Sentenza 15 marzo 2016
Massime • 1
L'irrituale avviso all'indagato dell'udienza fissata a seguito della richiesta di archiviazione non accolta dal G.i.p., (art. 409, comma secondo, cod. proc. pen.), non configura una nullità assoluta, in quanto il riferimento dell'art. 179, comma primo, cod. proc. pen. alla citazione deve essere inteso nel senso della citazione a giudizio; detta irritualità, peraltro, è idonea ad incidere esclusivamente sul diritto dell'indagato ad interloquire in punto di completezza delle indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2016, n. 37810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37810 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2016 |
Testo completo
37 8 1 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA MASSIMO VECCHIO Dott. - Presidente - N. 381/2016 MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 43818/2015 - Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO - Rel. Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO ANTONIO MINCHELLA Dott. - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR MO AM N. IL 27/06/1969 avverso la sentenza n. 32/2014 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA, del 22/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito per la parte elvile, TAVV Udit i difensor Av. ли Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Paolo Canevelli, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 febbraio 2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, condannava ER OS IA alla pena di anni trenta di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di omicidio in danno di AT IO, commesso in concorso con altre cinque persone e con premeditazione in Forlimpopoli il 27 ottobre 1991, aggravato anche ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 152 del 1991, convertito dalla legge 203 del 1991. In parziale riforma della predetta sentenza, la Corte di assise di appello di Bologna, con sentenza del 22 aprile 2015, concedeva le circostanze attenuanti generiche, valutandole equivalenti limitatamente alle contestate circostanze aggravanti di cui agli artt. 112 n. 1 e 577 n. 3 cod. pen. e rideterminando la pena inflitta in anni venti di reclusione. I giudici del merito, nel ricostruire il fatto elencandone minuziosamente le varie fasi e riconducendolo a una faida fra gruppi familiari e al mandato di Giampȧ FR, ZZ VI, AG NO e D'EL PA, ritenevano, sulla base dei contributi forniti dall'esecutore materiale PE AN e dai collaboratori di giustizia D'EL PA, Di AN MA, IR AT, che l'imputato, informato del progetto di uccidere l'IO, aveva accompagnato PE AN a Lamezia Terme per ricevere dai mandanti le armi necessarie allo scopo;
aveva assistito alla consegna;
si era recato in Emilia Romagna ove il crimine doveva essere preparato ed eseguito;
aveva alloggiato con lo PE in Castelfranco Emilia;
si era recato più volte a Forlimpopoli su disposizione dello PE per eseguire sopralluoghi presso il bar in cui la vittima designata lavorava;
il ER, quindi, il giorno dell'omicidio aveva accompagnato lo PE sul posto, lo aveva aspettato all'uscita dal bar e, dopo il compimento del delitto con armi da fuoco da parte dello PE, aveva consentito a costui di fuggire immediatamente a bordo dell'autovettura di quest'ultimo.
2. Il difensore di OS IA ER ha proposto ricorso per cassazione depositato il 3 ottobre 2015, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere il motivo di gravame con il quale era stata dedotta la nullità della notifica all'imputato dell'avviso per l'udienza ex art. 409 2 cod. proc. pen. e di tutti gli atti successivi. La raccomandata con l'avviso per tale udienza era stata trasmessa in Lussemburgo nel luogo della precedente residenza dell'imputato, che non era stato trovato ivi, ma non era stata inviata alla residenza effettiva che era stata regolarmente comunicata all'Ambasciata italiana e al comune dell'ultima residenza in Italia. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto la compiuta giacenza della prima raccomandata.
2.2. Con il secondo motivo si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., vizi nella motivazione della sentenza con riguardo alla valutazione della prova. Il ricorso riporta brani delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nelle varie fasi del processo, ponendo in evidenza le ragioni in base alle quali le propalazioni accusatorie a carico dell'imputato non sarebbero credibili.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. L'esecutore materiale del delitto non fu il ER ma PE AN, che è stato condannato alla pena di anni tredici di reclusione. Per ragioni di equità, la Corte di assise di appello avrebbe dovuto riconoscere in favore del ER la prevalenza delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla sua giovane età al momento del crimine;
al ragionevole dubbio dovuto al mancato riconoscimento delle foto segnaletiche dell'imputato da parte dei testimoni;
al fatto che la chiamata in correità da parte di PE e IR è stata sconfessata per i motivi di astio di costoro e per la mancanza di riscontri. Il ricorrente afferma, inoltre, che il р т с и р П riconoscimento della prevalenza delle generiche comporterebbe la prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'irrituale avviso all'indagato dell'udienza fissata a seguito della richiesta di archiviazione non accolta dal giudice per le indagini preliminari (art. 409, comma secondo, cod. proc. pen.) non configura una nullità assoluta, in quanto il riferimento dell'art. 179, comma primo, cod. proc. pen. alla citazione deve essere inteso nel senso della citazione a giudizio. Detta irritualità, peraltro, è idonea ad incidere esclusivamente sul diritto dell'indagato ad interloquire in punto di completezza delle indagini, diritto che può essere parimenti esercitato qualora a seguito dell'espletamento delle indagini disposte dal giudice per le indagini preliminari e 3 dell'ordine al pubblico ministero di formulare l'imputazione coatta, l'imputato abbia ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., con la conseguenza che ove nulla venga eccepito, dedotto o richiesto in ordine alla indagine espletata o da espletarsi deve ritenersi che non sussiste un reale interesse ad loquendum sul punto e che, pertanto, tale comportamento abbia efficacia sanante, ex art. 182, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 44894 del 30/10/2007 - dep. 03/12/2007, Harzalli, Rv. 238503). Nel caso in esame, deve notarsi che, indipendentemente da qualsiasi considerazione sulla dedotta invalidità della notifica al ER dell'avviso per l'udienza fissata a seguito della richiesta di archiviazione non accolta dal giudice per le indagini preliminari (art. 409, comma 2, cod. proc. pen.), il ER ha successivamente ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio immediato ed ha richiesto tempestivamente il giudizio abbreviato, mentre non risulta che abbia formulato eccezioni in ordine all'attività svolta. Ogni nullità ipotizzata in relazione all'udienza art. 409, comma 2, cod. proc. pen., è quindi coperta da sanatoria.
2. Il secondo motivo è inammissibile. In proposito, va ricordato che, secondo assunto non controverso, l'interpretazione degli elementi probatori e la loro valutazione sono compiti riservati al giudice del merito. In sede di legittimità, tali valutazioni possono essere contestate, se non si ravvisano errori di diritto, unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi già esaminati da detto giudice. In concreto, la Corte di merito ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze disponibili. La sentenza impugnata confermare la valutazione di responsabilità dell'imputato, già resa dal primo giudice, ripercorrendo, con ampia illustrazione e precisione di argomenti, e nel rispetto dei canoni fissati in materia per la valutazione delle chiamate, i giudizi sulla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai chiamanti, approfondendo ogni aspetto rilevante, con particolare riguardo ai riscontri individualizzanti. Il motivo di ricorso propone, in realtà, una rilettura alternativa, non consentita in sede di legittimità, degli elementi già considerati dal giudice del merito. Le censure riguardanti la valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della sentenza impugnata si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento 4 motivazionale né manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa.
3. Il terzo motivo, riguardante il giudizio di comparazione fra le circostanze, è inammissibile, perché anch'esso tende ad ottenere una rivalutazione, preclusa in questa sede di legittimità, degli elementi già esaminati dalla Corte di merito, che ha reso sull'argomento congrua e puntuale motivazione, spiegando come le attenuanti generiche non possano essere stimate più che equivalenti alle aggravanti del numero delle persone e della premeditazione, circostanze ritenute pregnanti e, quest'ultima, fortemente caratterizzante l'episodio delittuoso.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15 marzo 2016. UR recelsis IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Lay Febrig Humo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5