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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 17114/2021 r.g.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente DECRETO nella causa civile iscritta al n. 17114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, e vertente TRA
, nato a BADU, in [...], il [...], codice Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato Santa Maria Capua Vetere, alla via Francesco Lugnano n. 7, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Danilo Giordano (C. F. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende
RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, domiciliato Controparte_1 CP_2 presso la Controparte_3 di Caserta RESISTENTE NT
PU , presso la Procura della Repubblica in sede CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.7.2021 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal , Controparte_1 [...]
di Caserta, notificato il 23.6.2021, Controparte_3 con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata rigettata e non era pagina 1 di 2 stato espresso parere favorevole all'emissione di alcun permesso di soggiorno. Chiedeva, quindi, che gli fosse riconosciuto, in via principale, lo status di rifugiato;
in via subordinata la protezione sussidiaria;
in via ulteriormente gradata il permesso di soggiorno per protezione speciale o il diritto d'asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, Cost. Con decreto del giudice designato è stata fissata udienza di comparizione delle parti in data 3.4.2025, poi sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio del 3.4.2025 per il loro deposito. La , cui è stato regolarmente notificato il ricorso a Controparte_4 cura della cancelleria, non si è costituita in giudizio;
deve, dunque, dichiararsi contumace. Il PM non ha reso conclusioni. Con atto depositato in data 20.3.2025, il difensore di parte ricorrente, munito di procura speciale, depositava rinunzia agli atti del giudizio, sottoscritta personalmente anche dal ricorrente suo assistito, e chiedeva l'estinzione del processo avendo il ricorrente ottenuto, nelle more, un permesso di soggiorno per protezione speciale. Scaduto il termine sopra indicato, il giudice designato riservava la causa al Collegio per la decisione. Alla luce dell'art. 306 c.p.c., il Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, quale effetto della rinuncia formulata dal ricorrente personalmente ed a mezzo del suo difensore, munito di procura speciale, senza che vi sia bisogno dell'accettazione della p.a. Infatti, quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto all'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato. Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la P.A. non si è costituita in giudizio.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli il 4.4.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente DECRETO nella causa civile iscritta al n. 17114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, e vertente TRA
, nato a BADU, in [...], il [...], codice Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato Santa Maria Capua Vetere, alla via Francesco Lugnano n. 7, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Danilo Giordano (C. F. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende
RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, domiciliato Controparte_1 CP_2 presso la Controparte_3 di Caserta RESISTENTE NT
PU , presso la Procura della Repubblica in sede CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.7.2021 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal , Controparte_1 [...]
di Caserta, notificato il 23.6.2021, Controparte_3 con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata rigettata e non era pagina 1 di 2 stato espresso parere favorevole all'emissione di alcun permesso di soggiorno. Chiedeva, quindi, che gli fosse riconosciuto, in via principale, lo status di rifugiato;
in via subordinata la protezione sussidiaria;
in via ulteriormente gradata il permesso di soggiorno per protezione speciale o il diritto d'asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, Cost. Con decreto del giudice designato è stata fissata udienza di comparizione delle parti in data 3.4.2025, poi sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio del 3.4.2025 per il loro deposito. La , cui è stato regolarmente notificato il ricorso a Controparte_4 cura della cancelleria, non si è costituita in giudizio;
deve, dunque, dichiararsi contumace. Il PM non ha reso conclusioni. Con atto depositato in data 20.3.2025, il difensore di parte ricorrente, munito di procura speciale, depositava rinunzia agli atti del giudizio, sottoscritta personalmente anche dal ricorrente suo assistito, e chiedeva l'estinzione del processo avendo il ricorrente ottenuto, nelle more, un permesso di soggiorno per protezione speciale. Scaduto il termine sopra indicato, il giudice designato riservava la causa al Collegio per la decisione. Alla luce dell'art. 306 c.p.c., il Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, quale effetto della rinuncia formulata dal ricorrente personalmente ed a mezzo del suo difensore, munito di procura speciale, senza che vi sia bisogno dell'accettazione della p.a. Infatti, quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto all'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato. Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la P.A. non si è costituita in giudizio.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli il 4.4.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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