Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2005, n. 3098
CASS
Sentenza 14 dicembre 2005

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Massime1

In tema di c.d. contestazione a catena, non opera la disposizione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. in riferimento a fatti successivi alla applicazione della prima misura cautelare (Fattispecie nella quale due successive ordinanze di custodia cautelare erano state adottate in riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. La Corte ha rilevato che il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è di natura permanente ma ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente ad integrarlo, sicché i fatti rilevanti ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. sono plurimi. Ne consegue che le condotte susseguenti alla adozione della prima ordinanza cautelare possono legittimare la adozione di una misura non soggetta a retrodatazione, poiché l'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. richiede la unicità del fatto e non l'unicità del reato).

Commentario1

  • 1Misure cautelari, pluralità di ordinanze, fatti diversi non connessi, retrodatazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2005, n. 3098
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3098
Data del deposito : 14 dicembre 2005

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