (art. 533 cod. proc. pen.), risulta, pertanto, smentita dall'analisi puntuale e conferente rinvenibile nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Invero, come recenti ed autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è alla decisione Sez. U. n. 27620 del 2016, ric. Dasgupta, nel cui ambito si è ritenuta centrale la verifica sulle modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condanna), il controllo sulla motivazione della 5 -sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità sentenza di ufficio di vizi non denunziati dalla parte -è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa) è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale', per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013). L'analisi critica della motivazione deve, pertanto, porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo complessivo, tenendo, peraltro, a mente che il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da indurre una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e, cioè, quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012). Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l'affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura', ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (sul punto specifico: Sez. 1, n. 31456, del 21/5/2008, Rv. 240763, con orientamento ripreso, più di recente, da Sez. 4, n. 22257, del 25/3/2014, Rv. 259204, ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, un'ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile). L'affermazione implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice - di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza compulsate dal giudice nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di 6 4 esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. Di tali argomenti si deve tener conto nell'esame dei motivi, posto che le doglianze difensive - in punto di ricostruzione del fatto oggetto di giudizio evidenziano una frattura nel percorso logico posto alla base della affermazione di penale responsabilità e individuano punti dimostrativi antagonisti rispetto alla opzione ricostruttiva selezionata dai giudici del merito, che individua l'attuale ricorrente come colui che, avendo sferrato pugni in faccia alla persona offesa, con atti diretti a commettere il reato di lesioni, ne provocava una emorragia e un coma non vigile che ne cagionavano poi la morte.
3.3. Ciò posto, ritiene il Collegio che, invece, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, opponendo agli argomenti sviluppati con i motivi di gravame nel merito una logica ricostruzione, a cui l'imputato non ha offerto valide e plausibili alternative da confrontare, rispondendo a criteri logici e a condivise massime di esperienza la suddetta ricostruzione dei fatti, di cui ha dato ampio conto la sentenza impugnata. Il motivo di ricorso che ometta il confronto dialettico con tale argomentare, finisce per risultare manifestamente infondato.
4. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 29 novembre 2019 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte mare jouse Il Presidente Rossella Catena Bomber Caves залили CASSAZIONE DEP LLERIA 9 IL FUNZIONARIO UDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo 7