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Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2023, n. 38290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38290 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA LE nato nella Repubblica delle Filippine il 24/01/1987 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LA TR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 14/10/2022 - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 3/3/2017, che aveva condannato NN BR alla pena di anni due mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di cui agli artt. 110, 56, 628, commi primo e terzo, n. 1, cod. pen. e 110, 582, 576, 61 n. 2 cod. pen. - dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di lesioni personali perché estinto per prescrizione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata, rideterminava la Penale Sent. Sez. 2 Num. 38290 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/06/2023 pena. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. con conseguente nullità assoluta della sentenza. Evidenzia che il collegio che ha deliberato la sentenza non è lo stesso che ha partecipato al processo, essendovi stato nel corso del dibattimento il mutamento di una delle persone fisiche dei giudici senza che la difesa abbia prestato il consenso per l'acquisizione mediante lettura degli atti assunti da un collegio diverso. 2.1 Con il secondo motivo deduce la nullità degli atti processuali per omessa traduzione nella lingua conosciuta dagli imputati e la violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nonché dell'art. 6, comma 3, lett. A) CEDU per mancata informazione dell'accusa levata nei confronti degli imputati. Rileva che dal verbale di arresto risulta chiaramente che gli indagati non comprendevano la lingua italiana, per cui si riteneva necessaria l'assistenza di un interprete di lingua filippina o spagnola;
che, invece, all'udienza di convalida il Tribunale si avvaleva di un interprete di lingua inglese e che solo all'udienza del 23/10/2015 compariva per la prima volta un interprete di lingua filippina;
che in ogni caso sia gli atti della convalida che il decreto del Pubblico ministero di citazione per il giudizio direttissimo, contenente il capo di imputazione, che l'ordinanza applicativa della misura cautelare non sono mai stati tradotti nella lingua filippina. Del resto, risulta singolare che all'udienza di convalida dell'arresto il Tribunale abbia dato atto a verbale la rinuncia degli indagati alla traduzione scritta degli atti, laddove nessuno aveva compreso cosa stesse avvenendo, né le ragioni dell'arresto e che il giudice di primo grado solo all'atto della pronuncia della sentenza ne abbia disposto la traduzione scritta, così riconoscendone la necessità. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 546, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., in ordine alle prove poste a base della decisione, nonché motivazione apparente. Osserva che nella sentenza di primo grado si dà atto che sono stati escussi i testi indicati dal pubblico ministero ed esaminati gli imputati, circostanza questa non corrispondente al vero, in quanto è stato escusso un solo teste, comune ad entrambe le parti, SI AS, mentre nessuno degli imputati si è sottoposto ad esame;
non solo, perché, gli agenti operanti non sono stati escussi, essendosi proceduto ad acquisire il verbale di arresto, in assenza del consenso della difesa. In secondo luogo, la sentenza opera una ricostruzione dei fatti per nulla aderente alla realtà, in quanto prende in considerazione solo l'ultima parte degli eventi, vale a dire la richiesta di aiuto agli agenti da parte 2 della persona offesa, trascurando di considerare che gli imputati inseguivano AR SS HA per non essere più molestati, non certo per rapinarlo. 2.3 Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 6 della CEDU in relazione all'art. 512 cod. proc. pen., evidenziando come la sentenza di condanna si fondi solo sulle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari, atteso che a seguito di ricerche la stessa è risultata irreperibile. Dunque, la sentenza è stata emessa senza che la difesa avesse la possibilità di controesaminare l'unico teste, essendosi questo sottratto all'esame. Ritiene che debba essere data una lettura convenzionalmente orientata dell'art. 512 cod. proc. pen., dunque, conforme ai precetti della CEDU, secondo la quale è possibile derogare al principio del contraddittorio solo quando vi sia una impossibilità oggettiva di formazione della prova, ma sempre che la sentenza di condanna non si regga solo sulle dichiarazioni di chi si è sottratto al confronto con l'imputato. 2.4 In data 7/6/2023 sono pervenute conclusioni scritte della difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per i motivi che seguono. 1.1 Ed invero, il primo motivo è aspecifico, posto che non si confronta con la ampia e adeguata motivazione del provvedimento impugnato, che correttamente ha richiamato i principi affermati da Sezioni Unite n. 41736 del 30/5/2019, AJ (Rv. 276754 - 3), secondo cui, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, grava sulla difesa l'onere di richiedere la rinnovazione dell'istruttoria, atteso che non è necessario il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta (come nel caso oggetto di scrutinio), non ammessa o non più possibile. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.2 Il secondo motivo è inammissibile, perché non consentito dalla legge. In tal senso, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene 3 che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 - 01). Nel caso di specie, risulta che con l'appello la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa alla omessa traduzione degli atti con riferimento alla posizione dell'BR, per cui detto profilo di doglianza non può essere introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ed invero, in questo caso viene in rilievo il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema della omessa traduzione degli atti del procedimento, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza. Solo per completezza, va evidenziato che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto (Sezione 2, n. 11137 del 20/11/2020, Dong Xiao, Rv. 280992 - 01; Sezione 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213 - 01; Sezione feriale, n. 44016 del 4/9/2014, Vjerdha, Rv. 260997 - 01) e che nel caso in esame questa indagine non risulta espletata nei confronti dell'odierno ricorrente in quanto non sollecitata da nessuna delle parti e non ritenuta necessaria dal giudice di primo grado. 1.3 n terzo motivo è inammissibile, perché non consentito dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limita a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, essere evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Orbene, come si è già anticipato, il motivo di ricorso 4 contiene solo censure in fatto, con le quali si propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dai giudici di merito, che hanno ritenuto la responsabilità dell'odierno ricorrente sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dalla persona offesa, poi diventata irreperibile, riscontrate dalle risultanze del verbale di arresto, che dà atto di quanto percepito direttamente dai verbalizzanti (l'inseguimento del HA da parte dell'BR e dei coimputati, armati di taglierini), oltre che dal referto medico in atti. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 1.4 Anche il quarto motivo è inammissibile, atteso che non si confronta con il percorso logico argomentativo seguito dalla Corte territoriale, risultando così aspecifico. Osserva, invero, il Collegio che la sentenza impugnata ha evidenziato - con motivazione adeguatamente argomentata e ricca di richiami alla giurisprudenza di legittimità e comunitaria sul punto - come l'irreperibilità della persona offesa non fosse prevedibile (pagine 8, 9 e 10) e che le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase predibattimentale, essendo state raccolte nel rispetto delle garanzie che assistono le acquisizioni delle dichiarazioni unilaterali in fase investigativa ovvero alla presenza di una autorità certificante (pag. 14), oltre a trovare conferma nelle risultanze del verbale di arresto e del referto medico. Ebbene, a fronte di una motivazione così puntuale, il motivo risulta non solo indeterminato, ma mancante anche della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, condannandosi in tal modo alla inammissibilità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LA TR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 14/10/2022 - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 3/3/2017, che aveva condannato NN BR alla pena di anni due mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di cui agli artt. 110, 56, 628, commi primo e terzo, n. 1, cod. pen. e 110, 582, 576, 61 n. 2 cod. pen. - dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di lesioni personali perché estinto per prescrizione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata, rideterminava la Penale Sent. Sez. 2 Num. 38290 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/06/2023 pena. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. con conseguente nullità assoluta della sentenza. Evidenzia che il collegio che ha deliberato la sentenza non è lo stesso che ha partecipato al processo, essendovi stato nel corso del dibattimento il mutamento di una delle persone fisiche dei giudici senza che la difesa abbia prestato il consenso per l'acquisizione mediante lettura degli atti assunti da un collegio diverso. 2.1 Con il secondo motivo deduce la nullità degli atti processuali per omessa traduzione nella lingua conosciuta dagli imputati e la violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nonché dell'art. 6, comma 3, lett. A) CEDU per mancata informazione dell'accusa levata nei confronti degli imputati. Rileva che dal verbale di arresto risulta chiaramente che gli indagati non comprendevano la lingua italiana, per cui si riteneva necessaria l'assistenza di un interprete di lingua filippina o spagnola;
che, invece, all'udienza di convalida il Tribunale si avvaleva di un interprete di lingua inglese e che solo all'udienza del 23/10/2015 compariva per la prima volta un interprete di lingua filippina;
che in ogni caso sia gli atti della convalida che il decreto del Pubblico ministero di citazione per il giudizio direttissimo, contenente il capo di imputazione, che l'ordinanza applicativa della misura cautelare non sono mai stati tradotti nella lingua filippina. Del resto, risulta singolare che all'udienza di convalida dell'arresto il Tribunale abbia dato atto a verbale la rinuncia degli indagati alla traduzione scritta degli atti, laddove nessuno aveva compreso cosa stesse avvenendo, né le ragioni dell'arresto e che il giudice di primo grado solo all'atto della pronuncia della sentenza ne abbia disposto la traduzione scritta, così riconoscendone la necessità. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 546, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., in ordine alle prove poste a base della decisione, nonché motivazione apparente. Osserva che nella sentenza di primo grado si dà atto che sono stati escussi i testi indicati dal pubblico ministero ed esaminati gli imputati, circostanza questa non corrispondente al vero, in quanto è stato escusso un solo teste, comune ad entrambe le parti, SI AS, mentre nessuno degli imputati si è sottoposto ad esame;
non solo, perché, gli agenti operanti non sono stati escussi, essendosi proceduto ad acquisire il verbale di arresto, in assenza del consenso della difesa. In secondo luogo, la sentenza opera una ricostruzione dei fatti per nulla aderente alla realtà, in quanto prende in considerazione solo l'ultima parte degli eventi, vale a dire la richiesta di aiuto agli agenti da parte 2 della persona offesa, trascurando di considerare che gli imputati inseguivano AR SS HA per non essere più molestati, non certo per rapinarlo. 2.3 Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 6 della CEDU in relazione all'art. 512 cod. proc. pen., evidenziando come la sentenza di condanna si fondi solo sulle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari, atteso che a seguito di ricerche la stessa è risultata irreperibile. Dunque, la sentenza è stata emessa senza che la difesa avesse la possibilità di controesaminare l'unico teste, essendosi questo sottratto all'esame. Ritiene che debba essere data una lettura convenzionalmente orientata dell'art. 512 cod. proc. pen., dunque, conforme ai precetti della CEDU, secondo la quale è possibile derogare al principio del contraddittorio solo quando vi sia una impossibilità oggettiva di formazione della prova, ma sempre che la sentenza di condanna non si regga solo sulle dichiarazioni di chi si è sottratto al confronto con l'imputato. 2.4 In data 7/6/2023 sono pervenute conclusioni scritte della difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per i motivi che seguono. 1.1 Ed invero, il primo motivo è aspecifico, posto che non si confronta con la ampia e adeguata motivazione del provvedimento impugnato, che correttamente ha richiamato i principi affermati da Sezioni Unite n. 41736 del 30/5/2019, AJ (Rv. 276754 - 3), secondo cui, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, grava sulla difesa l'onere di richiedere la rinnovazione dell'istruttoria, atteso che non è necessario il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta (come nel caso oggetto di scrutinio), non ammessa o non più possibile. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.2 Il secondo motivo è inammissibile, perché non consentito dalla legge. In tal senso, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene 3 che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 - 01). Nel caso di specie, risulta che con l'appello la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa alla omessa traduzione degli atti con riferimento alla posizione dell'BR, per cui detto profilo di doglianza non può essere introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ed invero, in questo caso viene in rilievo il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema della omessa traduzione degli atti del procedimento, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza. Solo per completezza, va evidenziato che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto (Sezione 2, n. 11137 del 20/11/2020, Dong Xiao, Rv. 280992 - 01; Sezione 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213 - 01; Sezione feriale, n. 44016 del 4/9/2014, Vjerdha, Rv. 260997 - 01) e che nel caso in esame questa indagine non risulta espletata nei confronti dell'odierno ricorrente in quanto non sollecitata da nessuna delle parti e non ritenuta necessaria dal giudice di primo grado. 1.3 n terzo motivo è inammissibile, perché non consentito dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limita a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, essere evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Orbene, come si è già anticipato, il motivo di ricorso 4 contiene solo censure in fatto, con le quali si propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dai giudici di merito, che hanno ritenuto la responsabilità dell'odierno ricorrente sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dalla persona offesa, poi diventata irreperibile, riscontrate dalle risultanze del verbale di arresto, che dà atto di quanto percepito direttamente dai verbalizzanti (l'inseguimento del HA da parte dell'BR e dei coimputati, armati di taglierini), oltre che dal referto medico in atti. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 1.4 Anche il quarto motivo è inammissibile, atteso che non si confronta con il percorso logico argomentativo seguito dalla Corte territoriale, risultando così aspecifico. Osserva, invero, il Collegio che la sentenza impugnata ha evidenziato - con motivazione adeguatamente argomentata e ricca di richiami alla giurisprudenza di legittimità e comunitaria sul punto - come l'irreperibilità della persona offesa non fosse prevedibile (pagine 8, 9 e 10) e che le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase predibattimentale, essendo state raccolte nel rispetto delle garanzie che assistono le acquisizioni delle dichiarazioni unilaterali in fase investigativa ovvero alla presenza di una autorità certificante (pag. 14), oltre a trovare conferma nelle risultanze del verbale di arresto e del referto medico. Ebbene, a fronte di una motivazione così puntuale, il motivo risulta non solo indeterminato, ma mancante anche della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, condannandosi in tal modo alla inammissibilità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 giugno 2023.