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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/12/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2061/2019 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AR DE RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2061/2019 R.G., avente ad oggetto: inadempimento;
tra
(C.F. , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore D'Albenzio ed elett.te domiciliata in Marcianise alla via D. Santoro n.13, in virtù di procura in atti;
-Attore-
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
NO ZU (C.F. ed elett.te domiciliata in C.F._3
S. AR C. V. alla via Convento delle Grazie n.2, in virtù di procura in atti;
-Convenuta-
Nonché
(C.F. e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
(C. F. , rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Di C.F._5
Santo (C.F. ), elett.te domiciliati in Gioia C.F._6
Sannitica (CE) alla Via Roma n. 34, presso lo Studio dell'avv.
EL CI, in virtù di procura in atti;
-Convenuti-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo e note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare, nonché memoria conclusionale.
Per i convenuti: come da rispettive comparse di costituzione, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare, nonché rispettive memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'attore, SI. ha dedotto che in data 1 maggio 1995 Parte_1 ha contratto matrimonio con la SI.ra CP_1
Dopo il matrimonio, i coniugi hanno deciso di procedere alla ristrutturazione dell' immobile e del relativo terreno siti in Ruviano alla
Via Scocilli, per adibirli a casa coniugale. Per tale motivo, nell'anno
1998 fu redatto dall'architetto un progetto di Persona_1
“ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato rurale e costruzione di una stalla per il ricovero degli animali”. L'attore, Parte_1 ha dedotto di essersi impegnato a sostenere tutte le spese necessarie per la ristrutturazione. In tale circostanza, ha dichiarato di aver provveduto tra il 1998 e il 2016, al pagamento di tutti i costi relativi ai lavori e agli oneri urbanistici. Ha precisato che tali lavori sono stati completati esclusivamente con il suo contributo economico. Nel periodo in cui sono stati completati i lavori, il rapporto coniugale si è deteriorato progressivamente, fino ad arrivare alla separazione nell'anno 2017. Già nel corso del giudizio di separazione, ha precisato che Parte_1 aveva già richiesto alla moglie di procedere al trasferimento, anche in
- 2 - suo favore della proprietà dell'immobile, in virtù delle spese sostenute e degli accordi verbali intercorsi per la ristrutturazione. L'attore ha sostenuto che, ad oggi, la casa “coniugale” è intestata alla madre
( ) della SI.ra sebbene i lavori di Controparte_3 CP_1 ristrutturazione siano stati effettuati completamente da lui. Ha concluso chiedendo :“ Accertare e dichiarare che in virtù degli accordi tra il SInor i convenuti e Parte_1 Controparte_4
questi ultimi si sono impegnati a trasferire la Controparte_3 proprietà della propria quota dell'immobile del terreno di via Scoccilli snc in Ruviano in capo al 2 accertare e dichiarare Parte_1 che i convenuti ad oggi si sono rifiutati di voler adempiere anche in futuro all'obbligazione di trasferire le proprie quote relative alla proprietà dell'immobile e del terreno su indicati;
3 accertare e dichiarare che il ha adempiuto alla propria Parte_1 prestazione contrattuale così come descritto in premessa eseguendo a regola d'arte i su indicati i lavori ed impiegando la somma di €
164463,00 e pertanto in virtù di tale accertamento ordinare ai convenuti l'adempimento della propria obbligazione e/o in ogni caso nell'eventualità la restituzione delle somme spese dal Pt_1
in subordine 4 dichiarare ed accertare che i conferimenti di
[...] denaro del unitamente al proprio lavoro per la Parte_1 ristrutturazione del terreno e dell'immobile de quo che avrebbe dovuto divenire luogo della futura dimora coniugale non erano assolutamente mai stati indirizzati a vantaggio esclusivo di nessuno dei convenuti che in ogni caso hanno manifestato inequivoca volontà di volersene giocare nulla riconoscendo all'attore; 5 accertare altresì l'indebita percezione da parte degli stessi della somma di € 164463,00 impiegata per eseguire tutti i lavori e le spese necessarie alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei convenuti oltre accessori e per i motivi e i titoli esposti nella superiore parte espositiva condannarli ex articolo
2041 cc alla restituzione del predetto importo ovvero di quello
- 3 - maggiore o minore che dovesse emergere nel corso di causa;
6 con vittoria di spese compensi professionali spese generali e CPA e IVA come per legge”.
Con atto di costituzione e risposta si è costituita la SI.ra CP_1
che ha impugnato quanto dedotto dall'attore nell'atto introduttivo
[...] del giudizio.
In primo luogo, la SI.ra ha dedotto di essere estranea al Pt_1 giudizio, evidenziando che l'immobile in oggetto è di esclusiva proprietà della madre, SI.ra , e che pertanto, né lei Controparte_3 nè suo marito possono vantare diritti sullo stesso. Inoltre, ha precisato che, sebbene l'immobile sia stato oggetto di ristrutturazione, le somme indicate dall'attore sono eccessivamente sproporzionate rispetto ai lavori eseguiti nell'immobile. Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della SI.ra rispetto alla domanda così come formulata CP_1 dall'attore e di conseguenza disporre la sua estromissione dal presente giudizio con vittoria di spese compenso professionale, IVA e CPA come per legge;
b) nel merito rigettare le domande attoree perché inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, compenso professionale, IVA CPA e spese forf. come per legge.”
Con atto di costituzione e risposta si sono costituiti i SI.ri CP_2
e , quali hanno eccepito, in via
[...] Controparte_3 preliminare, l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della procedura di negoziazione.
Inoltre, il SI. ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, sostenendo di non vantare diritti sul fabbricato di cui l'attore chiede il riconoscimento di una quota, essendo l'unica proprietaria dell'immobile la SInora . Controparte_3
I convenuti hanno altresì eccepito la prescrizione di cinque anni sostenendo al riguardo che il termine fosse ormai trascorso. Inoltre, hanno contestato la sussistenza di obbligazioni che avrebbero contratto
- 4 - con il SInor per il trasferimento in favore di questo Parte_1 della proprietà.
Sul punto, i convenuti hanno precisato che i contratti relativi al trasferimento di diritti reali richiedono la forma scritta a pena di nullità.
Inoltre, i convenuti hanno precisato di non aver conferito incarico al per la ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa. Parte_1
Hanno concluso rassegnando le seguenti conclusioni: rigettare le domande tutte proposte da controparte nel procedimento per cui è causa nei confronti dei Signori e Controparte_2 CP_3
, in quanto le medesime sono improponibili, improcedibili,
[...] inammissibili, illegittime, nulle e comunque infondate in fatto ed in diritto;
2) condannare controparte al pagamento, in favore dei Signori
e , delle spese e competenze per Controparte_2 Controparte_3 il presente giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dello scrivente
Avvocato Antonio Di Santo il quale si dichiara antistatario.”
Il merito
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione
è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
- 5 - eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI
28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che la domanda è infondata e pertanto non può essere accolta, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova del diritto cantato dall'istante.
Va infatti precisato che parte attrice non ha offerto in giudizio la prova di fatti posti a fondamento della domanda, secondo il principio generale che si esprime nel noto brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”, consacrato nell'art. 2697 c.c.
Ciò si dice in quanto l'istante ha dedotto di aver contratto con la moglie accordo verbale con il quale si impegnava ad effettuare lavori di ristrutturazione dell'immobile, a fronte dell'impegno della coniuge di trasferire, in suo favore, di una quota avente ad oggetto la proprietà dell'immobile.
Orbene, in primo luogo, va precisato che la proprietà dell'immobile, dai documenti prodotti e dalle deduzioni delle parti, risulta essere esclusivamente della madre di SI.ra CP_1 CP_3
.
[...]
Ed ancora, l'istante, SI. ha dedotto di aver stipulato Parte_1 un mutuo per eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale.
Tuttavia, nemmeno è emersa in giudizio la prova dell'avvenuta stipulazione dello stesso e del pagamento di tutte o alcune rate del mutuo.
- 6 - Va poi considerato che il teste escusso Testimone_1 all'udienza del 24 ottobre 2022, ha affermato: AD “Sono il AT di . AD “Sono a conoscenza dei fatti di causa in Parte_1 quanto ci sono dei rapporti di amicizia di lunga data con la famiglia di
”. Sul capo a) della memoria istruttoria di parte attrice, CP_1 il teste risponde “Sono a conoscenza del fatto che, dopo la morte del padre della SI.ra , , e CP_1 Parte_2 Controparte_3 hanno fatto il seguente accordo: ad sarebbe CP_1 Pt_2 spettato l'immobile sito in Ruviano alla Via Nazionale, da attribuirsi allo stesso con una compravendita simulata, anche perché non Pt_2 aveva soldi;
dopo 5 anni dall'acquisto sarebbe stata effettuata la vendita a e dell'immobile sito alla Via Parte_1 CP_1
Fontana della Zecca in Ruviano”. AD “Ne sono a conoscenza perché insieme a mio AT ed a abbiamo organizzato i lavori CP_1 dell'immobile a via Fontana della Zecca. Mio AT e CP_1 mi hanno sempre detto che l'immobile era di loro proprietà. Inoltre,
mi ha detto che l'immobile era di mio AT”. Sul capo CP_1
b) “E' vero”. AD “Ne sono a conoscenza perché mi è stato riferito da e perché, durante l'esecuzione dei lavori, io stesso sono CP_1 stato presente quando e dicevano Controparte_3 Parte_2 che i lavori dovevano essere eseguiti da perché la casa CP_1 era sua e di CH e che loro stessi non dovevano essere interpellati”. AD “Il decesso del padre di , marito della CP_1 SI.ra è avvenuto circa due anni dopo il matrimonio della CP_3 SI.ra . Se non sbaglio è deceduto intorno al 1996/1997”. Sul Pt_1 capo c) “E' vero”. AD “Non ero presente nel momento dell'accordo, ma ho sentito ripetute volte la SI.ra dire CP_5 Parte_2 in mia presenza che la casa era di mio AT e della moglie e che avrebbero provveduto a trasferirgliela”. Sul capo d) “E' vero. Mio AT lo ha detto anche a me che era a conoscenza dell'accordo e del fatto che la casa sarebbe stata sua e di sua moglie”. Sul capo e) “So
- 7 - che era stata redatta una scrittura privata. Una volta l'ho anche vista, ma non so bene chi l'abbia redatta. La scrittura era stata predisposta dal geometra ”. AD “Ora sono in pensione. In passato sono Pt_1 stato l'amministratore di una società edile. Si tratta della società che si
è occupata dei lavori di ristrutturazione oggetto di causa” Sul capo f)
“E' vero. Anche se non ho eseguito l'intera ristrutturazione con la mia impresa, ho seguito parte dei lavori e sono stato presente sul cantiere”.
AD “Ho visto l'Ing. che ha svolto le funzioni di direttore dei Per_1 lavori”. AD “Non ero presente nel momento del conferimento dell'incarico all'Ing. da parte di mio AT, né sono stato Per_1 presente al momento del pagamento”. Sul g) “So che mio AT ha stipulato anche un mutuo per eseguire i lavori di ristrutturazione”.
AD “Io e mio AT avevamo il conto alla stessa A volte ho CP_6 provveduto io a pagare la rata presso la banca, poi mio AT mi ha restituito i soldi”. AD “Con i soldi del mutuo so che mio AT ha pagato l'impresa De EO per eseguire i lavori di ristrutturazione relativi al primo progetto”. AD “Non ho visto mio AT pagare l'impresa De EO, ma so che il mutuo lo ha contratto per questa ragione”. Sul capo h) “I lavori sono iniziati nel 2000 e sono terminati nel 2016”. AD “L'impresa De EO ha lavorato sul cantiere fino al
2002/2003 (per circa un paio d'anni); successivamente i lavori sono proseguiti con l'Impresa di famiglia, la Comi Costruzioni ditta individuale di successivamente i lavori sono stati Parte_1 eseguiti dalla Cotras s.r.l., di cui sono stato amministratore prima io e poi mia moglie. I lavori non erano eseguiti tutti i giorni, ma sporadicamente. In ogni caso sono proseguiti fino a poco prima della separazione”. AD “ e , mia moglie, CP_1 Parte_3 erano le proprietarie della Cotras, al 50%”. AD “Ci sono stati due permessi a costruire: un primo permesso nel 1998 e successivamente un permesso in sanatoria”. Sul capo i) “Posso dire che inizialmente sono stati eseguiti i solai, il grezzo e gli intonaci, l'impianto elettrico,
- 8 - la pavimentazione, è stata anche realizzata una stanza distaccata dall'abitazione, che doveva ssere usata come negozio di parrucchiere, con un garage adiacente, il tutto con impianti elettrici infissi e pavimentazione”. AD “Per i lavori eseguiti dalla ditta De EO non ho visto eseguire i pagamenti. Ribadisco che mio AT ha contratto un mutuo e so che ha pagato proprio con l'importo ricevuto. Per i lavori che ho eseguito io, invece, non ho ricevuto il pagamento, proprio perché si trattava di mio AT”. AD “Io ho eseguito le fognature, la sistemazione esterna del fabbricato e la stanza da adibire a negozio, con terrazzo e garage”. AD “La stanza aveva un'altezza interna di tre metri”. AD “I materiali sono stati pagati dalla Cotras.
Li ho pagati io come amministratore”. Sul capo m) “I lavori più rilevanti sono stati eseguiti dall'impresa, mentre i piccoli lavori di manutenzione sono stati eseguiti da mio AT. Il SI. Parte_2 infatti si disinteressava del tutto all'immobile. Non provvedeva neppure a tagliare l'erba”. Sul capo n) “E' vero. Ne sono a conoscenza perché mio AT veniva a casa mia a prendere il furgone e l'escavatore piccolo per fare le buche per piantare”. AD “Ho visto mio AT piantare alcuni di questi alberi, ma non tutti”. AD “Non sono stato presente quando mio AT ha comprato le piante e pagato. Non so quanto abbia speso”. Sul capo o) “Fino al 2016 tutti i lavori di manutenzione dell'immobile li ha eseguiti mio AT”. Sul capo p) il teste ha già risposto. AD “Il costo dei lavori eseguiti dalla mia impresa Cotras ammontano a circa € 100.000, ma io non li ho mai chiesti a mio AT, in virtù del nostro legame”. Sul capo q) “E' vero. Ho visto mio AT pagare l'Ingegnere che si è occupato di eseguire l'attività tecnica per la sanatoria, in quanto si tratta dell'ingegnere che collaborava con la Cotras, come tecnico esterno, e si appoggiava presso la nostra sede”. AD “Credo che mio AT abbia pagato in tutto € 3.000/4.000/5.000, non lo ricordo di preciso.
Ho visto mio AT pagare quanto dovuto all'ingegnere in più
- 9 - soluzioni, versando diversi importi”. Sul capo r) “So che Pt_1
suocero di mio AT, ha concesso un immobile a mio
[...] AT allorquando si è sposato, ma mio AT avrebbe dovuto sistemarselo”.
Si tratta di dichiarazione testimoniale generica, in quanto non adeguatamente circostanziata nel tempo e nel luogo, priva di contenuto specifico in merito alla quantificazione degli esborsi che avrebbe sostenuto l'attore. Tra l'altro, alla luce della domanda, detti importi ammonterebbero a circa € 160.000,00, circostanza che richiede una rigorosa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, ancor più in assenza di adeguato riscontro documentale.
All'udienza del 24 ottobre 2022 veniva escusso altresì il teste
, il quale sosteneva: AD “Sono a conoscenza Testimone_2 dei fatti di causa in quanto sono dello stesso paese delle parti in causa e si tratta di un paese piccolo in cui ci conosciamo tutti. Inoltre, ci sono stati rapporti con il padre di che era il mio meccanico di Pt_4 fiducia”. Sul capo a) della memoria istruttoria di parte attrice, il teste risponde “Non sono stato presente ad accordi intercorsi tra le parti.
Mi è stato riferito da il padre di , che la casa in Pt_1 Pt_4 campagna sarebbe stata assegnata a e l'altra casa al figlio”. Pt_4
Sul capo b) “E' vero. Ne sono a conoscenza perché allorquando mi recavo presso l'abitazione oggetto di causa, era presente l'attore con la sua impresa ad eseguire i lavori”. Sul capo c) e d) il teste risponde
“ il padre di , mi ha riferito che della ristrutturazione Pt_1 Pt_4 dell'immobile assegnato a si sarebbe occupato il Pt_4 Pt_1 marito di , sopportandone le spese”. Sul capo e) “Non lo so”. Pt_4
Sul capo F) “I lavori hanno avuto inizio nel 2000. Lo ricordo perché poco dopo hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione della mia abitazione sita sempre in Ruviano”. AD “Non ho mai visto
[...]
e l'ing. sui luoghi di causa. Si tratta di circostanza Per_2 Per_1 che però mi è stata riferita direttamente dal geometra . Sul Per_2
- 10 - capo g) “Si tratta di una circostanza che mi è stata riferita dall'attore.
Non sono mai stato presente al momento dei pagamenti”. Sul capo h)
“E' vero. Ne sono a conoscenza perché si tratta della stessa impesa che ha eseguito i lavori relativi alla mia abitazione. Ho avuto modo di vedere personalmente l'impresa dell'attore e poi la società Cotras sui luoghi di causa ad eseguire i lavori di ristrutturazione”. Sul capo i)
“Posso dire che sono state abbattute delle mura e ricostruite. Non ricordo altro. Probabilmente ci sono entrato nell'abitazione, ma non ricordo di preciso. Non so quali spese siano state sostenute per i lavori di ristrutturazione”. Sul capo l) “Non lo ricordo” Sul capo m) “Non lo so”. Sul capo n) “Posso dire che l'attore mi ha riferito di aver piantato alcuni alberi da frutta” Sul capo o) ha già risposto. Sul capo p) ha già risposto. Sul capo q) “Non so nulla del pagamento. Posso dire che il padre di , mi ha riferito che i pagamenti relativi alla Pt_1 Pt_4 sanatoria sarebbero stati sostenuti dalla figlia”. Sul capo r) “Mi è stato riferito dal padre della SI.ra che aveva concesso un Pt_4 immobile in comodato gratuito alla figlia e al marito allorquando si sono sposati”.
Il teste escusso all'udienza del 24.10.2022 Testimone_2 riferisce invece più volte di circostanze genericamente apprese e, in buona sostanza, non per conoscenza diretta dei fatti. (“Non sono stato presente ad accordi intercorsi tra le parti. Mi è stato riferito da il padre di , che la casa in campagna sarebbe stata Pt_1 Pt_4 assegnata a e l'altra casa al figlio”). Pt_4
Orbene, in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono
- 11 - essere poste alla base del convincimento del giudice (Cfr Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – Ordinanza n. 3137/16).
Orbene, è evidente che venga a delinearsi, per il teste Tes_2
, di testimonianza sussumibile al tipo de relato actoris, in
[...] quanto tale di rilevanza sostanzialmente nulla (Cfr Cass. n. 7746/2020;
Cass. n. 12477/2017), oltre che nemmeno accompagnata da pertinenti ed adeguati riscontri documentali che consentano di utilizzarla a sostegno delle argomentazioni della parte convenuta.
In tal modo va valutata anche la deposizione del teste
[...]
escusso anch'esso all'udienza del 24.10.2022, il quale ha Tes_1 dichiarato ““Ne sono a conoscenza perché mi è stato riferito da e perché, durante l'esecuzione dei lavori, io stesso sono CP_1 stato presente quando e dicevano Controparte_3 Parte_2 che i lavori dovevano essere eseguiti da perché la casa CP_1 era sua e di e che loro stessi non dovevano essere interpellati” Pt_1 manifesta un'assoluta irrilevanza in ordine ai fatti di causa, anche per l'assoluta genericità e per la mancanza di riferimenti specifici in merito all'an e al quantum della domanda.
In conclusione, in sede di escussione testimoniale non è stata raggiunta alcuna prova in quanto le dichiarazioni dei testi di parte attrice sono apparse del tutto inidonee a provare la sussistenza di accordi specifici ed il contenuto degli stessi, l'esecuzione di lavori da parte dell'attore e, in ogni caso, la tipologia di lavori eseguiti e il valore degli stessi, nonché l'ammontare degli esborsi effettuati.
Va in ogni caso evidenziato che l'istante fa riferimento alla stipulazione di un accordo verbale con la moglie, accordo che, nel caso in esame, non sarebbe comunque idoneo al trasferimento della proprietà immobiliare. Per il trasferimento di un immobile, infatti, è sempre richiesta la forma scritta a pena di nullità. L'articolo 1350 codice civile : “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [1351, 1392, 1403, 2725 comma 2]: 1) i contratti
- 12 - che trasferiscono la proprietà di beni immobili [812];”
Va inoltre precisato che, con riguardo all'avviso di scadenza rata allegato (di euro 294,71), il predetto documento, da solo considerato, non può assurgere a prova sufficiente della stipulazione del mutuo.
Peraltro, va evidenziato che, il documento prodotto, rappresentato dal pagamento di una rata, non reca alcun riferimento ad un finanziamento diretto a lavori di ristrutturazione. Per vero, la tesi sostenuta dall'attore ovvero del “ristrutturazione casa”, per poi vedersi corrisposto “quota della stessa” non ha raggiunto nel corso del giudizio alcuna prova idonea a sostegno di ciò.La causa giustificativa del versamento di somme può verosimilmente essere riscontrata nella spontaneità dei versamenti e, dunque, semplicemente nello spirito di liberalità dell'istante riconducibile ad un rapporto di coniugio dove si era sempre e solo parlato di “versare somme per poi ristrutturare casa”.
In definitiva, non può trovare accoglimento né la domanda proposta in via principale, non essendo stata raggiunta la prova dell'impegno al trasferimento da parte della legittima proprietaria, né può essere accolta la domanda formulata in via subordinata, essendo venuto a delinearsi un quadro probatorio fumoso ed incerto in merito all'effettivo depauperamento del patrimonio dell'attore a vantaggio della proprietaria dell'immobile e in merito all'entità dei lavori eseguiti.
Quest'ultima circostanza, tra l'altro, già da sola considerata impedirebbe l'accoglimento della domanda, essendo precluso al giudice, in base agli elementi istruttori acquisiti, di procedere alla quantificazione della domanda.
Alla luce di quanto già indicato, si ritiene non sufficientemente soddisfatto l'onere della prova incombente in capo all'attore. Le domande vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite
I rapporti parentali sussistenti tra le parti, la complessità dell'onere probatorio posto in capo all'attore, valutato unitamente al legame che si
- 13 - è protratto per anni tra le parti in causa, nonché la circostanza che è emerso che effettivamente l'immobile oggetto di causa durante gli anni del matrimonio sia stato sottoposto a miglioramenti, induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande dell'attore;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali.
Santa AR Capua Vetere, 24.12.25
Il Giudice
AR DE RE
- 14 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AR DE RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2061/2019 R.G., avente ad oggetto: inadempimento;
tra
(C.F. , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore D'Albenzio ed elett.te domiciliata in Marcianise alla via D. Santoro n.13, in virtù di procura in atti;
-Attore-
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
NO ZU (C.F. ed elett.te domiciliata in C.F._3
S. AR C. V. alla via Convento delle Grazie n.2, in virtù di procura in atti;
-Convenuta-
Nonché
(C.F. e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
(C. F. , rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Di C.F._5
Santo (C.F. ), elett.te domiciliati in Gioia C.F._6
Sannitica (CE) alla Via Roma n. 34, presso lo Studio dell'avv.
EL CI, in virtù di procura in atti;
-Convenuti-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo e note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare, nonché memoria conclusionale.
Per i convenuti: come da rispettive comparse di costituzione, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare, nonché rispettive memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'attore, SI. ha dedotto che in data 1 maggio 1995 Parte_1 ha contratto matrimonio con la SI.ra CP_1
Dopo il matrimonio, i coniugi hanno deciso di procedere alla ristrutturazione dell' immobile e del relativo terreno siti in Ruviano alla
Via Scocilli, per adibirli a casa coniugale. Per tale motivo, nell'anno
1998 fu redatto dall'architetto un progetto di Persona_1
“ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato rurale e costruzione di una stalla per il ricovero degli animali”. L'attore, Parte_1 ha dedotto di essersi impegnato a sostenere tutte le spese necessarie per la ristrutturazione. In tale circostanza, ha dichiarato di aver provveduto tra il 1998 e il 2016, al pagamento di tutti i costi relativi ai lavori e agli oneri urbanistici. Ha precisato che tali lavori sono stati completati esclusivamente con il suo contributo economico. Nel periodo in cui sono stati completati i lavori, il rapporto coniugale si è deteriorato progressivamente, fino ad arrivare alla separazione nell'anno 2017. Già nel corso del giudizio di separazione, ha precisato che Parte_1 aveva già richiesto alla moglie di procedere al trasferimento, anche in
- 2 - suo favore della proprietà dell'immobile, in virtù delle spese sostenute e degli accordi verbali intercorsi per la ristrutturazione. L'attore ha sostenuto che, ad oggi, la casa “coniugale” è intestata alla madre
( ) della SI.ra sebbene i lavori di Controparte_3 CP_1 ristrutturazione siano stati effettuati completamente da lui. Ha concluso chiedendo :“ Accertare e dichiarare che in virtù degli accordi tra il SInor i convenuti e Parte_1 Controparte_4
questi ultimi si sono impegnati a trasferire la Controparte_3 proprietà della propria quota dell'immobile del terreno di via Scoccilli snc in Ruviano in capo al 2 accertare e dichiarare Parte_1 che i convenuti ad oggi si sono rifiutati di voler adempiere anche in futuro all'obbligazione di trasferire le proprie quote relative alla proprietà dell'immobile e del terreno su indicati;
3 accertare e dichiarare che il ha adempiuto alla propria Parte_1 prestazione contrattuale così come descritto in premessa eseguendo a regola d'arte i su indicati i lavori ed impiegando la somma di €
164463,00 e pertanto in virtù di tale accertamento ordinare ai convenuti l'adempimento della propria obbligazione e/o in ogni caso nell'eventualità la restituzione delle somme spese dal Pt_1
in subordine 4 dichiarare ed accertare che i conferimenti di
[...] denaro del unitamente al proprio lavoro per la Parte_1 ristrutturazione del terreno e dell'immobile de quo che avrebbe dovuto divenire luogo della futura dimora coniugale non erano assolutamente mai stati indirizzati a vantaggio esclusivo di nessuno dei convenuti che in ogni caso hanno manifestato inequivoca volontà di volersene giocare nulla riconoscendo all'attore; 5 accertare altresì l'indebita percezione da parte degli stessi della somma di € 164463,00 impiegata per eseguire tutti i lavori e le spese necessarie alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei convenuti oltre accessori e per i motivi e i titoli esposti nella superiore parte espositiva condannarli ex articolo
2041 cc alla restituzione del predetto importo ovvero di quello
- 3 - maggiore o minore che dovesse emergere nel corso di causa;
6 con vittoria di spese compensi professionali spese generali e CPA e IVA come per legge”.
Con atto di costituzione e risposta si è costituita la SI.ra CP_1
che ha impugnato quanto dedotto dall'attore nell'atto introduttivo
[...] del giudizio.
In primo luogo, la SI.ra ha dedotto di essere estranea al Pt_1 giudizio, evidenziando che l'immobile in oggetto è di esclusiva proprietà della madre, SI.ra , e che pertanto, né lei Controparte_3 nè suo marito possono vantare diritti sullo stesso. Inoltre, ha precisato che, sebbene l'immobile sia stato oggetto di ristrutturazione, le somme indicate dall'attore sono eccessivamente sproporzionate rispetto ai lavori eseguiti nell'immobile. Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della SI.ra rispetto alla domanda così come formulata CP_1 dall'attore e di conseguenza disporre la sua estromissione dal presente giudizio con vittoria di spese compenso professionale, IVA e CPA come per legge;
b) nel merito rigettare le domande attoree perché inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, compenso professionale, IVA CPA e spese forf. come per legge.”
Con atto di costituzione e risposta si sono costituiti i SI.ri CP_2
e , quali hanno eccepito, in via
[...] Controparte_3 preliminare, l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della procedura di negoziazione.
Inoltre, il SI. ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, sostenendo di non vantare diritti sul fabbricato di cui l'attore chiede il riconoscimento di una quota, essendo l'unica proprietaria dell'immobile la SInora . Controparte_3
I convenuti hanno altresì eccepito la prescrizione di cinque anni sostenendo al riguardo che il termine fosse ormai trascorso. Inoltre, hanno contestato la sussistenza di obbligazioni che avrebbero contratto
- 4 - con il SInor per il trasferimento in favore di questo Parte_1 della proprietà.
Sul punto, i convenuti hanno precisato che i contratti relativi al trasferimento di diritti reali richiedono la forma scritta a pena di nullità.
Inoltre, i convenuti hanno precisato di non aver conferito incarico al per la ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa. Parte_1
Hanno concluso rassegnando le seguenti conclusioni: rigettare le domande tutte proposte da controparte nel procedimento per cui è causa nei confronti dei Signori e Controparte_2 CP_3
, in quanto le medesime sono improponibili, improcedibili,
[...] inammissibili, illegittime, nulle e comunque infondate in fatto ed in diritto;
2) condannare controparte al pagamento, in favore dei Signori
e , delle spese e competenze per Controparte_2 Controparte_3 il presente giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dello scrivente
Avvocato Antonio Di Santo il quale si dichiara antistatario.”
Il merito
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione
è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
- 5 - eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI
28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che la domanda è infondata e pertanto non può essere accolta, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova del diritto cantato dall'istante.
Va infatti precisato che parte attrice non ha offerto in giudizio la prova di fatti posti a fondamento della domanda, secondo il principio generale che si esprime nel noto brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”, consacrato nell'art. 2697 c.c.
Ciò si dice in quanto l'istante ha dedotto di aver contratto con la moglie accordo verbale con il quale si impegnava ad effettuare lavori di ristrutturazione dell'immobile, a fronte dell'impegno della coniuge di trasferire, in suo favore, di una quota avente ad oggetto la proprietà dell'immobile.
Orbene, in primo luogo, va precisato che la proprietà dell'immobile, dai documenti prodotti e dalle deduzioni delle parti, risulta essere esclusivamente della madre di SI.ra CP_1 CP_3
.
[...]
Ed ancora, l'istante, SI. ha dedotto di aver stipulato Parte_1 un mutuo per eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale.
Tuttavia, nemmeno è emersa in giudizio la prova dell'avvenuta stipulazione dello stesso e del pagamento di tutte o alcune rate del mutuo.
- 6 - Va poi considerato che il teste escusso Testimone_1 all'udienza del 24 ottobre 2022, ha affermato: AD “Sono il AT di . AD “Sono a conoscenza dei fatti di causa in Parte_1 quanto ci sono dei rapporti di amicizia di lunga data con la famiglia di
”. Sul capo a) della memoria istruttoria di parte attrice, CP_1 il teste risponde “Sono a conoscenza del fatto che, dopo la morte del padre della SI.ra , , e CP_1 Parte_2 Controparte_3 hanno fatto il seguente accordo: ad sarebbe CP_1 Pt_2 spettato l'immobile sito in Ruviano alla Via Nazionale, da attribuirsi allo stesso con una compravendita simulata, anche perché non Pt_2 aveva soldi;
dopo 5 anni dall'acquisto sarebbe stata effettuata la vendita a e dell'immobile sito alla Via Parte_1 CP_1
Fontana della Zecca in Ruviano”. AD “Ne sono a conoscenza perché insieme a mio AT ed a abbiamo organizzato i lavori CP_1 dell'immobile a via Fontana della Zecca. Mio AT e CP_1 mi hanno sempre detto che l'immobile era di loro proprietà. Inoltre,
mi ha detto che l'immobile era di mio AT”. Sul capo CP_1
b) “E' vero”. AD “Ne sono a conoscenza perché mi è stato riferito da e perché, durante l'esecuzione dei lavori, io stesso sono CP_1 stato presente quando e dicevano Controparte_3 Parte_2 che i lavori dovevano essere eseguiti da perché la casa CP_1 era sua e di CH e che loro stessi non dovevano essere interpellati”. AD “Il decesso del padre di , marito della CP_1 SI.ra è avvenuto circa due anni dopo il matrimonio della CP_3 SI.ra . Se non sbaglio è deceduto intorno al 1996/1997”. Sul Pt_1 capo c) “E' vero”. AD “Non ero presente nel momento dell'accordo, ma ho sentito ripetute volte la SI.ra dire CP_5 Parte_2 in mia presenza che la casa era di mio AT e della moglie e che avrebbero provveduto a trasferirgliela”. Sul capo d) “E' vero. Mio AT lo ha detto anche a me che era a conoscenza dell'accordo e del fatto che la casa sarebbe stata sua e di sua moglie”. Sul capo e) “So
- 7 - che era stata redatta una scrittura privata. Una volta l'ho anche vista, ma non so bene chi l'abbia redatta. La scrittura era stata predisposta dal geometra ”. AD “Ora sono in pensione. In passato sono Pt_1 stato l'amministratore di una società edile. Si tratta della società che si
è occupata dei lavori di ristrutturazione oggetto di causa” Sul capo f)
“E' vero. Anche se non ho eseguito l'intera ristrutturazione con la mia impresa, ho seguito parte dei lavori e sono stato presente sul cantiere”.
AD “Ho visto l'Ing. che ha svolto le funzioni di direttore dei Per_1 lavori”. AD “Non ero presente nel momento del conferimento dell'incarico all'Ing. da parte di mio AT, né sono stato Per_1 presente al momento del pagamento”. Sul g) “So che mio AT ha stipulato anche un mutuo per eseguire i lavori di ristrutturazione”.
AD “Io e mio AT avevamo il conto alla stessa A volte ho CP_6 provveduto io a pagare la rata presso la banca, poi mio AT mi ha restituito i soldi”. AD “Con i soldi del mutuo so che mio AT ha pagato l'impresa De EO per eseguire i lavori di ristrutturazione relativi al primo progetto”. AD “Non ho visto mio AT pagare l'impresa De EO, ma so che il mutuo lo ha contratto per questa ragione”. Sul capo h) “I lavori sono iniziati nel 2000 e sono terminati nel 2016”. AD “L'impresa De EO ha lavorato sul cantiere fino al
2002/2003 (per circa un paio d'anni); successivamente i lavori sono proseguiti con l'Impresa di famiglia, la Comi Costruzioni ditta individuale di successivamente i lavori sono stati Parte_1 eseguiti dalla Cotras s.r.l., di cui sono stato amministratore prima io e poi mia moglie. I lavori non erano eseguiti tutti i giorni, ma sporadicamente. In ogni caso sono proseguiti fino a poco prima della separazione”. AD “ e , mia moglie, CP_1 Parte_3 erano le proprietarie della Cotras, al 50%”. AD “Ci sono stati due permessi a costruire: un primo permesso nel 1998 e successivamente un permesso in sanatoria”. Sul capo i) “Posso dire che inizialmente sono stati eseguiti i solai, il grezzo e gli intonaci, l'impianto elettrico,
- 8 - la pavimentazione, è stata anche realizzata una stanza distaccata dall'abitazione, che doveva ssere usata come negozio di parrucchiere, con un garage adiacente, il tutto con impianti elettrici infissi e pavimentazione”. AD “Per i lavori eseguiti dalla ditta De EO non ho visto eseguire i pagamenti. Ribadisco che mio AT ha contratto un mutuo e so che ha pagato proprio con l'importo ricevuto. Per i lavori che ho eseguito io, invece, non ho ricevuto il pagamento, proprio perché si trattava di mio AT”. AD “Io ho eseguito le fognature, la sistemazione esterna del fabbricato e la stanza da adibire a negozio, con terrazzo e garage”. AD “La stanza aveva un'altezza interna di tre metri”. AD “I materiali sono stati pagati dalla Cotras.
Li ho pagati io come amministratore”. Sul capo m) “I lavori più rilevanti sono stati eseguiti dall'impresa, mentre i piccoli lavori di manutenzione sono stati eseguiti da mio AT. Il SI. Parte_2 infatti si disinteressava del tutto all'immobile. Non provvedeva neppure a tagliare l'erba”. Sul capo n) “E' vero. Ne sono a conoscenza perché mio AT veniva a casa mia a prendere il furgone e l'escavatore piccolo per fare le buche per piantare”. AD “Ho visto mio AT piantare alcuni di questi alberi, ma non tutti”. AD “Non sono stato presente quando mio AT ha comprato le piante e pagato. Non so quanto abbia speso”. Sul capo o) “Fino al 2016 tutti i lavori di manutenzione dell'immobile li ha eseguiti mio AT”. Sul capo p) il teste ha già risposto. AD “Il costo dei lavori eseguiti dalla mia impresa Cotras ammontano a circa € 100.000, ma io non li ho mai chiesti a mio AT, in virtù del nostro legame”. Sul capo q) “E' vero. Ho visto mio AT pagare l'Ingegnere che si è occupato di eseguire l'attività tecnica per la sanatoria, in quanto si tratta dell'ingegnere che collaborava con la Cotras, come tecnico esterno, e si appoggiava presso la nostra sede”. AD “Credo che mio AT abbia pagato in tutto € 3.000/4.000/5.000, non lo ricordo di preciso.
Ho visto mio AT pagare quanto dovuto all'ingegnere in più
- 9 - soluzioni, versando diversi importi”. Sul capo r) “So che Pt_1
suocero di mio AT, ha concesso un immobile a mio
[...] AT allorquando si è sposato, ma mio AT avrebbe dovuto sistemarselo”.
Si tratta di dichiarazione testimoniale generica, in quanto non adeguatamente circostanziata nel tempo e nel luogo, priva di contenuto specifico in merito alla quantificazione degli esborsi che avrebbe sostenuto l'attore. Tra l'altro, alla luce della domanda, detti importi ammonterebbero a circa € 160.000,00, circostanza che richiede una rigorosa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, ancor più in assenza di adeguato riscontro documentale.
All'udienza del 24 ottobre 2022 veniva escusso altresì il teste
, il quale sosteneva: AD “Sono a conoscenza Testimone_2 dei fatti di causa in quanto sono dello stesso paese delle parti in causa e si tratta di un paese piccolo in cui ci conosciamo tutti. Inoltre, ci sono stati rapporti con il padre di che era il mio meccanico di Pt_4 fiducia”. Sul capo a) della memoria istruttoria di parte attrice, il teste risponde “Non sono stato presente ad accordi intercorsi tra le parti.
Mi è stato riferito da il padre di , che la casa in Pt_1 Pt_4 campagna sarebbe stata assegnata a e l'altra casa al figlio”. Pt_4
Sul capo b) “E' vero. Ne sono a conoscenza perché allorquando mi recavo presso l'abitazione oggetto di causa, era presente l'attore con la sua impresa ad eseguire i lavori”. Sul capo c) e d) il teste risponde
“ il padre di , mi ha riferito che della ristrutturazione Pt_1 Pt_4 dell'immobile assegnato a si sarebbe occupato il Pt_4 Pt_1 marito di , sopportandone le spese”. Sul capo e) “Non lo so”. Pt_4
Sul capo F) “I lavori hanno avuto inizio nel 2000. Lo ricordo perché poco dopo hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione della mia abitazione sita sempre in Ruviano”. AD “Non ho mai visto
[...]
e l'ing. sui luoghi di causa. Si tratta di circostanza Per_2 Per_1 che però mi è stata riferita direttamente dal geometra . Sul Per_2
- 10 - capo g) “Si tratta di una circostanza che mi è stata riferita dall'attore.
Non sono mai stato presente al momento dei pagamenti”. Sul capo h)
“E' vero. Ne sono a conoscenza perché si tratta della stessa impesa che ha eseguito i lavori relativi alla mia abitazione. Ho avuto modo di vedere personalmente l'impresa dell'attore e poi la società Cotras sui luoghi di causa ad eseguire i lavori di ristrutturazione”. Sul capo i)
“Posso dire che sono state abbattute delle mura e ricostruite. Non ricordo altro. Probabilmente ci sono entrato nell'abitazione, ma non ricordo di preciso. Non so quali spese siano state sostenute per i lavori di ristrutturazione”. Sul capo l) “Non lo ricordo” Sul capo m) “Non lo so”. Sul capo n) “Posso dire che l'attore mi ha riferito di aver piantato alcuni alberi da frutta” Sul capo o) ha già risposto. Sul capo p) ha già risposto. Sul capo q) “Non so nulla del pagamento. Posso dire che il padre di , mi ha riferito che i pagamenti relativi alla Pt_1 Pt_4 sanatoria sarebbero stati sostenuti dalla figlia”. Sul capo r) “Mi è stato riferito dal padre della SI.ra che aveva concesso un Pt_4 immobile in comodato gratuito alla figlia e al marito allorquando si sono sposati”.
Il teste escusso all'udienza del 24.10.2022 Testimone_2 riferisce invece più volte di circostanze genericamente apprese e, in buona sostanza, non per conoscenza diretta dei fatti. (“Non sono stato presente ad accordi intercorsi tra le parti. Mi è stato riferito da il padre di , che la casa in campagna sarebbe stata Pt_1 Pt_4 assegnata a e l'altra casa al figlio”). Pt_4
Orbene, in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono
- 11 - essere poste alla base del convincimento del giudice (Cfr Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – Ordinanza n. 3137/16).
Orbene, è evidente che venga a delinearsi, per il teste Tes_2
, di testimonianza sussumibile al tipo de relato actoris, in
[...] quanto tale di rilevanza sostanzialmente nulla (Cfr Cass. n. 7746/2020;
Cass. n. 12477/2017), oltre che nemmeno accompagnata da pertinenti ed adeguati riscontri documentali che consentano di utilizzarla a sostegno delle argomentazioni della parte convenuta.
In tal modo va valutata anche la deposizione del teste
[...]
escusso anch'esso all'udienza del 24.10.2022, il quale ha Tes_1 dichiarato ““Ne sono a conoscenza perché mi è stato riferito da e perché, durante l'esecuzione dei lavori, io stesso sono CP_1 stato presente quando e dicevano Controparte_3 Parte_2 che i lavori dovevano essere eseguiti da perché la casa CP_1 era sua e di e che loro stessi non dovevano essere interpellati” Pt_1 manifesta un'assoluta irrilevanza in ordine ai fatti di causa, anche per l'assoluta genericità e per la mancanza di riferimenti specifici in merito all'an e al quantum della domanda.
In conclusione, in sede di escussione testimoniale non è stata raggiunta alcuna prova in quanto le dichiarazioni dei testi di parte attrice sono apparse del tutto inidonee a provare la sussistenza di accordi specifici ed il contenuto degli stessi, l'esecuzione di lavori da parte dell'attore e, in ogni caso, la tipologia di lavori eseguiti e il valore degli stessi, nonché l'ammontare degli esborsi effettuati.
Va in ogni caso evidenziato che l'istante fa riferimento alla stipulazione di un accordo verbale con la moglie, accordo che, nel caso in esame, non sarebbe comunque idoneo al trasferimento della proprietà immobiliare. Per il trasferimento di un immobile, infatti, è sempre richiesta la forma scritta a pena di nullità. L'articolo 1350 codice civile : “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [1351, 1392, 1403, 2725 comma 2]: 1) i contratti
- 12 - che trasferiscono la proprietà di beni immobili [812];”
Va inoltre precisato che, con riguardo all'avviso di scadenza rata allegato (di euro 294,71), il predetto documento, da solo considerato, non può assurgere a prova sufficiente della stipulazione del mutuo.
Peraltro, va evidenziato che, il documento prodotto, rappresentato dal pagamento di una rata, non reca alcun riferimento ad un finanziamento diretto a lavori di ristrutturazione. Per vero, la tesi sostenuta dall'attore ovvero del “ristrutturazione casa”, per poi vedersi corrisposto “quota della stessa” non ha raggiunto nel corso del giudizio alcuna prova idonea a sostegno di ciò.La causa giustificativa del versamento di somme può verosimilmente essere riscontrata nella spontaneità dei versamenti e, dunque, semplicemente nello spirito di liberalità dell'istante riconducibile ad un rapporto di coniugio dove si era sempre e solo parlato di “versare somme per poi ristrutturare casa”.
In definitiva, non può trovare accoglimento né la domanda proposta in via principale, non essendo stata raggiunta la prova dell'impegno al trasferimento da parte della legittima proprietaria, né può essere accolta la domanda formulata in via subordinata, essendo venuto a delinearsi un quadro probatorio fumoso ed incerto in merito all'effettivo depauperamento del patrimonio dell'attore a vantaggio della proprietaria dell'immobile e in merito all'entità dei lavori eseguiti.
Quest'ultima circostanza, tra l'altro, già da sola considerata impedirebbe l'accoglimento della domanda, essendo precluso al giudice, in base agli elementi istruttori acquisiti, di procedere alla quantificazione della domanda.
Alla luce di quanto già indicato, si ritiene non sufficientemente soddisfatto l'onere della prova incombente in capo all'attore. Le domande vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite
I rapporti parentali sussistenti tra le parti, la complessità dell'onere probatorio posto in capo all'attore, valutato unitamente al legame che si
- 13 - è protratto per anni tra le parti in causa, nonché la circostanza che è emerso che effettivamente l'immobile oggetto di causa durante gli anni del matrimonio sia stato sottoposto a miglioramenti, induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande dell'attore;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali.
Santa AR Capua Vetere, 24.12.25
Il Giudice
AR DE RE
- 14 -