Sentenza 10 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra gli Stati membri dell'Unione europea, in forza del disposto combinato degli artt. 9 e 10 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, attuativo della decisione quadro n. 2005/214/GAI, il riconoscimento per l'esecuzione di una sanzione di natura amministrativa emessa da un'autorità non giudiziaria di uno Stato estero presuppone che il fatto per il quale essa è stata irrogata sia previsto come reato dall'ordinamento nazionale, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi e dalla sua denominazione, salve le ipotesi enumerate dall'art. 10 cit., per le quali si prescinde dal requisito della doppia incriminazione. (Nella specie, la Corte ha valutato corretto il diniego di riconoscimento per l'esecuzione della sanzione pecuniaria applicata dal Ministero delle finanze croato, in relazione ad un fatto costituente per l'ordinamento italiano un illecito amministrativo fiscale, non rientrando, peraltro, la materia tributaria fra quelle indicate dall'art. 10 cit.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2023, n. 5875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5875 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Loredana Tulino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 luglio 2022 la Corte di appello di Venezia ha rifiutato il riconoscimento della sanzione pecuniaria di euro 425,16, irrogata il 2 luglio 2020 nei confronti di RR OC dall'Ufficio regionale di Pazin del Ministero Penale Sent. Sez. 6 Num. 5875 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 12/01/2023 delle Finanze della Repubblica di Croazia, e divenuta definitiva il 21 ottobre 2020, relativamente ad una decisione di condanna pronunciata per un illecito tributario in materia di imposte indirette e per le spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi a tale decisione. 2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, deducendo con unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 1, lett. a), n. 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, recante attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie fra gli Stati membri dell'Unione europea. Assume il ricorrente che, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, il presupposto del riconoscimento ai fini della esecuzione consiste nella irrogazione della sanzione pecuniaria da parte di un'autorità amministrativa, con la possibilità per il destinatario - contemplata nel caso in esame dall'ordinamento dello Stato di emissione - di impugnare il provvedimento di condanna innanzi ad un'autorità giudiziaria. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 dicembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 dicembre 2022 il difensore, Avv. Loredana Tulino, ha illustrato le sue conclusioni in replica alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale ed ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia per aspecificità di formulazione, là dove omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e di esaminare criticamente il duplice presupposto argomentativo postovi a fondamento, e segnatamente: a) che il certificato allegato alla richiesta di riconoscimento ed esecuzione proveniente dalla Repubblica di Croazia riguarda non un reato, ma un mero illecito amministrativo, ritenuto al di fuori dell'ambito di applicabilità della pertinente normativa introdotta con il d.lgs. 15 febbraio 2016 cit. al fine di attuare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio dell'Unione europea sul reciproco riconoscimento tra gli Stati membri UE delle sanzioni 2 pecuniarie;
b) che nel caso in esame, trattandosi di materia tributaria, difetta il necessario requisito della doppia punibilità ai sensi dell'art. 9, lett. b), d.lgs. cit. Nel rifiutare il riconoscimento, inoltre, la Corte distrettuale ha soggiunto che l'organo richiedente non aveva indicato alcuna norma interna corrispondente a quella dell'ordinamento estero, che sarebbe stata violata dall'interessato. Profilo, questo, parimenti non investito dalla formulazione di specifiche ragioni di doglianza in seno all'atto di ricorso. 2. Muovendo dagli assunti argomentativi testé richiamati, la sentenza impugnata ha correttamente rigettato la richiesta di riconoscimento ed esecuzione della decisione emessa dal Ministero delle Finanze croato in relazione ad una sanzione pecuniaria irrogata all'odierno ricorrente per un illecito tributario in materia di imposte indirette e per le spese inerenti a procedimenti giudiziari o amministrativi ad essa connessi. Deve infatti ritenersi che la base motivazionale sulla quale riposa il provvedimento impugnato, pur sinteticamente delineata, ha fatto buon governo delle richiamate disposizioni normative, ove si consideri: a) che la Corte d'appello procede al riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie (ex art. 9 d.lgs. cit.) a condizione che il fatto per il quale è stata emessa la decisione sia riconducibile ad un elenco di fattispecie penali per le quali è esclusa la verifica della c.d. doppia incriminazione (ex art. 10 digs. cit.), ovvero che tale fatto sia previsto come reato nell'ordinamento italiano, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione;
b) che la richiamata disposizione di cui all'art. 10 contiene, infatti, l'elenco dei reati per i quali si prescinde dalla doppia incriminazione, precisando che anche in tali ipotesi spetterà comunque alla Corte d'appello accertare la corrispondenza tra la fattispecie oggetto della decisione e quella inserita nel catalogo;
c) che l'art. 12 d.lgs. cit. contempla i motivi di rifiuto del riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie stabilendo che la Corte di appello può opporlo in una serie di ipotesi ostative, fra le quali viene espressamente contemplata [nella lett. d)] quella relativa ai fatti che, oltre a non essere elencati nell'art. 10, non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana. 2.1. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi come il quadro normativo delineato dal legislatore italiano appaia rispettoso delle indicazioni dettate dallo strumento normativo europeo di diritto derivato cui ha dato attuazione con il d.lgs. n. 37 del 2016 (ossia dalla decisione quadro n. 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 sul reciproco riconoscimento tra gli Stati membri UE delle sanzioni pecuniarie), ove si consideri che, per i reati diversi da quelli per i quali viene esclusa la verifica della doppia punibilità del fatto (ex art. 5, par. 1, decisione 3 quadro cit.), lo Stato di esecuzione «...può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione alla condizione che la decisione riguardi una condotta che costituirebbe un reato ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, qualunque sia la elementi costitutivi o comunque è descritto» (art. 5, par. 3, cit.). Nella medesima prospettiva si colloca il disposto di cui all'art. 7, par. 1, lett. b), decisione quadro cit., secondo cui l'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere ed eseguire la decisione se è accertato che, in uno dei casi di cui al richiamato art. 5, par. 3, la decisione estera si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione. In conformità alle previsioni della richiamata decisione quadro, il provvedimento al quale si dà esecuzione deve essere emesso da un'autorità giudiziaria in relazione ad un reato o in sede di opposizione all'irrogazione di una sanzione amministrativa, ovvero anche da un'autorità diversa dall'autorità giudiziaria, in relazione ad un fatto costituente reato o ad un illecito amministrativo, purché all'interessato sia stata data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria (art. 2, lett. a), d.lgs. cit.). La sanzione, pertanto, viene individuata nella pena pecuniaria (ossia nella somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna) o nella somma liquidata dal giudice come risarcimento delle vittime, se le stesse non si sono costituite parte civile nel processo penale, ovvero nella somma dovuta a seguito di condanna alle spese nei giudizi penali e amministrativi, o, infine, nella somma di denaro da versare in favore di fondi pubblici o di organizzazioni di assistenza alle vittime (art. 2, lett. b), d.lgs. cit.). 2.2. Sulla base della ricognizione di tale quadro normativo questa Suprema Corte ha affermato, in talune decisioni, il principio secondo cui le previsioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37, adottato in attuazione della richiamata decisione quadro n. 2005/214/GAI, sono applicabili anche nel caso in cui le sanzioni pecuniarie conseguano alla condanna per illecito inflitta in una decisione emessa da un'autorità dello Stato diversa da quella giudiziaria, a seguito del compimento di atti che, secondo la legislazione di tale Stato, siano punibili a titolo di illecito amministrativo, purché all'interessato sia stata data la possibilità di essere giudicato da un'autorità giudiziaria competente, in particolare nella materia penale (Sez. 6, n. 55778 del 05/12/2018, Gangemi, Rv. 274729; Sez. 6, n. 22334 del 10/05/2018, Oliviero, Rv. 272924; Sez. 6, n. 26745 del 17/09/2020, Garzia, Rv. 279617). Per procedere al riconoscimento e all'esecuzione della decisione estera sulle sanzioni pecuniarie occorre, tuttavia, come dianzi rilevato, che il fatto per il quale quella decisione è stata emessa sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, salve le ipotesi previste dall'art. 10 digs. cit., poiché se, per le condotte non elencate in tale ultima disposizione, i fatti oggetto della decisione estera non integrano un'ipotesi di reato secondo la legislazione nazionale, la Corte d'appello può opporre il correlativo motivo di rifiuto espressamente previsto dall'art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. cit. e dall'art. 7, par. 1, lett. b), decisione quadro cit. Dell'esigenza di tale verifica si è puntualmente fatta carico la sentenza impugnata. 3. Dal certificato trasmesso dallo Stato di emissione ai sensi dell'art. 4 della citata decisione quadro 2005/214/GAI emerge infatti che, nel caso di specie, la richiesta di riconoscimento ha avuto ad oggetto una decisione di condanna passata in giudicato il 21 ottobre 2020, pronunziata da un'autorità amministrativa, ma impugnabile dall'interessato dinanzi ad un'autorità giurisdizionale competente in materia penale, in relazione a comportamenti illeciti in materia fiscale, commessi nell'esercizio dell'attività di amministrazione di una società di cui il ricorrente era responsabile e ritenuti idonei, nella prospettiva dello Stato di emissione, ad integrare, in particolare, gli estremi di un'infrazione in tema di imposta sul valore aggiunto sanzionata ai sensi degli artt. 40, comma 1, 38 e 131, comma 1, punto 2, e comma 2, della legge sull'IVA. Proprio sulla base di tali rilievi, dunque, il provvedimento impugnato ha coerentemente rifiutato il riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sanzione pecuniaria irrogata al OC, osservando, da un lato, che la condotta da lui posta in essere costituisce, nel nostro ordinamento, un illecito amministrativo, come tale non ricadente nell'ambito di applicabilità della condizione posta dall'art. 9, lett. b), d.lgs. cit., e che la materia tributaria in esame, dall'altro lato, non rientra neppure fra le condotte elencate nell'art. 10 d.lgs. cit., per le quali soltanto potrebbe prescindersi dal controllo del requisito della doppia incriminazione. Dalla congiunta lettura delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. cit. si desume pertanto la conclusione che, seppure il principio del mutuo riconoscimento sia stato esteso dalla disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. cit. anche a decisioni di natura amministrativa emesse da un'autorità non giudiziaria, quando la trasmissione del provvedimento da riconoscere provenga dall'estero, l'esecuzione della sanzione presuppone che essa sia stata irrogata per un fatto che nel nostro ordinamento integra un'ipotesi di reato, indipendentemente dalla previsione dei relativi elementi costitutivi o dalla sua denominazione. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 11, comma 5, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 37 del 2016. Così deciso il 12 gennaio 2023 • Il Consigliere estensore