Sentenza 20 novembre 2002
Massime • 1
Il divieto di detenere novellame in quantità eccedente la quantità consentita, previsto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1968 n. 963, e sanzionato dall'art. 24 della stessa legge, si riferisce non soltanto a chi esercita la pesca, ma anche al commerciante; peraltro, atteso che ai sensi del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 (regolamento di esecuzione della legge n. 639) è prevista una tolleranza di novellame del 10% sul totale del pescato, il commerciante risponde del reato in questione solo qualora presso di lui sia rinvenuto l'intero pescato, in quanto diversamente non è possibile individuare la quantità complessiva originariamente pescata ne' quella del novellame in essa presente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2002, n. 43235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43235 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO US - Presidente - del 20/11/2002
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 2183
3. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 40017/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS EP, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza n. 716/00 del 5/12/2000-4/6/2001, pronunciata dal Tribunale di Catania-Sezione distaccata di Acireale. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. C. Di Zenzo, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. S. Milluzzo, che insiste per l'accoglimento dello stesso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Catania-Sezione distaccata di Acireale, a seguito di procedimento con rito abbreviato, condannava LA US, opponente a decreto penale, alla pena di L.
2.000.000 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 15, comma 1 lett. c), e 24, comma 1, L. n.963/1965, per aver detenuto per la vendita, all'interno del mercato ittico, pesce novellarne (dieci piccoli pesci spada), senza la prescritta autorizzazione.
Avverso tale decisione propone ricorso l'imputato, deducendo violazione di legge (art. 15, comma 1 lett. "c", e 24 L. n.963/1965), sia in ordine alla ritenuta necessità dell'autorizzazione per la vendita del pesce novello, sia in ordine all'ambito di applicazione soggettiva della normativa in questione. Sotto il primo profilo, evidenzia la difesa che il pesce sequestrato (kg. 116 di novellarne) corrisponde a circa il 3% dell'intera partita di pesce (pari a complessivi kg. 3.958) acquistata dal prevenuto il 14/10/98, per cui comunque rientrerebbe nella tolleranza del 10% del pescato, consentita dalla norma (art. 91 D.P.R. n. 1639/1968 e succ. mod.).
Sotto il secondo profilo, stigmatizza l'impugnata decisione, essendosi il giudice discostato immotivatamente dal pacifico orientamento giurisprudenziale, che individua nel pescatore e non nel commerciante il destinatario della norma in questione. All'odierno dibattimento il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La gravata decisione non affronta minimamente il problema oggetto della censura del ricorrente, quantunque la stessa fosse stata proposta anche in sede di giudizio di primo grado.
Questa Corte si è già pronunciata in materia, come è correttamente ricordato nel ricorso, in un caso abbastanza simile a quello oggi in esame (Cass. Sez. 3^, 15 giugno 1998, n. 8790, Morri), per cui, condividendolo, si ritiene di ribadire detto orientamento. In definitiva le questioni decisive nel caso di specie sono due: 1) se anche il commerciante sia destinatario del divieto di "detenere" novellarne, posto dall'art. 15, comma 1 lett. c), L. n. 963/1965; 2) in caso affermativo, come si computi il "pescato", sul quale calcolare la c.d. tolleranza (10%) del novellarne, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 1639/1968, sostituito dal decreto 21/4/1983 del Ministro per la. marina mercantile), e cioè se debba farsi riferimento alla partita detenuta da ciascun commerciante ovvero alla quantità complessiva originariamente pescata, valutata prima della distribuzione ai vari commercianti.
Per quanto concerne la prima questione, teoricamente chiunque, e non solo chi esercita l'attività di pesca, può essere chiamato a rispondere della "detenzione" di novellarne in quantità eccedente la tolleranza consentita. In pratica, però, a meno che l'intero prodotto pescato sia stato consegnato ad un unico commerciante, ipotesi abbastanza inconsueta, il grossista che acquista solo parte del prodotto non potrà avere mai cognizione del rispetto del divieto posto dalla legge, non disponendo dei dati relativi alla quantità complessiva originariamente pescata ne' a quella del novellarne in essa presente.
Occorre, infatti, sottolineare - per quanto concerne la seconda delle questioni sopra indicate - che il novellato art. 91 del D.P.R. n.1639/1968 (per effetto del menzionato D.M, del 1983) parla di tolleranza del 10% "sul totale catturate" e non detenuto, fugando così qualsiasi eventuale perplessità interpretativa nell'affermare che il punto di riferimento obbligatorio per il calcolo della detta tolleranza non può che essere la quantità complessiva di pesce pescato, e non quella detenuta dal rivenditore.
Ne consegue che il commerciante, presso il quale è rinvenuta solo parte del prodotto pescato, non può rispondere del reato de quo, mancando in genere totalmente la prova della sussistenza sia dell'elemento materiale che di quello intenzionale di esso. Ciò premesso in diritto, per quanto riguarda il caso in esame, il giudice del merito avrebbe dovuto accertare, innanzi tutto, se l'imputato, in quello specifico contesto, avesse acquistato tutto il "pescato" o solo parte di esso;
subordinatamente, se la percentuale di novellarne sul totale fosse superiore al 10%. Tali accertamenti "in fatto" sono del tutto carenti, per cui la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002