Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2002, n. 43235
CASS
Sentenza 20 novembre 2002

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Il divieto di detenere novellame in quantità eccedente la quantità consentita, previsto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1968 n. 963, e sanzionato dall'art. 24 della stessa legge, si riferisce non soltanto a chi esercita la pesca, ma anche al commerciante; peraltro, atteso che ai sensi del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 (regolamento di esecuzione della legge n. 639) è prevista una tolleranza di novellame del 10% sul totale del pescato, il commerciante risponde del reato in questione solo qualora presso di lui sia rinvenuto l'intero pescato, in quanto diversamente non è possibile individuare la quantità complessiva originariamente pescata ne' quella del novellame in essa presente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2002, n. 43235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43235
    Data del deposito : 20 novembre 2002

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