Art. 1.
E' istituito in Grotte un collegio di probi-viri per la industria dello zolfo con giurisdizione nel territorio di detto comune ed in quelli di Comitini, Racalmuto e Favara.
(1) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 11 settembre 1904, n. CCCCXIX (419) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il comune di Aragona e' aggregato alla circoscrizione del collegio di probiviri per l'industria dello zolfo con sede in Grotte (Girgenti), stabilita con regio decreto 26 maggio 1898, n. CLXVII". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 6 giugno 1907, n. CCLXXVI (276) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il comune di Favara e' staccato dalla giurisdizione del collegio di probiviri per l'industria dello zolfo istituito in Grotte col R. decreto 26 maggio 1898, n. CLXVII e costituito in collegio autonomo con sede in Favara e giurisdizione sul Comune stesso".
E' istituito in Grotte un collegio di probi-viri per la industria dello zolfo con giurisdizione nel territorio di detto comune ed in quelli di Comitini, Racalmuto e Favara.
(1) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 11 settembre 1904, n. CCCCXIX (419) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il comune di Aragona e' aggregato alla circoscrizione del collegio di probiviri per l'industria dello zolfo con sede in Grotte (Girgenti), stabilita con regio decreto 26 maggio 1898, n. CLXVII". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 6 giugno 1907, n. CCLXXVI (276) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il comune di Favara e' staccato dalla giurisdizione del collegio di probiviri per l'industria dello zolfo istituito in Grotte col R. decreto 26 maggio 1898, n. CLXVII e costituito in collegio autonomo con sede in Favara e giurisdizione sul Comune stesso".