Sentenza 14 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di c.d. contestazione a catena, non opera la disposizione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. in riferimento a fatti successivi alla applicazione della prima misura cautelare (Fattispecie nella quale due successive ordinanze di custodia cautelare erano state adottate in riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. La Corte ha rilevato che il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è di natura permanente ma ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente ad integrarlo, sicché i fatti rilevanti ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. sono plurimi. Ne consegue che le condotte susseguenti alla adozione della prima ordinanza cautelare possono legittimare la adozione di una misura non soggetta a retrodatazione, poiché l'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. richiede la unicità del fatto e non l'unicità del reato).
Commentario • 1
- 1. Misure cautelari, pluralità di ordinanze, fatti diversi non connessi, retrodatazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2005, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 14/12/2005
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1297
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 37586/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ET;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro depositata;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. CONSOLO Santi che ha chiesto il rigetto;
uditi i difensori avv.to Calabrese Sergio e Manna Marcello. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di appello de libertate il rigetto della richiesta di rimessione in libertà per cessazione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a ET AN, persona sottoposta a indagini per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Ricorre per cassazione ET AN e deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che i giudici del merito abbiano illogicamente escluso l'identità tra l'associazione criminale oggetto del provvedimento cautelare adottato l'8 agosto 2000 nel procedimento denominato Squarcio e l'associazione criminale oggetto dell'ordinanza cautelare adottata il 16 novembre 2002 nell'ambito dell'attuale procedimento denominato Operazione Tamburo. Aggiunge che altrettanto illogica è l'esclusione della connessione tra i due delitti associativi, attesa la comune finalità delle due associazioni, mentre è certo che nessuna condotta del ricorrente risulti commessa successivamente all'esecuzione della prima ordinanza cautelare nell'estate del 2000.
Il ricorso è infondato.
Presupposto per l'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, invero, è che le misure cautelari da unificare quanto a computo della loro durata si riferiscano allo stesso fatto o a fatti diversi commessi tutti anteriormente alla prima ordinanza custodiale. Il ricorrente sostiene che è unica, per partecipi e luogo di operatività, l'associazione criminale oggetto delle due ordinanze custodiali del 2000 e del 2002; e che comunque tra le due ipotizzate associazioni vi sia una connessione significativa. Tuttavia il reato di cui all'art. 416 bis c.p. non è evidentemente addebitato all'associazione, bensì a chi vi partecipa;
e ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente a integrare il reato. Nei reati permanenti, infatti, è necessario che il protrarsi dell'offesa sia conseguenza di una perdurante condotta dell'agente:
sicché non rileva che la perfezione del reato possa richiedere un certo tempo, ma rileva che la consumazione possa essere indefinitamente protratta per volontà dell'agente, come appunto nel delitto di partecipazione ad associazione per delinquere (Cass., sez. 5^, 6 maggio 1999, Lezzi, m. 213768, Cass., sez. 1^, 5 luglio 1994, Bontempo Scavo, m. 199274).
Benché il reato permanente sia unico, dunque, i fatti idonei a integrarlo sono sempre plurimi. E dal momento che l'art. 297 c.p.p., comma 3, richiede l'unicità del fatto, non l'unicità del reato,
risulta evidente la sua inapplicabilità nel caso di reato permanente protrattosi dopo la prima delle ordinanze cautelari in discussione. Nel caso in esame risulta dall'ordinanza impugnata (fl. 15) che i primi atti di indagine che hanno legittimato l'ordinanza cautelare emessa il 16 novembre 2002 nel procedimento Tamburo sono intercettazioni telefoniche risalenti alla fine del 2000, mentre l'ordinanza cautelare emessa nel procedimento Squarcio è dell'agosto del 2000. Inoltre nel procedimento in esame la partecipazione al delitto di associazione mafiosa risulta contestata a ET AN come permanente fino alla data dell'ordinanza cautelare del 16 novembre 2002. Ne consegue che la misura cautelare qui in discussione è stata applicata anche per fatti successivi all'applicazione della prima misura cautelare dalla cui esecuzione si vorrebbero far decorrere i termini di custodia anche della seconda. Ma tale richiesta contrasta con la chiara disposizione dell'art. 297 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2006