Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/06/2025, n. 11874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11874 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11874/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09422/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9422 del 2019, proposto da NG ON, LI ET, rappresentati e difesi dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Patrizio Ivo D'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;
contro
Comune di Nettuno, non costituito in giudizio;
nei confronti
BE LL, GI RA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento della ordinanza dirigenziale del Comune di Nettuno (RM) n. 103 del 12 marzo 2019, avente ad oggetto “ordinanza di pagamento sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l.r. 15/08 – interventi di nuova costruzione in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali – art. 31 d.P.R. 380/2001
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, proprietari di un fondo sito in Nettuno, hanno impugnato la ingiunzione in epigrafe con cui il Comune di Nettuno ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000 ai sensi dell’art. 15, comma 3, della Legge regionale Lazio n. 15/2008, per la mancata ottemperanza nei termini alla ivi richiamata ordinanza n. 72 del 17.10.2016, con cui era stata intimata la demolizione, entro 90 giorni, dei seguenti manufatti realizzati in assenza di titolo edilizio sul terreno di loro proprietà: “ 1) “abuso totale: manufatto in legno ad uso ufficio, delle dimensioni di ml 3.00x3.00 e quindi per una superficie di circa mq 9,00 (avente una altezza media di ml 3.35) ed una volumetria di mc 21.15 circa”; e sub 2) “abuso parziale: spianamento ed asfaltatura dell’intera superficie del lotto identificato con particella 348 per una superficie di circa mq 615.00 ”.
2. Avverso l’ingiunzione i ricorrenti hanno lamentato “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca e con gli atti del procedimento, irragionevolezza, illogicità. Violazione degli artt. 6 e 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001. Violazione dell’art. 15, comma 3, della l. reg. Lazio n. 15 del 2008 ”, nonché “ Violazione degli artt. 7, 10 e della l. n. 241 del 1990 ”.
In sostanza, secondo i ricorrenti l’azione amministrativa sarebbe illegittima innanzitutto perché l’abuso n. 1 sarebbe stato rimosso e non vi sarebbe prova che la demolizione sarebbe avvenuta oltre il termine previsto nell’ordinanza di demolizione. Parimenti, la sanzione non sarebbe dovuta per l’abuso n. 2, in quanto le opere di pavimentazione sarebbero possibili in base alle NTA del PRG del Comune di Nettuno. Infine, gli stessi non avrebbero avuto, in concreto, la possibilità di partecipare al procedimento.
3. Il Comune di Nettuno, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
4. A seguito del decesso del ricorrente sig. NG ON, il giudizio è proseguito su istanza e nell’interesse della ricorrente sig.ra LI ET, obbligata in solido.
5. LL pubblica udienza del 21.03.2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. Preliminarmente, si rileva che il Comune ha puntualmente precisato, nell’ingiunzione, che “ risulta che è stata data parziale ottemperanza all’Ing. n. 72/2016, provvedendo alla demolizione di parte dell’opera abusiva (restava in opera l’abuso n. 2) sita in Nettuno, Via Amaseno, n. 5 ed al ripristino dello stato dei luoghi oltre, tuttavia, il termine di 90 giorni previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 ”.
7.1. Con riguardo alla intervenuta demolizione dell’abuso n. 1, che, in tesi, sarebbe tempestivamente avvenuta (dunque nel termine di 90 giorni dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione risalente all’anno 2016), il Collegio rileva che la comunicazione (versata in atti) all’uopo inviata dai ricorrenti al competente Ufficio comunale è del 10.07.2018, dunque ben oltre il termine di 90 giorni fissato nell’ordinanza di demolizione; inoltre, a fronte dell’accertamento in esito a sopralluogo contenuto nell’atto impugnato, in difetto di specifica impugnativa del relativo verbale, il motivo deve essere respinto.
7.2. Con riguardo all’abuso n. 2 (pavimentazione del lotto per oltre 600 mq) le doglianze sulla qualità dell’opera e sui necessari titoli edilizi sono invece irricevibili in questa sede, per non essere stata gravata l’ordinanza di demolizione presupposta alla ingiunzione di cui qui si discute.
7.3. E’ infine da respingere anche la doglianza sul difetto di partecipazione procedimentale, in quanto, in base alla consolidata giurisprudenza, l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario neanche l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. VI, 12/05/2023, n.4794, T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 21/10/2024, n.2787).
8. In conclusione, per quanto detto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
9. Nulla si dispone per le spese, stante la mancata costituzione del Comune evocato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO