Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2023, n. 5875
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Sentenza 10 febbraio 2023

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In tema di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra gli Stati membri dell'Unione europea, in forza del disposto combinato degli artt. 9 e 10 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, attuativo della decisione quadro n. 2005/214/GAI, il riconoscimento per l'esecuzione di una sanzione di natura amministrativa emessa da un'autorità non giudiziaria di uno Stato estero presuppone che il fatto per il quale essa è stata irrogata sia previsto come reato dall'ordinamento nazionale, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi e dalla sua denominazione, salve le ipotesi enumerate dall'art. 10 cit., per le quali si prescinde dal requisito della doppia incriminazione. (Nella specie, la Corte ha valutato corretto il diniego di riconoscimento per l'esecuzione della sanzione pecuniaria applicata dal Ministero delle finanze croato, in relazione ad un fatto costituente per l'ordinamento italiano un illecito amministrativo fiscale, non rientrando, peraltro, la materia tributaria fra quelle indicate dall'art. 10 cit.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2023, n. 5875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5875
    Data del deposito : 10 febbraio 2023

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