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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VICENZA
Il TRIBUNALE di VICENZA, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Sonia Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4173/2024 R.G., iscritta a ruolo in data 8.10.2024, promossa da:
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Favaro (C.F.: ) (PEC: C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio dell'Avv. Riccardo Prian (C.F.: ) (PEC: C.F._3
in Venezia-Mestre alla via Rampa Email_2
Cavalcavia 26/a, giusta procura già allegata al Ricorso in Opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. allegata anche all'atto di citazione attore
CONTRO
(già , con sede legale in Verona (VR), via CP_1 CP_2 dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. P. IVA n. in qualità di mandataria di P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_3 legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano C.F. e iscrizione al registro delle imprese di
Milano n. rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Botter (C.F.: P.IVA_3
indirizzo PEC: elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso lo Studio del predetto difensore in Verona (VR), vicolo San
Domenico n. 16,
convenuta in punto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma II, cpc) conclusioni per l'attore:
1 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previa revoca ex art. 177 c.p.c. dell'Ordinanza del 24 marzo 2025 (Dep. 26 marzo 2025) secondo quanto dedotto supra, sub II,
In via preliminare,
- Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, per tutto quanto esposto in Atti, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di cui al Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Vicenza n. 1432/2023 e/o in ogni caso della relativa Procedura esecutiva avente R.G. n. 1097/2024, anche inaudita altera parte, assumendo altresì tutti i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di consentire al Sig. i mantenere Pt_1 la disponibilità e la facoltà di utilizzo del veicolo oggetto di pignoramento.
In via preliminare, nel merito,
- Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, per tutto quanto esposto in Atti, dichiarare che l'odierno Attore-Opponente nulla deve all'odierno Convenuto-Opposto in ragione della inesistenza e/o nullità e/o invalidità dell'asserito Contratto di mutuo del 14 dicembre 2006 e/o in ragione della nullità e/o invalidità dell'asserito Contratto di fideiussione del 14 dicembre 2006.
- Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, per tutto quanto esposto in Atti, dichiarare in ogni caso che l'odierno Attore-Opponente nulla deve all'odierno Convenuto-
Opposto in ragione del difetto di legittimazione ad agire in capo alla asserita mandataria, Società “ in p.l.r.p.t e/o in ragione del difetto di Controparte_1 legittimazione ad agire in capo all'asserita mandante, Società “
[...] in p.l.r.p.t. Controparte_3
- In via principale, nel merito,
- Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, per tutto quanto esposto in Atti, dichiarare in ogni caso l'impignorabilità del bene oggetto della presente procedura esecutiva, con tutte le conseguenze di legge.
- Con vittoria di spese e compensi.
- In via istruttoria, considerate le contestazioni svolte da Controparte con riferimento ai Docc. 18 – 57 prodotti dal Sig. si domanda che l'Ill.mo Tribunale adito Pt_1 voglia ordinare agli Istituti di credito di cui ai documenti indicati (e citati in narrativa della Memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.) (o loro successori), ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,
l'esibizione in giudizio dei documenti medesimi, in virtù di quanto esposto in narrativa
2 del predetto Atto.
CONCLUSIONI per la parte convenuta:
Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
In via principale
- Rigettare l'opposizione e, in ogni caso, respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi di lite e con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
In via istruttoria
Contrariis reiectis, si richiama la documentazione dimessa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 21.5.2024, quale mandataria di “ Controparte_1 [...]
sottoponeva a esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 521 bis cpc, Parte_2
l'autocarro Volkswagen targato: CH507XC e l'autocarro Fiat LÒ targato
EM850GW, di proprietà di quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale.
Veniva così introdotto il procedimento esecutivo n. 1097/24 RG, nell'ambito del quale parte procedente avanzava istanza di vendita per il solo autocarro Fiat
LÒ.
Con ricorso in data 29.5.2024, proponeva opposizione all'esecuzione, Parte_1 ex art. 615, co. II, c.p.c., contestando il diritto di di procedere Controparte_3 ad esecuzione forzata ed insistendo per la sospensione della procedura medesima sulla base di tre motivi:
(a) Impignorabilità degli automezzi pignorati ex art. 515, co. III, c.p.c.;
(b) Difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva in capo alla mandataria in ragione della mancata iscrizione della stessa presso l'Albo ex art. 106 TUB;
(c) Difetto di legittimazione ad agire in capo alla cessionaria in ragione della mancata prova della cessione.
Con memoria difensiva depositata in data 23 luglio 2024, , si Controparte_3 costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, rilevando nello specifico:
3 - l'insussistenza della violazione dei limiti di cui all'art. 515 comma 3 cpc;
- la litispendenza e/o difetto di interesse e/o legittimazione ad agire dell'opponente riguardo all'eccepito difetto di legittimazione di per CP_1 non essere iscritta nell'elenco di cui all'art 106 TUB;
- l'inammissibilità per litispendenza del motivo relativo al difetto di titolarità del credito in capo a e comunque l'infondatezza Controparte_3 dello stesso;
Con ordinanza 6 agosto 2024, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva in oggetto, fissando contestualmente ai sensi dell'art. 616
c.p.c., il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2024, introduceva il merito Parte_1 dell'opposizione, riproponendo le medesime eccezioni e domande già introdotte con il ricorso ex art. 615 c.p.c., ovverosia:
(i) impignorabilità dei beni assoggettati a pignoramento ex art. 521 bis c.p.c.;
(ii) difetto di legittimazione in capo alla mandataria CP_1
(iii) difetto di legittimazione in capo alla cessionaria del credito Controparte_3
[...]
In data 6 dicembre 2024, si costitutiva in giudizio, chiedendo Controparte_3 il rigetto delle domande formulate dal Sig. Pt_1
Con memoria ex art. 171ter, n. 1 c.p.c. del 9 gennaio 2025, Parte_1 introduceva due nuovi motivi di opposizione, eccependo la inesistenza e/o nullità del Contratto di mutuo ipotecario asseritamente concluso tra e la Società CP_4
CP_
“A.G.M. Cos. Met.” in data 14 dicembre 2006, nonché del contratto di fideiussione avente pari data.
Con ordinanza del 26 marzo 2025, il G.I. rilevata l'inammissibilità dei “motivi di opposizione afferenti l'inesistenza e/o nullità e/o invalidità del contratto di mutuo del 14 dicembre 2006 e la nullità (parziale) della fideiussione prestata da Pt_1
” e rigettate conseguentemente le istanze istruttorie a questi strumentali,
[...] ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del 12 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc, per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc per il deposito di note scritte
4 contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e repliche.
****
Alla disamina dei motivi d'opposizione concernenti la legittimazione all'azione di e la titolarità del credito in capo a , va premessa CP_1 Controparte_3 la considerazione che il procedimento esecutivo opposto n. 1097/24 RG è stato avviato in forza del decreto ingiuntivo n. 1432/23 del Tribunale di Vicenza, e che il decreto ingiuntivo n. 1432/23 è stato emesso a favore della medesima “ CP_1
, mandataria di , sul presupposto dell'intervenuta
[...] Controparte_3 cessione a favore della stessa del credito originariamente Controparte_3
CP_ vantato da nei confronti di A.G.M. Cos. Met.” e di CP_4 Parte_1 derivante dal contratto di mutuo ipotecario concluso tra e la Società CP_4
CP_
“A.G.M. Cos. Met.” in data 14 dicembre 2006, nonché dalla fideiussione sottoscritta in pari data da . Parte_1
In quanto intestataria diretta del decreto ingiuntivo azionato, munito di efficacia esecutiva non sospesa o revocata nel corso dei diversi gradi del giudizio di opposizione ex art. 645 cpc, , e per essa la mandataria “ Controparte_3 CP_1
, deve ritenersi incontestabilmente soggetto legittimato all'azione esecutiva.
[...]
E infatti, proprio perchè la cessione del credito è antecedente al titolo azionato, e il decreto è stato emesso a favore della cessionaria , le questioni Controparte_3 relative alla effettiva titolarità del diritto di credito in capo alla medesima
[...]
, alla riconducibilità del credito a quelli oggetto della cessione in CP_3 blocco, alla legittimazione all'azione della mandataria “ non CP_1 potevano essere dedotte nel pendente giudizio di opposizione all'esecuzione, ma nel solo giudizio in cui il titolo si è formato.
Ferma questa premessa, si evidenzia comunque la ritenuta infondatezza del motivo di opposizione concernente il difetto di titolarità ad agire in capo “ CP_1 per non essere iscritta la società nell'albo di cui all'art. 106 TUB, anche alla luce del più recente orientamento espresso dalla Cassazione, Sez. III, con ordinanza 18 marzo 2024 n. 7243, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130/1999 non ha immediata valenza
5 civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Pur consapevole dell'esistenza di giurisprudenza di merito di segno contrario, assertrice della nullità ai sensi dell'art 1418 comma 1 c.c., per violazione di norma imperativa, dell'atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'elenco, questo giudice ritiene di dover aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e di affermare che la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del sub servicer Pt_3 non costituisca violazione tale da travolgere i contratti stipulati tra società veicolo e servicer e le conseguenti attività di recupero del credito.
E ciò, sia in considerazione della consolidata distinzione tra regole di condotta dei contraenti e regole di validità (su tutte, Cass. S.U. n. 26725/2007), sia della ratio sottesa alla normativa in esame che, come evidenziato da numerose pronunce di merito (ex multis, Tribunale di Torino ordinanza 10.1.2024 Giudice dott.ssa
Gambacorta, Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 10.4.2024 Pres. Est. Tosi, Tribunale di Pistoia, ordinanza n. 663/2024; Tribunale di Bologna, sentenza n. 439 del 18.2.2025;
Tribunale di Pisa, Sentenza n. 253 del 05-03-2025), è individuabile nella tutela degli investitori e del mercato finanziario, rispetto alla quale il debitore esecutato risulta del tutto estraneo
Ai fini della validità dell'azione esecutiva e della rappresentanza in giudizio, dunque, la mancata iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari dello special servicer
“ non assume rilevanza, non potendosi desumere dalla sua CP_1 eventuale mancanza alcun vizio di capacità ad agire né alcun difetto di rappresentanza.
***
Anche l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in capo a
[...] appare infondata. Controparte_3
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce
6 affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, dimostrando l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. civ. n. 5857/2022; Cass. civ. n. 24798/2020).
La Corte di Cassazione ha chiarito che la prova dell'esistenza delle cessioni e della riconducibilità del credito alla specifica cessione in blocco “può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (…) e che la pubblicazione in Gazzetta potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (Cass. civ. n. 5478/2024).
Più in generale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha stabilito Il principio per cui, se l'avviso reca la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, o se il contenuto pubblicato nella Gazzetta sia tale da non lasciare incertezze od ombre di sorta sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, il solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario, a norma dell'art. 2697 c.c. (Cfr. Cass. n.
4277/2023; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31118/2017).
È al riguardo, peraltro, necessario che l'indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in ragione delle relative comuni caratteristiche.
Nel caso di specie, ferma la considerazione che la ricomprensione nella cessione in blocco del credito in contestazione doveva essere (ed effettivamente è) oggetto di accertamento da parte del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo azionato, deve ritenersi che l'avviso di cessione prodotto da Controparte_3 soddisfi il requisito dell'univoca indicazione degli elementi di individuazione dei rapporti di credito-debito ceduto in blocco.
E infatti detto avviso identifica per tipologia e limite temporale i rapporti ceduti specificando che sono i crediti di derivanti “da contratti di mutuo, Controparte_5 apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone giuridiche e persone fisiche”, qualificati come attività finanziarie
7 deteriorate, che interessano il periodo ricompreso tra il 1971e il 2016.
Inoltre, indica espressamente il sito internet
(https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html) presso il quale rinvenire “i dati indicativi dei crediti ceduti” e dunque individua singolarmente i crediti oggetto di cessione, anche se attraverso il richiamo ad una fonte documentale esterna, ma certa e fruibile da ogni utente.
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato sia la riconducibilità dello specifico credito a quelli oggetto della cessione in blocco, sia l'esistenza stessa della cessione.
Si osserva, tuttavia, che l'opposta, in risposta a tali contestazioni, non si è limitata a produrre copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte
II n. 93 del 8 agosto 2017 (e successiva rettifica), contente l'avviso della cessione intercorsa tra e ma ha prodotto, ancora nella CP_5 Controparte_3 fase sommaria, ulteriore documentazione – visura CERI sulla società debitrice principale che riporta il codice della posizione (0000)923641814, l'estratto del contratto di cessione che riporta il cd. “NDG” “ex 7377640”, la dichiarazione di cessione della cedente - da cui si può evincere con certezza, attraverso il confronto tra i codici riportati, che tra i crediti ceduti da a vi sono anche quelli CP_4 CP_3 derivanti dal finanziamento ipotecario numero 4045172 concesso a A.G.M.-
COS. di originari euro 3.700.000,00 rogito Notaio del 14/12/2006 Rep. CP_6 Per_1
44817 / Racc. 8453.
Con particolare riguardo alla dichiarazione della cedente va osservato CP_4 che la stessa, pur non avendo di per sé valore probatorio risolutivo, trattandosi di uno scritto proveniente da un soggetto terzo, munito al più di valenza indiziaria, essendo debitamente sottoscritta da un funzionario identificato ed essendo precisa ed univoca nell'indentificare il rapporto di finanziamento e il debitore, e in presenza degli ulteriori elementi probatori suindicati, assume rilievo decisivo.
A tal proposito, anche la Corte di Cassazione ha affermato che “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”, ed in particolare che “la dichiarazione del
8 cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. Civ., Sez. III, 16 aprile 2021,
n. 10200).
Con la documentazione prodotta può dunque ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito in capo a tanto in relazione Controparte_3 all'esistenza della cessione, quanto in merito alla individuabilità del credito tra quelli oggetto della stessa, pur non avendo prodotto copia integrale del contratto CP_3 di cessione.
***
Parimenti infondato risulta l'ulteriore motivo di opposizione – il solo, a ben vedere, afferente all'opposizione ex art. 615 cpc per cui è causa- relativo alla dedotta impignorabilità dell'autocarro perché indispensabile all'esercizio CP_7 dell'impresa dell'esecutato.
Alla disamina del motivo, va premessa la considerazione che la valutazione della pignorabilità del mezzo, ai sensi dell'art. 515 comma 3 cpc, non può prescindere dalla evidenza che il sia il solo mezzo sottratto alla disponibilità CP_8 dell'esecutato, e che l'ulteriore mezzo pignorato, il Volkswagen, sia tornato nella disponibilità della parte esecutata in un momento immediatamente successivo alla notificazione del pignoramento, posto che in relazione a questo parte procedente non ha avanzato istanza di vendita.
Ora, l'art. 515 comma 3 cpc prevede che “gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
Per i beni strumentali è dunque previsto un regime di impignorabilità relativa, non assoluta, teso a contemperare l'interesse del debitore a non essere privato della possibilità di continuare l'esercizio dell'impresa e il diritto del creditore a non veder strumentalmente sottratta l'intera categoria dei beni strumentali alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.
Affinché i beni destinati all'esercizio dell'impresa possano considerarsi impignorabili
9 ai sensi dell'art. 515, comma 3, è necessario che siano oggettivamente indispensabili e insostituibili e, per accertare ciò, occorre non solo prendere come parametro di riferimento gli strumenti il cui impiego sia usuale da parte di coloro che esercitano la medesima o analoga impresa, ma anche avere riguardo al modo concreto in cui il debitore esercita la sua attività ed alle condizioni concrete che ne caratterizzano l'esercizio, per cui rimanerne privi determinerebbe la perdita della clientela e l'impossibilità economica della continuazione dell'attività svolta.
Tanto premesso, va rilevato che appare dubbia la natura “strumentale” dell'automezzo pignorato, considerato che l'impresa individuale facente capo ad ha ad oggetto la “progettazione e costruzione di sollevatori per Parte_1 autofficina” e che per l'attività di progettazione e costruzione di macchinari industriali non sembra strettamente necessario l'utilizzo di automezzi.
Ma, anche ammessa la natura strumentale del mezzo pignorato, va detto che non
è stata fornita la prova della violazione dei limiti di cui all'art. 515 comma 3 cpc, nè della infungibilità del , vale a dire dell'impossibilità per il debitore di CP_8 continuare a svolgere l'attività d'impresa in assenza di tale mezzo.
Va anzitutto evidenziato che vi è prova documentale che con il pignoramento del
FI LÒ non si siano ecceduti i limiti del quinto.
Dal registro dei beni ammortizzabili esercizio 2023 prodotto dallo stesso opponente, si ricavano infatti i dati dell'esistenza di una pluralità di beni strumentali astrattamente pignorabili e del verosimile valore complessivo degli stessi, con la conseguenza che si possa escludere che, con il pignoramento del solo , CP_8 si sia superato il limite del quinto di cui all'art. 515 3 comma cpc.
Riguardo alla questione “infungibilità”, invece, va detto che nelle visure ACI prodotte, entrambi i mezzi sono descritti come appartenenti alla classe degli autocarri privato/trasporto cose, che l'autocarro FI ha una carrozzeria definita
“furgone”, una cilindrata di1598 ,un peso di complessivo 2130 e una portata di 635, mentre il Volkswagen ha una carrozzeria definita “cassone a sponde”, una cilindrata 2799, un peso complessivo di 3500 e una portata di 1300.
Dal confronto dei documenti agli atti, dunque, emerge che il Volkswagen, rimasto nella disponibilità dell'esecutato, è un mezzo di dimensioni maggiori e dotato di una maggiore capacità di portata rispetto al . CP_8
10 A tal proposito, ha affermato che i due veicoli presentano notevoli Parte_1 differenze in ordine a peso, portata e conformazione e che, per tali diversità, l'uno
(FI LÒ) sia utilizzabile unicamente per il recupero delle materie prime necessarie allo svolgimento dell'attività e per il trasporto e l'installazione del prodotto finito ai clienti finali;
l'altro (Fiat LÒ), per il trasporto degli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività manutentiva e di riparazione del prodotto finale, eventualmente richiesta dalla committenza.
Tuttavia, non si comprende come un autocarro idoneo al trasporto del prodotto finito possa essere del tutto inidoneo al trasporto della strumentazione utile alla sua manutenzione e riparazione, strumentazione che consiste principalmente, come specificato dallo stesso opponente, in “chiavi, pulegge, pezzi di ricambio, olii per macchinari, etc.” e dunque in materiale di ridotte dimensioni.
Inoltre non vi è motivo di escludere che il “cassone con sponde”, che caratterizza il Volkswagen, possa essere munito, in tutto o in parte, di una copertura amovibile,
e che detta copertura possa garantire un trasporto protetto dalle intemperie, al pari di quello garantito dal mezzo pignorato, alla “delicata strumentazione” (così è stata definita dalla stessa parte opponente a pag.13 della memoria 9.1.2025) necessaria alla manutenzione e riparazione del prodotto fornito.
Concludendo, si ritiene di poter escludere che l'autocarro FI LÒ sia mezzo insostituibile, o che la sua mancanza pregiudichi il regolare funzionamento dell'attività d'impresa, visto che l'autocarro rimasto nella disponibilità dell'esecutato appare essere, per le caratteristiche strutturali e di portata che possiede, idoneo al trasporto di tutto ciò che caratterizza o è strumentale all'attività di progettazione, produzione, manutenzione e riparazione di sollevatori per autofficina svolta dall'esecutato.
In assenza di ulteriori elementi di prova a sostegno dell'affermata indispensabilità del bene, non possono dunque ritenersi violati i limiti di cui all'art. 515 comma 3 cpc e non può dunque essere affermata l'impignorabilità del . CP_8
*** I motivi di opposizione afferenti l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità del contratto di mutuo del 14 dicembre 2006 e la nullità e/o invalidità della fideiussione avente pari data, enunciati dall'opponente per la prima volta nella fase di merito,
11 nello specifico nella memoria ex art. 171ter, n. 1 c.p.c., sono inammissibili.
Emerge chiaramente come, nel ricorso ex art. 615 c.p.c. promosso da , Parte_1 le contestazioni fossero limitate alla impignorabilità dei beni assoggettati a pignoramento ex art. 521 bis c.p.c., al difetto di legittimazione in capo alla mandataria alla non titolarità del credito in capo alla cessionaria CP_1
e che nulla sia stato dedotto con riferimento ai contratti di Controparte_3 mutuo e alla fideiussione.
Ora, è noto come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia affermato il carattere unitario, seppur con l'articolazione bifasica, della controversia oppositiva.
La Corte di Cassazione, rispondendo ai quesiti concernenti le ricadute della struttura bifasica sul cd. ius variandi e, più in generale, sulle facoltà di allegazione di differenti ragioni di opposizione ad opera della stessa parte, dopo aver chiarito che (a)
l'opposizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., ha ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, (b) che in tale opposizione il petitum della domanda consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, mentre la causa petendi, nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis, (c) che i motivi di opposizione all'esecuzione assumono il carattere di fatti individuatori della domanda di tutela, la quale ha natura eterodeterminata e concerne tutti i possibili fatti, esistenti al momento di proposizione dell'opposizione che possano giustificare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, è giunta ad affermare che non sia ammissibile dedurre con l'atto introduttivo del giudizio di merito (e, a maggior ragione, con le memorie successive) motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della fase
“cautelare”, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova
(così diffusamente argomentato in Cass. 20/1/2011, n. 1328; Cass. 07/08/2013, n.
18761; Cass. 28/07/2011, n. 16541 Cass. 28/07/2011, n. 16610).
Premesso quanto sopra, non v'è dubbio che questo giudice sia chiamato a valutare le questioni dedotte fin dal ricorso oppositivo, e che le questioni e le domande introdotte per la prima volta nella fase di merito, in quanto nuove e nient'affatto 12 riconducibili alla legittimazione a procedere con l'esecuzione forzata della procedente o alla pignorabilità dei beni, debbano essere considerate inammissibili.
Ad ogni buon conto, ferme tutte le considerazioni svolte circa l'inammissibilità dei motivi nuovi, si evidenzia che l'azione esecutiva è stata legittimamente intrapresa e coltivata da sulla scorta di un decreto ingiuntivo dichiarato Controparte_3 provvisoriamente esecutivo, che il decreto è stato opposto ma che la sua esecutorietà non è mai stata sospesa o revocata, e che i motivi concernenti l'inesistenza e/o nullità del contratto di mutuo ipotecario concluso tra e la CP_4
CP_ Società “A.G.M. Cos. Met.” e della fideiussione rilasciata da , Parte_1 dedotti per la prima volta dall'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc , attenendo alla formazione del titolo, dovevano essere dedotti e valutati nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tutt'ora pendente, posto che attraverso l'opposizione all'esecuzione intrapresa sulla base di un titolo giudiziale esecutivo non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione di questo.
*** La domanda di condanna ex art. 96 cpc, formulata da , va respinta. CP_1
si è opposto fin dal principio all'esecuzione (anche) sul presupposto Parte_1 della impignorabilità degli autocarri pignorati, per violazione dei limiti di cui all'art. 515 comma 3 cpc, e, sulla base di questo convincimento, ha coltivato fino al suo naturale epilogo il giudizio di opposizione all'esecuzione.
L'opponente, in buona sostanza, non ha abusato del diritto d'azione introducendo un'opposizione per fini dilatori od emulativi, senza la diligenza o prudenza necessarie a rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa, ma ha affermato l'insussistenza del diritto della creditrice di sottoporre ad esecuzione forzata i beni pignorati, sostenendone l'impignorabilità, portando avanti argomentazioni non condivise da questo giudice, ma comunque proponibili.
Per tali ragioni, la condotta processuale di non può ritenersi connotata Parte_1 da mala fede o colpa grave e non può giustificare una condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, anche se molte delle eccezioni sollevate sono da considerarsi inammissibili, perché proprie del giudizio che ha portato alla formazione del titolo azionato e non di un'opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo.
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Le spese del giudizio, quantificate come da dispositivo secondo il regolamento e le tabelle di cui al Dm 13 agosto 2022 n. 147 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8-10 2022 devono essere sopportate dall'opponente, secondo il principio della soccombenza.
Tenuto conto dell'attività prestata e della natura mediamente complessa della controversia, vanno liquidate avuto riguardo al parametro medio dello scaglione di riferimento per il valore di causa indeterminabile di media complessità, ad eccezione della fase istruttoria, per cui vanno liquidate avuto riguardo al parametro minimo, stante la limitata attività.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando sull'opposizione ex art. 615 comma II cpc promossa da nei confronti di (già , in qualità Parte_1 CP_1 CP_2 di mandataria di così provvede: Controparte_3
P.Q.M.
1) Rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e per l'effetto Parte_1 rigetta tutte le domande avanzate da , dichiarando la validità Parte_1 del pignoramento dell'autocarro Fiat LÒ targato EM850GW, e la procedibilità del procedimento esecutivo mobiliare n. 1097/24 R.G.E.;
2) condanna a rifondere a (già Parte_1 CP_1 CP_2
, in qualità di mandataria di le spese
[...] Controparte_3 processuali che liquida in Euro 8.991,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, lì 14.7.2025
Il Giudice
Sonia Pantano
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