Sentenza 8 gennaio 2004
Massime • 1
È legittimo l'uso delle armi ex art. 53 cod. pen. da parte di un agente di polizia che, per sedare una colluttazione e respingere la violenza attuata nei suoi confronti da alcuni corrissanti, esplode dei colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio, trovando il suo comportamento ragione nella necessità di tutelare l'autorità e l'incolumità di persone che esercitano una pubblica funzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2004, n. 7337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7337 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/01/2004
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 11
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 031904/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA TE, n. a Marsala il 14 settembre 1978;
nei confronti della sentenza in data 16 maggio 2003 della Corte d'appello di Palermo;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Cosentino Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava quella in data 19 novembre 2002 del Tribunale di Marsala, appellata da IA TE, con la quale il medesimo veniva condannato alla pena di mesi sette e giorni quindici di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 388, 337-339 e 612, comma 1, c.p. (in Marsala, il 6 ottobre 1996).
Propone ricorso per Cassazione l'imputato che si duole del fatto che il Giudice di merito non aveva applicato la scriminante di cui all'art. 4 d. lgt. 14 settembre 1944, n. 288, perché il pubblico ufficiale, per sedare una rissa, aveva fatto uso dell'arma di ordinanza, esplodendo un colpo in aria, cagionando la sua reazione. Tale comportamento aveva ingenerato nei partecipi alla rissa (tra i quali lui stesso), il timore per un grave pericolo per la loro incolumità.
Con un secondo mezzo censura la sentenza per erronea valutazione "circa la configurabilità del reato", perché la resistenza fu consumata non nel medesimo istante in cui il pubblico ufficiale stava compiendo un atto del suo ufficio, ma dopo che l'agente PI aveva sparato il colpo di pistola in aria.
Il ricorso è inammissibile perché con esso si propongono censure, oltre che non consentite nel giudizio di legittimità anche manifestamente infondate, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nei suoi profili oggettivi, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, aspetti del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censura logiche.
La Corte ha, infatti, correttamente osservato che;
a) l'agente PI, in servizio presso il Commissariato di Polizia di Sciacca, si trovava casualmente a passeggiare nel porto di Marsala in compagnia di OS DO per controllare l'ormeggio della sua barca;
b) che in quel momento si accorse che era scoppiata una rissa tra varie persone, tra le quali l'imputato, uscite da una discoteca;
che l'agente decise di intervenire per sedare la colluttazione e, solo dopo aver estratto il tesserino di riconoscimento ed essersi qualificato, "subì la violenta reazione dei corrissanti, che si scagliarono insieme contro di lui costringendolo a indietreggiare";
che, a questo punto, il PI estrasse la pistola d'ordinanza, esplodendo un colpo in aria;
c) che l'agente fu inseguito con pugni e calci e costretto a riparare nella sua autovettura insieme alla propria compagna e che, neppure a questo punto, l'aggressione si arrestò, perché il MA e i suoi correi tempestarono l'autovettura di calci e pugni sino al momento che la massa degli aggressori fu dispersa per l'arrivo di una volante del Commissariato di Marsala.
Ed è allora del tutto chiaro che: a) la resistenza si era consumata già prima che il PI esplodesse in aria il colpo di pistola a scopo di difesa e di intimidazione degli aggressori al fine di impedire di essere sopraffatto;
b) che il ricorrente offre una sua versione dei fatti implicante la deduzione di un inammissibile travisamento di essi da parte dei giudici di merito, non risultante dal testo della sentenza impugnata, secondo cui l'imputato aggredì l'agente solo dopo l'esplosione del colpo di pistola in aria;
c) che l'agente stava compiendo un atto del suo ufficio quando fu aggredito (impedimento di una rissa); d) che l'uso dell'arma, a mero scopo intimidatorio, fu, comunque, sicuramente legittimo, trattandosi di respingere una violenza (situazione che nulla ha a che vedere con la legittima difesa, per cui non v'è nessuna ragione per la vantazione del rapporto di proporzionalità), trovando, il comportamento, ragione nella necessità di tutelare l'autorità e l'incolumità di persone che esercitano una pubblica funzione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004