Sentenza 8 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di rifiuto di atto di ufficio, di cui al comma secondo dell'art. 328 cod. pen., ai fini della configurabilità della responsabilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, occorre che la messa in mora derivante dall'atto di diffida sia non solo conoscibile ma anche perfettamente conosciuta, posto che un dovere di risposta suppone necessariamente l'esistenza di una domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/1998, n. 13628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13628 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 8.10.1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Deriu " N. 1294
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " IT Garribba " N. 12157/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UN RO, nato a [...] il 19 luglio avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 17 ottobre Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Udito il difensore Avvocato Lino Diana, che ha concluso per l'annullamento della impugnata sentenza;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza del 3 luglio 1996 il Tribunale di Frosinone assolveva, perché il fatto non costituisce reato, SA LU dal delitto ex art. 328 cpv. c.p., che l'accusa contestava all'imputato per avere lo stesso, quale sindaco ed assessore "ad interim" all'urbanistica del comune di Frosinone, omesso di rispondere nei termini di legge, e così non giustificando le ragioni del ritardo, alla richiesta pervenuta in data 3 settembre 1992, con la quale la società Lauredil Spa sollecitava la consegna dell'area ed il compimento degli atti conseguenziali per gli interventi costruttivi finanziati ai sensi della legge. 457 del 1978.
Il Tribunale riteneva verosimile la carenza dell'elemento psicologico del contestato delitto, avendo l'imputato ricoperto nel determinato periodo di tempo le cariche di sindaco e di assessore ad interim all'urbanistica e non potendosi ragionevolmente pretendere che lo stesso, senza che nessun funzionario lo avesse sollecitato in tal senso, avesse potuto rammentarsi della necessità di dare risposta alla missiva della società Lauredil Spa.
Contro la sentenza di assoluzione proponeva impugnazione il PM e la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, con sentenza deliberata il 17.10.1997 e depositata il giorno 11.11.1997, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire cinquecentomila di multa.
La Corte territoriale - premesso che l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 328 cpv. c.p. si individua nel dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontarietà del comportamento posto in essere - rilevava che il LU, essendosi difeso asserendo genericamente che nessun funzionario gli aveva sollecitato la definizione della pratica, avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa di essersi trovato nell'impossibilità di prendere conoscenza della richiesta della società Lauredil Spa ovvero di avere potuto evadere la medesima, sia pure in modo interlocutorio. In difetto di dimostrazione di detta impossibilità - concludeva il giudice di appello - il pubblico ufficiale risponde del delitto ex art. 328 cpv. c.p., essendo in tal caso il dolo generico insito "in re ipsa". Avverso la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, il quale deduce, nei motivi, la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della impugnata decisione, giacché il giudice di merito non aveva considerato che la delega conferita dal sindaco all'assessore era operativa del trasferimento delle funzioni delegate sino alla sostituzione dell'assessore medesimo (ovvero sino al momento in cui le sue dimissioni fossero state accettate) e, per altro verso, quanto all'elemento psicologico del reato ex art. 328 cpv. c.p., aveva ritenuto a suo carico una sorta di responsabilità oggettiva evitando di accertare se esso ricorrente fosse o meno a conoscenza effettiva della richiesta della società Lauredil Spa.
Il ricorso è fondato e deve, perciò, essere accolto con l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte di appello.
Premesso che ha "ratio" della norma dell'art. 328 c.p., nel suo complesso, deve essere individuata nella esigenza di tutela dell'interesse al buon andamento ed al normale funzionamento della pubblica amministrazione (per quanto attiene alla effettività, alla tempestività ed alla efficacia dell'adempimento delle funzioni pubbliche e della prestazione dei pubblici servizi) e considerato, altresì, che ulteriore specificazione della regola dell'art. 97, 1^ comma, Cost. è costituita dal principio che la dottrina definisce della "continuità dell'azione pubblica" (nel senso che occorre evitare che nella condotta della pubblica amministrazione si verifichino ritardi o interruzioni lesivi degli interessi pubblici), rileva questo giudice di legittimità che la suddetta esigenza di tutela si presenta con aspetti diversi nelle due ipotesi di reato, previste nei due commi dell'art. 328 c.p. Mentre in quella del primo comma, relativa al rifiuto di un atto dell'ufficio che deve essere compiuto senza ritardo, trattasi, invero, di una tutela definita di tipo "sostanziale", diretta ad assicurare la realizzazione dell'interesse pubblico ad interventi immediati e non dilazionabili in determinati settori dell'azione amministrativa;
nella ipotesi di cui al secondo comma della norma - che sanziona il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, fuori dei casi di rifiuto di cui al primo comma, entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato non compie l'atto dell'ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo - non viene tanto in evidenza la suddetta tutela, giacché, per un verso, il reato suppone la richiesta e, d'altro canto, il reato medesimo non è escluso dal compimento dell'atto, se non interviene anche la risposta motivata del pubblico funzionario in ordine alle ragioni del ritardo. Con la conseguenza che, nella ipotesi dell'art. 328 cpv. c.p., l'offesa concerne un interesse di natura conoscitiva alla sussistenza delle ragioni del ritardo da parte del soggetto interessato e la tutela, che la norma medesima vuole assicurare, è di natura "formale";
riguarda il diritto ad ottenere una risposta del soggetto tenuto alla emanazione dell'atto, che non sia stato tempestivamente compiuto;
costituisce rimedio strumentale di controllo della trasparenza e della correttezza dell'azione amministrativa;
comporta la plurioffensività del reato, poiché l'interesse protetto è anche quello del soggetto titolare del diritto a pretendere la risposta. Nel suddetto contesto, la richiesta dell'interessato, quale presupposto della condotta omissiva del pubblico funzionario competente a provvedere, viene ad integrare un elemento costitutivo della fattispecie oggettiva del reato e rispetto ad essa la "ricezione", di cui alla seconda parte del capoverso dell'art. 328 c.p., non si pone come semplice momento dell'arrivo della istanza all'ufficio conseguente atto d'annotazione a protocollo. Il termine di messa in mora quale atto di diffida, infatti, per operare deve essere non solo conoscibile, ma deve anche essere perfettamente conosciuto dal destinatario della richiesta, poiché è logico ritenere che un dovere di risposta suppone necessariamente l'esistenza di una domanda. La prevista ricezione, perciò, serve anche a qualificare una indispensabile situazione di cognizione e di consapevolezza della domanda di intervento da parte del soggetto responsabile, la cui omissione è penalmente sanzionata, completandosi così - secondo la esatta interpretazione della norma incriminatrice - l'elemento oggettivo della richiesta nella accezione di "richiesta ricevuta" dal funzionario pubblico, che di essa deve venire a conoscenza perché da tale momento inizi a decorrere il termine di trenta giorni per la risposta.
L'appello del Procuratore della Repubblica avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone aveva considerato che non aveva importanza che l'imputato fosse stato male informato o informato per nulla della richiesta della società Lauredil Spa, attenendo detta prova all'organizzazione interna dell'ufficio, per cui la stessa doveva essere fornita dall'imputato medesimo, costituendo onere dell'accusa l'individuazione del soggetto destinatario della missiva, tenuto a compiere l'atto e spiegare il motivo del ritardo, non anche la dimostrazione della conoscenza del contenuto di essa. La impugnata sentenza, nel valutare che l'imputato avrebbe dovuto dimostrare di essersi trovato nella condizione di ignorare la richiesta, ha recepito la tesi accusatoria errata, che vorrebbe esentato il PM dal preciso onere probatorio dell'elemento oggettivo del reato ex art. 328 cpv. c.p., quanto alla sussistenza di una richiesta conosciuta, e non soltanto conoscibile, da parte dell'imputato medesimo.
Il giudice di rinvio, in nuovo esame, valuterà se il suddetto presupposto della fattispecie oggettiva del reato sussista.
P.T.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998