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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12002 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 18046/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice relatore dott.ssa Cristina Correale Giudice
sciogliendo la riserva in decisione del 17.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18046 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv.to Ida Laudisa, presso il cui studio sito a Napoli, p.zza Cavour n. 139, in virtù di procura in atti allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
pagina 1 di 16 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 416, emesso il 07.08.2023 e notificato al ricorrente il 17.08.2023, rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata il 02.12.2022, basandosi sul parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli il 06.06.2023.
Con ricorso depositato il 05.09.2023, il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando di essere sul territorio nazionale dal 2017; di avere presentato domanda di protezione speciale ritenendone di averne diritto sia per la precarietà delle condizioni oggettive del paese di origine, sia per il radicamento attuatosi in Italia, dove svolgeva in modo continuativo attività lavorativa. Chiedeva, dunque, che, annullato il provvedimento impugnato, fosse dichiarato ed accertato il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari – PROTEZIONE
SPECIALE - ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 c. 6 e 19 del D.lvo 286/98, art. 32 c. 3 dlgs 25/2008.
Il si costituiva in giudizio il 20.11.2023 e chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda.
Con ordinanza collegiale del 22.11.2023, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il
20.11.2024, l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 20.11.2024.
Le parti confermavano le rispettive, già formulate conclusioni.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale della causa dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies
c.p.c., per il 17.12.2025.
Con comparsa depositata il 16.12.2025, si costituiva per il ricorrente, in sostituzione del precedente difensore (avv. Ivana Nicolò), l'avv. Ida Laudisa, che si pagina 2 di 16 riportava al ricorso e depositava documentazione aggiuntiva.
All'udienza, prodotti documenti, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
A quest'ultima si applica ratione temporis il decreto-legge 21 ottobre 2020, n.
130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
pagina 3 di 16 d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del pagina 4 di 16 dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale pagina 5 di 16 che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, nel parere negativo espresso dalla
Commissione e depositato da entrambe le parti, la p.a., pur dando atto del deposito di documentazione riguardante l'attività lavorativa svolta dal richiedente, oltre che nel
2019, anche nel 2020, 2022 e 2023, affermò che tali elementi erano stati già valutati negativamente dalla Commissione Territoriale di Salerno, pronunciatasi in data
08.11.2019, che rigettò la domanda di protezione internazionale. Ebbene, tenuto conto della data di formazione della documentazione lavorativa prodotta dal richiedente per sostenere l'invocato diritto alla protezione speciale e di quella del citato provvedimento della C.T., ciò, all'evidenza, per mancanza di coerenza cronologica, non risulta possibile.
In secondo luogo, nel suddetto parere è detto che “sebbene il richiedente si trovi in Italia dal 2017 ed abbia fornito prova di svolgere attualmente attività lavorativa regolare dalla quale possa trarre il proprio sostentamento, non è apparsa idonea la documentazione prodotta a dimostrare uno stabile e duraturo percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico….”;
Orbene, con i numerosi documenti prodotti anche nel corso del giudizio pagina 6 di 16 riguardanti il lavoro regolare svolto dal ricorrente dopo la cennata pronuncia del provvedimento di rigetto della C.T. di Salerno (cfr., nel fascicolo del ricorrente, oltre la documentazione relativa all'attività lavorativa del 2018 e 2019, cfr. estratto contributivo emesso dall' il 30.10.2024; buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e maggio CP_2
2020 emesse da in relazione al contratto a tempo indeterminato Parte_2
costituito il 05.06.2019; lettera contratto e comunicazione obbligatoria di assunzione inviata all' dal datore di lavoro il 29.11.2022 in relazione ad un contratto a tempo CP_2
determinato alle dipendenze di dall'01.12.022 Parte_3 CP_3
all'01.06.2023, poi prorogato al 30.09.2023 e successivamente trasformato a tempo indeterminato a far data dall'01.10.2023 giusta comunicazione inoltrata in pari data all' ; CU 2024 e buste paga dei mesi da gennaio a maggio 2024 dal predetto datore CP_2
di lavoro;
comunicazione obbligatoria di assunzione inviata all' da HS CP_2
HA il 28.10.2024 in relazione al contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di addetto al lavaggio di veicoli a decorrere dal 28.10.2024 e relative buste paga dei mesi da gennaio ad ottobre 2025), cui si aggiunge il certificato di residenza rilasciato il 25.07.2023 dal Comune di Casandrino, il ricorrente ha ampiamente dimostrato non solo di essersi integrato sul piano lavorativo ma anche di avere, in via del tutto intuibile, costituito una conseguente rete sociale, favorita proprio dal pluriennale lavoro.
Inoltre, il parere espresso dalla Commissione è incompleto e, conseguentemente, il ricorso merita di essere accolto, perché non vi è stato il sia pur minimo accenno all'eseguita considerazione delle condizioni oggettive del paese di origine del ricorrente, proveniente dal distretto di Gujrat del Punjab (cfr., sulla sua provenienza, provvedimento della CT di Salerno depositato dal convenuto nonché copia del passaporto depositato dal ricorrente).
Le notizie acquisite d'ufficio riferiscono il peggioramento dell'economia generale, avvertito soprattutto nel settore informale, intensificatosi per via della pandemia di covid, che ha vieppiù depauperato il paese (cfr. EUAA Country Focus, dicembre 2024,
pagina 7 di 16 secondo cui, previa traduzione, L' ha osservato a dicembre 2023 che l'impatto CP_4
dei disastri naturali e causati dall'uomo è stato aggravato da "radicate disuguaglianze, cambiamenti climatici e incertezza politica ed economica". Nel suo rapporto mensile per paese di luglio 2024, il Programma alimentare mondiale (WFP) ha osservato in modo simile che "fragilità economica, polarizzazione politica, ricorrenti disastri naturali e alta inflazione" hanno portato a crescenti livelli di povertà e minato la resilienza. Secondo il Gruppo della Banca mondiale, il 40% della popolazione del paese viveva al di sotto della soglia di povertà ad aprile 2024. Secondo il Pakistan Economic
Survey 2023-24, pubblicato dalla Divisione finanziaria del governo del Pakistan, il costo di un paniere alimentare minimo pro capite al mese era di 6.384 PKR (20,6
EUR)1638 a marzo 2024. Il sondaggio ha affermato che tra luglio 2023 e marzo 2024 questi costi erano aumentati del 9,6%...La Commissione non governativa per i diritti umani del Pakistan (HRCP) ha sottolineato in un comunicato stampa del novembre
2023 un aumento dei suicidi (soprattutto a , e nel Punjab meridionale), Per_1 Per_2
osservando che molti di questi casi erano collegati all'aumento della povertà. Per lo stesso motivo, molte persone mandavano i loro figli non a scuola ma nei seminari religiosi (madrasse) dove, secondo HRCP, la radicalizzazione poteva "essere prevista';
, BTI 2022 Country Report Pakistan, 23.2.2022), ed a causa delle Controparte_5
intense, disastrose alluvioni ed inondazioni e degli altri eccezionali eventi climatici, che hanno travolto e distrutto estese zone del Pakistan, particolarmente esposto agli effetti devastanti del cambiamento climatico, compreso il Punjab (cfr. Pakistan - Severe weather and floods, update (NDMA, PMD, PDMA, FFD, Media, ECHO partners)
(ECHO Daily Flash of 29 August 2024), https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan- severe-weather-and-floods-update-ndma-pmd-pdma-ffd-media-echo-partners-echo- daily-flash-29-august-2024, secondo cui, previa traduzione, Nel Punjab, l'aumento dei livelli del fiume Indo potrebbe causare inondazioni fluviali e frane, con picchi previsti tra il 28 e il 30 agosto. Nel Gujarat-Punjab 119.000 persone non protette sono a rischio di inondazioni fluviali e 200 persone sono esposte nel Sindh; OCHA, PAKISTAN:
pagina 8 di 16 2024 Flash Update #6, Latest Monsoon Developments and Response Efforts CP_6
As of 27 August 2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-monsoon-2024- flash-update-6-latest-monsoon-developments-and-response-efforts-27-august-2024;
Pakistan Floods 2024 Situation Report – Islamic Relief, September 03, 2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-floods-2024-situation-report-september-03-
2024, secondo cui, previa traduzione, la stagione dei monsoni in corso nel 2024 ha causato notevoli devastazioni in tutto il Pakistan, in particolare nelle province di
Balochistan, Punjab e . Le forti piogge hanno provocato inondazioni diffuse, frane Per_1
e danni alle infrastrutture. Al 1° settembre 2024, il paese ha registrato precipitazioni superiori alla media. Temperature insolitamente elevate hanno esacerbato la situazione, accelerando lo scioglimento della neve in regioni come l'alto KP, Azad AM e
e . La National Disaster Management Authority (NDMA) Per_3 Persona_4
segnala che, al 1° settembre, 306 persone sono morte in tutto il paese, tra cui 155 bambini. Inoltre, 584 persone sono rimaste ferite, 212 delle quali sono bambini. Le inondazioni hanno danneggiato 20.646 case e si sono verificati notevoli danni alle infrastrutture di ponti e strade. La National Disaster Management Authority (NDMA) continua a monitorare e registrare l'entità dei danni per assistere negli sforzi di risposta coordinati…Punjab: forti piogge hanno colpito anche la provincia del Punjab. Secondo
i rapporti della PDMA, dal 1° luglio sono stati segnalati 114 decessi e 307 feriti in diversi incidenti legati alla pioggia. Le inondazioni fluviali e le forti piogge del torrente
DG Khan Hill hanno colpito Rajanpur, Rujhan e Jampur tehsil. Il governo distrettuale ha chiesto il supporto delle organizzazioni di soccorso nel distretto di Rajanpur, dove centinaia di residenti sono stati sfollati dalle loro case. Piogge intermittenti nel Punjab la scorsa settimana hanno causato inondazioni improvvise urbane in diverse città come
Multan, e A causa di fulmini e crolli di tetti, una Per_5 Per_6 Per_7
persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite.; WFP – World Food Programme,
14.2.2024, WFP Pakistan Country Brief, January 2024, per il quale, previa traduzione, Il
Pakistan si trova ad affrontare notevoli rischi multidimensionali ostacolando il suo
pagina 9 di 16 progresso verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e
Vision 2025, che delinea gli obiettivi e le priorità di sviluppo nazionale del paese. Anche il Pakistan continua a lottare con una situazione economica precaria e di maggiore polarizzazione politica. La convergenza dell'instabilità politica, dell'incertezza economica e delle minacce alla sicurezza potrebbero potenzialmente destabilizzare ulteriormente il Paese in vista delle elezioni generali del 2024. Allo stesso tempo, gli elevati tassi di inflazione stanno aggravando le sfide, spingendo più persone verso la povertà e aumentando la loro vulnerabilità agli shock. Il piano strategico nazionale del
WFP 2023-2027 è in linea con le priorità di sviluppo nazionale del Pakistan e con
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, concentrandosi su Fame Zero (SDG 2). Il
WFP fornisce aiuti essenziali e supporto nutrizionale alle persone vulnerabili in tutto il
Pakistan. Promuove inoltre gli sforzi del governo per migliorare la sicurezza alimentare
e nutrizionale fornendo consulenza politica e sostenendo la formulazione di strategie sostenibili che rafforzino i sistemi alimentari del Pakistan e migliorino la resilienza delle comunità ai ricorrenti eventi meteorologici estremi… Il WFP sostiene 55 mulini di grano su piccola scala, di cui cinque distretti di KP, Punjab e territorio della capitale
Islamabad per produrre farina di grano fortificato che può essere acquistati dai consumatori locali. Il progetto sostiene la fortificazione per il 90% (oltre 696 mt) di produzione commerciale della farina fortificata in distretti pilota. Entro marzo 2024, il
WFP triplicherà il numero di stabilimenti supportati a 155 in 22 distretti; IFRC,
Pakistan: Monsoon Floods - Operation Update #6 (MDRPK023), 2.2.2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-monsoon-floods-operation-update-6- mdrpk023, secondo cui, previa traduzione, Secondo l' , dopo 16 mesi da CP_7
quando il governo ha dichiarato l'emergenza nazionale, circa 1,8 milioni di individui continuano a risiedere in prossimità di acque alluvionali stagnanti e inquinate, costituendo un grave pericolo per la salute2. Le preoccupazioni principali persistono in settori quali gli alloggi, la sicurezza alimentare, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la salute pubblica. Molti sopravvissuti all'alluvione vivono ancora in rifugi temporanei,
pagina 10 di 16 senza accesso a beni di prima necessità come cibo, acqua potabile, strutture igienico- sanitarie e assistenza sanitaria di base. Secondo i dati dell'UNOSAT, il numero di persone nelle aree con acque stagnanti è diminuito, ma il problema continua a rappresentare una sfida significativa. L'acqua stagnante continua a impedire ai residenti di tornare alle loro case danneggiate o distrutte, colpendo in particolare coloro che dipendono dall'agricoltura e dall'allevamento per il proprio sostentamento.3.
Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari
(4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo oltre 8 milioni di persone nella povertà4. I prezzi dei prodotti alimentari nelle zone rurali sono aumentati del 45%, lasciando più di un milione di persone dipendenti dagli aiuti umanitari. Il rapporto di valutazione dei danni della divisione finanziaria del governo del Pakistan5 stima i danni e le perdite dovuti alle inondazioni per il 2022 in quanto il danno è stimato a 14,9 miliardi di dollari, la perdita per il PIL a 15,2 miliardi di dollari e le esigenze totali di riabilitazione a 16,3 miliardi di dollari. Il settore che ha subito i maggiori danni è quello immobiliare, con 5,6 miliardi di dollari;
agricoltura, alimentazione, allevamento e pesca per 3,7 miliardi di dollari;
e trasporti e comunicazioni a 3,3 miliardi di dollari. Circa otto milioni di persone colpite dalle inondazioni necessitano di assistenza sanitaria, con rischi in aumento man mano che le popolazioni sfollate ritornano in comunità con infrastrutture danneggiate, accesso limitato all'acqua pulita e fonti d'acqua stagnanti.6 Le ultime notizie delle Nazioni
Unite riportano che ad oggi sono stati segnalati oltre 540.000 casi di malaria Novembre
2023. La mancanza di accesso all'acqua potabile sicura ha aumentato il rischio di malattie trasmesse dall'acqua. Inoltre, si sono verificati ingenti danni a strade, ponti, strutture sanitarie e scuole 7. L'assistenza immediata è fondamentale, soprattutto con
l'inverno in corso e l'intensificarsi della necessità di alloggi, cibo e articoli domestici, in particolare nella provincia del ; HRW, World Report 2024 – Pakistan 11.1.2024, Per_1
secondo cui, previa traduzione, Con povertà, inflazione e disoccupazione in aumento, il
pagina 11 di 16 Pakistan ha dovuto affrontare una delle peggiori crisi economiche della sua storia, mettendo a repentaglio i diritti di milioni di persone alla salute, al cibo e a un adeguato standard di vita. L'insistenza del Fondo monetario internazionale (FMI) sull'austerità e sulla rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative ha comportato ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito. Il Pakistan è rimasto estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e ha dovuto affrontare tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi… Nel 2023, il deprezzamento della valuta locale, l'inflazione alle stelle e la rimozione dei sussidi per l'elettricità e il carburante senza adeguate misure compensative hanno reso difficile per molte persone in Pakistan realizzare i propri diritti economici e sociali. Le riserve valutarie della banca centrale del Pakistan sono scese al minimo storico di 3 miliardi di dollari a gennaio, un importo che copre meno di tre settimane di importazioni. A luglio, il Pakistan ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale per 3 miliardi di dollari che imponeva al governo di rimuovere i sussidi per l'energia e il carburante, passare a un tasso di cambio basato sul mercato e aumentare le tasse. Ciò ha provocato proteste diffuse contro l'aumento delle bollette elettriche, l'inflazione e la carenza di cibo. La crisi economica è arrivata nel contesto del devastante costo economico delle inondazioni del
2022. Nel 2018, quasi il 37% dei 230 milioni di abitanti del Pakistan si trovavano a fronteggiare l'insicurezza alimentare, ma solo 8,9 milioni di famiglie hanno ricevuto assistenza per mitigare l'impatto dell'inflazione dilagante;
OCHA, Revised Pakistan
2022 Floods Response Plan Final Report (Issued 15 Dec 2023), 18.12.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/revised-pakistan-2022-floods-response-plan-final- report-issued-15-dec-2023, previa traduzione, riporta che Tra giugno e agosto 2022, il
Pakistan ha dovuto affrontare forti piogge e inondazioni senza precedenti a seguito di una combinazione di precipitazioni estreme e altri fattori, tra cui lo scioglimento dei ghiacciai urbani e inondazioni improvvise esacerbate dai cambiamenti climatici. Un terzo del paese ha subito l'impatto di diffuse inondazioni e frane che hanno avuto gravi
pagina 12 di 16 ripercussioni su vite umane, proprietà, agricoltura e infrastrutture. Sono stati colpiti circa 33 milioni di persone e 20,6 milioni avevano bisogno di assistenza salvavita, metà dei quali erano bambini. In totale, gli sfollati sono stati 7,9 milioni, di cui almeno
664.000 si sono spostati nei campi di soccorso e in siti informali. Il governo del
Pakistan ha designato 84 distretti come “colpiti dalla calamità”, con l'impatto più significativo avvertito nelle regioni meridionali e centrali del paese. L'impatto economico è stato più evidente nel , che ha subito il 70% delle perdite e dei danni Per_1
totali del paese. Le province del Punjab, del Balochistan e del Khyber Pakhtunkhwa
(KP) sono state colpite in misura minore, sebbene comunque significativa. Secondo la
National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari (4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo più di 8 milioni di persone nella povertà. Inoltre, oltre 30.000 scuole e 2.000 strutture sanitarie sono state danneggiate e hanno dovuto essere riparate o interamente ricostruite. La mancanza di accesso ai servizi essenziali, tra cui latrine sicure, acqua potabile pulita e strutture sanitarie, ha rappresentato un fattore di rischio critico per le popolazioni sfollate. A causa della crescente minaccia del cambiamento climatico, le inondazioni in
Pakistan sono diventate più frequenti, costringendo alcune comunità a dover affrontare cicli ripetuti di sfollamento. Per queste comunità, la fatica causata dai disastri indotti dal clima ha avuto un grave impatto sul loro benessere. Tali rischi hanno avuto un impatto negativo sulla vita e sui mezzi di sostentamento di milioni di persone, comportando un costo umano e socioeconomico significativo ed esacerbando la vulnerabilità e l'esposizione ai rischi di protezione, in particolare per gruppi tra cui donne, bambini, anziani e persone con disabilità; OCHA, 12.7.2023, PAKISTAN: 2022
Monsoon Floods Situation Report No. 18; Islamic Relief, Climate Crisis in Pakistan:
Voices from the Ground, 22.6.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/climate-crisis- pakistan-voices-ground; UNICEF, Pakistan Humanitarian Situation Report No. 11:
March 2023, pubblicato il 17.4.2023, reperibile su pagina 13 di 16 https://reliefweb.int/report/pakistan/unicef-pakistan-humanitarian-situation-report-no-
11-march-2023; HRW, World Report 2023 – Pakistan, pubblicato il 12.1.2023, reperibile su ecoi.net, secondo cui, previa traduzione, Il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. A marzo e aprile, un'ondata di caldo estremo nell'Asia meridionale ha caratterizzato alcune delle temperature più calde registrate nella storia moderna del paese e ha portato a picchi nella mortalità materna e nella morte di persone anziane. Ad agosto, il Pakistan ha subito inondazioni devastanti che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollando più di 30 milioni e causando danni per miliardi di dollari. Queste crisi sono arrivate quando il Pakistan ha dovuto affrontare crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle).
Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe, dunque, il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa
(cfr. Corte EDU, Niemietz vs. 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto CP_8
della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a pagina 14 di 16 subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge
881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati
Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda e nell'integrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso.
pagina 15 di 16 compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice relatore dott.ssa Cristina Correale Giudice
sciogliendo la riserva in decisione del 17.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18046 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv.to Ida Laudisa, presso il cui studio sito a Napoli, p.zza Cavour n. 139, in virtù di procura in atti allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
pagina 1 di 16 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 416, emesso il 07.08.2023 e notificato al ricorrente il 17.08.2023, rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata il 02.12.2022, basandosi sul parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli il 06.06.2023.
Con ricorso depositato il 05.09.2023, il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando di essere sul territorio nazionale dal 2017; di avere presentato domanda di protezione speciale ritenendone di averne diritto sia per la precarietà delle condizioni oggettive del paese di origine, sia per il radicamento attuatosi in Italia, dove svolgeva in modo continuativo attività lavorativa. Chiedeva, dunque, che, annullato il provvedimento impugnato, fosse dichiarato ed accertato il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari – PROTEZIONE
SPECIALE - ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 c. 6 e 19 del D.lvo 286/98, art. 32 c. 3 dlgs 25/2008.
Il si costituiva in giudizio il 20.11.2023 e chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda.
Con ordinanza collegiale del 22.11.2023, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il
20.11.2024, l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 20.11.2024.
Le parti confermavano le rispettive, già formulate conclusioni.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale della causa dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies
c.p.c., per il 17.12.2025.
Con comparsa depositata il 16.12.2025, si costituiva per il ricorrente, in sostituzione del precedente difensore (avv. Ivana Nicolò), l'avv. Ida Laudisa, che si pagina 2 di 16 riportava al ricorso e depositava documentazione aggiuntiva.
All'udienza, prodotti documenti, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
A quest'ultima si applica ratione temporis il decreto-legge 21 ottobre 2020, n.
130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
pagina 3 di 16 d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del pagina 4 di 16 dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale pagina 5 di 16 che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, nel parere negativo espresso dalla
Commissione e depositato da entrambe le parti, la p.a., pur dando atto del deposito di documentazione riguardante l'attività lavorativa svolta dal richiedente, oltre che nel
2019, anche nel 2020, 2022 e 2023, affermò che tali elementi erano stati già valutati negativamente dalla Commissione Territoriale di Salerno, pronunciatasi in data
08.11.2019, che rigettò la domanda di protezione internazionale. Ebbene, tenuto conto della data di formazione della documentazione lavorativa prodotta dal richiedente per sostenere l'invocato diritto alla protezione speciale e di quella del citato provvedimento della C.T., ciò, all'evidenza, per mancanza di coerenza cronologica, non risulta possibile.
In secondo luogo, nel suddetto parere è detto che “sebbene il richiedente si trovi in Italia dal 2017 ed abbia fornito prova di svolgere attualmente attività lavorativa regolare dalla quale possa trarre il proprio sostentamento, non è apparsa idonea la documentazione prodotta a dimostrare uno stabile e duraturo percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico….”;
Orbene, con i numerosi documenti prodotti anche nel corso del giudizio pagina 6 di 16 riguardanti il lavoro regolare svolto dal ricorrente dopo la cennata pronuncia del provvedimento di rigetto della C.T. di Salerno (cfr., nel fascicolo del ricorrente, oltre la documentazione relativa all'attività lavorativa del 2018 e 2019, cfr. estratto contributivo emesso dall' il 30.10.2024; buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e maggio CP_2
2020 emesse da in relazione al contratto a tempo indeterminato Parte_2
costituito il 05.06.2019; lettera contratto e comunicazione obbligatoria di assunzione inviata all' dal datore di lavoro il 29.11.2022 in relazione ad un contratto a tempo CP_2
determinato alle dipendenze di dall'01.12.022 Parte_3 CP_3
all'01.06.2023, poi prorogato al 30.09.2023 e successivamente trasformato a tempo indeterminato a far data dall'01.10.2023 giusta comunicazione inoltrata in pari data all' ; CU 2024 e buste paga dei mesi da gennaio a maggio 2024 dal predetto datore CP_2
di lavoro;
comunicazione obbligatoria di assunzione inviata all' da HS CP_2
HA il 28.10.2024 in relazione al contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di addetto al lavaggio di veicoli a decorrere dal 28.10.2024 e relative buste paga dei mesi da gennaio ad ottobre 2025), cui si aggiunge il certificato di residenza rilasciato il 25.07.2023 dal Comune di Casandrino, il ricorrente ha ampiamente dimostrato non solo di essersi integrato sul piano lavorativo ma anche di avere, in via del tutto intuibile, costituito una conseguente rete sociale, favorita proprio dal pluriennale lavoro.
Inoltre, il parere espresso dalla Commissione è incompleto e, conseguentemente, il ricorso merita di essere accolto, perché non vi è stato il sia pur minimo accenno all'eseguita considerazione delle condizioni oggettive del paese di origine del ricorrente, proveniente dal distretto di Gujrat del Punjab (cfr., sulla sua provenienza, provvedimento della CT di Salerno depositato dal convenuto nonché copia del passaporto depositato dal ricorrente).
Le notizie acquisite d'ufficio riferiscono il peggioramento dell'economia generale, avvertito soprattutto nel settore informale, intensificatosi per via della pandemia di covid, che ha vieppiù depauperato il paese (cfr. EUAA Country Focus, dicembre 2024,
pagina 7 di 16 secondo cui, previa traduzione, L' ha osservato a dicembre 2023 che l'impatto CP_4
dei disastri naturali e causati dall'uomo è stato aggravato da "radicate disuguaglianze, cambiamenti climatici e incertezza politica ed economica". Nel suo rapporto mensile per paese di luglio 2024, il Programma alimentare mondiale (WFP) ha osservato in modo simile che "fragilità economica, polarizzazione politica, ricorrenti disastri naturali e alta inflazione" hanno portato a crescenti livelli di povertà e minato la resilienza. Secondo il Gruppo della Banca mondiale, il 40% della popolazione del paese viveva al di sotto della soglia di povertà ad aprile 2024. Secondo il Pakistan Economic
Survey 2023-24, pubblicato dalla Divisione finanziaria del governo del Pakistan, il costo di un paniere alimentare minimo pro capite al mese era di 6.384 PKR (20,6
EUR)1638 a marzo 2024. Il sondaggio ha affermato che tra luglio 2023 e marzo 2024 questi costi erano aumentati del 9,6%...La Commissione non governativa per i diritti umani del Pakistan (HRCP) ha sottolineato in un comunicato stampa del novembre
2023 un aumento dei suicidi (soprattutto a , e nel Punjab meridionale), Per_1 Per_2
osservando che molti di questi casi erano collegati all'aumento della povertà. Per lo stesso motivo, molte persone mandavano i loro figli non a scuola ma nei seminari religiosi (madrasse) dove, secondo HRCP, la radicalizzazione poteva "essere prevista';
, BTI 2022 Country Report Pakistan, 23.2.2022), ed a causa delle Controparte_5
intense, disastrose alluvioni ed inondazioni e degli altri eccezionali eventi climatici, che hanno travolto e distrutto estese zone del Pakistan, particolarmente esposto agli effetti devastanti del cambiamento climatico, compreso il Punjab (cfr. Pakistan - Severe weather and floods, update (NDMA, PMD, PDMA, FFD, Media, ECHO partners)
(ECHO Daily Flash of 29 August 2024), https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan- severe-weather-and-floods-update-ndma-pmd-pdma-ffd-media-echo-partners-echo- daily-flash-29-august-2024, secondo cui, previa traduzione, Nel Punjab, l'aumento dei livelli del fiume Indo potrebbe causare inondazioni fluviali e frane, con picchi previsti tra il 28 e il 30 agosto. Nel Gujarat-Punjab 119.000 persone non protette sono a rischio di inondazioni fluviali e 200 persone sono esposte nel Sindh; OCHA, PAKISTAN:
pagina 8 di 16 2024 Flash Update #6, Latest Monsoon Developments and Response Efforts CP_6
As of 27 August 2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-monsoon-2024- flash-update-6-latest-monsoon-developments-and-response-efforts-27-august-2024;
Pakistan Floods 2024 Situation Report – Islamic Relief, September 03, 2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-floods-2024-situation-report-september-03-
2024, secondo cui, previa traduzione, la stagione dei monsoni in corso nel 2024 ha causato notevoli devastazioni in tutto il Pakistan, in particolare nelle province di
Balochistan, Punjab e . Le forti piogge hanno provocato inondazioni diffuse, frane Per_1
e danni alle infrastrutture. Al 1° settembre 2024, il paese ha registrato precipitazioni superiori alla media. Temperature insolitamente elevate hanno esacerbato la situazione, accelerando lo scioglimento della neve in regioni come l'alto KP, Azad AM e
e . La National Disaster Management Authority (NDMA) Per_3 Persona_4
segnala che, al 1° settembre, 306 persone sono morte in tutto il paese, tra cui 155 bambini. Inoltre, 584 persone sono rimaste ferite, 212 delle quali sono bambini. Le inondazioni hanno danneggiato 20.646 case e si sono verificati notevoli danni alle infrastrutture di ponti e strade. La National Disaster Management Authority (NDMA) continua a monitorare e registrare l'entità dei danni per assistere negli sforzi di risposta coordinati…Punjab: forti piogge hanno colpito anche la provincia del Punjab. Secondo
i rapporti della PDMA, dal 1° luglio sono stati segnalati 114 decessi e 307 feriti in diversi incidenti legati alla pioggia. Le inondazioni fluviali e le forti piogge del torrente
DG Khan Hill hanno colpito Rajanpur, Rujhan e Jampur tehsil. Il governo distrettuale ha chiesto il supporto delle organizzazioni di soccorso nel distretto di Rajanpur, dove centinaia di residenti sono stati sfollati dalle loro case. Piogge intermittenti nel Punjab la scorsa settimana hanno causato inondazioni improvvise urbane in diverse città come
Multan, e A causa di fulmini e crolli di tetti, una Per_5 Per_6 Per_7
persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite.; WFP – World Food Programme,
14.2.2024, WFP Pakistan Country Brief, January 2024, per il quale, previa traduzione, Il
Pakistan si trova ad affrontare notevoli rischi multidimensionali ostacolando il suo
pagina 9 di 16 progresso verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e
Vision 2025, che delinea gli obiettivi e le priorità di sviluppo nazionale del paese. Anche il Pakistan continua a lottare con una situazione economica precaria e di maggiore polarizzazione politica. La convergenza dell'instabilità politica, dell'incertezza economica e delle minacce alla sicurezza potrebbero potenzialmente destabilizzare ulteriormente il Paese in vista delle elezioni generali del 2024. Allo stesso tempo, gli elevati tassi di inflazione stanno aggravando le sfide, spingendo più persone verso la povertà e aumentando la loro vulnerabilità agli shock. Il piano strategico nazionale del
WFP 2023-2027 è in linea con le priorità di sviluppo nazionale del Pakistan e con
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, concentrandosi su Fame Zero (SDG 2). Il
WFP fornisce aiuti essenziali e supporto nutrizionale alle persone vulnerabili in tutto il
Pakistan. Promuove inoltre gli sforzi del governo per migliorare la sicurezza alimentare
e nutrizionale fornendo consulenza politica e sostenendo la formulazione di strategie sostenibili che rafforzino i sistemi alimentari del Pakistan e migliorino la resilienza delle comunità ai ricorrenti eventi meteorologici estremi… Il WFP sostiene 55 mulini di grano su piccola scala, di cui cinque distretti di KP, Punjab e territorio della capitale
Islamabad per produrre farina di grano fortificato che può essere acquistati dai consumatori locali. Il progetto sostiene la fortificazione per il 90% (oltre 696 mt) di produzione commerciale della farina fortificata in distretti pilota. Entro marzo 2024, il
WFP triplicherà il numero di stabilimenti supportati a 155 in 22 distretti; IFRC,
Pakistan: Monsoon Floods - Operation Update #6 (MDRPK023), 2.2.2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-monsoon-floods-operation-update-6- mdrpk023, secondo cui, previa traduzione, Secondo l' , dopo 16 mesi da CP_7
quando il governo ha dichiarato l'emergenza nazionale, circa 1,8 milioni di individui continuano a risiedere in prossimità di acque alluvionali stagnanti e inquinate, costituendo un grave pericolo per la salute2. Le preoccupazioni principali persistono in settori quali gli alloggi, la sicurezza alimentare, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la salute pubblica. Molti sopravvissuti all'alluvione vivono ancora in rifugi temporanei,
pagina 10 di 16 senza accesso a beni di prima necessità come cibo, acqua potabile, strutture igienico- sanitarie e assistenza sanitaria di base. Secondo i dati dell'UNOSAT, il numero di persone nelle aree con acque stagnanti è diminuito, ma il problema continua a rappresentare una sfida significativa. L'acqua stagnante continua a impedire ai residenti di tornare alle loro case danneggiate o distrutte, colpendo in particolare coloro che dipendono dall'agricoltura e dall'allevamento per il proprio sostentamento.3.
Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari
(4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo oltre 8 milioni di persone nella povertà4. I prezzi dei prodotti alimentari nelle zone rurali sono aumentati del 45%, lasciando più di un milione di persone dipendenti dagli aiuti umanitari. Il rapporto di valutazione dei danni della divisione finanziaria del governo del Pakistan5 stima i danni e le perdite dovuti alle inondazioni per il 2022 in quanto il danno è stimato a 14,9 miliardi di dollari, la perdita per il PIL a 15,2 miliardi di dollari e le esigenze totali di riabilitazione a 16,3 miliardi di dollari. Il settore che ha subito i maggiori danni è quello immobiliare, con 5,6 miliardi di dollari;
agricoltura, alimentazione, allevamento e pesca per 3,7 miliardi di dollari;
e trasporti e comunicazioni a 3,3 miliardi di dollari. Circa otto milioni di persone colpite dalle inondazioni necessitano di assistenza sanitaria, con rischi in aumento man mano che le popolazioni sfollate ritornano in comunità con infrastrutture danneggiate, accesso limitato all'acqua pulita e fonti d'acqua stagnanti.6 Le ultime notizie delle Nazioni
Unite riportano che ad oggi sono stati segnalati oltre 540.000 casi di malaria Novembre
2023. La mancanza di accesso all'acqua potabile sicura ha aumentato il rischio di malattie trasmesse dall'acqua. Inoltre, si sono verificati ingenti danni a strade, ponti, strutture sanitarie e scuole 7. L'assistenza immediata è fondamentale, soprattutto con
l'inverno in corso e l'intensificarsi della necessità di alloggi, cibo e articoli domestici, in particolare nella provincia del ; HRW, World Report 2024 – Pakistan 11.1.2024, Per_1
secondo cui, previa traduzione, Con povertà, inflazione e disoccupazione in aumento, il
pagina 11 di 16 Pakistan ha dovuto affrontare una delle peggiori crisi economiche della sua storia, mettendo a repentaglio i diritti di milioni di persone alla salute, al cibo e a un adeguato standard di vita. L'insistenza del Fondo monetario internazionale (FMI) sull'austerità e sulla rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative ha comportato ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito. Il Pakistan è rimasto estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e ha dovuto affrontare tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi… Nel 2023, il deprezzamento della valuta locale, l'inflazione alle stelle e la rimozione dei sussidi per l'elettricità e il carburante senza adeguate misure compensative hanno reso difficile per molte persone in Pakistan realizzare i propri diritti economici e sociali. Le riserve valutarie della banca centrale del Pakistan sono scese al minimo storico di 3 miliardi di dollari a gennaio, un importo che copre meno di tre settimane di importazioni. A luglio, il Pakistan ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale per 3 miliardi di dollari che imponeva al governo di rimuovere i sussidi per l'energia e il carburante, passare a un tasso di cambio basato sul mercato e aumentare le tasse. Ciò ha provocato proteste diffuse contro l'aumento delle bollette elettriche, l'inflazione e la carenza di cibo. La crisi economica è arrivata nel contesto del devastante costo economico delle inondazioni del
2022. Nel 2018, quasi il 37% dei 230 milioni di abitanti del Pakistan si trovavano a fronteggiare l'insicurezza alimentare, ma solo 8,9 milioni di famiglie hanno ricevuto assistenza per mitigare l'impatto dell'inflazione dilagante;
OCHA, Revised Pakistan
2022 Floods Response Plan Final Report (Issued 15 Dec 2023), 18.12.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/revised-pakistan-2022-floods-response-plan-final- report-issued-15-dec-2023, previa traduzione, riporta che Tra giugno e agosto 2022, il
Pakistan ha dovuto affrontare forti piogge e inondazioni senza precedenti a seguito di una combinazione di precipitazioni estreme e altri fattori, tra cui lo scioglimento dei ghiacciai urbani e inondazioni improvvise esacerbate dai cambiamenti climatici. Un terzo del paese ha subito l'impatto di diffuse inondazioni e frane che hanno avuto gravi
pagina 12 di 16 ripercussioni su vite umane, proprietà, agricoltura e infrastrutture. Sono stati colpiti circa 33 milioni di persone e 20,6 milioni avevano bisogno di assistenza salvavita, metà dei quali erano bambini. In totale, gli sfollati sono stati 7,9 milioni, di cui almeno
664.000 si sono spostati nei campi di soccorso e in siti informali. Il governo del
Pakistan ha designato 84 distretti come “colpiti dalla calamità”, con l'impatto più significativo avvertito nelle regioni meridionali e centrali del paese. L'impatto economico è stato più evidente nel , che ha subito il 70% delle perdite e dei danni Per_1
totali del paese. Le province del Punjab, del Balochistan e del Khyber Pakhtunkhwa
(KP) sono state colpite in misura minore, sebbene comunque significativa. Secondo la
National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari (4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo più di 8 milioni di persone nella povertà. Inoltre, oltre 30.000 scuole e 2.000 strutture sanitarie sono state danneggiate e hanno dovuto essere riparate o interamente ricostruite. La mancanza di accesso ai servizi essenziali, tra cui latrine sicure, acqua potabile pulita e strutture sanitarie, ha rappresentato un fattore di rischio critico per le popolazioni sfollate. A causa della crescente minaccia del cambiamento climatico, le inondazioni in
Pakistan sono diventate più frequenti, costringendo alcune comunità a dover affrontare cicli ripetuti di sfollamento. Per queste comunità, la fatica causata dai disastri indotti dal clima ha avuto un grave impatto sul loro benessere. Tali rischi hanno avuto un impatto negativo sulla vita e sui mezzi di sostentamento di milioni di persone, comportando un costo umano e socioeconomico significativo ed esacerbando la vulnerabilità e l'esposizione ai rischi di protezione, in particolare per gruppi tra cui donne, bambini, anziani e persone con disabilità; OCHA, 12.7.2023, PAKISTAN: 2022
Monsoon Floods Situation Report No. 18; Islamic Relief, Climate Crisis in Pakistan:
Voices from the Ground, 22.6.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/climate-crisis- pakistan-voices-ground; UNICEF, Pakistan Humanitarian Situation Report No. 11:
March 2023, pubblicato il 17.4.2023, reperibile su pagina 13 di 16 https://reliefweb.int/report/pakistan/unicef-pakistan-humanitarian-situation-report-no-
11-march-2023; HRW, World Report 2023 – Pakistan, pubblicato il 12.1.2023, reperibile su ecoi.net, secondo cui, previa traduzione, Il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. A marzo e aprile, un'ondata di caldo estremo nell'Asia meridionale ha caratterizzato alcune delle temperature più calde registrate nella storia moderna del paese e ha portato a picchi nella mortalità materna e nella morte di persone anziane. Ad agosto, il Pakistan ha subito inondazioni devastanti che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollando più di 30 milioni e causando danni per miliardi di dollari. Queste crisi sono arrivate quando il Pakistan ha dovuto affrontare crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle).
Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe, dunque, il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa
(cfr. Corte EDU, Niemietz vs. 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto CP_8
della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a pagina 14 di 16 subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge
881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati
Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda e nell'integrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso.
pagina 15 di 16 compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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