Sentenza 16 aprile 2002
Massime • 1
In tema di individuazione del giudice di rinvio, l'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., nel disporre, analogamente all'art. 544, comma primo, cod. proc. pen. del 1930, che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce la irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che rappresenta un principio di ordine generale e di valore assoluto, la cui unica eccezione è prevista dall'art. 25 cod. proc. pen. per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue che nessuna rilevanza assume ai fini della competenza, nell'ipotesi di giudizio di rinvio riguardante la fase esecutiva, la sopravvenienza di una ulteriore sentenza di condanna irrevocabile (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, aveva dichiarato, sulla base all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen, la propria incompetenza per territorio rilevando che nelle more del procedimento era divenuta irrevocabile altra sentenza di condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 18802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18802 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
1 8802
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REPUBBLICA ITALIANA ཤ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/04/2002
SENTENZA
N. 158502 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
1. Dott. CHIEFFI SEVERO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 014842/2001 " 2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO
3. Dott. CAMPO STEFANO "I ле. "
4.Dott.VANCHERI ANGELO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE
SENTENZA / ORDINANZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da : dal 'Sig313 per diritti €да N. IL 25/07/1974 1) BR RO
11 16 MAG-2002- avverso ORDINANZA del 07/02/2001 IL CANCELLIERE
CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CAMPO STEFANO lette/ le conclusioni del P.G. Dr. Mario IANNELLI, il quale chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il corpo ulteriore;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0.77 11500
CANCELLERIA UFFICIO COPIE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio UFFICIO COPIE
dal Sig. Richiesta copia studio per diritti 077. dal Sig. ROMEO 16-5-02 2,32 per diritti IL CANCELLIERE
3 GIU 2004 il
IL CANCELLIERE
:
i difensor Avv. - 2 -
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 7 febbraio 2001 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione a seguito di annullamento della precedente ordinanza datata 16 luglio 1999 - con la quale aveva disatteso l'incidente di esecuzione proposto da BR BE inerente all'asserita illegittimità sia della revoca del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena applicatogli dal Pretore di Crema con sentenza del 1° aprile 1996, che della mancata unificazione per continuazione dei fatti di reato per i quali era stato condannato con diverse sentenze - dichiarava la propria incompetenza per territorio e ordinava la trasmissione degli atti alla procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, rilevando che nelle more del procedimento era divenuta irrevocabile per ultima sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino, di guisa che, in applicazione del dettato dell'art. 665 co. 4° c.p.p., detto giudice era competente per ogni questione derivante dall'esecuzione delle sentenze di condanna emesse nei confronti del sunnominato condannato.
2. Ricorre per cassazione il BR, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione e violazione di legge (art. 606 co. 1° lett.b) ed e)
c.p.p. in relazione all'art. 627 stesso codice ), asserendo che la corte territoriale aveva violato l'art. 627 co. 1° e 3° c.p.p. sia non pronunciandosi sulle due questioni rimesse al suo esame dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, sia dichiarandosi incompetente in detta sede, nel cui giudizio non è ammessa alcuna valutazione sulla propria competenza in quanto di già attribuitale con la sentenza di annullamento della Corte di cassazione.
3. Il ricorso è fondato.
Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha prospettato le seguenti osservazioni: "Sussiste la violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 1, cod. proc. pen. denunciata dal ricorrente come motivo di annullamento del provvedimento impugnato. La suddetta disposizione normativa, che è la riedizione testuale del corrispondente art. 544 cod. proc. pen. del 1930, nel sancire che non è ammessa discussione nel giudizio di rinvio sulla competenza attribuita dalla Corte Suprema con la sentenza di annullamento, pone un principio di ordine generale e di valore assoluto, quello cioè della irretrattabilità del foro commissorio.
In sostanza, la devoluzione operata con la pronuncia rescindente ha come suo imprescindibile presupposto la competenza funzionale del giudice reinvestito della cognizione dell'affare, la quale, intesa come potestà di emanare provvedimenti giurisdizionali nell'ambito di una fase del procedimento, è strettamente collegata a quella per materia e territorio. 3 -
Tale presupposto viene meno nella sola situazione prevista dall'art. 25 cod. proc. pen., che è espressamente riferita all'ipotesi della emersione nella fase rescissoria del giudizio di rinvio di nuove circostanze, che abbiano l'effetto di produrre un mutamento della qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella stabilita nella sentenza impugnata e dalla quale derivi una diversa attribuzione di competenza o di giurisdizione. Nella fattispecie, non vertendosi nel caso contemplato dalla suddetta norma di legge, il rinvio disposto dalla Cassazione era automaticamente attributivo della competenza allo stesso giudice del provvedimento annullato, il quale non poteva declinare l'investitura e dichiararsi incompetente sul rilievo che l'ulteriore sentenza divenuta irrevocabile era stata pronunciata dalla Corte di appello di Torino.
Sarebbe contrario ad ogni criterio di sana ermeneutica processuale ritenere che la reinvestitura operata dalla Cassazione possa perdere giuridico valore ed effetto vincolante nella situazione sopra delineata, la quale certamente non rientra nell'ambito previsionale dell'art. 25 cpp. D'altra parte, non va dimenticato che la competenza in executivis si determina avendo riguardo alle resultanze ex actis al momento della pronuncia: pertanto, se questa viene annullata nessuna incidenza, ai fini che interessano, può essere attribuita a fatti sopravvenuti modificativi della competenza del giudice che deve procedere al nuovo giudizio in sede di rinvio e che, nel caso di annullamento di una ordinanza, è quello stesso che l'ha pronunciata ai sensi dell'art. 623 lett. a) cpp. ". La Corte, considerato che le suddette affermazioni sono esenti da errori di diritto o da vizi logico-giuridici, le fa proprie, di tal che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620 lett. d) c.p.p., avendo la corte territoriale emesso un provvedimento non consentito dalle vigenti norme del codice di rito penale.
Gli atti del procedimento, peraltro, vanno rimessi allo stesso giudice per una nuova deliberazione conseguente a quanto disposto dalla sentenza emessa da questa Corte di cassazione in data 13 giugno 2000, con la quale era stata annullata l'ordinanza 16.7.1999 della Corte di appello di Milano.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2002. IL PRESIDENTE DEPOSITATA (dr. E. Fazzioli IL CONSIGLIERE est. IN CANCELLERIA
( dr. S. Campo) 15 MAG 2002
Webelo IL CANCELLIERE E
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