Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2015, n. 40342
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Sentenza 17 settembre 2015

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È applicabile la nuova disciplina di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11 della l. 16 aprile 2015, n. 47, all'ordinanza del Tribunale del riesame il cui dispositivo sia deliberato e depositato precedentemente alla entrata in vigore della legge - 8 maggio 2015- se a quella data il termine per il deposito della motivazione non sia ancora non decorso. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare per la quale la motivazione dell'ordinanza del riesame era stata depositata oltre il termine previsto dal novellato art. 309, comma decimo, cod. proc. pen).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2015, n. 40342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40342
    Data del deposito : 17 settembre 2015

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